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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giuliani Gabriella ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Riccione (RN), P.le della Stazione, n. 5, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 5/02/2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], contraevano matrimonio a Riccione (RN) in data 26/06/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RICCIONE, anno 2004, n. 17, parte I.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (il 14/11/2004) e (il 02/10/2006). Per_1 Per_2
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, oltre all'affido congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione dei tempi di visita del padre come indicati in ricorso. Dal punto di vista economico, chiedeva disporsi a carico del marito un contributo mensile al mantenimento dei figli di € 250 (125 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disposto il rinvio dell'udienza di comparizione dei coniugi al fine di perfezionare la notifica al resistente, all'udienza avanti il Presidente del Tribunale del 24/01/2023, il resistente non compariva e pertanto non era possibile esperire il tentativo di conciliazione. All'esito dell'udienza, il Presidente del
Tribunale, verificata la ritualità della notifica, in via provvisoria ed urgente assegnava la casa coniugale alla madre, affidava il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la Per_2 madre e con diritto di visita libero del padre. Poneva a carico di quest'ultimo il versamento mensile dell'importo complessivo di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, nominava il
Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 29/03/2023, verificata la ritualità della notifica del verbale di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del resistente.
La causa veniva istruita documentalmente e con il deferimento dell'interrogatorio formale al resistente, al quale quest'ultimo non si presentava.
All'udienza del 05/02/2025, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'esito, concessi i richiesti termini, il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381 “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia pagina 2 di 6 posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
1. Tutto ciò premesso, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, sussistendo, nel caso di specie, i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 151 c.c.
È documentato, infatti, che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Riccione (RN), in data 26/06/2004. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e che la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
2. Ciò premesso, deve rilevarsi come, nelle more del presente giudizio, entrambi i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età, non dovendo, pertanto, essere adottata alcuna statuizione circa l'affidamento, la collocazione e la regolazione delle visite del genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento della prole, va evidenziato che entrambi i figli vivono con la madre presso l'abitazione coniugale e che essi non risultano economicamente autosufficienti.
In favore della deve essere, pertanto, disposta l'assegnazione della casa coniugale, Pt_1 provvedimento che, essendo finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, è subordinato all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
3. Al fine di determinare la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337-ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della rispettiva situazione economica delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Al riguardo, si osserva che parte ricorrente ha rappresentato di svolgere attività stagionale quale cameriera ai piani in strutture alberghiere, con reddito imponibile conseguito nell'anno 2019 di circa euro 6.000,00 e nell'anno 2020 di circa euro 4.800,00 a titolo di retribuzione e indennità di disoccupazione (cfr. certificazioni uniche in atti). Ella ha dichiarato di vivere insieme ai figli in un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Quanto al resistente, la ricorrente ha rappresentato che questi lavora saltuariamente nel settore dell'edilizia, senza che siano noti i redditi percepiti.
All'uopo, si evidenzia che è stato deferito al resistente interrogatorio formale su capitoli concernenti il pagina 3 di 6 proprio lavoro irregolare nel settore edile, ma quest'ultimo non si è presentato all'udienza fissata per l'assunzione della prova.
Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”: nel caso di specie, pur non essendo nota l'attuale condizione economico – patrimoniale e lavorativa del , deve ritenersi, ad ogni modo, che quest'ultimo sia in possesso di CP_1 adeguata capacità lavorativa, in assenza di elementi che possano far ragionevolmente affermare che lo stesso sia incapace o inabile al lavoro. Inoltre, la scelta processuale del resistente di non costituirsi nel presente giudizio non ha consentito di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dall'istante.
Ciò premesso, il Collegio ritiene congruo determinare il contributo al mantenimento per i figli e nella misura di euro 250,00 (€ 125,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo Per_1 Per_2 indici Istat, che il provvederà a versare alla in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese.
A carico del va posto l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute CP_1 nell'interesse dei figli, così come regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota di sua spettanza delle spese straordinarie secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. pagina 4 di 6 - Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità del giudizio, con pagamento a favore dello Stato, in quanto
[...]
risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nella condanna della parte soccombente al Pt_1 pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 130/2022 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al pagina 5 di 6 singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Riccione (RN), in data 26/06/2004, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Riccione, anno 2024, n. 17, parte I;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riccione di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
- Assegna la casa familiare a , quale genitore convivente con i figli Parte_1 maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- Pone a carico del padre il versamento mensile di euro 250,00, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e , annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da Per_1 Per_2 corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo di Bologna;
- Condanna al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che si Controparte_1 liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Così è deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giuliani Gabriella ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Riccione (RN), P.le della Stazione, n. 5, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 5/02/2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], contraevano matrimonio a Riccione (RN) in data 26/06/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RICCIONE, anno 2004, n. 17, parte I.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (il 14/11/2004) e (il 02/10/2006). Per_1 Per_2
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, oltre all'affido congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione dei tempi di visita del padre come indicati in ricorso. Dal punto di vista economico, chiedeva disporsi a carico del marito un contributo mensile al mantenimento dei figli di € 250 (125 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disposto il rinvio dell'udienza di comparizione dei coniugi al fine di perfezionare la notifica al resistente, all'udienza avanti il Presidente del Tribunale del 24/01/2023, il resistente non compariva e pertanto non era possibile esperire il tentativo di conciliazione. All'esito dell'udienza, il Presidente del
Tribunale, verificata la ritualità della notifica, in via provvisoria ed urgente assegnava la casa coniugale alla madre, affidava il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la Per_2 madre e con diritto di visita libero del padre. Poneva a carico di quest'ultimo il versamento mensile dell'importo complessivo di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, nominava il
Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 29/03/2023, verificata la ritualità della notifica del verbale di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del resistente.
La causa veniva istruita documentalmente e con il deferimento dell'interrogatorio formale al resistente, al quale quest'ultimo non si presentava.
All'udienza del 05/02/2025, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'esito, concessi i richiesti termini, il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381 “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia pagina 2 di 6 posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
1. Tutto ciò premesso, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, sussistendo, nel caso di specie, i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 151 c.c.
È documentato, infatti, che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Riccione (RN), in data 26/06/2004. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e che la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
2. Ciò premesso, deve rilevarsi come, nelle more del presente giudizio, entrambi i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età, non dovendo, pertanto, essere adottata alcuna statuizione circa l'affidamento, la collocazione e la regolazione delle visite del genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento della prole, va evidenziato che entrambi i figli vivono con la madre presso l'abitazione coniugale e che essi non risultano economicamente autosufficienti.
In favore della deve essere, pertanto, disposta l'assegnazione della casa coniugale, Pt_1 provvedimento che, essendo finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, è subordinato all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
3. Al fine di determinare la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337-ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della rispettiva situazione economica delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Al riguardo, si osserva che parte ricorrente ha rappresentato di svolgere attività stagionale quale cameriera ai piani in strutture alberghiere, con reddito imponibile conseguito nell'anno 2019 di circa euro 6.000,00 e nell'anno 2020 di circa euro 4.800,00 a titolo di retribuzione e indennità di disoccupazione (cfr. certificazioni uniche in atti). Ella ha dichiarato di vivere insieme ai figli in un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Quanto al resistente, la ricorrente ha rappresentato che questi lavora saltuariamente nel settore dell'edilizia, senza che siano noti i redditi percepiti.
All'uopo, si evidenzia che è stato deferito al resistente interrogatorio formale su capitoli concernenti il pagina 3 di 6 proprio lavoro irregolare nel settore edile, ma quest'ultimo non si è presentato all'udienza fissata per l'assunzione della prova.
Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”: nel caso di specie, pur non essendo nota l'attuale condizione economico – patrimoniale e lavorativa del , deve ritenersi, ad ogni modo, che quest'ultimo sia in possesso di CP_1 adeguata capacità lavorativa, in assenza di elementi che possano far ragionevolmente affermare che lo stesso sia incapace o inabile al lavoro. Inoltre, la scelta processuale del resistente di non costituirsi nel presente giudizio non ha consentito di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dall'istante.
Ciò premesso, il Collegio ritiene congruo determinare il contributo al mantenimento per i figli e nella misura di euro 250,00 (€ 125,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo Per_1 Per_2 indici Istat, che il provvederà a versare alla in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese.
A carico del va posto l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute CP_1 nell'interesse dei figli, così come regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota di sua spettanza delle spese straordinarie secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. pagina 4 di 6 - Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità del giudizio, con pagamento a favore dello Stato, in quanto
[...]
risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nella condanna della parte soccombente al Pt_1 pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 130/2022 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al pagina 5 di 6 singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Riccione (RN), in data 26/06/2004, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Riccione, anno 2024, n. 17, parte I;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riccione di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
- Assegna la casa familiare a , quale genitore convivente con i figli Parte_1 maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- Pone a carico del padre il versamento mensile di euro 250,00, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e , annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da Per_1 Per_2 corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo di Bologna;
- Condanna al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che si Controparte_1 liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Così è deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6