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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8288/2024 RG fissata all'udienza del 04/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CASTELLUZZO GIUSEPPE
Ricorrente
C O N T R O
non costituito CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che: CP_ Con provvedimento del 4.9.2023 la sede di Casarano ha comunicato che, per il periodo dall'1/3/2003 al 30/06/2007 sarebbero stati pagati € 1.545,82 non spettanti sulla pensione cat. VOS
n. 45103788 del sig. (coniuge) e ne ha richiesto all'odierna ricorrente la restituzione (all.1). Persona_1
Il provvedimento recava la seguente pleonastica giustificazione: A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa.
Avverso il provvedimento di recupero dell'indebito previdenziale la sig.ra ha proposto Parte_1 ricorso amministrativo (all.2) chiedendo l'accertamento di insussistenza dell'indebito previdenziale.
1 Parte ricorrente ha eccepito prescrizione del preteso diritto alla ripetizione dell'Indebito ex art. 2033 cc., violazione dell'art. 13 l. 412/91, carenza di dolo del percipiente.
Alla luce di quanto sopra ha quindi chiesto la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito.
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. In tal senso, infatti, la notifica CP_1 risulta effettuata alla pec t il 16.7.24 e quindi Email_1 tempestivamente rispetto alla presente controversia (prima udienza 4.3.25).
Tenuto conto di quanto sopra, quindi, è rimasto contumace. CP_1
Tale situazione rende fondata la preliminare eccezione di prescrizione formulata in ricorso.
Infatti, il periodo relativo all'indebito è dal 1.3.2003 al 30.6.2007 (pratica indebito 1005300).
La prima nota di cui vi è prova è quella del 4.9.23 mentre della nota del 2020 - menzionata nella nota di indebito del settembre 2023 – a tacer d'altro non vi è prova di ricezione.
E' decorso quindi oltre un decennio tra la percezione dei singoli ratei (ivi incluso l'ultimo)
e il primo atto interruttivo di cui vi sia prova.
L'eccezione è quindi fondata.
Il ricorso va accolto e le somme richieste vanno dichiarate irripetibili.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8288/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme di cui alla pratica indebito
1005300; condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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