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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3410/2023 R.G., promossa da:
(ME),nata il 09/11/1947 a CAPO D'ORLANDO Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. AMADORE EMILIANO, giusta procura Codice Fiscale 1
,
in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE;
- resistente -
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/11/2023, Parte 1 conveniva in giudizio l'CP_1 premettendo di aver ricevuto da quest'ultimo, in data 05.09.2023, un provvedimento che comunicava al ricorrente che per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto sulla pensione n.044-480007158313 cat. INV CIV per un importo complessivo di €. 3.045,58 per i seguenti motivi: a seguito dei dati trasmessi all' CP_1 dal Ministero della Salute - relativi ai periodi di ricovero ospedaliero superiori a 29 giorni per l'anno 2021 a totale carico di strutture pubbliche, l'Ente ha provveduto a rideterminare l'importo della pensione di cui il ricorrente è titolare.
Rappresentava di aver proposto, avverso tale provvedimento, ricorso amministrativo in data
3/10/2023, e che lo stesso era stato respinto con delibera del 27/10/23.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento per carenza di responsabilità e buona fede del ricorrente, di fronte ad un errore imputabile esclusivamente in capo all' CP_1 stante il corretto inoltro del modello A P70 con la specifica indicazione dei periodi di ricovero ospedaliero. Concludeva, pertanto, chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste dall' CP_1, e che l' CP 1 fosse condannato a restituire le somme eventualmente già trattenute in esecuzione del provvedimento impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
L'CP_1 si costituiva in giudizio, contestando le difese avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Parte 1 hiede accertarsi la non dovutezza delle somme di cui l'CP 1 chiede la restituzione con il provvedimento di indebito impugnato.
Preliminarmente, occorre richiamare in questa sede il principio affermatosi nel settore della CP previdenza e assistenza obbligatorie, secondo il quale è prevista la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione richiama, a sua volta, una sentenza della Corte
Costituzionale (n. 448/2000) nella quale il giudice delle leggi sottolinea che è necessario tutelare l'affidamento del percipiente rispetto alla condotta dell' CP 1 resistente, riconducendo il tutto sotto la previsione dell'art. 38 Cost. che riconosce protezione all'assistito in quanto parte più debole del rapporto obbligatorio.
Orbene, dall'esame degli atti di causa appare chiaro che, effettivamente, a seguito del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da parte della competente Commissione medica, il ricorrente in data 07.07.2021 aveva trasmesso all' CP_1 il modello Ap70 completo dell'indicazione dei periodi di ricovero nelle strutture ospedaliere.
L'CP_1, alla luce della documentazione prodotta, con provvedimento del 29.07.2021
(modello TE08 all.), liquidava la prestazione in favore del ricorrente riconoscendo arretrati pari ad
€.8.337,31. Senonchè, con il provvedimento impugnato del 5/9/23 1' CP_1 richiedeva la restituzione delle somme erogate per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 pari ad €. 3.045,58, nonostante il ricorrente avesse specificamente indicato tale periodo tra quelli oggetto di ricovero.
Ciò è avvenuto a ben due anni di distanza dall'erogazione della prestazione.
Questo notevole lasso di tempo ha certamente ingenerato nella parte ricorrente un legittimo affidamento nella spettanza della prestazione che l'CP_1 aveva erogato con colpevole errore, affidamento corroborato dalla circostanza di aver specificamente e tempestivamente comunicato i periodi oggetto di ricovero, e dunque esclusi dalla corresponsione della prestazione.
Deve, pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Va quindi annullato il provvedimento di indebito del 5.9.23 ed ogni altro atto presupposto e consequenziale, e l'CP_1 va condannato alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione del superiore provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 147/22, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP_1 in persona del legale rappresentante Parte 1
p.t., con ricorso depositato il 03/11/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che Parte 1 nulla deve restituire all' CP 1 in forza del provvedimento di indebito del 5/9/23;
Annulla il provvedimento di indebito del 5/9/23, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale;
- Condanna l' CP 1 alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione dei provvedimenti di cui al punto che precede;
- Condanna l'CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 886,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e €43,00 come spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 03/10/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3410/2023 R.G., promossa da:
(ME),nata il 09/11/1947 a CAPO D'ORLANDO Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. AMADORE EMILIANO, giusta procura Codice Fiscale 1
,
in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE;
- resistente -
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/11/2023, Parte 1 conveniva in giudizio l'CP_1 premettendo di aver ricevuto da quest'ultimo, in data 05.09.2023, un provvedimento che comunicava al ricorrente che per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto sulla pensione n.044-480007158313 cat. INV CIV per un importo complessivo di €. 3.045,58 per i seguenti motivi: a seguito dei dati trasmessi all' CP_1 dal Ministero della Salute - relativi ai periodi di ricovero ospedaliero superiori a 29 giorni per l'anno 2021 a totale carico di strutture pubbliche, l'Ente ha provveduto a rideterminare l'importo della pensione di cui il ricorrente è titolare.
Rappresentava di aver proposto, avverso tale provvedimento, ricorso amministrativo in data
3/10/2023, e che lo stesso era stato respinto con delibera del 27/10/23.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento per carenza di responsabilità e buona fede del ricorrente, di fronte ad un errore imputabile esclusivamente in capo all' CP_1 stante il corretto inoltro del modello A P70 con la specifica indicazione dei periodi di ricovero ospedaliero. Concludeva, pertanto, chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste dall' CP_1, e che l' CP 1 fosse condannato a restituire le somme eventualmente già trattenute in esecuzione del provvedimento impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
L'CP_1 si costituiva in giudizio, contestando le difese avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Parte 1 hiede accertarsi la non dovutezza delle somme di cui l'CP 1 chiede la restituzione con il provvedimento di indebito impugnato.
Preliminarmente, occorre richiamare in questa sede il principio affermatosi nel settore della CP previdenza e assistenza obbligatorie, secondo il quale è prevista la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione richiama, a sua volta, una sentenza della Corte
Costituzionale (n. 448/2000) nella quale il giudice delle leggi sottolinea che è necessario tutelare l'affidamento del percipiente rispetto alla condotta dell' CP 1 resistente, riconducendo il tutto sotto la previsione dell'art. 38 Cost. che riconosce protezione all'assistito in quanto parte più debole del rapporto obbligatorio.
Orbene, dall'esame degli atti di causa appare chiaro che, effettivamente, a seguito del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da parte della competente Commissione medica, il ricorrente in data 07.07.2021 aveva trasmesso all' CP_1 il modello Ap70 completo dell'indicazione dei periodi di ricovero nelle strutture ospedaliere.
L'CP_1, alla luce della documentazione prodotta, con provvedimento del 29.07.2021
(modello TE08 all.), liquidava la prestazione in favore del ricorrente riconoscendo arretrati pari ad
€.8.337,31. Senonchè, con il provvedimento impugnato del 5/9/23 1' CP_1 richiedeva la restituzione delle somme erogate per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 pari ad €. 3.045,58, nonostante il ricorrente avesse specificamente indicato tale periodo tra quelli oggetto di ricovero.
Ciò è avvenuto a ben due anni di distanza dall'erogazione della prestazione.
Questo notevole lasso di tempo ha certamente ingenerato nella parte ricorrente un legittimo affidamento nella spettanza della prestazione che l'CP_1 aveva erogato con colpevole errore, affidamento corroborato dalla circostanza di aver specificamente e tempestivamente comunicato i periodi oggetto di ricovero, e dunque esclusi dalla corresponsione della prestazione.
Deve, pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Va quindi annullato il provvedimento di indebito del 5.9.23 ed ogni altro atto presupposto e consequenziale, e l'CP_1 va condannato alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione del superiore provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 147/22, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP_1 in persona del legale rappresentante Parte 1
p.t., con ricorso depositato il 03/11/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che Parte 1 nulla deve restituire all' CP 1 in forza del provvedimento di indebito del 5/9/23;
Annulla il provvedimento di indebito del 5/9/23, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale;
- Condanna l' CP 1 alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione dei provvedimenti di cui al punto che precede;
- Condanna l'CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 886,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e €43,00 come spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 03/10/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena