Art. 24. ((Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi quale e' previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attivita' ed a partire dal momento di cessazione di tale attivita' oppure qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore modifichino la propria composizione o struttura giuridica, in modo tale da diminuire la portata delle garanzie a favore degli istituti finanziatori. Decadono inoltre dal beneficio della restituzione rateale. Tuttavia gli istituti finanziatori, d'intesa con il Mediocredito centrale, potranno loro accordare di provvedere al rimborso secondo piani di pagamenti dilazionati, ferma restando la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142))
Articolo 23Articolo 25
- Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233
Articolo 24 del Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233
Versione
18 dicembre 1968
18 dicembre 1968
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Versione
16 febbraio 1969
16 febbraio 1969
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