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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 178/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Palermo
(PA), Via Villa Heloise 21, presso lo studio dell'Avv. Luca Rizzitano, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso (posta elettronica PEC
); Email_1
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
********
Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e ss. CCII depositata in data 4 giugno 2025;
visto il decreto di assegnazione emesso dal Presidente della Sezione in data 4 giugno
2025;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Carini;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2,
CCII;
1 letta la relazione sottoscritta dal gestore della crisi, nominato dall'“O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo”, dott. Persona_1
contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché
[...]
l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
ritenuta l'ammissibilità della procedura di composizione della crisi proposta congiuntamente dai coniugi e , atteso Parte_1 Parte_2 che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, con la precisazione che “le masse attive e passive rimangono distinte” (comma 2);
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori, sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 5 giugno 2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII e che con medesimo decreto è stata disposta la sospensione del procedimento di esecuzione forzata immobiliare RG.ES. 504/2021 nei limiti della quota dell'immobile pignorato in comproprietà degli odierni ricorrenti pendente dinanzi il
Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Esecuzioni immobiliari;
dato atto che, con nota depositata in data 9-10 luglio2025, il gestore della crisi ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che non sono pervenute osservazioni;
osservato che, con medesima nota, il gestore della crisi ha depositato la copia dell'atto di divisione degli immobili indicati nella procedura esecutiva come “Lotto 1” e “Lotto 2”, sottoscritto dai coniugi – e dai coniugi – , in data 6 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2
giugno 2025, innanzi al Notaio dott. Valerio Bonomo;
rilevato che, a seguito del succitato atto di divisione, i coniugi e Parte_1 [...]
in regime di comunione dei beni, hanno adottato in piena proprietà gli Parte_2
2 immobili facenti parte dell'edificio sito in Carini (PA), via Capri n. 42 - “Lotto 1”- e precisamente:
appartamento di civile abitazione sito in Carini alla Via Capri n.42, piano primo, identificato al NCEU foglio di mappa 13, p.lla 948, sub 10, cat. A/2, vani 4;
lastrico solare sito in Carini alla Via Capri n.42, piano secondo, identificato al
NCEU foglio mappa 13, p.lla 948, sub 12.
rilevato, inoltre, che il gestore della crisi, con nota depositata in data 25 luglio 2025, ha rappresentato che il difensore di (creditore procedente nella procedura Parte_4
esecutiva iscritta al n. 504 R. G. Es. 2021 promossa nei confronti di , Parte_1
e ) ha comunicato, allegando Parte_2 Controparte_1 CP_2
copia del provvedimento, che il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione parziale della procedura limitatamente al lotto 2 (corrispondente all'appartamento di civile abitazione sito in Carini, Via Capri n. 42, piano primo, identificato al NCEU foglio 13 p
.lla 948 sub 11 e lastrico solare sito al piano secondo identificato al NCEU foglio di mappa
13 p.lla 948 sub13) oggi di proprietà di e e che “la Controparte_1 CP_2
procedura esecutiva quindi proseguirà limitatamente al lotto 1, corrispondente all'immobile oggi di proprietà dei sig.ri e ” e che Parte_1 Parte_2
tale comunicazione è stata resa “al fine di consentire al Giudice della procedura di sovraindebitamento di valutare l'emissione di un provvedimento di sospensione che riguardi l'intero lotto 1 (attualmente la procedura è sospesa per la quota indivisa pari ad 1/2), provvedimento al quale la mia assistita non si opporrebbe in quanto rispondente all'effettiva volontà delle parti”;
esaminata l'ordinanza emessa in data 12 giugno 2025, con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione parziale della procedura esecutiva immobiliare RGES
504/2021, limitatamente al lotto due (identificato al NCEU foglio 13 p. lla 948 sub 11 e lastrico solare sito al piano secondo identificato al NCEU foglio 13 p. lla 948 sub13);
ritenuto che deve essere, pertanto, disposta la sospensione del procedimento di esecuzione forzata immobiliare RG.ES. 504/2021 limitatamente al Lotto 1”- e precisamente:
appartamento di civile abitazione sito in Carini alla Via Capri n.42, piano primo, identificato al NCEU foglio di mappa 13, p. lla 948, sub 10, cat. A/2, vani 4;
3 lastrico solare sito in Carini alla Via Capri n.42, piano secondo, identificato al
NCEU foglio mappa 13, p. lla 948, sub 12;
rilevato, pertanto, che tale circostanza non apporta nessuna modifica sostanziale al contenuto della proposta di piano comunicata ai creditori;
verificato che il gestore della crisi ha comunicato il piano a tutti i creditori;
considerato che non sono pervenute contestazioni specifiche sulle modalità di adempimento indicate nel piano;
rilevato che l'esposizione debitoria dei ricorrenti è riassunta nella tabella di pagina 12 della relazione del gestore della crisi depositata il 4 giugno 2025, che di seguito si riporta:
rilevato che la somma complessiva che i ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura è pari a € 62.400,00;
considerato che il ricorrente ha previsto, nell'arco temporale di 8 anni, il pagamento di n.
96 rate mensili da € 650,00), secondo il piano di ammortamento contenuto nell'allegato n. 39 “rate piano ” della proposta di piano di ristrutturazione depositata il Parte_5
4 4 giugno 2025 che di seguito si riporta anche per la distinzione tra le masse dei singoli 4 giugnoiti;
osservato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento:
del credito prededucibile dell'OCC, nella misura del 100%;
5 del credito con privilegio speciale dell'advisor nella misura del 100%;
del credito con privilegio speciale del creditore ipotecario, nella misura del 40,64% rispetto al credito totale esigibile;
del credito con privilegio generale, a carico esclusivamente di , di Pt_1 [...]
, e Comune di Carini, misura del 34,3%; CP_3 CP_4
del credito in chirografo, a carico esclusivamente del sig. , nella misura del Pt_1
5%;
considerato che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale del debitore, avente un reddito medio mensile complessivo di € 2.108,00 (cfr. pagina 17 della relazione del gestore della crisi del 4 giugno 2025), dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
tenuto conto, invero, che il creditore ipotecario, – già sarà Parte_4 Controparte_5 soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa della liquidazione controllata;
considerato, infatti, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal gestore della crisi in merito alla convenienza della proposta in esame, per il creditore ipotecario, rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato che l'immobile ipotecato - lotto 1 - è stato stimato € 78.900,00 e che nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, il primo tentativo di vendita esperito è risultato infruttuoso;
considerato, in particolare, che, a fronte del prezzo stabilito nel secondo tentativo di vendita pari a € 59.175,00 (offerta minima efficace fissata in € 44.382,00), il piano propone il pagamento della somma di € 51.853,99 al creditore ipotecario;
rilevato, invero, che la convenienza deve intendersi sussistente, tenuto conto dell'alea della vendita stessa e della circostanza che nell'ipotesi di liquidazione controllata dovrebbero detrarsi dal ricavato della vendita del bene immobile il costo dell'IMU, della vendita e dei compensi dei professionisti in prededuzione;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
ritenuto che, per le anzidette ragioni, il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo D. Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento);
6 evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante all'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, in quanto l'art. 71 comma 4 CCII dispone che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 66-71 CCII;
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...], il Parte_2
19.07.1966, entrambi residenti in [...];
DISPONE
che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE
che il gestore della crisi, dott. nominato dall'OCC, vigili sull'esatto Persona_1
adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
che l'OCC provveda all'accantonamento del compenso pattuito con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;
DISPONE
che il gestore della crisi riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano) e, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
7 DISPONE
che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla a tutti i creditori;
DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
INIBISCE
a e la sottoscrizione di strumenti Parte_1 Parte_2
creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA
la chiusura della procedura;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al gestore della crisi, nominato dall'“O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Palermo”, dott. Persona_1
Palermo, 29/07/2025 Il Giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cultrera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
8 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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