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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/09/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente giudice rel. dott.ssa Alessandra Pesci dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 3965/2025 promossa da
(c.f. C.F. 1 ), nato/a a BARI (BA), il Parte_1
21/01/1981
con l'avv. SILVIA TREVISAN e con l'avv. GIOVANNI SCIBILIA
e
'nato/a a VICENZA NI CO (c.f. C.F. 2
(VI), il 22/12/1963 con l'avv. GIORGIO CANAL
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Parte_1 eCon ricorso congiunto del 27/06/2025, i coniugi
NI CO hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste allo possibilità di riconciliazione, dichiarando di stato prestare
-
acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
Parte_1 nato/a a BARI (BA), il 21/01/1981
e
NI CO, nato/a a VICENZA (VI), il 22/12/1963,
uniti in matrimonio il 02/08/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BARI dell'anno 2015, n. 323, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
"1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo al reciproco rispetto.
Persona_12. La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori, con ciascuno dei quali trascorrerà a settimane alternate tre giorni infra settimanali (incluso il pernottamento) oltre al fine settimana, seguendo questo schema: R_ starà con la madre dal lunedì, dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina, quando la madre la porterà a scuola;
il padre andrà a prenderla da scuola il mercoledì e la terrà con sé fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
la madre andrà a prenderla a scuola il venerdì e trascorrerà con lei il fine settimana riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina. Dopodiché la settimana successiva si ricomincerà secondo il medesimo a schema a parti invertite: quindi R_ starà con il padre dal lunedì al mercoledì, poi con la madre dal mercoledì al venerdì e di nuovo con il padre il weekend.
Persona_23. La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con possibilità di visita da parte del padre un pomeriggio alla settimana, oltre al pernotto presso il padre a weekend alternati in concomitanza con il pernotto dell'altra figlia [...]
Persona_1
4. Per entrambe le figlie, per quanto riguarda le vacanze scolastiche (ad esempio
Carnevale, 25 aprile, 1° maggio), si seguirà ove possibile il calendario ordinario.
5. Durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno ad anni alternati il pranzo e la cena del giorno di Natale con uno o con l'altro genitore, come pure sarà suddiviso tra i genitori in modo equo il periodo di vacanza e dunque staranno con ciascuno, sempre ad anni alternati, il periodo dal 24 al 31 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 1° al 6 gennaio, ferma l'alternanza del giorno di Natale. I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno alternati tra i genitori.
6. Le figlie staranno con il genitore nel giorno del loro compleanno, a prescindere dal calendario ordinario;
nel giorno del compleanno dei figli, dovrà pertanto essere garantito al genitore che in quel momento non è con loro di trascorrere del tempo insieme.
7. I coniugi provvederanno a concordare ogni anno, entro il 30 aprile, il periodo delle vacanze estive da trascorrere con le figlie in modo da assicurare ad entrambi di trascorrere con le stesse due settimane, anche se non consecutive.
8. Il sig. AN OB, a titolo di mantenimento per la figlia maggiore
Persona_2 corrisponderà una somma pari ad € 200,00 da versarsi alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese.
9. Ciascun coniuge provvederà invece direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante il rispettivo periodo di permanenza nella Persona_1 casa familiare.
10. Le spese straordinarie da sostenere per il mantenimento delle figlie, individuate secondo le modalità e i criteri di cui al vigente Protocollo in uso avanti a questo III.mo Tribunale, verranno ripartite nella misura del 50% tra i due genitori.
11. Tutti i sussidi, compreso l'assegno unico nonché eventuali assegni familiari, assegni provinciali e regionali, saranno da suddividersi al 50% fra le parti;
le eventuali detrazioni familiari dalla dichiarazione dei redditi saranno come per legge a favore di ciascun coniuge al 50%.
12. Nell'ottica della definizione dei loro rapporti economici e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione nonché a titolo di divisione dei beni già in comunione legale, i coniugi pattuiscono quanto segue:
13. La casa familiare, sita in OG Veneto (TV), è già promessa in vendita a terzi con termine fissato per la stipula del rogito notarile entro e non oltre il
14.11.2025. Il ricavato della compravendita, previa estinzione del mutuo residuo, verrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
14. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'omologa della sentenza di separazione (o dal successivo provvedimento che ne corregge eventuali errori materiali):
- il sig. OB cederà gratuitamente alla sig.ra T_ la propria quota di comproprietà sull'autovettura Land Rover anno 2016 targata FC572MJ, a condizione che la sig.ra T_ si accolli contestualmente il finanziamento gravante sulla stessa;
successivamente, la sig.ra T_ venderà detta autovettura e con il ricavato della vendita estinguerà detto finanziamento;
nel caso in cui l'istituto di credito non autorizzi l'accollo del finanziamento, detto autoveicolo verrà immediatamente venduto, ed il ricavato verrà destinato all'estinzione del finanziamento e l'eventuale residuo, detratte le spese di bollo, sarà attribuito alla sig.ra T_ ;
-del pari la sig.ra T_ 'nel termine anzidetto cederà gratuitamente la propria quota sull'autocarro Ford targato FE223RA al sig. OB.
Le spese inerenti ai trasferimenti di proprietà relativi a detti veicoli, compreso il costo dell'operazione, saranno suddivise tra i coniugi per la quota di ½ ciascuno.
15. Il sig. OB e la sig.ra T_ dichiarano di non avere investimenti in valori mobiliari compresi ad esempio: polizze assicurative, conti di deposito, titoli di stato, investimenti azionari o obbligazionari.
16. I coniugi sono intestatari di un contratto di mutuo erogato dalla Banca Prealpi di San Biagio di LT nel 2017 per €. 127.000,00 che sarà estinto con la vendita dell'immobile ex casa coniugale e le cui rate ad oggi sono regolarmente corrisposte (doc. 8).
17. La sig.ra T_ è intestataria di un conto corrente n. 0000010119149 acceso presso Unicredit, Filiale di OG (doc. 9) mentre il sig. OB è intestatario di un conto corrente n. 07/000019531 presso Banca di Credito
Cooperativo Prealpi di San Biagio di LT (doc. 10). Entrambi i suddetti conti correnti, nel corso dell'ultimo triennio, hanno avuto una giacenza di qualche migliaio di euro in media ciascuno, con la conseguenza che su tali rapporti le
Parti dichiarano di non aver nulla a prentendere l'uno dall'altro.
18. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
19. I genitori si prestano reciprocamente l'espresso consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio; per quanto concerne il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori, i genitori prestano l'assenso, prendendo atto che ciò dovrà comunque essere manifestato avanti alla competente autorità.
20. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti";
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. 4.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente giudice rel. dott.ssa Alessandra Pesci dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 3965/2025 promossa da
(c.f. C.F. 1 ), nato/a a BARI (BA), il Parte_1
21/01/1981
con l'avv. SILVIA TREVISAN e con l'avv. GIOVANNI SCIBILIA
e
'nato/a a VICENZA NI CO (c.f. C.F. 2
(VI), il 22/12/1963 con l'avv. GIORGIO CANAL
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Parte_1 eCon ricorso congiunto del 27/06/2025, i coniugi
NI CO hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste allo possibilità di riconciliazione, dichiarando di stato prestare
-
acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
Parte_1 nato/a a BARI (BA), il 21/01/1981
e
NI CO, nato/a a VICENZA (VI), il 22/12/1963,
uniti in matrimonio il 02/08/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BARI dell'anno 2015, n. 323, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
"1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo al reciproco rispetto.
Persona_12. La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori, con ciascuno dei quali trascorrerà a settimane alternate tre giorni infra settimanali (incluso il pernottamento) oltre al fine settimana, seguendo questo schema: R_ starà con la madre dal lunedì, dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina, quando la madre la porterà a scuola;
il padre andrà a prenderla da scuola il mercoledì e la terrà con sé fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
la madre andrà a prenderla a scuola il venerdì e trascorrerà con lei il fine settimana riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina. Dopodiché la settimana successiva si ricomincerà secondo il medesimo a schema a parti invertite: quindi R_ starà con il padre dal lunedì al mercoledì, poi con la madre dal mercoledì al venerdì e di nuovo con il padre il weekend.
Persona_23. La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con possibilità di visita da parte del padre un pomeriggio alla settimana, oltre al pernotto presso il padre a weekend alternati in concomitanza con il pernotto dell'altra figlia [...]
Persona_1
4. Per entrambe le figlie, per quanto riguarda le vacanze scolastiche (ad esempio
Carnevale, 25 aprile, 1° maggio), si seguirà ove possibile il calendario ordinario.
5. Durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno ad anni alternati il pranzo e la cena del giorno di Natale con uno o con l'altro genitore, come pure sarà suddiviso tra i genitori in modo equo il periodo di vacanza e dunque staranno con ciascuno, sempre ad anni alternati, il periodo dal 24 al 31 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 1° al 6 gennaio, ferma l'alternanza del giorno di Natale. I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno alternati tra i genitori.
6. Le figlie staranno con il genitore nel giorno del loro compleanno, a prescindere dal calendario ordinario;
nel giorno del compleanno dei figli, dovrà pertanto essere garantito al genitore che in quel momento non è con loro di trascorrere del tempo insieme.
7. I coniugi provvederanno a concordare ogni anno, entro il 30 aprile, il periodo delle vacanze estive da trascorrere con le figlie in modo da assicurare ad entrambi di trascorrere con le stesse due settimane, anche se non consecutive.
8. Il sig. AN OB, a titolo di mantenimento per la figlia maggiore
Persona_2 corrisponderà una somma pari ad € 200,00 da versarsi alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese.
9. Ciascun coniuge provvederà invece direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante il rispettivo periodo di permanenza nella Persona_1 casa familiare.
10. Le spese straordinarie da sostenere per il mantenimento delle figlie, individuate secondo le modalità e i criteri di cui al vigente Protocollo in uso avanti a questo III.mo Tribunale, verranno ripartite nella misura del 50% tra i due genitori.
11. Tutti i sussidi, compreso l'assegno unico nonché eventuali assegni familiari, assegni provinciali e regionali, saranno da suddividersi al 50% fra le parti;
le eventuali detrazioni familiari dalla dichiarazione dei redditi saranno come per legge a favore di ciascun coniuge al 50%.
12. Nell'ottica della definizione dei loro rapporti economici e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione nonché a titolo di divisione dei beni già in comunione legale, i coniugi pattuiscono quanto segue:
13. La casa familiare, sita in OG Veneto (TV), è già promessa in vendita a terzi con termine fissato per la stipula del rogito notarile entro e non oltre il
14.11.2025. Il ricavato della compravendita, previa estinzione del mutuo residuo, verrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
14. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'omologa della sentenza di separazione (o dal successivo provvedimento che ne corregge eventuali errori materiali):
- il sig. OB cederà gratuitamente alla sig.ra T_ la propria quota di comproprietà sull'autovettura Land Rover anno 2016 targata FC572MJ, a condizione che la sig.ra T_ si accolli contestualmente il finanziamento gravante sulla stessa;
successivamente, la sig.ra T_ venderà detta autovettura e con il ricavato della vendita estinguerà detto finanziamento;
nel caso in cui l'istituto di credito non autorizzi l'accollo del finanziamento, detto autoveicolo verrà immediatamente venduto, ed il ricavato verrà destinato all'estinzione del finanziamento e l'eventuale residuo, detratte le spese di bollo, sarà attribuito alla sig.ra T_ ;
-del pari la sig.ra T_ 'nel termine anzidetto cederà gratuitamente la propria quota sull'autocarro Ford targato FE223RA al sig. OB.
Le spese inerenti ai trasferimenti di proprietà relativi a detti veicoli, compreso il costo dell'operazione, saranno suddivise tra i coniugi per la quota di ½ ciascuno.
15. Il sig. OB e la sig.ra T_ dichiarano di non avere investimenti in valori mobiliari compresi ad esempio: polizze assicurative, conti di deposito, titoli di stato, investimenti azionari o obbligazionari.
16. I coniugi sono intestatari di un contratto di mutuo erogato dalla Banca Prealpi di San Biagio di LT nel 2017 per €. 127.000,00 che sarà estinto con la vendita dell'immobile ex casa coniugale e le cui rate ad oggi sono regolarmente corrisposte (doc. 8).
17. La sig.ra T_ è intestataria di un conto corrente n. 0000010119149 acceso presso Unicredit, Filiale di OG (doc. 9) mentre il sig. OB è intestatario di un conto corrente n. 07/000019531 presso Banca di Credito
Cooperativo Prealpi di San Biagio di LT (doc. 10). Entrambi i suddetti conti correnti, nel corso dell'ultimo triennio, hanno avuto una giacenza di qualche migliaio di euro in media ciascuno, con la conseguenza che su tali rapporti le
Parti dichiarano di non aver nulla a prentendere l'uno dall'altro.
18. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
19. I genitori si prestano reciprocamente l'espresso consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio; per quanto concerne il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori, i genitori prestano l'assenso, prendendo atto che ciò dovrà comunque essere manifestato avanti alla competente autorità.
20. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti";
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. 4.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi