Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 24/04/2026, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3885 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo I.C. “A. De Curtis” di Aversa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della comunicazione prot. n. 0006871 del 17.07.2025 dell'Istituto comprensivo statale “A. De Curtis”, a firma del Dirigente Scolastico p.t., con la quale si comunica che la copertura di ore previste per l'alunna -OMISSIS-, per l'a.s. 2025/26 è di ore 18 come da normativa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell’Istituto Comprensivo I.C. “A. De Curtis” di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il presente giudizio riguarda un atto del dirigente scolastico, emesso prima della scadenza del termine prescritto per la redazione del PEI e comunque non promanante dall’organo competente ad esprimersi in merito, avendo il dirigente compiuto una sorta di ricognizione previsionale in base all’organico di fatto piuttosto che in base alle necessità del minore;
Considerato, infatti, che la normativa attualmente vigente, e in particolare l’art. 7 co. 2 del d.lgs. 66 del 2017, stabilisce:
i) che le ore di sostegno da assegnare annualmente all’alunno con disabilità devono essere previste nel PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 7, comma 2, lett. d);
ii) che il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, la cui proposta è stata ritenuta obbligatoria dalla giurisprudenza amministrativa, rendendo illegittimi i PEI che ne fossero privi;
iii) che il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter della norma in questione;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza inoltrata alla scuola dalla famiglia, in via sostanzialmente “preventiva”, ha ottenuto una risposta meramente interlocutoria con l’atto gravato, atteso che in assenza del PEI la quantificazione definitiva delle ore non è legittima, e qualsivoglia risposta in tal senso non corrisponde a una quantificazione operata secondo la normativa vigente, stante l’obbligo dell’istituto scolastico di approvare il PEI entro ottobre quantificando esattamente le ore di sostegno da assegnare all’alunno disabile;
Ritenuto che le doglianze avverso la mancata o inesatta assegnazione delle ore di sostegno con il PEI non risultano essere state contestate con ricorso per motivi aggiunti ovvero con separato ricorso e che, nonostante le sollecitazioni esposte con l’ordinanza cautelare n. 170/26 del 14.1.2026, la scuola non ha provveduto ad una modifica del PEI attribuendo il sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza, come pure dichiarato nella relazione dell’insegnante di sostegno depositato in atti;
Considerato pertanto che il presente ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di natura provvedimentale dell’atto impugnato, mentre le spese possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI AM, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RI AM | NN PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.