CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di pene accessorie, l'esecuzione può avvenire in qualsiasi momento successivo alla formazione del giudicato, potendo essere posticipata a quella della pena principale nel solo caso in cui risulti con essa incompatibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 36870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36870 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IU MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 9.9.2022 ha rigettato l'istanza con la quale MA GL ha chiesto la declaratoria di temporanea inefficacia delle pene accessorie comminate con sentenza in data 19.1.2022, irrevocabile il 5.4.2022. Con tale pronuncia la medesima Corte territoriale aveva Penale Sent. Sez. 1 Num. 36870 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 03/02/2023 condannato il GL alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. A seguito dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale, con contestuale sospensione, in data 13.5.2022 il Comune di Arenzano aveva comunicato al GL la perdita del diritto elettorale. Successivamente, il ricorrente aveva presentato istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, sulla quale il Tribunale di sorveglianza non aveva ancora provveduto. GL aveva, altresì, presentato istanza di temporanea inefficacia della pena accessoria. La Corte d'appello ha fondato la decisione di rigetto dell'istanza sul rilievo per cui, una volta che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, tutte le sue statuizioni devono essere eseguite, allorché sia intervenuto l'impulso del pubblico ministero, ex art. 662 cod. proc. pen., nonché sulla considerazione per cui non vi è nel nostro ordinamento una disposizione che differisca l'esecuzione delle pene accessorie ad un momento successivo alla esecuzione della pena principale. 2. Avverso tale ordinanza GL, a mezzo dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un'unica censura con cui lamenta la violazione degli artt. 662 cod. proc. pen. e 51-quater Ord. pen. Da tale ultima disposizione, secondo la difesa, si desumerebbe che nel corso dell'esecuzione della pena detentiva principale le pene accessorie restano necessariamente sospese, potendo essere eseguite solo dopo che è stata scontata la pena principale. Tale soluzione si accorderebbe con la previsione di cui all'art. 47, comma 12, Ord. pen., il quale dispone che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, e che altrimenti sarebbe svuotato di contenuto. Soltanto nel caso di ammissione del condannato a una misura alternativa, le pene accessorie troverebbero esecuzione, salvo che sia emesso il provvedimento di sospensione delle stesse. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. La questione posta dalla difesa attiene alla eseguibilità delle pene accessorie, nella specie quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, anteriormente alla avvenuta esecuzione della pena detentiva principale. Secondo la prospettazione difensiva, per effetto del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 51-quater, Ord. pen., le pene accessorie possono essere eseguite solo dopo che sia stata scontata la pena principale, con la conseguenza che fino a tale momento vi è una situazione di temporanea inefficacia dell'esecuzione di tali pene. Tale interpretazione è destituita di fondamento. 3. La disciplina processuale dell'esecuzione delle pene accessorie rinviene la sua fonte unicamente nella previsione dell'art. 662 cod. proc. pen., il quale indica le attività che il pubblico ministero deve compiere per l'esecuzione dì dette pene e che consistono nella trasmissione dell'estratto della sentenza che le ha irrogate e nella loro indicazione all'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, oppure ad altri soggetti interessati. Tale attività del p.m. costituisce un atto di impulso alla attuazione della pena accessoria ed è funzionale a consentire a quanti siano coinvolti nell'esecuzione - forze dell'ordine, pubbliche amministrazioni, enti privati interessati - di avere conoscenza del titolo esecutivo, del suo contenuto, delle prescrizioni inerenti la pena ulteriore rispetto a quella principale (Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, Altamura, Rv. 267463 - 01). Con specifico riguardo all'esecuzione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa Corte ha affermato che essa non decorre, in via automatica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma si rende indispensabile l'atto di impulso del pubblico ministero, non potendo l'astensione dal compimento delle attività inibite essere rimessa alla sola iniziativa del condannato (Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, cit.). Al contempo si è precisato che le pene accessorie, in quanto 3 conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., possono essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato e, diversamente dalle pene principali, non sono soggette a prescrizione. L'autonomia dell'esecuzione delle pene accessorie rispetto alla pena principale è stata affermata anche dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno precisato che «le stesse modalità esecutive delle pene accessorie delineate dall'art. 662 cod. proc. pen. (nonché, per le pene accessorie vincolate non disposte in sede di cognizione, dall'art. 183 disp. att. cod. proc. pen.) non rivelano profili di interferenza con l'esecuzione della pena principale» (Sez. u., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261, in motivazione). 4. L'art. 51-quater Ord. pen., a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non disciplina affatto il rapporto cronologico tra esecuzione di pena principale e pena accessoria irrogate con lo stesso titolo. Tale disciplina si rinviene, piuttosto, nell'art. 139 cod. pen., il quale dispone che nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza. In forza di tale previsione, l'espiazione di pena o di misura di sicurezza detentiva (ovvero la volontaria sottrazione da parte del condannato) non rilevano ai fini del calcolo della durata della pena accessoria temporanea, che verrà differita rispetto a quella principale, non appena la cessazione dell'esecuzione di quest'ultima lo consentirà. L'art. 139 cod. pen., in sostanza, regola il rapporto tra pena principale e pene accessorie con la stessa incompatibili, stabilendo che (solo) in tal caso l'esecuzione delle seconde deve essere differita. Ciò è confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la pena accessoria temporanea, che sia incompatibile con la detenzione presso istituto penitenziario, deve essere eseguita soltanto dopo che sia stata scontata la pena principale detentiva, dipendendo la contestuale esecuzione dalla loro compatibilità (Sez. 1, n. 13499 del 09/03/2011, Lieto, Rv. 249865; Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, cit., in motivazione;
Sez. 1, n. 39004 del 06/10/2021, Tocco, Rv. 282075, in 4 motivazione). Con specifico riferimento alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa Corte ha precisato che le limitazioni della libertà personale che caratterizzano l'esecuzione della pena detentiva in regime di restrizione carceraria sono di ostacolo all'effettivo esercizio di diritti elettorali, nonché di uffici e servizi pubblici, incarichi di tutela, curatela o amministrazione giudiziaria, sicché l'espiazione della reclusione (o dell'arresto) risultano incompatibili con la contemporanea sottoposizione alla pena accessoria di cui all'art. 28 cod. pen. Ne discende in tal caso il necessario differimento dell'esecuzione di quest'ultima alla completa espiazione della pena principale detentiva (Sez. 1, n. 39004 del 06/10/2021, Tocco, cit.). Su tale quadro normativo non incide la previsione dell'art. 51-quater Ord. pen., il quale disciplina - in modo peraltro coerente con il richiamato art. 139 cod. pen. - la differente ipotesi in cui la pena detentiva principale sia sostituita con una misura alternativa alla detenzione. In tal caso, non rinvenendosi alcuna incompatibilità, le pene accessorie possono trovare esecuzione, salvo che il giudice non ne disponga la sospensione per salvaguardare esigenze di reinserimento sociale. Coerentemente, l'art. 47, comma 12, Ord. pen. prevede che l'esito positivo del periodo di affidamento in prova determina l'estinzione della pena detentiva e degli altri effetti penali, tra i quali rientrano, ai sensi dell'art. 20 cod. pen., le pene accessorie (Sez. 1, n. 21106 del 15/09/2020, dep. 2021, Mittica, Rv. 281368 - 01). Nell'ipotesi in cui la misura alternativa sia stata revocata, il comma 2 dell'art. 51-quater regola la sorte del periodo in cui la pena accessoria ha avuto esecuzione, disponendo che essa è sospesa, evidentemente sul presupposto della sopravvenuta incompatibilità della sua esecuzione con il ripristino della pena detentiva, e tuttavia il periodo già espiato viene computato ai fini della sua durata. Trattasi di previsione la quale - come rilevato dal Procuratore generale e chiarito nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 123 del 2018 che ha introdotto la richiamata disposizione - è finalizzata a salvaguardare la disciplina di carattere generale prevista dal codice penale sul rapporto tra pena principale e pene accessorie. Alla luce degli elementi richiamati, deve in conclusione affermarsi che non è rinvenibile nell'ordinamento un principio generale per il quale l'esecuzione delle pene accessorie è necessariamente differita ad un momento successivo all'esecuzione della pena principale, potendo essa avvenire in qualunque momento dalla formazione del giudicato, con il solo limite della sua eventuale incompatibilità con l'esecuzione della pena detentiva principale. 5. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Genova ha fatto corretta applicazione di tali principi, sicché il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 9.9.2022 ha rigettato l'istanza con la quale MA GL ha chiesto la declaratoria di temporanea inefficacia delle pene accessorie comminate con sentenza in data 19.1.2022, irrevocabile il 5.4.2022. Con tale pronuncia la medesima Corte territoriale aveva Penale Sent. Sez. 1 Num. 36870 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 03/02/2023 condannato il GL alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. A seguito dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale, con contestuale sospensione, in data 13.5.2022 il Comune di Arenzano aveva comunicato al GL la perdita del diritto elettorale. Successivamente, il ricorrente aveva presentato istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, sulla quale il Tribunale di sorveglianza non aveva ancora provveduto. GL aveva, altresì, presentato istanza di temporanea inefficacia della pena accessoria. La Corte d'appello ha fondato la decisione di rigetto dell'istanza sul rilievo per cui, una volta che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, tutte le sue statuizioni devono essere eseguite, allorché sia intervenuto l'impulso del pubblico ministero, ex art. 662 cod. proc. pen., nonché sulla considerazione per cui non vi è nel nostro ordinamento una disposizione che differisca l'esecuzione delle pene accessorie ad un momento successivo alla esecuzione della pena principale. 2. Avverso tale ordinanza GL, a mezzo dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un'unica censura con cui lamenta la violazione degli artt. 662 cod. proc. pen. e 51-quater Ord. pen. Da tale ultima disposizione, secondo la difesa, si desumerebbe che nel corso dell'esecuzione della pena detentiva principale le pene accessorie restano necessariamente sospese, potendo essere eseguite solo dopo che è stata scontata la pena principale. Tale soluzione si accorderebbe con la previsione di cui all'art. 47, comma 12, Ord. pen., il quale dispone che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, e che altrimenti sarebbe svuotato di contenuto. Soltanto nel caso di ammissione del condannato a una misura alternativa, le pene accessorie troverebbero esecuzione, salvo che sia emesso il provvedimento di sospensione delle stesse. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. La questione posta dalla difesa attiene alla eseguibilità delle pene accessorie, nella specie quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, anteriormente alla avvenuta esecuzione della pena detentiva principale. Secondo la prospettazione difensiva, per effetto del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 51-quater, Ord. pen., le pene accessorie possono essere eseguite solo dopo che sia stata scontata la pena principale, con la conseguenza che fino a tale momento vi è una situazione di temporanea inefficacia dell'esecuzione di tali pene. Tale interpretazione è destituita di fondamento. 3. La disciplina processuale dell'esecuzione delle pene accessorie rinviene la sua fonte unicamente nella previsione dell'art. 662 cod. proc. pen., il quale indica le attività che il pubblico ministero deve compiere per l'esecuzione dì dette pene e che consistono nella trasmissione dell'estratto della sentenza che le ha irrogate e nella loro indicazione all'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, oppure ad altri soggetti interessati. Tale attività del p.m. costituisce un atto di impulso alla attuazione della pena accessoria ed è funzionale a consentire a quanti siano coinvolti nell'esecuzione - forze dell'ordine, pubbliche amministrazioni, enti privati interessati - di avere conoscenza del titolo esecutivo, del suo contenuto, delle prescrizioni inerenti la pena ulteriore rispetto a quella principale (Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, Altamura, Rv. 267463 - 01). Con specifico riguardo all'esecuzione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa Corte ha affermato che essa non decorre, in via automatica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma si rende indispensabile l'atto di impulso del pubblico ministero, non potendo l'astensione dal compimento delle attività inibite essere rimessa alla sola iniziativa del condannato (Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, cit.). Al contempo si è precisato che le pene accessorie, in quanto 3 conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., possono essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato e, diversamente dalle pene principali, non sono soggette a prescrizione. L'autonomia dell'esecuzione delle pene accessorie rispetto alla pena principale è stata affermata anche dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno precisato che «le stesse modalità esecutive delle pene accessorie delineate dall'art. 662 cod. proc. pen. (nonché, per le pene accessorie vincolate non disposte in sede di cognizione, dall'art. 183 disp. att. cod. proc. pen.) non rivelano profili di interferenza con l'esecuzione della pena principale» (Sez. u., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261, in motivazione). 4. L'art. 51-quater Ord. pen., a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non disciplina affatto il rapporto cronologico tra esecuzione di pena principale e pena accessoria irrogate con lo stesso titolo. Tale disciplina si rinviene, piuttosto, nell'art. 139 cod. pen., il quale dispone che nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza. In forza di tale previsione, l'espiazione di pena o di misura di sicurezza detentiva (ovvero la volontaria sottrazione da parte del condannato) non rilevano ai fini del calcolo della durata della pena accessoria temporanea, che verrà differita rispetto a quella principale, non appena la cessazione dell'esecuzione di quest'ultima lo consentirà. L'art. 139 cod. pen., in sostanza, regola il rapporto tra pena principale e pene accessorie con la stessa incompatibili, stabilendo che (solo) in tal caso l'esecuzione delle seconde deve essere differita. Ciò è confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la pena accessoria temporanea, che sia incompatibile con la detenzione presso istituto penitenziario, deve essere eseguita soltanto dopo che sia stata scontata la pena principale detentiva, dipendendo la contestuale esecuzione dalla loro compatibilità (Sez. 1, n. 13499 del 09/03/2011, Lieto, Rv. 249865; Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, cit., in motivazione;
Sez. 1, n. 39004 del 06/10/2021, Tocco, Rv. 282075, in 4 motivazione). Con specifico riferimento alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa Corte ha precisato che le limitazioni della libertà personale che caratterizzano l'esecuzione della pena detentiva in regime di restrizione carceraria sono di ostacolo all'effettivo esercizio di diritti elettorali, nonché di uffici e servizi pubblici, incarichi di tutela, curatela o amministrazione giudiziaria, sicché l'espiazione della reclusione (o dell'arresto) risultano incompatibili con la contemporanea sottoposizione alla pena accessoria di cui all'art. 28 cod. pen. Ne discende in tal caso il necessario differimento dell'esecuzione di quest'ultima alla completa espiazione della pena principale detentiva (Sez. 1, n. 39004 del 06/10/2021, Tocco, cit.). Su tale quadro normativo non incide la previsione dell'art. 51-quater Ord. pen., il quale disciplina - in modo peraltro coerente con il richiamato art. 139 cod. pen. - la differente ipotesi in cui la pena detentiva principale sia sostituita con una misura alternativa alla detenzione. In tal caso, non rinvenendosi alcuna incompatibilità, le pene accessorie possono trovare esecuzione, salvo che il giudice non ne disponga la sospensione per salvaguardare esigenze di reinserimento sociale. Coerentemente, l'art. 47, comma 12, Ord. pen. prevede che l'esito positivo del periodo di affidamento in prova determina l'estinzione della pena detentiva e degli altri effetti penali, tra i quali rientrano, ai sensi dell'art. 20 cod. pen., le pene accessorie (Sez. 1, n. 21106 del 15/09/2020, dep. 2021, Mittica, Rv. 281368 - 01). Nell'ipotesi in cui la misura alternativa sia stata revocata, il comma 2 dell'art. 51-quater regola la sorte del periodo in cui la pena accessoria ha avuto esecuzione, disponendo che essa è sospesa, evidentemente sul presupposto della sopravvenuta incompatibilità della sua esecuzione con il ripristino della pena detentiva, e tuttavia il periodo già espiato viene computato ai fini della sua durata. Trattasi di previsione la quale - come rilevato dal Procuratore generale e chiarito nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 123 del 2018 che ha introdotto la richiamata disposizione - è finalizzata a salvaguardare la disciplina di carattere generale prevista dal codice penale sul rapporto tra pena principale e pene accessorie. Alla luce degli elementi richiamati, deve in conclusione affermarsi che non è rinvenibile nell'ordinamento un principio generale per il quale l'esecuzione delle pene accessorie è necessariamente differita ad un momento successivo all'esecuzione della pena principale, potendo essa avvenire in qualunque momento dalla formazione del giudicato, con il solo limite della sua eventuale incompatibilità con l'esecuzione della pena detentiva principale. 5. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Genova ha fatto corretta applicazione di tali principi, sicché il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.