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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/08/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
3971 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 3971/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rileva e osserva quanto segue.
1. - Con ricorso depositato in data chiedeva fosse ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di euro 113.819,51, oltre accessori e spese. CP_2
1 Tale somma era pretesa in relazione al contratto stipulato fra le parti in data 27 maggio 2016, avente ad oggetto prestazioni di servizi, ed in particolare l'analisi di anomalie in rapporti bancari e finanziari intrattenuti da Al punto 12, il CP_2
contratto stabiliva a carico di una penale, per il caso in cui questa non si CP_2
fosse attivata per il recupero delle somme risultanti dalle tre perizie econometriche redatte da , non dando corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto da parte della stessa o impedendo la gestione o la trattativa necessaria per il recupero stragiudiziale. L'ammontare della penale era pari al 15% degli importi risultanti dalle stesse perizie.
Gli istituti di credito erano stati messi in mora per la ripetizione delle somme indebitamente ricevute, ma non avevano dato seguito né alle richieste di pagamento, né ai procedimenti di mediazione instaurati da .
Con PEC di data 20 gennaio 2021 chiedeva di essere ricontattata per proseguire nella gestione della pratica, ma non riceveva riscontro da parte di e riteneva a questo punto, a fronte del protratto rifiuto di di CP_2 CP_2
consentire la prosecuzione del rapporto, il proprio diritto ad ottenere la penale contrattuale.
Sosteneva la ricorrente che tale diritto trovava conferma anche nella scrittura privata integrativa sottoscritta da in data 9 luglio 2020, che individuava CP_2
espressamente la somma dovuta a titolo di penale per il caso di revoca del
2 mandato o di rinuncia a coltivare la procedura di recupero, e che costituiva chiaro riconoscimento di debito.
2. – Avverso il decreto ingiuntivo n.1212/2022 ordine n.2892/2022 ruolo del 18/21
marzo 2022, immediatamente esecutivo, proponeva opposizione eccependo CP_2
che, esaurita la fase stragiudiziale con la messa in mora e l'esaurimento dei procedimenti di mediazione nel novembre 2017, il contratto aveva esaurito i suoi effetti: tutte le prestazioni cui le parti erano tenute erano state adempiute,
avendo corrisposto il corrispettivo pattuito per le perizie econometriche, e, di conseguenza, la decisione di non proseguire in sede giudiziale, avvenuta dopo attenta e ponderata valutazione, restava del tutto estranea al contratto del 2016.
La scrittura integrativa, la cui data era stata unilateralmente apposta da
[...]
, non aveva poi alcuna valenza probatoria quale riconoscimento di CP_1
debito.
Eccepiva, oltre alla nullità della clausola penale in quanto non specificamente approvata, l'assenza dei presupposti perché potesse essere azionata una volta conclusa la fase stragiudiziale, non essendosi realizzato alcun inadempimento: aveva sottoscritto gli atti di nomina, autorizzato la spedizione della messa CP_2
in mora, e si era attivata per l'instaurazione delle procedure di mediazione. Il fatto che avesse ritenuto di non procedere giudizialmente era aspetto del tutto estraneo al contratto del 27 maggio 2016.
3 Della penale chiedeva, in subordine, la riduzione ex art. 1384 c.c., ed insisteva per il rigetto della domanda.
3. – Instaurato così il contraddittorio, con ordinanza in data 17.6.2022 il giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevando che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base delle previsioni della clausola penale (art.12) prevista nel contratto 27.6.2016, specificamente sottoscritta dall'opponente come risultava dalla documentazione prodotta e che però appariva opinabile il contenuto e l'applicazione della citata clausola penale che sembrava risolversi in una sorta di obbligazione perenne atteso che, come indicato dalla stessa parte ingiungente nel ricorso per decreto ingiuntivo,
esauritasi con esito negativo la prima richiesta di ripetizione degli importi che sarebbero stati indebitamente versati, “dopo qualche tempo” deducendo un generico mutato orientamento degli istituti di credito, la società ingiungente aveva inteso riprendere l'iniziativa con il conseguente coinvolgimento della società
opponente, e ciò a distanza di anni per cui sotto questo profilo appariva rilevante la questione della data apposta sulla scrittura integrativa del contratto qualificata da parte ingiungente/opposta come “riconoscimento di debito” atteso che,
trattandosi di atto sottoscritto dalla parte opponente e quindi ad essa opponibile, assumeva rilievo preliminare accertare se esso fosse stato firmato o meno in occasione della prima iniziativa per il recupero delle somme asseritamente dovute
4 (2017) oppure effettivamente in data 9 luglio 2020, cioè a distanza ormai di anni, posto che dalla ricostruzione offerta dalla stessa parte ingiungente/opposta si deduceva che la scrittura integrativa era stata redatta in precedenza e in data
9.7.2020 sarebbe stata apposta solo la data che non era stata apposta in precedenza, per cui diventava rilevante accertare cosa fosse effettivamente avvenuto in quella data e qual'era stata in detta occasione la volontà, giuridicamente rilevante, espressa dalle parti.
Infine, con ordinanza in data 7.6.2023 il giudice istruttore rilevato che le prove orali dedotte dalle parti risultavano generiche ed irrilevanti ed in particolare non facevano alcun riferimento alla problematica sopra esposta, cioè se detto documento qualificato da parte ingiungente/opposta come “riconoscimento di debito” fosse stato o meno sottoscritto da parte ingiunta/opponente alla data indicata del 9.7.2020, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione ex art.281sexies cpc, tratteneva la causa in decisione.
4. – Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto di seguito indicato.
4.1 - Quanto al preteso riconoscimento di debito costituito dalla scrittura integrativa datata 9 luglio 2020, che ha fondato l'immediata esecutività del decreto, si rileva che in essa viene precisamente calcolata la somma dovuta a titolo di penale, ma non viene in alcun modo affermato il dovere di ET di corrisponderla.
5 Si legge che il cliente “accetta e riconosce che l'importo pari al Quindici percento
(15%) + IVA previsto nel contratto sottoscritto in data 27 maggio 2016 ai punti 8a,
8b, 8e, 10, 11 e 12” è pari alle somme ivi riportate, in cifre e in lettere. Con la nota in calce, il cliente riconosce “espressamente” sia la corrispondenza dei valori risultanti dalle tre perizie econometriche, sia l'esattezza del calcolo del 15% di tali somme.
Non si tratta, quindi, formalmente di un riconoscimento di debito, ossia di una dichiarazione in cui un soggetto ammette di essere debitore nei confronti di un altro. La scrittura va semplicemente a costituire una più chiara ed esplicita indicazione delle somme dovute a titolo di penale, qualora di essa vengano a maturare i presupposti a causa dell'inadempimento del cliente agli obblighi previsti dai punti 8a, 8b, 8e, 10, 11 e 12 del contratto.
Appare quindi rilevante per acclarare la portata ed il contenuto della suddetta dichiarazione l'accertamento della data in cui la parte attrice/opponente l'avrebbe sottoscritta, cosa che non è stata provata e sul punto le prove orali dedotte in particolare dalla parte convenuta/opposta -che ne aveva il relativo onere- sono del tutto generiche come già rilevato dal giudice istruttore.
4.2 – Occorre allora valutare se i comportamenti addebitati a sulla base CP_2
delle risultanze documentali, possano costituire inadempimento a quanto previsto dal punto 12 del contratto, come affermato da .
6 Questa nega che il rapporto si sia esaurito con l'infruttuoso esperimento della mediazione nel novembre 2017, e sostiene che esso proseguì per coltivare ulteriormente le attività utili o necessarie per ottenere la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate. Più precisamente, allega che solo all'inizio del
2021 dopo avere presenziato a vari incontri, anche con i legali, ed avere CP_2
“sostanzialmente rinnovato il proprio impegno in occasione di un incontro tenutosi in data 9.7.2020”, decideva unilateralmente di non dare seguito alle attività, con questo integrando i presupposti della clausola penale (pag. 2 comparsa di costituzione).
Osserva il Tribunale come risulti con chiarezza che l'incarico conferito a con il contratto del 2016 era circoscritto alla sola fase stragiudiziale. Non si presta a diversa interpretazione quanto scritto nelle premesse (“Il Cliente conferisce
mandato in esclusiva e delega la società … al fine di … Controparte_1
rappresentarlo durante la fase stragiudiziale, anche attraverso l'ausilio di
professionisti esterni;
gestire la vertenza ed, inoltre, adempiere a tutte le attività
necessarie alla definizione bonaria della controversia …”) e nei vari successivi passaggi del contratto ( fra i molti, Punto 2.a: “Con esclusivo riguardo alla fase
stragiudiziale della pratica, il Cliente … conferisce mandato …”; Punto 6: “Costo servizio di redazione della/e perizia/e e fase stragiudiziale”).
7 Nessun inadempimento viene imputato da a in relazione a tale fase;
e il CP_2
punto 12, nello stabilire la penale, prevede che essa operi qualora in cliente “non
dia corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del presente contratto”,
contratto il cui oggetto – si sottolinea ancora - era il recupero stragiudiziale, e non giudiziale, delle somme dovute.
Percependo, evidentemente, tale profilo problematico, ha voluto CP_1
valorizzare i successivi contatti fra le parti e la relativa corrispondenza: dopo avere ricondotto tali vicende ad una “costante esecuzione di quel rapporto
contrattuale che era stato fra esse formalizzato e disciplinato sin dal maggio del 2016”
(pag. 10 memoria 28 aprile 2022), ha dedotto che nella riunione del 9 luglio 2020
“aveva confermato la propria volontà di coltivare tutte le azioni esperibili” CP_2
(pag. 4 comparsa di risposta), e precisato nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
che la stessa aveva “manifestato l'intenzione di proseguire, come da contratto sottoscritto fra le parti il 27.5.2016, nell'attività finalizzata al recupero delle somme”.
E' chiara l'irrilevanza dell'aver semplicemente “manifestato” un'intenzione, cosa che non ha certo il significato dell'assunzione di un obbligo;
ma, quand'anche si ritenesse diversamente, ritenendo che la decisione di di non dare corso ad CP_2
iniziative giudiziali costituisse inadempimento agli accordi presi nella riunione del
9 luglio 2020, questo mai potrebbe fondare l'applicazione della clausola penale di
8 cui al punto 12 del contratto del 2016, che riguardava esclusivamente la fase stragiudiziale.
Conferma detta interpretazione il fatto che nel documento qualificato da parte ingiungente/opposta come “riconoscimento di debito” datato 9.7.2020 si fa sempre riferimento al contratto 27.5.2016 che riguardava appunto la fase stragiudiziale.
Ora, risulta certo che la fase stragiudiziale si era esaurita con la procedura di mediazione, tanto che i successivi contatti fra le parti riguardavano le azioni giudiziali da promuovere. Si veda la corrispondenza prodotta, e, in particolare, le e.mail del maggio 2018, in cui informa di aver chiesto all'avvocato CP_2
Martinelli di mettersi in contatto con la stessa (doc. 18 JD), e informa CP_2
l'avvocato di essere in attesa di ricevere la fattura pro forma (doc. 19 JD). I contatti di proseguirono poi nel novembre 2020 con un diverso difensore CP_2
procurato da , l'avv. Falcone, (doc. 3 e 4 . CP_2
La conclusione è allora obbligata: se l'inadempimento di viene riferito al CP_2
contratto del 2016, nessun inadempimento risulta giacchè l'incarico è riferito esclusivamente alla fase stragiudiziale;
se viene riferito ad accordi presi nei successivi contatti ed incontri, la penale di cui alla clausola 12 non può trovare applicazione giacchè essa concerne esclusivamente le obbligazioni previste dal contratto del 2016 e l'esistenza di un danno conseguente a tale inadempimento non è stata né allegata, né provata da .
9 L'opposizione va quindi accolta, ed il decreto ingiuntivo opposto revocato, con rigetto della domanda proposta da e conferma del giudizio di irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalla stessa nelle note del 23 maggio 2024.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1212/2022 ordine n.2892/2022 ruolo del 18/21 marzo 2022;
b) condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 CP_2
si liquidano in euro 14.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 5 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 3971/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rileva e osserva quanto segue.
1. - Con ricorso depositato in data chiedeva fosse ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di euro 113.819,51, oltre accessori e spese. CP_2
1 Tale somma era pretesa in relazione al contratto stipulato fra le parti in data 27 maggio 2016, avente ad oggetto prestazioni di servizi, ed in particolare l'analisi di anomalie in rapporti bancari e finanziari intrattenuti da Al punto 12, il CP_2
contratto stabiliva a carico di una penale, per il caso in cui questa non si CP_2
fosse attivata per il recupero delle somme risultanti dalle tre perizie econometriche redatte da , non dando corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto da parte della stessa o impedendo la gestione o la trattativa necessaria per il recupero stragiudiziale. L'ammontare della penale era pari al 15% degli importi risultanti dalle stesse perizie.
Gli istituti di credito erano stati messi in mora per la ripetizione delle somme indebitamente ricevute, ma non avevano dato seguito né alle richieste di pagamento, né ai procedimenti di mediazione instaurati da .
Con PEC di data 20 gennaio 2021 chiedeva di essere ricontattata per proseguire nella gestione della pratica, ma non riceveva riscontro da parte di e riteneva a questo punto, a fronte del protratto rifiuto di di CP_2 CP_2
consentire la prosecuzione del rapporto, il proprio diritto ad ottenere la penale contrattuale.
Sosteneva la ricorrente che tale diritto trovava conferma anche nella scrittura privata integrativa sottoscritta da in data 9 luglio 2020, che individuava CP_2
espressamente la somma dovuta a titolo di penale per il caso di revoca del
2 mandato o di rinuncia a coltivare la procedura di recupero, e che costituiva chiaro riconoscimento di debito.
2. – Avverso il decreto ingiuntivo n.1212/2022 ordine n.2892/2022 ruolo del 18/21
marzo 2022, immediatamente esecutivo, proponeva opposizione eccependo CP_2
che, esaurita la fase stragiudiziale con la messa in mora e l'esaurimento dei procedimenti di mediazione nel novembre 2017, il contratto aveva esaurito i suoi effetti: tutte le prestazioni cui le parti erano tenute erano state adempiute,
avendo corrisposto il corrispettivo pattuito per le perizie econometriche, e, di conseguenza, la decisione di non proseguire in sede giudiziale, avvenuta dopo attenta e ponderata valutazione, restava del tutto estranea al contratto del 2016.
La scrittura integrativa, la cui data era stata unilateralmente apposta da
[...]
, non aveva poi alcuna valenza probatoria quale riconoscimento di CP_1
debito.
Eccepiva, oltre alla nullità della clausola penale in quanto non specificamente approvata, l'assenza dei presupposti perché potesse essere azionata una volta conclusa la fase stragiudiziale, non essendosi realizzato alcun inadempimento: aveva sottoscritto gli atti di nomina, autorizzato la spedizione della messa CP_2
in mora, e si era attivata per l'instaurazione delle procedure di mediazione. Il fatto che avesse ritenuto di non procedere giudizialmente era aspetto del tutto estraneo al contratto del 27 maggio 2016.
3 Della penale chiedeva, in subordine, la riduzione ex art. 1384 c.c., ed insisteva per il rigetto della domanda.
3. – Instaurato così il contraddittorio, con ordinanza in data 17.6.2022 il giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevando che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base delle previsioni della clausola penale (art.12) prevista nel contratto 27.6.2016, specificamente sottoscritta dall'opponente come risultava dalla documentazione prodotta e che però appariva opinabile il contenuto e l'applicazione della citata clausola penale che sembrava risolversi in una sorta di obbligazione perenne atteso che, come indicato dalla stessa parte ingiungente nel ricorso per decreto ingiuntivo,
esauritasi con esito negativo la prima richiesta di ripetizione degli importi che sarebbero stati indebitamente versati, “dopo qualche tempo” deducendo un generico mutato orientamento degli istituti di credito, la società ingiungente aveva inteso riprendere l'iniziativa con il conseguente coinvolgimento della società
opponente, e ciò a distanza di anni per cui sotto questo profilo appariva rilevante la questione della data apposta sulla scrittura integrativa del contratto qualificata da parte ingiungente/opposta come “riconoscimento di debito” atteso che,
trattandosi di atto sottoscritto dalla parte opponente e quindi ad essa opponibile, assumeva rilievo preliminare accertare se esso fosse stato firmato o meno in occasione della prima iniziativa per il recupero delle somme asseritamente dovute
4 (2017) oppure effettivamente in data 9 luglio 2020, cioè a distanza ormai di anni, posto che dalla ricostruzione offerta dalla stessa parte ingiungente/opposta si deduceva che la scrittura integrativa era stata redatta in precedenza e in data
9.7.2020 sarebbe stata apposta solo la data che non era stata apposta in precedenza, per cui diventava rilevante accertare cosa fosse effettivamente avvenuto in quella data e qual'era stata in detta occasione la volontà, giuridicamente rilevante, espressa dalle parti.
Infine, con ordinanza in data 7.6.2023 il giudice istruttore rilevato che le prove orali dedotte dalle parti risultavano generiche ed irrilevanti ed in particolare non facevano alcun riferimento alla problematica sopra esposta, cioè se detto documento qualificato da parte ingiungente/opposta come “riconoscimento di debito” fosse stato o meno sottoscritto da parte ingiunta/opponente alla data indicata del 9.7.2020, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione ex art.281sexies cpc, tratteneva la causa in decisione.
4. – Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto di seguito indicato.
4.1 - Quanto al preteso riconoscimento di debito costituito dalla scrittura integrativa datata 9 luglio 2020, che ha fondato l'immediata esecutività del decreto, si rileva che in essa viene precisamente calcolata la somma dovuta a titolo di penale, ma non viene in alcun modo affermato il dovere di ET di corrisponderla.
5 Si legge che il cliente “accetta e riconosce che l'importo pari al Quindici percento
(15%) + IVA previsto nel contratto sottoscritto in data 27 maggio 2016 ai punti 8a,
8b, 8e, 10, 11 e 12” è pari alle somme ivi riportate, in cifre e in lettere. Con la nota in calce, il cliente riconosce “espressamente” sia la corrispondenza dei valori risultanti dalle tre perizie econometriche, sia l'esattezza del calcolo del 15% di tali somme.
Non si tratta, quindi, formalmente di un riconoscimento di debito, ossia di una dichiarazione in cui un soggetto ammette di essere debitore nei confronti di un altro. La scrittura va semplicemente a costituire una più chiara ed esplicita indicazione delle somme dovute a titolo di penale, qualora di essa vengano a maturare i presupposti a causa dell'inadempimento del cliente agli obblighi previsti dai punti 8a, 8b, 8e, 10, 11 e 12 del contratto.
Appare quindi rilevante per acclarare la portata ed il contenuto della suddetta dichiarazione l'accertamento della data in cui la parte attrice/opponente l'avrebbe sottoscritta, cosa che non è stata provata e sul punto le prove orali dedotte in particolare dalla parte convenuta/opposta -che ne aveva il relativo onere- sono del tutto generiche come già rilevato dal giudice istruttore.
4.2 – Occorre allora valutare se i comportamenti addebitati a sulla base CP_2
delle risultanze documentali, possano costituire inadempimento a quanto previsto dal punto 12 del contratto, come affermato da .
6 Questa nega che il rapporto si sia esaurito con l'infruttuoso esperimento della mediazione nel novembre 2017, e sostiene che esso proseguì per coltivare ulteriormente le attività utili o necessarie per ottenere la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate. Più precisamente, allega che solo all'inizio del
2021 dopo avere presenziato a vari incontri, anche con i legali, ed avere CP_2
“sostanzialmente rinnovato il proprio impegno in occasione di un incontro tenutosi in data 9.7.2020”, decideva unilateralmente di non dare seguito alle attività, con questo integrando i presupposti della clausola penale (pag. 2 comparsa di costituzione).
Osserva il Tribunale come risulti con chiarezza che l'incarico conferito a con il contratto del 2016 era circoscritto alla sola fase stragiudiziale. Non si presta a diversa interpretazione quanto scritto nelle premesse (“Il Cliente conferisce
mandato in esclusiva e delega la società … al fine di … Controparte_1
rappresentarlo durante la fase stragiudiziale, anche attraverso l'ausilio di
professionisti esterni;
gestire la vertenza ed, inoltre, adempiere a tutte le attività
necessarie alla definizione bonaria della controversia …”) e nei vari successivi passaggi del contratto ( fra i molti, Punto 2.a: “Con esclusivo riguardo alla fase
stragiudiziale della pratica, il Cliente … conferisce mandato …”; Punto 6: “Costo servizio di redazione della/e perizia/e e fase stragiudiziale”).
7 Nessun inadempimento viene imputato da a in relazione a tale fase;
e il CP_2
punto 12, nello stabilire la penale, prevede che essa operi qualora in cliente “non
dia corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del presente contratto”,
contratto il cui oggetto – si sottolinea ancora - era il recupero stragiudiziale, e non giudiziale, delle somme dovute.
Percependo, evidentemente, tale profilo problematico, ha voluto CP_1
valorizzare i successivi contatti fra le parti e la relativa corrispondenza: dopo avere ricondotto tali vicende ad una “costante esecuzione di quel rapporto
contrattuale che era stato fra esse formalizzato e disciplinato sin dal maggio del 2016”
(pag. 10 memoria 28 aprile 2022), ha dedotto che nella riunione del 9 luglio 2020
“aveva confermato la propria volontà di coltivare tutte le azioni esperibili” CP_2
(pag. 4 comparsa di risposta), e precisato nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
che la stessa aveva “manifestato l'intenzione di proseguire, come da contratto sottoscritto fra le parti il 27.5.2016, nell'attività finalizzata al recupero delle somme”.
E' chiara l'irrilevanza dell'aver semplicemente “manifestato” un'intenzione, cosa che non ha certo il significato dell'assunzione di un obbligo;
ma, quand'anche si ritenesse diversamente, ritenendo che la decisione di di non dare corso ad CP_2
iniziative giudiziali costituisse inadempimento agli accordi presi nella riunione del
9 luglio 2020, questo mai potrebbe fondare l'applicazione della clausola penale di
8 cui al punto 12 del contratto del 2016, che riguardava esclusivamente la fase stragiudiziale.
Conferma detta interpretazione il fatto che nel documento qualificato da parte ingiungente/opposta come “riconoscimento di debito” datato 9.7.2020 si fa sempre riferimento al contratto 27.5.2016 che riguardava appunto la fase stragiudiziale.
Ora, risulta certo che la fase stragiudiziale si era esaurita con la procedura di mediazione, tanto che i successivi contatti fra le parti riguardavano le azioni giudiziali da promuovere. Si veda la corrispondenza prodotta, e, in particolare, le e.mail del maggio 2018, in cui informa di aver chiesto all'avvocato CP_2
Martinelli di mettersi in contatto con la stessa (doc. 18 JD), e informa CP_2
l'avvocato di essere in attesa di ricevere la fattura pro forma (doc. 19 JD). I contatti di proseguirono poi nel novembre 2020 con un diverso difensore CP_2
procurato da , l'avv. Falcone, (doc. 3 e 4 . CP_2
La conclusione è allora obbligata: se l'inadempimento di viene riferito al CP_2
contratto del 2016, nessun inadempimento risulta giacchè l'incarico è riferito esclusivamente alla fase stragiudiziale;
se viene riferito ad accordi presi nei successivi contatti ed incontri, la penale di cui alla clausola 12 non può trovare applicazione giacchè essa concerne esclusivamente le obbligazioni previste dal contratto del 2016 e l'esistenza di un danno conseguente a tale inadempimento non è stata né allegata, né provata da .
9 L'opposizione va quindi accolta, ed il decreto ingiuntivo opposto revocato, con rigetto della domanda proposta da e conferma del giudizio di irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalla stessa nelle note del 23 maggio 2024.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1212/2022 ordine n.2892/2022 ruolo del 18/21 marzo 2022;
b) condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 CP_2
si liquidano in euro 14.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 5 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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