Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2114/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. ZAMPICCOLI Parte_1 C.F._1
CINZIA e TABARELLI DE FATIS ANDREA ( ) VIA NEGRELLI 31 ARCO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA NEGRELLI 31 ARCO, presso il difensore avv. ZAMPICCOLI
CINZIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZANONI MASSIMO e ORRIGO OMAR MARTINO ANTONIO ( C.F._3
VIA DEGASPERI, 79 38122 TRENTO;
elettivamente domiciliato in VIA DEL TRAVAI N. 80
38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. ZANONI MASSIMO
CONVENUTO
avente per oggetto: responsabilità professionale e trattenuta in decisione all'udienza del giorno
17.7.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“Contrariis reiectis, rigettate le avverse domande, eccezioni ed istanze, acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo sub R.G. n. 4162/19 e le relative risultanze, Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Trento: pagina 1 di 22
Rovereto nella causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dal signor a Parte_1 seguito del negligente ed imperito trattamento della compressione erniaria acuta delle radici spinali al tratto lombo-sacrale che lo colpiva in data 14/15 maggio 2017, in spregio ai Protocolli ed alle Linee guida validati per il trattamento medesimo;
2) accertare e dichiarare che il personale sanitario medico delle strutture ospedaliere di Arco e di Rovereto ha ignorato le richieste del signor , in tal modo violando gli artt. 3 (Diritto all'informazione), 4 Parte_1
(Diritto al consenso) e 5 (Diritto alla libera scelta) della Carta Europea dei Diritti del Paziente nonchè l'art. 27 del Codice di Deontologia Medica, con ogni conseguenza dal punto di vista risarcitorio, anche in relazione al danno psichico di cui alla relazione del dott.
[...]
3) accertare e dichiarare che la sindrome incompleta della cauda equina di cui il Per_1 signor risulta affetto e le problematiche tutte descritte nella narrativa del ricorso Parte_1 dd. 02.08.21, nella Relazione dd. 01.02.21 a firma del C.T.U. dott. (all. 59) e Persona_2 nella Relazione dd. 16.07.21 a firma del dott. (all. 60) sono causalmente Persona_1 riconducibili al mancato rispetto da parte delle strutture ospedaliere di Arco di Trento e di
Rovereto e delle Linee guida validati per il trattamento della compressione CP_2 erniaria acuta delle radici spinali al tratto lombo-sacrale ed al ritardo nell'effettuazione dell'intervento chirurgico di decompressione;
4) condannare conseguentemente l'
[...]
, in persona del Direttore Generale – legale Controparte_3 rappresentante pro tempore:---- al risarcimento dei danni tutti subiti dal signor Parte_1 siccome descritti in atti, danni che si quantificano in complessivi € 615.990,55 di cui:
A) € 244.222,00 per danno iatrogeno differenziale, determinato sottraendo dall'invalidità permanente complessiva del 53% (€ 284.995,00) l'invalidità del 17% che si sarebbe ugualmente manifestata (€
40.773,00), sulla base delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale (anno
2024), limitatamente al “punto danno biologico”;
B) € 33.480,00 per danno biologico psichico (Relazione dott. – all. 60), sulla base delle Per_1
Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale (anno 2024), limitatamente al
“punto danno biologico”;
C) € 5.190,00 per inabilità temporanea al 100 % (€ 173,00 x 30), sulla base delle Tabelle milanesi(anno 2024), con personalizzazione in aumento del 50% per le peculiarità dell'inabilità ovvero della natura delle limitazioni patite;
D) € 15.570,00 per inabilità temporanea al 75 % (€ 129,75 (importo personalizzato in aumento del
50% per le peculiarità dell'inabilità) x 120);
E) € 150.000,00 per danno morale, inteso come condizione di afflizione psicologica nella quale il pagina 2 di 22 signor si è venuto a trovare – e si trova tuttora – in seguito alle lesioni fisiche e psichiche Pt_1 subite;
F) € 100.000,00 per danno dinamico-relazionale, in relazione alla compromissione degli aspetti dinamico – relazionali della vita del signor Pt_1
G) € 40.753,53 per riduzione ammontare pensione mensile per pensionamento c.d. “quota 100”, giusta relazione C.T.U. dott. (importo lordo in quanto da dichiarare ai fini fiscali e soggetto a Per_3 tassazione);
H) € 8.175,60 per impossibilità di svolgere il servizio di reperibilità da maggio 2017 ad ottobre 2021 (€
151,40 mensili, importo, questo, derivante dalla media delle somme percepite per la reperibilità negli ultimi anni – all.ti 50, 51 e 52).
I) € 5.765,42 per l'acquisto di farmaci, ticket, visite specialistiche ed esami specialistici (all.ti 25 e 65 –
68 e 83);
L) € 6.100,00 per compenso C.T.U. (dott. e dott. ausiliario ortopedico), giusto decreto Per_2 Per_4 di liquidazione dd. 11.05.21 (all.ti 69 – 73);
M) € 5.880,00 per spese C.T.P. ante ed in corso di causa (dott.ssa e dott. (all.ti 74 Per_5 Per_6
– 76);
N) € 856,00 per spese C.T.P. dott. (all. 79);o in quella diversa, maggiore o minore, Persona_1 somma ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria,
il tutto oltre rivalutazione ISTAT ed interessi dalla data dell'evento (15 maggio 2017) e/o dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;---- alla rifusione in favore del signor delle spese Parte_1 legali relative alla causa per accertamento tecnico preventivo (condizione di procedibilità ex art. 8
Legge 08 marzo 2017 n. 24) per € 10.979,40 oltre accessori e spese esenti (€ 870,00), ovvero complessivi € 16.890,26 (all. 77), oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
---- alla rifusione in favore del signor delle spese legali per l'attività stragiudiziale Parte_1 svolta dall'inoltro della formale comunicazione dd. 25.10.17 (all. 14) fino al deposito del ricorso dd.
14.11.19 (all. B) e successivamente al medesimo, per € 5.000,00, oltre accessori, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
---- alla rifusione in favore del signor delle spese del C.T.U. dott. Parte_1 Persona_7 liquidate in € 1.268,80 (accessori compresi) e corrisposte dal ricorrente in data 04.09.23, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
pagina 3 di 22 In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie (prova testimoniale e C.T.U. psichiatrico-forense) siccome formulate in memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dd. 12.07.22 ed in memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. dd. 01.09.22, previa revoca e/o modifica delle ordinanze istruttorie dd. 10.01.23, dd. 08.02.23 e dd. 15.02.23.Si insiste, in particolare, anche alla luce del verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile allegato sub 89), affinchè venga disposta C.T.U. psichiatrico-forense, volta a verificare il danno psichico subito dal signor in esito Parte_1 all'occorso.
Spese di causa integralmente rifuse, con condanna dell' convenuta ex art. 96 Controparte_1
c.p.c..Previa istanza di rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c., si allegano i seguenti documenti, formatisi dopo la scadenza dei termini istruttori:90) fattura elettronica n. 3 dd. 04.08.23;1) contabile bonifico;
92) fattura n. 274/2023;93) fattura n. 23/2024.
PARTE CONVENUTA:
In via di merito: Respingersi le domande svolte nei confronti di in quanto infondate in fatto ed CP_4 in diritto, in subordine anche per applicazione dell'art. 2236 cod. civ.In ulteriore subordine : limitarsi l'accoglimento delle domande avversarie a quanto emergerà dall'istruttoria, con esclusione di ogni voce di danno non dovuta e non provata.
In ogni caso : con vittoria di spese.In via istruttoria: si rinnova la richiesta affinchè il Giudice voglia disporre il rinnovo della CTU medico legale o quantomeno il richiamo del CTU a chiarimenti per i motivi più volte esposti sia in comparsa di costituzione e risposta sia nella prima memoria ex art. 183
VI comma CPC, nonché nella presente.Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, chiede di essere ammessa a provare le seguenti circostanze :
1. vero che al momento dell'accesso del
15.05.2017 al PS dell'Ospedale di Arco il sig. riferiva fra l'altro di essere stato già sottoposto Pt_1 nel 2003 a laminectomia lombare per stenosi del canale e affetto da ernia discale L2 L3 sinistra espulsa migrata in alto e nel 2013 trattata conservativamente.
2. vero che il 16.5.2017, alle ore 1,28 il paziente veniva rivalutato clinicamente e l'esame obiettivo escludeva deficit motori agli arti inferiori.
3. vero che il paziente veniva inviato all'ospedale di Rovereto il 16.5.2017. 4. vero che fino alle ore.
1.28 del
16.5.2017 non erano stati lamentati dal paziente o riscontrati dal personale sanitario problemi urinari.
5. vero che in data 17.5.2017 il paziente veniva ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Trento.
6. vero che il giorno 17.5.2017, alle ore 13.55, il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di erniectomia che terminava alle ore 14,55.Si indicano a testi : dott. presso ospedale di Trento, Tes_1 dott. e dott. dott. presso Ospedale di Rovereto. Persona_8 Testimone_2 Testimone_3
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 22 Con ricorso ex art. 702 bis cpc dep. il 2.8.21 chiedeva la condanna dell' Parte_1 [...]
al pagamento dell'importo di Controparte_5
euro 615.990,55 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subito in conseguenza della condotta inadempiente dei sanitari dell'ospedale di Arco e dell'ospedale di Rovereto che avevano tardivamente diagnosticato la patologia che lo stesso presentava al momento del ricovero presso l'ospedale di Arco, e precisamente la “sindrome della cauda equina”, con conseguente tardiva effettuazione del necessario intervento chirurgico, così come accertato all'esito di procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696 bis cpc con il deposito della relazione del consulente d'ufficio.
Lamentava che, nonostante gli esiti di tale procedimento, l' resistente non aveva provveduto CP_1
al risarcimento di alcun danno costituito dal danno iatrogeno differenziale, dal danno biologico psichico, dal periodo di inabilità temporanea, dal danno morale, dal danno dinamico-relazionale, dalla perdita del maggior importo della pensione che lo stesso avrebbe percepito qualora non fosse stato costretto ad optare per il pensionamento con la cd quota 100, dall'impossibilità di svolgere servizio di reperibilità dal maggio 2017 all'ottobre 2021, con conseguente perdita di reddito, dalle spese per l'acquisto di medicinali, visite specialistiche, dalle spese per consulenti tecnici d'ufficio e consulenti di parte, dalle spese legali relative al procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696 bis cpc, dalle spese legali stragiudiziali affrontate per la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell'azienda resistente.
Quest'ultima si costituiva in giudizio, negando la sussistenza di condotte inadempienti da parte dei sanitari gli ospedali di Arco e Rovereto, i quali avevano posto in essere interventi corretti e conformi alle linee guida nazionali;
lamentando la contraddittorietà della relazione del consulente d'ufficio, il quale peraltro non aveva tenuto conto nella valutazione dell'invalidità permanente della condizione preesistente del ricorrente che presentava preesistenti patologie e comunque aveva valutato in modo eccessivo il danno riferibile strettamente alla condotta dei sanitari in relazione alle conseguenze che l'attore avrebbe comunque subito anche a fronte di un intervento tempestivo. Rilevava che nel caso di pagina 5 di 22 specie applicabile l'art. 2236 cc trattandosi di prestazione che implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà e lamentava come eccessiva l'entità dei danni esposti.
Chiedeva pertanto che, considerata la complessità del giudizio, fosse disposta la trasformazione del rito da sommario a ordinario. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte dal ricorrente dei suoi confronti e, in via subordinata, che la domanda fosse accolta nei limiti in cui danno fosse risultato effettivamente provato all'esito del giudizio.
Con ordinanza dd. 1.12 21 veniva disposta la trasformazione del rito da sommario a ordinario;
si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti, del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis cpc e all'espletamento di CTU contabile.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.24 .
* * * *
La domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta, sia pure limiti quantitativi inferiori rispetto alle richieste dello stesso.
Infatti, data per incontestata la natura contrattuale della responsabilità dell' convenuta, deve CP_1
ritenersi accertato un ritardo nella diagnosi della patologia che l'attore presentava al momento del ricovero presso l'ospedale di Arco, in data 17.5.17, vale a dire la sindrome da cauda equina.
Risulta dalla c.t.u. che a fronte dell'annotazione nel diario infermieristico che il paziente non urinava,
tanto che era stato posizionato un catetere nella prima mattinata del 16.5.17, ed in considerazione dell'annotazione sempre nel diario infermieristico che permaneva assente la flesso estensione dei piedi,
da tale momento emergeva in modo evidente la gravità della situazione clinica del paziente e la necessità di effettuare accertamenti diagnostici quali una risonanza magnetica del rachide che avrebbe sicuramente accertato la presenza di una grande ernia espulsa che comprimeva il fascio nervoso spinale. Espone il CTU che in presenza di sintomi compatibili con la sindrome della cauda sussiste la pagina 6 di 22 necessità assoluta di una diagnostica urgente con risonanza magnetica o TC ed un appropriato e tempestivo trattamento chirurgico da eseguire tra le 24 e le 48 ore dalla comparsa dei sintomi, tra i quali rientra senza incertezze la ritenzione urinaria. Nella c.t.u. viene specificato che in letteratura vi sono autori che affermano che la sindrome della cauda associata a ritenzione idrica deve essere trattata entro le 24 ore dalla diagnosi. Nel caso di specie il trattamento chirurgico iniziò il 17.5.17 alle ore
13.55, a circa 36 ore dalla manifestazione della ritenzione urinaria.
Alla luce delle considerazioni contenute nella c.t.u., deve ritenersi che l'intervento eseguito a 36 ore dalla verifica di una ritenzione unitaria sia stato comunque tardivo.
Nella relazione del ctu viene esposto che recente letteratura scientifica internazionale ritiene che la sindrome della cauda, quando caratterizzata da un evidente ritenzione urinaria, abbia una prognosi decisamente infausta nell'ottica di recupero totale della funzionalità neurologica anche quando viene trattata entro le 48 ore dalla diagnosi.
Rileva sempre il CTU che, a fronte dei sintomi di natura neurologica che il paziente presentava sin dalla notte tra il 15 e 16 maggio 2017, come risulta dal diario infermieristico, sarebbe stato opportuno effettuare un esame RM che avrebbe senza incertezze evidenziato la presenza di una grande ernia espulsa che comprimeva il fascio nervoso spinale.
In effetti effettuato tale esame presso l'ospedale di Rovereto, il paziente fu immediatamente inviato all'ospedale di Trento.
Posto che nel diario infermieristico si legge che alle ore 5 del mattino del 16.5.17 permaneva assente la flesso estensione dei piedi come riferito da inizio esordio doloroso di ieri ad entrambi gli arti, deve ritenersi che fin dall'ingresso presso l'ospedale di Arco ci fossero tali evidenze neurologiche e pertanto il ritardo nell'effettuazione dell'intervento chirurgico deve ritenersi maggiore rispetto le 36 ore dalla manifestazione del blocco urinario. Del resto fin dall'ingresso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Arco l'attore presentava segni clinici e sintomatologia fortemente sospetti per l'insorgenza di una pagina 7 di 22 sindrome della cauda equina e tale quadro, così esposto dal paziente e congruente con la storia precedente descritta nel triage, vale a dire un'intensa attività di sforzo con la schiena nella giornata precedente, avrebbe dovuto indurre i sanitari dell'ospedale di arco a sottoporre il paziente quantomeno a un esame RM del rachide con urgenza.
Nessun elemento consente di ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 2236 cc.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n.10297/04) l'intervento implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - evenienza che limita la responsabilità del medico al dolo e alla colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. - è quello che richiede notevole abilità, implica la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comporta un largo margine di rischi. Ancora
(Cass. . 2428/90) “La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione di medico-chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione d'un intervento operatorio o d'una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave, quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire.
Nel caso in esame nemmeno l'Azienda convenuta ha illustrato le ragioni per le quali la patologia che l'attore presentava non fosse stata studiata a sufficienza e vi fosse ancora incertezza nella pratica medica e nella letteratura scientifica circa i metodi di terapeutici da seguire.
Come illustrato nella relazione del c.t.u. l'entità del danno neurologico da sindrome della cauda equina è strettamente connesso alla durata della compressione delle strutture nervose;
se non tempestivamente diagnosticata e adeguatamente trattata con intervento chirurgico, tale patologia può
pagina 8 di 22 determinare gravissime conseguenze in danno del paziente. Nel caso in esame il c.t.u. ha accertato mediante esame obiettivo che l'attore, se non usa due stampelle, deambula con base allargata e steppage a destra, sempre in ortostasi;
presenta deficit dei flessori del piede e delle dita, ipotrofia di entrambi i glutei con deficit completo della loro contrattilità attiva.
Il c.t.u. sulla base della documentazione esaminata ha ritenuto che i deficit neurologici a carico degli arti inferiori e degli sfinteri dall'epoca dei fatti al momento della visita sono migliorati, ma sono comunque presenti.
Come riconosciuto da entrambe le parti nel corso delle operazioni peritali, vi è stato un miglioramento clinico rappresentato dallo svezzamento del catetere vescicale con minzione completa senza residuo di urine vescica, defecazione gestita con lassativi ma senza manovre di svuotamento dell'ampolla. Nel
corso dell'esame obiettivo, è stata rilevato, oltre alla particolare deambulazione sopra descritta, uno spiccato sbilanciamento sagittale del rachide con appianamento della lordosi lombare associato, quale meccanismo compensatorio, ad una evidente flessione delle coxofemorali e delle ginocchia.
Il c.t.u. ha valutato il danno alla salute di natura permanente che l'attore presenta nella misura delle
50-55% totale, con la precisazione che, anche a fronte di un trattamento tempestivo ed in considerazione della situazione di salute pregressa dell'attore, lo stesso avrebbe in ogni caso subito un danno alla salute permanente tra il 15 ed il 20%.
Infatti il c.t.u. ha verificato e valutato che il midollo spinale dell'attore, all'epoca della sindrome della cauda, era stato già oggetto alcuni anni prima di una grave compromissione e sofferenza, a causa di una mancata stenosi del canale manifestatosi con una accentuata facile affaticabilità degli arti inferiori,
riducendo almeno ipoteticamente le capacità di recupero di tale importante struttura neurologica nel caso in cui, come effettivamente avvenuto, si fosse verificata una seconda compressione ab estrinseco.
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto che parte della lombalgia accusata dell'attore durante la deambulazione può
essere ricondotta non tanto agli esiti della sindrome della cauda, ma ad una iù che probabile instabilità
pagina 9 di 22 post-laminectomia, sia per il trattamento dell'ernia L2-L3, sia per la laminectomia decompressione eseguita anni prima per il trattamento di una claudicatio neurogena L3-L5 (nel 2002). Il c.t.u. ha tenuto conto del fatto che nel 2013 l' attore aveva presentato un episodio di ernia espulsa L2-L3 non operato.
Alla luce della dettagliata ed approfondita valutazione esposta dal CTU nella sua relazione, tale valutazione viene condivisa e fatta proprio da questo giudice.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza di un danno alla salute patito dall'attore e deve essere risarcito in favore dello stesso il pregiudizio cagionato al bene di rilevanza costituzionale costituito dalla salute di ogni soggetto.
Quanto ai criteri da seguire in tale operazione non si può prescindere dalle affermazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.26972/08.
Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, deve ristorare interamente il pregiudizio subito, evitando però duplicazioni del risarcimento;
per tale ragione il pregiudizio consistente nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, in presenza di lesione all'integrità psico-fisica è ricompreso nel danno alla salute nella sua dimensione dinamica.
Inoltre il risarcimento del danno deve essere personalizzato, poiché deve tendere all'effettivo ed integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima, ma non deve riconoscere risarcimenti maggiori.
Il danno non patrimoniale è ontologicamente unico, costituisce una categoria generale che non è
suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
è solo a fini descrittivi, come tecnica di definizione sintetica, che vengono indicate alcune qualificazioni che però non costituiscono autonome categorie di danno (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale).
Ancora, non è preclusa la liquidazione del danno sulla base delle tabelle elaborate presso i vari
Tribunale purchè il risarcimento sia adeguato ai pregiudizi in concreto dimostrati.
pagina 10 di 22 Deve essere riconosciuto quindi in favore di parte attrice il risarcimento di tale voce di danno, inteso come pregiudizio all'integrità psicofisica del soggetto a prescindere da ogni conseguenza negativa sulla sua capacità di guadagno. Nel procedere alla liquidazione ritiene opportuno questo giudice applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (come aggiornate nel giugno 2024), apprezzabili per la loro flessibilità, sia in ragione dell'età del danneggiato che dell'entità delle lesioni, oltre che costituire criterio di liquidazione costantemente applicato da numerosi Tribunali. Peraltro (Cass.n. 12408/11)
nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost.,
riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'utilizzo delle tabelle da ultimo aggiornate dal Tribunale di Milano si impone alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui (Cass. ord. n. 19229/22) in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito.
In ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n.26972/08 la liquidazione del danno alla persona viene effettuata con riguardo all'unitaria voce di danno rappresentata dal danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie,
comprensivo anche del danno da sofferenza soggettiva ed alterazione delle proprie abitudini di vita.
pagina 11 di 22 Sulla base di tali considerazioni viene riconosciuto in favore dell'attore (nato il [...]) la somma di € 360.985,50 in relazione al danno complessivo connesso alla invalidità permanente e € 15.525,00
per l'inabilità temporanea.
Quanto danno non patrimoniale conseguente all'invalidità permanente, preso atto che il CTU ha indicato il danno complessivo in una percentuale che oscilla tra il 50 ed il 55%, si tiene conto del danno che l'attore avrebbe comunque subito nella misura variabile tra il 15 ed il 20%. Viene
riconosciuta la suddetta somma quale media tra la differenza tra il 50% di invalidità (euro 385.819) ed il 15% (43.859) e quindi euro 341.960, e la differenza tra il 55% di invalidità (euro 452.031) ed il 20%
(72.020) quindi euro 380.011.
Quanto al danno da inabilità temporanea, tenuto conto del fatto che per il periodo di inabilità
temporanea assoluta l'attore subito un intervento chirurgico d'urgenza e ha pacificamente sofferto dolori fisici rilevanti (risulta che presso l'ospedale di Rovereto fu somministrata morfina per placare i dolori del paziente), lo stesso viene riconosciuto per il periodo di 30 giorni nella misura massima prevista dalle richiamate tabelle del tribunale di Milano e quindi euro 172,50 per ogni giorno di inabilità assoluta. Per i successivi quattro mesi di inabilità temporanea nella misura del 75% viene riconosciuto l'importo base di euro 115,00, in relazione al fatto che l'inabilità era solo parziale e verosimilmente riconducibile all'effettuazione di cicli di fisioterapia.
Le richiamate tabelle consentono un aumento percentuale del risarcimento tenendo conto delle caratteristiche del singolo caso.
Tuttavia l'attore non ha offerto prova di aver subito limitazioni diverse e maggiori rispetto a quelle che qualunque altro soggetto avrebbe subito in presenza delle conseguenze dannose accertate dal c.t.u..
Al riguardo va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui (Cass. n. 28988/19) “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le pagina 12 di 22 tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Più recentemente la Suprema Corte (Cass. n. 31681/24) ha ritenuto che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi)
può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Ancora (Cass. n. 5119/23) “La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute,
effettuata secondo le Tabelle di Milano del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”.
Nel caso in esame le prove offerte da parte attrice non sono idonee a dimostrare che nel caso di specie,
del tutto peculiare ed eccezionale, l'attore subisca limitazioni nella vita quotidiana maggiori e diverse da quelle che subirebbe qualunque soggetto della sua età nelle medesime condizioni di salute.
Premesso che, come risulta dalla relazione del c.t.u., l'attore continuare ad andare in bicicletta,
avendo dichiarato più volte nel corso di operazioni peritali che preferisce andare in bicicletta con la quale si muove più facilmente e può compiere spostamenti più lunghi, rispetto al camminare, e che comunque l'attore ha visto nel 2019 rinnovare la propria patente di guida (pag.4 della relazione), deve ritenersi che l'effettuazione di camminate, anche lunghe, le uscite di bicicletta, le giornate sugli sci, il pagina 13 di 22 godimento di vacanze, anche in aereo (peraltro non risulta provato che l'attore non possa prendere voli)
siano pregiudizi che caratterizzano tutti soggetti che presentino le invalidità accertate dal c.t.u. Va
peraltro rilevato che, secondo la stessa documentazione depositata dall'attore(doc. 80), le attività
sportive dallo stesso volte risalgono agli anni '90 e che la volontà di effettuare ulteriori lunghi tragitti e partecipare a progetti umanitari in Africa allo stato può essere valutata solo come vago proposito successivo al pensionamento.
Nessun danno patrimoniale risulta aver subito l'attore per il fatto di aver trasferito la propria abitazione dal terzo piano al piano terra del medesimo edificio, in precedenza utilizzato dalla suocera
(nulla è provato in ordine alla proprietà dell'edificio ed a pagamenti effettuati per il trasferimento).
Del resto delle specifiche limitazioni lamentate dall'attore il c.t.u. ha tenuto conto nel determinare il danno alla salute (pag. 26), posto che con riferimento all'incapacità deambulatoria, per quanto parziale,
il c.t.u. ha rilevato che tale incapacità ostacola buona parte delle attività ludico-ricreative dell'attore con ovvie ripercussioni, seppur apparentemente non drammatiche, anche nelle normali attività del quotidiano (l'attore conserva la patente di guida senza limitazioni ed è sostanzialmente autonomo negli spostamenti, seppure con le difficoltà dovute alle necessità di appoggio).
Sulla somma complessiva di € 376.510,50, liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale al valore attuale della moneta, devalutata al maggio 2017 (epoca del sinistro) e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati.
Infatti sulla base della sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Cassazione (in
Giust. Civ., 1995, I, 1495, e in Foro It., 1995, I, 1470), e della conforme giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. 3 dicembre 1999 n. 13463), qualora la liquidazione del pagina 14 di 22 danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, la cui prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi legali;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale,
definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (usualmente, sulla somma via via rivalutata annualmente), in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria (vale a dire gli indici ISTAT), ovvero in base ad un indice medio tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione.
Non viene riconosciuto un danno alla salute di natura psichica in considerazione del fatto che la prima relazione che attesta l'esistenza di tale danno è costituita dalla relazione della dr.ssa Persona_9
intervenuta tuttavia a distanza di oltre due anni dall'evento dannoso. In tale relazione viene esposto che nel corso della degenza ai fini della riabilitazione era stato effettuata una consulenza psicologica, che tuttavia non può essere valutata ai fini di affermare l'esistenza di un'pregiudizio di natura permanente,
posto che tale consulenza psicologica nell'immediatezza dei fatti può ritenersi strettamente connessa alla situazione acuta della patologia. Nella stessa relazione si dà dato che a distanza di due anni il paziente aveva richiesto nuovamente colloqui psicologici a causa di un persistente stato ansioso-
depressivo. Deve ritenersi che il lungo tempo trascorso di due anni tra l'evento dannoso e la richiesta di sostegno psicologico senza che risulti provato che in tale periodo l'attore si sia rivolto a specialisti psicologi ovvero abbia assunto una qualche terapia, escluda il nesso causale tra le valutazioni effettuate dalla psicologa nel 2019 e l'evento dannoso dedotto in giudizio. Analoghe considerazioni pagina 15 di 22 (ed anzi rafforzate dal fatto che l'accertamento risulta effettuato nel 2021, quindi a distanza di quattro anni dall'evento dannoso) valgono con riguardo alla relazione del dr. dd. 16.7.21 (doc. 60 Per_1
parte attrice).
Non risulta infine che anche successivamente alle valutazioni della dr.ssa e del dr. Per_9 Per_1
l'attore abbia seguito un percorso psicologico o assunto terapia farmacologica in relazione alla patologia di natura psichiatrica la cui sussistenza è stata affermata dai suddetti professionisti;
tale circostanza conferma ulteriormente che non vi sia prova del nesso causale tra l'evento dannoso dedotto in giudizio e la patologia psichiatrica, se effettivamente sussistente.
Passando all'esame del danno patrimoniale esposto dall'attore, non può ritenersi provato che dal maggio 2017 al gennaio 2020 (epoca del pensionamento), l'attore abbia perso il corrispettivo che gli era stato in precedenza riconosciuto per il servizio di reperibilità. I documenti 50-51-52 invocati a supporto di tale domanda non sono idonei a provare tale voce di danno posto che sono costituiti dalla fotocopia di un calendario (doc. 52), da un elenco che appare predisposto della stessa attore, da una delibera del dirigente del Comune di arco che tuttavia ha carattere generale e che non necessariamente si riferisce la persona specifica dell'attore. Manca la produzione delle buste paga dalla quale risulti un corrispettivo per il servizio di reperibilità per il periodo anteriore al fatto dannoso dedotto in giudizio e dalle quali risulti la mancanza di un analogo corrispettivo per il periodo successivo.
Alla luce di tali considerazioni i capitoli di prova orale n. 27 e 28 sono inammissibili in quanto generici.
È possibile ritenere provato che la scelta dell'attore di aderire alla facoltà di pensionamento con la cd.
quota 100 anziché attendere il raggiungimento del periodo necessario per godere della pensione di vecchiaia sia conseguente alle sue condizioni di salute quale determinatesi all'esito dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
pagina 16 di 22 Al riguardo vanno richiamate le considerazioni delle c.t.u. il quale ha ritenuto che le conseguenze che limitano l'autonomia dell'attore si ripercuotono anche sulla sua capacità lavorativa in quanto, alla luce del grave e compromesso quadro neurologico, lo stesso non era più in grado di svolgere le mansioni di geometra di cantiere in esterno. Risulta anche dalle certificazione del medico competente (doc. 24
parte attrice) che, in occasione delle visite mediche in vista del rientro da malattia, l'attore veniva ritenuto idonea ad attività amministrative in ufficio, ma veniva sconsigliata l'effettuazione di sopralluoghi. Essendo pacifico che l'attore svolgesse attività all'interno dell'ufficio tecnico del
Comune di Arco, è possibile ritenere che tra le mansioni dell'attore ci fossero anche quella di verifica dello stato dei servizi comunali, dei beni appartenenti al patrimonio del Comune, l'assistenza e controllo ai cantieri.
Deve pertanto ritenersi sussistente il nesso causale tra la scelta dell'attore di richiedere il pensionamento in tempi anticipati rispetto al raggiungimento del massimo del versamento di contributi ai fini pensionistici e l'evento dannoso dedotto in giudizio, tenendo conto tuttavia del concorso causale che nell'effettuare tale scelta ha avuto anche la preesistente condizione di salute dell'attore.
Infatti va considerato che, come già rilevato, l'attore presentava all'epoca della sindrome della cauda un midollo spinale già oggetto di grave compromissione e sofferenza negli anni precedenti, a causa di una marcata stenosi del canale manifestatasi con un'accentuata facile affaticabilità degli arti inferiori,
che ha ridotto le capacità di recupero in occasione della seconda compromissione. Il c.t.u. anche ritenuto che la lombalgia lamentata dall'attore durante la deambulazione possa essere ricondotta ad una più che probabile instabilità post-laminectomia eseguita anni prima. In considerazione tali valutazioni il c.t.u. ha ritenuto che l'attore abbia subito un danno alla salute maggiore rispetto al danno nella misura del 15-20% che lo stesso avrebbe comunque manifestato in caso di tempestivo intervento, tenuto conto anche della sua condizione di salute pregressa. Deve quindi ritenersi che anche tale preesistente pagina 17 di 22 condizione di salute abbia avuto un concorso causale nella scelta dell'attore anticipare la richiesta di pensionamento.
Tenuto conto delle valutazioni contenute nella CTU contabile, è possibile ritenere che, nell'arco di vita ipotizzabile per l'attore, di anni ottantuno e dieci mesi, in conseguenza di tale scelta l'attore abbia percepito un minor importo pensionistico di euro 40.753,53 con riferimento all'importo lordo ed euro
24.759,76 al netto delle imposte.
Il consulente di parte convenuta ha ritenuto che l'importo da riconoscere in favore dell'attore sia quello al netto delle imposte, alla luce del disposto dell'art. 6 co. 2 del DPT n. 917/86 che dispone che
“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le
indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella
perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di
pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
interessi sono maturati.”
Alla luce della previsione normativa deve ritenersi che le somme che vengono percepite dal soggetto in sostituzione di redditi, in questo caso di natura pensionistica, a titolo di risarcimento danni dipendente da invalidità permanente, come nel presente caso posto che la perdita parziale del reddito da pensione è riconducibile al fatto che, in conseguenza dell'invalidità di natura permanente, l'attore non poteva continuare a svolgere l'attività lavorativa, non siano soggetti a tassazione e quindi debbano essere riconosciute, a titolo risarcitorio, al netto delle imposte.
Viene pertanto riconosciuto in favore dell'attore a tale titolo l'importo di euro 20.426,81. Infatti
l'importo complessivo di euro 24.759,76 come quantificato dalle c.t.u. deve essere diminuito nella misura delle 15-20% pari alla misura del concorso nella causazione del danno attribuibile alle condizioni pregresse dell'attore e alle conseguenze lesive che lo stesso avrebbe comunque subito anche pagina 18 di 22 in caso di corretta esecuzione dell'interventi diagnostici e terapeutici (l'importo di euro 4.332,85 si ottiene dalla media tra il 15 ed il 20%).
Poiché l'incasso del minore importo è già in parte avvenuto e in parte avverrà per il futuro, gli interessi di legge su tali somme vengono riconosciuti esclusivamente dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Viene riconosciuta in favore dell'attore l'importo di euro 5.765,42 per spese mediche (debito di valore, con riconoscimento degli accessori come specificato con riguardo al danno non patrimoniale) e deve essere allo stesso rimborsato l'importo versato in favore del c.t.u. con riguardo al procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696 bis cpc (doc. 69-73) per l'importo di euro 6.100,00,00 (da considerarsi spesa processuale).
Non vengono invece riconosciute le spese conseguenti alla redazione delle perizie psichiatriche,
trattandosi di spesa superflua non essendo stato riconosciuto relativo danno per le ragioni sopra esposte.
Devono essere rimborsate in quanto pertinenti e congrue anche le spese per i consulenti di parte sostenute dall'attore sia per la redazione di relazione prima dell'introduzione del giudizio (sicuramente utili al fine di definire le condotte dei sanitari intervenuti e la loro rilevanza ai fini risarcitori), sia per la partecipazione alle operazioni peritali nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc.; gli esborsi delle relative somme risultano documentati per complessivi euro 5.880,00 (doc. 74-76).
Vengono rimborsate in favore dell' attore, quali spese processuali (Cass.n. 29850/23), le spese legali sostenute in relazione al procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696 bis cpc determinate in complessivi euro 5.916,00 (euro 2.126,00 per la fase di studio, euro 1.454,00 per la fase introduttiva,
euro 2.336,00 per la fase istruttoria) applicando i parametri medi dello scaglione riferibile all'importo effettivamente riconosciuto, come da tariffa professionale.
pagina 19 di 22 Deve essere rigettata domanda di rimborso delle spese legali per le attività stragiudiziale svolte dall'invio della richiesta di risarcimento (doc. 14) all'introduzione del ricorso ex art. 696 bis cpc.
Al riguardo va richiamato l'autorevole insegnamento della Suprema Corte (Cass. SU n. 16990/17)
secondo cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.”
L'effettivo esborso di tale somma deve ritenersi non provato in quanto la fattura doc. 93 che prova l'importo delle somme richieste dal legale, deve ritenersi tardivamente depositata in quanto la relativa domanda risarcitoria è stata proposta fin dal deposito del ricorso introduttivo in data 2/8/21 e quindi anche tale documentazione deve ritenersi esistente fin da tale data (e comunque entro tale data doveva formarsi).
Comunque, a prescindere da tale considerazione, deve ritenersi che, essendo riconosciuto con la presente sentenza il rimborso sia delle spese processuali del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696 bis cpc, sia delle spese processuali del presente giudizio, non sia ulteriormente dovuto l'importo per l'attività legale stragiudiziale, che deve ritenersi strettamente correlata, connessa e complementare alla successiva domanda giudiziale e quindi priva di una vera e propria autonomia (cfr Cass. n.
21565/20) in quanto per lo svolgimento di tale attività non può essere stato richiesto uno studio diverso della vicenda rispetto a quello effettuato per l'introduzione dei procedimenti giudiziali.
Le spese di lite, sia del presente giudizio di merito che del procedimento ex art. 6969 bis cpc,
seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo,
tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22 e dell'importo effettivamente riconosciute favore di parte attrice.
pagina 20 di 22 Alla luce del significativo ridimensionamento delle pretese risarcitorie dell'attore, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art.96 cpc
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna l' al Controparte_6
pagamento in favore di dell'importo di euro 376.510,50 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, oltre interessi di legge su tale somma devoluta dal maggio 2017 e rivalutata anno per anno secondo indici Istat con tale decorrenza fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
successivamente, fino a saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sulla somma determinata in applicazione suddetto criterio;
2) condanna l' al Controparte_6
pagamento in favore di dell'importo di euro 20.426,81 oltre interessi di legge Parte_1
dalla data di pubblicazione della presente sentenza saldo;
3) condanna l' al Controparte_7
rimborso in favore di delle spese mediche per euro 5.765,42, oltre interessi di Parte_1
legge su tale somma rivalutata anno per anno secondo indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza con decorrenza dei singoli esborsi;
successivamente fino al saldo gli interessi di legge saranno dovuti sulle somme determinate alla data di pubblicazione della presente sentenza;
4) condanna l' al Controparte_7
pagamento in favore di delle spese per consulenze di parte per euro 5.880,00 Parte_1
oltre interessi di legge su tali somme dalla data di pagamento al saldo;
pagina 21 di 22 5) condanna l' al Controparte_7
rimborso in favore di delle spese di giudizio, liquidate, quanto al giudizio Parte_1
introdotto ex art. 696 bis cpc, nell'importo complessivo di euro 5.916,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, e liquidate quanto al presente giudizio di merito in € 3.544,00 per la fase di studio, €
2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P.
nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
6) condanna l' al Controparte_7
rimborso in favore di delle spese di c.t.u. sia con riguardo al procedimento ex Parte_1
art. 696 bis cpc che con riguardo al presente giudizio di merito.
Cosi deciso in Trento, lì 3.2.25.
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
pagina 22 di 22