Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 31/07/2023, n. 12893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12893 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 12893/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06654/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6654 del 2022, proposto da IU AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 12435/13.05.2022, a mezzo del quale l’amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno;
- nonché, per quanto occorrer possa, dell’avviso n. 5636 del 02.04.2019;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
per l’accertamento
- della validità dei titoli di abilitazione all’insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all’esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall’autorità competente rumena - per l’esercizio della professione di docente in Romania;
- del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea;
per la condanna delle amministrazioni intimate all' attivazione di procedure compensative.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, il Ministero dell’Istruzione ha rigettato la domanda presentata da IU RB, diretta ad ottenere il riconoscimento, ai sensi della direttiva CE 2005/36, della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Spagna. A sostegno del diniego l’amministrazione adduce due motivi: 1) manca l’attestazione della competente autorità spagnola da cui risulta il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno; 2) in mancanza dell’abilitazione conseguita all’estero, si verte in materia di riconoscimento di titoli di studio, di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e non del Ministero dell’Istruzione.
Parte ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelare, per i seguenti principali motivi: violazione sotto diversi profili della disciplina europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; violazione dell’art 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. n. 1/2020 convertito in l. n. 12/2020, in base al quale la competenza a decidere in ordine al riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero spetta esclusivamente al Ministero dell’Istruzione;
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Con ordinanza del 14 luglio 2022 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.
All’udienza pubblica del 20 giugno 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti assorbenti ragioni.
2.1. Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che:
- il Ministero “ deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza. ”;
- peraltro “ anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa. ”.
Pertanto in base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna che si limita a ritenere decisiva la mancata produzione dell’Acreditación da parte dell’odierna ricorrente, senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la sola mancata produzione dell’Acreditación, perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
2.2. Inoltre, il Collegio ritiene illegittima l’affermazione secondo la quale si verterebbe in materia di riconoscimento di titoli di studio con la conseguente competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e non del Ministero dell’Istruzione.
Sul punto va rilevato che si verte in materia di riconoscimento della formazione svolta all’estero al fine di consentire l’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno e non del riconoscimento di un mero titolo di studio.
Conseguentemente, la relativa competenza è indubbiamente attribuita al Ministero dell’Istruzione alla luce dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, secondo cui spetta tra l’altro al Ministero dell’Istruzione l’“organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca” nonché il “riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale” (v. recentemente in argomento anche Consiglio di Stato n. 9652/2022, 1361/2023).
2.3. In conclusione per le ragioni esposte il provvedimento impugnato va annullato, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria.
3. Va invece dichiarata inammissibile la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del titolo, con eventuale attivazione di misure compensative.
Trattasi di una domanda, volta ad ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, sottoposta gli stringenti limiti di ammissibilità previsti dall’art. 31, comma 3, c.p.a., richiamato dall’art. 34, comma 1 lett. c), secondo cui “ Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione ”.
Nel caso in esame, invece, residua certamente una discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella comparazione del percorso di formazione svolto all’estero e di quello previsto in Italia e nella conseguente decisione di imporre o meno eventuali misure compensative.
4. Tenuto conto della soccombenza reciproca e dei pregressi contrasti giurisprudenziali, risolti dall’Adunanza Plenaria solo dopo l’adozione del provvedimento impugnato, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui sopra.
Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere l’accertamento della pretesa sostanziale della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO