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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2305/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...](To), via Cavour PA
nr. 19, Cod. Fisc. C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...]
1, Cod. Fisc. entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè (TO), via C.F._2
Dante 23, rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Paolo Maisto e dall'avv.
UL Vacchino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo dei predetti legali, sito in Ivrea (To), C.so Massimo D'Azeglio nr. 18. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea
▪ pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a questioni patrimoniali;
▪ ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GN (To) la annotazione della sentenza -
e ogni altra relativa e necessaria incombenza - a margine dell'atto di matrimonio contratto con rito religioso tra le parti nel Comune di GN (To) in data 3.06.2007, trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 2 Parte II , Serie A, Anno 2007;
A tal scopo le parti concordando le seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in GN (To), via Cavour nr. 19, di proprietà della sig.ra PA
, resta nella disponibilità esclusiva della moglie unitamente a tutti gli arredi che la
[...]
compongono. LL ivi dimorerà con i figli minori e UL;
Per_1
3. I figli minorenni e UL restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed Per_1
avranno collocazione principale ed anagrafica presso la mamma. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, delle loro capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
4. Salvo un diverso accordo tra le parti, i coniugi concordano l'accudimento dei figli minori con la seguente modalità:
settimanalmente: dal lunedì al venerdì, nei giorni in cui il sig. non effettua il turno Pt_2
lavorativo pomeridiano, il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione materna e li terrà con sé dalle 17,00 alle 19.00, quando li riporterà presso la madre;
nella giornata del sabato, il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione materna e li terrà con sé dalle 15,00 alle 19.00, quando li riporterà presso la madre;
un weekend al mese, dalla mattinata del sabato, con orario da concordarsi tra i genitori il padre potrà tenere i figli con sé, con rientro presso l'abitazione materna la domenica sera, sempre con orario da concordarsi tra i genitori;
I coniugi danno atto di porre al centro l'interesse dei minori, si impegnano a rispettare la volontà
dei figli per quanto attiene alle modalità di visita descritte in precedenza, concordando tra loro eventuali variazioni;
5. I coniugi concorderanno la gestione dei figli durante le vacanze estive, invernali e pasquali e qualsiasi altra modifica della gestione connessa ad esigenze lavorative. In difetto di accordo,
durante le vacanze invernali i figli trascorreranno una settimana consecutiva con la madre e una con il padre, comprendendo una il Natale e l'altra il Capodanno, ad anni alterni. Nelle vacanze pasquali cinque giorni consecutivi con il padre e cinque giorni consecutivi con la madre,
comprendenti un anno la Pasqua e un altro anno la Pasquetta. Durante il periodo estivo trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane, anche non consecutive, e ad anni alterni il giorno di ferragosto;
6. Le parti prevedono che il sig. corrisponda alla sig.ra , entro Parte_2 PA
il giorno 10 di ogni mese, un importo di euro 300,00 a titolo di assegno ordinario per ciascun figlio
(e così per complessivi euro 600,00), somma rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa ai figli,
previamente concordata. Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese
(scolastiche, mediche, sportive e ludico-ricreative) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e Ordine Avvocati in data 24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere.
L'assegno unico verrà percepito dalla madre.
7. I coniugi definiscono nei termini di cui sopra ogni questione patrimoniale, dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento o a qualsivoglia altro titolo;
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.”
Il P.M. il 22.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 23.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché PA Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di GN (To) in data
3.06.2007, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2 Parte
II, Serie A, Anno 2007, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati a Cuorgnè i figli in data 6.04.2010 e UL in Per_1
data 27.12.2012;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 06 maggio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a GN (TO) il 03/06/2007 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n.
2 parte II serie A- anno 2007- Comune di GN (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio a GN PA Parte_2
(TO) il 03/06/2007 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n. 2 parte II serie A- anno
2007- Comune di GN (TO) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)