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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1188/2022 promossa da:
UALE MANDATARIA IN NOME E PER CONTO Parte_1
DI C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti TARZIA GIORGIO e EDOARDO STAUNOVO - POLACCO con domicilio presso indirizzi PEC e Email_1
Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall' Avv. BASSISSI FEDERICA con domicilio eletto presso P.IVA_2 il suo studio in REGGIO NELL'EMILIA VIA P.C. CADOPPI 14
APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 158/2022 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18.03.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “A) Dichiararsi la contumacia di Controparte_2
nel presente grado, in quanto non costituita nel giudizio di merito entro il
[...] termine di legge (13.12.2022). B) In riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con ogni conseguente statuizione. C) Nel merito, previa in ogni caso declaratoria di inammissibilità della riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da parte della difesa avversaria, nella memoria di costituzione nel sub-procedimento di sospensiva (non seguita dal deposito della comparsa di risposta nel giudizio di merito), di domande respinte in primo grado, e della mancata proposizione riguardo ad esse di alcun appello incidentale, riformarsi la sentenza impugnata e respingersi le domande tutte svolte dalla in liquidazione coatta amministrativa Controparte_2 contro la nel presente giudizio. Controparte_1 D) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati per entrambi i gradi di giudizio, ed in caso di conferma della sentenza impugnata, comunque, con compensazione totale o parziale delle spese e dei compensi di avvocati e di CTU di primo grado.”
- Per l'appellato: “Nel merito: in via principale: revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, secondo comma, Legge Fallimentare e dichiarare inefficaci nei confronti di CP_2 in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore,
[...]
Dott. tutte le rimesse, i versamenti e comunque tutti i pagamenti affluiti sul Parte_2 conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 1722, nonchè sul c/anticipi export contraddistinto dal n. 1961888, sul conto anticipi fatture contrassegnato dal n. 1897919 e sul c/anticipi contraddistinto dal n. 2171992 in essere presso la filiale di Castelnovo di Sotto di
nel periodo tra il 27 novembre 2014 e il 27 maggio 2015, così come Controparte_1 indicati nella parte narrativa del presente atto, per un importo complessivo di euro 3.703.890,89 , di cui euro 1.521.874,19 con riferimento al c/c ordinario 1722 in esito all'applicazione dell'art. 70, terzo comma, l.fall., euro 105.910,63 con riferimento al anticipi export n. 1961888, euro 400.000,00 con riferimento al conto anticipi n. 2171992 ed euro 1.676.106,07 con riferimento al conto anticipi fatture n. 1897919, ovvero in subordine per euro 3.161.068,97 per effetto dell'applicazione dell'art. 70 l.fall. a tutti i rapporti, o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di in liquidazione coatta Controparte_2 amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, Dott. Parte_2 dell'importo complessivo di euro 3.703.890,89 ovvero in subordine di euro 3.161.068,97 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dal giorno dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 158 del 04.02.2022, il Tribunale di Reggio Emilia, previo espletamento di CTU contabile, accogliendo la domanda proposta da nei confronti di di Parte_3 CP_1 revocatoria ex art. 67/2° co. L.F. dichiarava inefficaci le rimesse confluite su c/c ordinario n. 1722 e sui conti anticipi collegati accesi presso la filiale di Castelnovo di Sotto nel periodo sospetto che individuava tra il 27.11.2014 e il 27.5.2015 e, per l'effetto, condannava la banca alla restituzione alls procedura della somma di € 1.577.477,57 oltre interessi, con statuizione sulle spese secondo soccombenza.
Preliminarmente il Tribunale rilevava in fatto che in data 6.2.2013 aveva depositato al
CP_2 Tribunale di Reggio Emilia domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F.; che entro il termine concesso, con ricorso ex art. 182 bis L.F. depositato in data 6.6.2013 aveva chiesto
CP_2 l'omologa di una pluralità di accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i propri creditori, tra i quali la convenuta;
che con decreto del 19.7.2013 il Tribunale aveva omologato tali accordi;
che in data 27.5.2015 stante l'incapacità di adempiere agli accordi di ristrutturazione
CP_2 omologati, aveva depositato una seconda domanda ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F. cui aveva fatto seguito la concessione da parte del Tribunale di un ulteriore termine per il deposito della proposta concordataria e del piano, poi rinunciata dalla stessa in data 27.10.2015; che infine con
CP_2 decreto del 30.10.2015 il Mise aveva dichiarato aperta la procedura di LCA di COOPSETTE, con successiva dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tanto premesso il Tribunale, in linea con la prospettazione di e con precedenti del CP_2 medesimo tribunale, riteneva in primo luogo che il periodo sospetto dovesse essere conteggiato a ritroso dalla data del deposito della seconda domanda di concordato (27.5.2015) non sussistendo un rapporto di consecuzione tra il primo concordato poi sfociato negli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati nel luglio 2013 e la successiva domanda di concordato in bianco del maggio 2015.
Invero - definita la consecuzione come un fenomeno caratterizzato dal verificarsi a carico di un imprenditore di una serie di procedure concorsuali, seguenti una all'altra senza soluzione di continuità, a causa dell'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali, da intendersi non come una semplice successione di procedimenti, ma come la realizzazione di un'unica procedura concorsuale, nell'ambito della quale le procedure progressivamente succedutesi costituiscono delle fasi, prive di autonomia e di separata rilevanza - osservava che, nel caso di specie, erano trascorsi circa due anni tra la chiusura del concordato e l'omologa degli ADR, da un lato, e la proposizione del concordato, dall'altro; in questo intervallo di tempo dopo avere CP_2 rinunciato al termine concesso ex art. 161, comma 6, L.F., aveva chiesto l'omologa di n. 1375 accordi di ristrutturazione dei debiti e aveva proseguito nell'attività di impresa, continuando a contrarre nuove obbligazioni e acquisendo nuove commesse per svariati milioni di euro;
non appariva pertanto possibile attribuire una connotazione unitaria alle procedure concorsuali avviate da CP_2 sicché il c.d. periodo sospetto andava individuato nei sei mesi anteriori al deposito della seconda domanda di concordato (27/11/2014 – 27/05/2015).
Veniva poi ritenuta infondata l'eccezione di esenzione dalla revocatoria sollevata dalla banca ex art. 67, comma 3, lett. e), L.F. per essere stati gli incassi di cui alle rimesse oggetto dell'azione revocatoria esercitata dalla procedura posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato, in quanto “gli effetti incentivanti e protettivi che la normativa fallimentare riconosce agli ADR possono prodursi a condizione che: 1) sia intervenuta l'omologa del Tribunale;
2) l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano. Solo qualora ricorrano entrambe le predette condizioni può essere accordata stabilità ai pagamenti esecutivi dell'accordo, ciò che nella specie non è accaduto. Premesso che ad avviso di questo Giudicante non può essere messo in discussione, a posteriori, l'esito (positivo) del giudizio di omologa originariamente compiuto dal Tribunale (cfr. Cass. n. 16347/18), come invece preteso da laddove essa ha invocato ragioni di inefficacia genetica degli ADR (sotto svariati profili), CP_2 emerge pacificamente dall'esame dei documenti in atti e dalle difese delle parti che gli ADR conclusi da nel giugno 2013 si sono immediatamente rilevati non idonei a risolvere la grave CP_2 situazione di crisi della cooperativa. Decisivo, in questo senso, è il rilievo che i creditori non aderenti agli ADR non sono stati pagati nei termini di legge per diversi milioni di euro. Non solo: è altresì incontestato che non sia stata in grado di rispettare il piano sotteso CP_2 agli ADR neppure con riferimento ai creditori aderenti, con i quali infatti la debitrice è stata costretta a rinegoziare gli originari termini di pagamento. Anche gli Istituti di credito sono stati di fatto costretti ad accordare una significativa proroga (3 anni) del rimborso del finanziamento interinale di 24 milioni concesso in funzione degli ADR. La sistematica violazione dei termini e dei tempi indicati negli ADR portano a ritenere che gli stessi, a distanza di appena quattro mesi dall'omologa, siano divenuti inefficaci, quanto meno nel senso riferito agli effetti protettivi rilevanti in questa sede. In definitiva, poiché le rimesse oggetto dell'azione revocatoria della LCA sono state eseguite in un momento in cui gli ADR conclusi da avevano ormai da tempo cessato di produrre gli effetti CP_2 protettivi originariamente loro riconosciuti, l'eccezione della convenuta deve essere respinta”.
Per il resto, ricorrevano sia il presupposto oggettivo della proposta azione revocatoria, avendo le rimesse bancarie ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della Cooperativa, come si evinceva dalle risultanze peritali, sia l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.
2.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 23.6.2022 appellava innanzi a CP_2 questa Corte formulando n. 5 motivi
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 21.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea individuazione del cd. “periodo sospetto” deducendo che le operazioni impugnate riguardavano tutte il periodo anteriore alla seconda domanda di concordato laddove, data la consecuzione delle procedure, il periodo sospetto era invece quello anteriore alla prima domanda di concordato con riserva del febbraio 2013. Deduceva in particolare che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. andavano a pieno titolo annoverati tra le procedure concorsuali e che nella fattispecie ricorreva il rapporto di consecuzione fra procedure perché pur essendo trascorsi poco meno di 2 anni tra l'omologa del concordato nel luglio 2013 e la seconda domanda di concordato nel maggio del 2015 tale lasso temporale non era irragionevole necessitando la fase esecutiva dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. di un orizzonte temporale di 4 anni ed avendo tentato di adempierlo senza CP_2 riuscirci cosicchè le altre procedure (seconda domanda di concordato e LCA) si erano aperte nel contesto dell'insolvenza non risolta che aveva dato luogo all'apertura delle prime (1a domanda di concordato e ADR).
4.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che non avendo la procedura dimostrato ai sensi dell'art. 69 bis L.F. la data di pubblicazione a RRII della seconda domanda di concordato il periodo sospetto, nel non creduto caso di assenza di consecutio con le procedure del 2013, poteva essere conteggiato solo a ritroso dall'apertura della LCA in data 30.10.2015.
5.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi della revocatoria di rimesse in conto corrente ex art. 67/3° co. lett. b) e 70/3° co. L.F.
6.
Con il quarto motivo l'appellante si duole della ritenuta inapplicabilità dell'esenzione da revocatoria ex art. 67/3° co. lett e) L.F. che prevede che “Non sono soggetti all'azione revocatoria:…- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente poste in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161”.
Pacifico che gli incassi di oggetto dell'azione revocatoria siano stati posti in essere in CP_1 esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F. del 5-6 giugno 2013, omologato dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto del 16-19/7/2013 (doc. 28 CP_2 fascicolo di primo grado) – e comunque non specificamente impugnata la statuizione sul punto, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che “gli effetti incentivanti e protettivi che la normativa fallimentare riconosce agli ADR possono prodursi a condizione che:
1) sia intervenuta l'omologa del Tribunale;
2) l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano. Solo qualora ricorrano entrambe le predette condizioni può essere accordata stabilità ai pagamenti esecutivi dell'accordo, ciò che nella specie non è accaduto.
[…] emerge pacificamente dall'esame dei documenti in atti e dalle difese delle parti che gli ADR conclusi da nel giugno 2013 si sono immediatamente rilevati non idonei a risolvere la CP_2 grave situazione di crisi della cooperativa. Decisivo, in questo senso, è il rilievo che i creditori non aderenti agli ADR non sono stati pagati nei termini di legge per diversi milioni di euro come ammesso dalla stessa società nel ricorso per concordato (v. doc.5). Non solo: è altresì incontestato che non sia stata in grado di rispettare il piano sotteso CP_2 agli ADR neppure con riferimento ai creditori aderenti, con i quali infatti la debitrice è stata costretta a rinegoziare gli originari termini di pagamento. La sistematica violazione dei termini e dei tempi indicati negli ADR portano a ritenere che gli stessi, a distanza di appena quattro mesi dall'omologa, siano divenuti inefficaci, quanto meno nel senso riferito agli effetti protettivi rilevanti in questa sede. In definitiva, poiché le rimesse oggetto dell'azione revocatoria della LCA sono state eseguite in un momento in cui gli ADR conclusi da avevano ormai da tempo cessato di produrre gli effetti CP_2 protettivi originariamente loro riconosciuti, l'eccezione della convenuta [n.d.r. secondo cui le rimesse oggetto di revocatoria sarebbero state poste in essere in esecuzione dell'ADR omologato e come tali non sarebbero assoggettabili a revocatoria in virtù dell'esenzione] deve essere respinta.”
Sostiene l'appellante, in primo luogo, che condizionare gli effetti incentivanti e protettivi degli ADR omologati all'esecuzione dell'accordo nei termini preventivati dal piano sarebbe una contraddizione in termini poiché l'esenzione presuppone, al contrario, che l'accordo non vada a buon fine;
ad ogni modo, condizionare la stabilità dei pagamenti esecutivi degli ADR all'adempimento delle previsioni dell'accordo non ha base testuale e non si vedrebbe in base a quale principio la mancata regolare esecuzione degli accordi omologati li renderebbe inefficaci in assenza di risoluzione ex art. 186 L.F.
o per l'accesso ad altra procedura concorsuale minore o, omissio medio, per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Replica l'appellata contestando la natura di “Accordo di Ristrutturazione” propriamente detto all'accordo intervenuto tra e i suoi creditori, nonostante la sua omologazione da parte CP_2 del Tribunale, con conseguente inapplicabilità degli effetti c.d. “incentivanti” (prededuzione fra tutti) e “protettivi” (esenzione della revocatoria fallimentare fra tutti) tipici degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis e ss. L.F. ratione temporis vigente.
7.
Con il quinto motivo l'appellante deduce l'erroneità della statuizione sulle spese.
8.
E' opportuno esaminare il quarto motivo, in quanto decisivo e quindi assorbente degli altri.
Il dato letterale dell'art. 67, comma 3, L.F. lettera e) fa riferimento chiaramente ed esclusivamente
“ai pagamenti … posti in essere in esecuzione … dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis” e tali sono le rimesse oggetto della presente azione revocatoria, senza alcuna necessità che l'accordo di ristrutturazione venga anche eseguito nei termini preventivati dal piano.
Dunque introdurre delle condizioni all'operatività dell'esenzione in ragione dell'esatto adempimento o della esecuzione dell'accordo nei termini preventivati nel piano non appare corretto in quanto contrasta con il dato testuale dell'art. 67, comma 3, L.F. che facendo esplicito richiamo all'accordo ex art. 182 bis L.F. non introduce alcuna ulteriore condizione se non l'omologazione.
E ciò appare ovvio, in quanto nessun creditore riceverebbe pagamenti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale se fosse soggetto all'alea della revocatoria nell'ipotesi che l'accordo non vada a buon fine;
d'altro canto, va sottolineato che il decreto del Tribunale di Reggio Emilia di omologa degli accordi di ristrutturazione in questione in data 19.7.2013 non è stato reclamato da alcuno.
Infondata è pertanto l'eccezione sollevata della procedura, relativa ad asserite carenze oggettive e soggettive dell'accordo di ristrutturazione e/o del piano industriale-finanziario e/o della attestazione sulla fattibilità e sulla veridicità dei dati del piano, in quanto una simile valutazione, da effettuarsi ex ante, è devoluta in via esclusiva all'organo giudiziario in sede di procedimento di omologa e di eventuale reclamo. Giova precisare, in proposito, che fattispecie ben diversa e distinta è quella dell'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d) L.F. che riguarda il piano attestato di risanamento, non soggetto ad omologa, ma all'attestazione di un professionista dotato di determinati requisiti;
in tal caso la S.C. (n. 6508/2023) ha affermato che
“l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine”.
Il suddetto principio non risulta dunque applicabile agli accordi omologati ex art. 182 bis L.F.
9.
Ne discende che l'appello va accolto in ragione del quarto motivo, risultando assorbiti i restanti motivi (compreso quello afferente la statuizione sulle spese che va riformulata come di seguito) e, conseguentemente, rigettata l'azione revocatoria proposta dalla procedura, essendo le rimesse oggetto di causa esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) L.F.
10.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di LCA;
la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di CP_2 cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa ex artt. 5 e 6 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] quale mandataria di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 on atto di appello notificato in data 23.6.2022, così provvede: Parte_3
in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
158/22 pubblicata il 4.2.2022
RIGETTA la domanda di revocatoria ex art. 67/2° co. L.F. proposta da ei Parte_3 confronti di Controparte_1
DA n persona del suo liquidatore al rimborso in favore di Parte_3 [...] delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di CP_1 avvocato in € 36.000,00 per il primo grado di giudizio ed in € 24.000,00 per il presente grado, oltre
15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 28.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1188/2022 promossa da:
UALE MANDATARIA IN NOME E PER CONTO Parte_1
DI C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti TARZIA GIORGIO e EDOARDO STAUNOVO - POLACCO con domicilio presso indirizzi PEC e Email_1
Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall' Avv. BASSISSI FEDERICA con domicilio eletto presso P.IVA_2 il suo studio in REGGIO NELL'EMILIA VIA P.C. CADOPPI 14
APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 158/2022 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18.03.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “A) Dichiararsi la contumacia di Controparte_2
nel presente grado, in quanto non costituita nel giudizio di merito entro il
[...] termine di legge (13.12.2022). B) In riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con ogni conseguente statuizione. C) Nel merito, previa in ogni caso declaratoria di inammissibilità della riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da parte della difesa avversaria, nella memoria di costituzione nel sub-procedimento di sospensiva (non seguita dal deposito della comparsa di risposta nel giudizio di merito), di domande respinte in primo grado, e della mancata proposizione riguardo ad esse di alcun appello incidentale, riformarsi la sentenza impugnata e respingersi le domande tutte svolte dalla in liquidazione coatta amministrativa Controparte_2 contro la nel presente giudizio. Controparte_1 D) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati per entrambi i gradi di giudizio, ed in caso di conferma della sentenza impugnata, comunque, con compensazione totale o parziale delle spese e dei compensi di avvocati e di CTU di primo grado.”
- Per l'appellato: “Nel merito: in via principale: revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, secondo comma, Legge Fallimentare e dichiarare inefficaci nei confronti di CP_2 in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore,
[...]
Dott. tutte le rimesse, i versamenti e comunque tutti i pagamenti affluiti sul Parte_2 conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 1722, nonchè sul c/anticipi export contraddistinto dal n. 1961888, sul conto anticipi fatture contrassegnato dal n. 1897919 e sul c/anticipi contraddistinto dal n. 2171992 in essere presso la filiale di Castelnovo di Sotto di
nel periodo tra il 27 novembre 2014 e il 27 maggio 2015, così come Controparte_1 indicati nella parte narrativa del presente atto, per un importo complessivo di euro 3.703.890,89 , di cui euro 1.521.874,19 con riferimento al c/c ordinario 1722 in esito all'applicazione dell'art. 70, terzo comma, l.fall., euro 105.910,63 con riferimento al anticipi export n. 1961888, euro 400.000,00 con riferimento al conto anticipi n. 2171992 ed euro 1.676.106,07 con riferimento al conto anticipi fatture n. 1897919, ovvero in subordine per euro 3.161.068,97 per effetto dell'applicazione dell'art. 70 l.fall. a tutti i rapporti, o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di in liquidazione coatta Controparte_2 amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, Dott. Parte_2 dell'importo complessivo di euro 3.703.890,89 ovvero in subordine di euro 3.161.068,97 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dal giorno dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 158 del 04.02.2022, il Tribunale di Reggio Emilia, previo espletamento di CTU contabile, accogliendo la domanda proposta da nei confronti di di Parte_3 CP_1 revocatoria ex art. 67/2° co. L.F. dichiarava inefficaci le rimesse confluite su c/c ordinario n. 1722 e sui conti anticipi collegati accesi presso la filiale di Castelnovo di Sotto nel periodo sospetto che individuava tra il 27.11.2014 e il 27.5.2015 e, per l'effetto, condannava la banca alla restituzione alls procedura della somma di € 1.577.477,57 oltre interessi, con statuizione sulle spese secondo soccombenza.
Preliminarmente il Tribunale rilevava in fatto che in data 6.2.2013 aveva depositato al
CP_2 Tribunale di Reggio Emilia domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F.; che entro il termine concesso, con ricorso ex art. 182 bis L.F. depositato in data 6.6.2013 aveva chiesto
CP_2 l'omologa di una pluralità di accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i propri creditori, tra i quali la convenuta;
che con decreto del 19.7.2013 il Tribunale aveva omologato tali accordi;
che in data 27.5.2015 stante l'incapacità di adempiere agli accordi di ristrutturazione
CP_2 omologati, aveva depositato una seconda domanda ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F. cui aveva fatto seguito la concessione da parte del Tribunale di un ulteriore termine per il deposito della proposta concordataria e del piano, poi rinunciata dalla stessa in data 27.10.2015; che infine con
CP_2 decreto del 30.10.2015 il Mise aveva dichiarato aperta la procedura di LCA di COOPSETTE, con successiva dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tanto premesso il Tribunale, in linea con la prospettazione di e con precedenti del CP_2 medesimo tribunale, riteneva in primo luogo che il periodo sospetto dovesse essere conteggiato a ritroso dalla data del deposito della seconda domanda di concordato (27.5.2015) non sussistendo un rapporto di consecuzione tra il primo concordato poi sfociato negli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati nel luglio 2013 e la successiva domanda di concordato in bianco del maggio 2015.
Invero - definita la consecuzione come un fenomeno caratterizzato dal verificarsi a carico di un imprenditore di una serie di procedure concorsuali, seguenti una all'altra senza soluzione di continuità, a causa dell'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali, da intendersi non come una semplice successione di procedimenti, ma come la realizzazione di un'unica procedura concorsuale, nell'ambito della quale le procedure progressivamente succedutesi costituiscono delle fasi, prive di autonomia e di separata rilevanza - osservava che, nel caso di specie, erano trascorsi circa due anni tra la chiusura del concordato e l'omologa degli ADR, da un lato, e la proposizione del concordato, dall'altro; in questo intervallo di tempo dopo avere CP_2 rinunciato al termine concesso ex art. 161, comma 6, L.F., aveva chiesto l'omologa di n. 1375 accordi di ristrutturazione dei debiti e aveva proseguito nell'attività di impresa, continuando a contrarre nuove obbligazioni e acquisendo nuove commesse per svariati milioni di euro;
non appariva pertanto possibile attribuire una connotazione unitaria alle procedure concorsuali avviate da CP_2 sicché il c.d. periodo sospetto andava individuato nei sei mesi anteriori al deposito della seconda domanda di concordato (27/11/2014 – 27/05/2015).
Veniva poi ritenuta infondata l'eccezione di esenzione dalla revocatoria sollevata dalla banca ex art. 67, comma 3, lett. e), L.F. per essere stati gli incassi di cui alle rimesse oggetto dell'azione revocatoria esercitata dalla procedura posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato, in quanto “gli effetti incentivanti e protettivi che la normativa fallimentare riconosce agli ADR possono prodursi a condizione che: 1) sia intervenuta l'omologa del Tribunale;
2) l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano. Solo qualora ricorrano entrambe le predette condizioni può essere accordata stabilità ai pagamenti esecutivi dell'accordo, ciò che nella specie non è accaduto. Premesso che ad avviso di questo Giudicante non può essere messo in discussione, a posteriori, l'esito (positivo) del giudizio di omologa originariamente compiuto dal Tribunale (cfr. Cass. n. 16347/18), come invece preteso da laddove essa ha invocato ragioni di inefficacia genetica degli ADR (sotto svariati profili), CP_2 emerge pacificamente dall'esame dei documenti in atti e dalle difese delle parti che gli ADR conclusi da nel giugno 2013 si sono immediatamente rilevati non idonei a risolvere la grave CP_2 situazione di crisi della cooperativa. Decisivo, in questo senso, è il rilievo che i creditori non aderenti agli ADR non sono stati pagati nei termini di legge per diversi milioni di euro. Non solo: è altresì incontestato che non sia stata in grado di rispettare il piano sotteso CP_2 agli ADR neppure con riferimento ai creditori aderenti, con i quali infatti la debitrice è stata costretta a rinegoziare gli originari termini di pagamento. Anche gli Istituti di credito sono stati di fatto costretti ad accordare una significativa proroga (3 anni) del rimborso del finanziamento interinale di 24 milioni concesso in funzione degli ADR. La sistematica violazione dei termini e dei tempi indicati negli ADR portano a ritenere che gli stessi, a distanza di appena quattro mesi dall'omologa, siano divenuti inefficaci, quanto meno nel senso riferito agli effetti protettivi rilevanti in questa sede. In definitiva, poiché le rimesse oggetto dell'azione revocatoria della LCA sono state eseguite in un momento in cui gli ADR conclusi da avevano ormai da tempo cessato di produrre gli effetti CP_2 protettivi originariamente loro riconosciuti, l'eccezione della convenuta deve essere respinta”.
Per il resto, ricorrevano sia il presupposto oggettivo della proposta azione revocatoria, avendo le rimesse bancarie ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della Cooperativa, come si evinceva dalle risultanze peritali, sia l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.
2.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 23.6.2022 appellava innanzi a CP_2 questa Corte formulando n. 5 motivi
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 21.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea individuazione del cd. “periodo sospetto” deducendo che le operazioni impugnate riguardavano tutte il periodo anteriore alla seconda domanda di concordato laddove, data la consecuzione delle procedure, il periodo sospetto era invece quello anteriore alla prima domanda di concordato con riserva del febbraio 2013. Deduceva in particolare che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. andavano a pieno titolo annoverati tra le procedure concorsuali e che nella fattispecie ricorreva il rapporto di consecuzione fra procedure perché pur essendo trascorsi poco meno di 2 anni tra l'omologa del concordato nel luglio 2013 e la seconda domanda di concordato nel maggio del 2015 tale lasso temporale non era irragionevole necessitando la fase esecutiva dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. di un orizzonte temporale di 4 anni ed avendo tentato di adempierlo senza CP_2 riuscirci cosicchè le altre procedure (seconda domanda di concordato e LCA) si erano aperte nel contesto dell'insolvenza non risolta che aveva dato luogo all'apertura delle prime (1a domanda di concordato e ADR).
4.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che non avendo la procedura dimostrato ai sensi dell'art. 69 bis L.F. la data di pubblicazione a RRII della seconda domanda di concordato il periodo sospetto, nel non creduto caso di assenza di consecutio con le procedure del 2013, poteva essere conteggiato solo a ritroso dall'apertura della LCA in data 30.10.2015.
5.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi della revocatoria di rimesse in conto corrente ex art. 67/3° co. lett. b) e 70/3° co. L.F.
6.
Con il quarto motivo l'appellante si duole della ritenuta inapplicabilità dell'esenzione da revocatoria ex art. 67/3° co. lett e) L.F. che prevede che “Non sono soggetti all'azione revocatoria:…- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente poste in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161”.
Pacifico che gli incassi di oggetto dell'azione revocatoria siano stati posti in essere in CP_1 esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F. del 5-6 giugno 2013, omologato dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto del 16-19/7/2013 (doc. 28 CP_2 fascicolo di primo grado) – e comunque non specificamente impugnata la statuizione sul punto, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che “gli effetti incentivanti e protettivi che la normativa fallimentare riconosce agli ADR possono prodursi a condizione che:
1) sia intervenuta l'omologa del Tribunale;
2) l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano. Solo qualora ricorrano entrambe le predette condizioni può essere accordata stabilità ai pagamenti esecutivi dell'accordo, ciò che nella specie non è accaduto.
[…] emerge pacificamente dall'esame dei documenti in atti e dalle difese delle parti che gli ADR conclusi da nel giugno 2013 si sono immediatamente rilevati non idonei a risolvere la CP_2 grave situazione di crisi della cooperativa. Decisivo, in questo senso, è il rilievo che i creditori non aderenti agli ADR non sono stati pagati nei termini di legge per diversi milioni di euro come ammesso dalla stessa società nel ricorso per concordato (v. doc.5). Non solo: è altresì incontestato che non sia stata in grado di rispettare il piano sotteso CP_2 agli ADR neppure con riferimento ai creditori aderenti, con i quali infatti la debitrice è stata costretta a rinegoziare gli originari termini di pagamento. La sistematica violazione dei termini e dei tempi indicati negli ADR portano a ritenere che gli stessi, a distanza di appena quattro mesi dall'omologa, siano divenuti inefficaci, quanto meno nel senso riferito agli effetti protettivi rilevanti in questa sede. In definitiva, poiché le rimesse oggetto dell'azione revocatoria della LCA sono state eseguite in un momento in cui gli ADR conclusi da avevano ormai da tempo cessato di produrre gli effetti CP_2 protettivi originariamente loro riconosciuti, l'eccezione della convenuta [n.d.r. secondo cui le rimesse oggetto di revocatoria sarebbero state poste in essere in esecuzione dell'ADR omologato e come tali non sarebbero assoggettabili a revocatoria in virtù dell'esenzione] deve essere respinta.”
Sostiene l'appellante, in primo luogo, che condizionare gli effetti incentivanti e protettivi degli ADR omologati all'esecuzione dell'accordo nei termini preventivati dal piano sarebbe una contraddizione in termini poiché l'esenzione presuppone, al contrario, che l'accordo non vada a buon fine;
ad ogni modo, condizionare la stabilità dei pagamenti esecutivi degli ADR all'adempimento delle previsioni dell'accordo non ha base testuale e non si vedrebbe in base a quale principio la mancata regolare esecuzione degli accordi omologati li renderebbe inefficaci in assenza di risoluzione ex art. 186 L.F.
o per l'accesso ad altra procedura concorsuale minore o, omissio medio, per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Replica l'appellata contestando la natura di “Accordo di Ristrutturazione” propriamente detto all'accordo intervenuto tra e i suoi creditori, nonostante la sua omologazione da parte CP_2 del Tribunale, con conseguente inapplicabilità degli effetti c.d. “incentivanti” (prededuzione fra tutti) e “protettivi” (esenzione della revocatoria fallimentare fra tutti) tipici degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis e ss. L.F. ratione temporis vigente.
7.
Con il quinto motivo l'appellante deduce l'erroneità della statuizione sulle spese.
8.
E' opportuno esaminare il quarto motivo, in quanto decisivo e quindi assorbente degli altri.
Il dato letterale dell'art. 67, comma 3, L.F. lettera e) fa riferimento chiaramente ed esclusivamente
“ai pagamenti … posti in essere in esecuzione … dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis” e tali sono le rimesse oggetto della presente azione revocatoria, senza alcuna necessità che l'accordo di ristrutturazione venga anche eseguito nei termini preventivati dal piano.
Dunque introdurre delle condizioni all'operatività dell'esenzione in ragione dell'esatto adempimento o della esecuzione dell'accordo nei termini preventivati nel piano non appare corretto in quanto contrasta con il dato testuale dell'art. 67, comma 3, L.F. che facendo esplicito richiamo all'accordo ex art. 182 bis L.F. non introduce alcuna ulteriore condizione se non l'omologazione.
E ciò appare ovvio, in quanto nessun creditore riceverebbe pagamenti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale se fosse soggetto all'alea della revocatoria nell'ipotesi che l'accordo non vada a buon fine;
d'altro canto, va sottolineato che il decreto del Tribunale di Reggio Emilia di omologa degli accordi di ristrutturazione in questione in data 19.7.2013 non è stato reclamato da alcuno.
Infondata è pertanto l'eccezione sollevata della procedura, relativa ad asserite carenze oggettive e soggettive dell'accordo di ristrutturazione e/o del piano industriale-finanziario e/o della attestazione sulla fattibilità e sulla veridicità dei dati del piano, in quanto una simile valutazione, da effettuarsi ex ante, è devoluta in via esclusiva all'organo giudiziario in sede di procedimento di omologa e di eventuale reclamo. Giova precisare, in proposito, che fattispecie ben diversa e distinta è quella dell'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d) L.F. che riguarda il piano attestato di risanamento, non soggetto ad omologa, ma all'attestazione di un professionista dotato di determinati requisiti;
in tal caso la S.C. (n. 6508/2023) ha affermato che
“l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine”.
Il suddetto principio non risulta dunque applicabile agli accordi omologati ex art. 182 bis L.F.
9.
Ne discende che l'appello va accolto in ragione del quarto motivo, risultando assorbiti i restanti motivi (compreso quello afferente la statuizione sulle spese che va riformulata come di seguito) e, conseguentemente, rigettata l'azione revocatoria proposta dalla procedura, essendo le rimesse oggetto di causa esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) L.F.
10.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di LCA;
la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di CP_2 cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa ex artt. 5 e 6 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] quale mandataria di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 on atto di appello notificato in data 23.6.2022, così provvede: Parte_3
in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
158/22 pubblicata il 4.2.2022
RIGETTA la domanda di revocatoria ex art. 67/2° co. L.F. proposta da ei Parte_3 confronti di Controparte_1
DA n persona del suo liquidatore al rimborso in favore di Parte_3 [...] delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di CP_1 avvocato in € 36.000,00 per il primo grado di giudizio ed in € 24.000,00 per il presente grado, oltre
15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 28.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina