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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12072 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 8055 / 2025 all'udienza del 25/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marini Paolo - pec: Parte_1
giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
- Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo, pec: t giusta procura notarile;
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- Resistente Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 e/o alla pensione di invalidità civile ex art. 12 L.118/71 dalla data della domanda amministrativa del 28.07.2023, con condanna al pagamento dei ratei e delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Deduceva:
- di essere portatore di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L.18/80) e della pensione di invalidità civile (ex art. 12 L.118/71); - che in data 26.03.2024 veniva convocato a visita dalla Commissione medico legale che con verbale negava la sussistenza dei requisiti sanitari indicati;
CP_1
- che il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che in sede di ATP il ctu negava il riconoscimento del requisito richiesto;
- che la parte ricorrente in data 24.02.2023 (rectius 2025) depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano il ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato lo stato morboso. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 24.02.2025 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 05.03.2025 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. Il ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo al non bene valutato complessivo stato morboso, nonché la mancanza di autonomia, che lo rende bisognoso di assistenza continuativa nella pianificazione dei comuni atti della vita quotidiana da parte dei familiari. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, riguarda l'indennità di accompagnamento e la pensione il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che il ricorrente: “invalido con inabilità lavorativa (100%) con diritto alla pensione inabilità e senza diritto indennità accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 28.7.23 // e invalido con necessità assistenza continua nell'esecuzione degli atti quotidiani dalla data della relazione dsm del 25.6.25 con diritto indennità accompagnamento.” Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Pertanto, si dichiara il ricorrente invalido con inabilità lavorativa (100%) con diritto alla pensione inabilità dal 01.08.2023, primo giorno del mese successivo alla domanda (data della domanda 28.7.23), ed invalido con necessità assistenza continua nell'esecuzione degli atti quotidiani dal 25.6.25 (data della relazione dsm del 25.6.25). Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda al pagamento dei ratei in quanto si è ritenuto che “ la pronuncia ex art. 445-bis ultimo comma, c.p.c. riguarda solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale;
quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, e ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio” ( Cass. 9755/19) Le spese di lite seguono la soccombenza, seppur liquidate nella metà con riferimento al riconoscimento positivo ma successivo per l'indennità di accompagnamento. Si pongono altresì a carico dell' le spese di ctu liquidate separatamente. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara il ricorrente invalido con inabilità lavorativa (100%) con diritto alla pensione inabilità dal 01.08.2023 (data della domanda 28.7.23), ed invalido con necessità assistenza continua nell'esecuzione degli atti quotidiani dal 25.06.2025 ;
- dichiara inammissibile da domanda di condanna al pagamento dei ratei;
- condanna l' al pagamento di metà delle totali spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi euro 2696,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario;
- condanna l' le spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 25.11.2025.
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)