Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1064/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2024 promossa da:
EN TT, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv.
MORETTI ANDREA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
NI AR FA, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CIRIBUCO SAMANTHA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Con ricorso depositato il 27.06.2024 EN TT ha chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto con NI AR FA.
Il ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio in ME (TR) in data 24.04.2006 con NI AR
FA;
-che dall'unione è nata la figlia: NE AR TA, ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, i coniugi hanno proposto ricorso per la separazione;
-che, successivamente, i coniugi, dopo aver confermato la volontà di non conciliarsi, hanno concordemente prestato il loro consenso alla separazione;
-che, con decreto di omologa del 15.07.2021, il Tribunale di Terni ha dichiarato la separazione dei coniugi;
- di svolgere attività lavorativa, quale dipendente di Poste Italiane S.p.A.;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
- che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale alla ARni che vi continuerà a vivere unitamente alla figlia sino a quando la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica ovvero avrà abbandonato la casa familiare;
ponendo, a carico dello stesso ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 250,00 al mese da corrispondersi in modalità diretta, oltre Istat annuale e suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Terni;
stabilendo che ciascuna parte provveda al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese.
Si è costituita NI AR FA non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio e non contestando le richieste avversarie. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con trasferimento della casa coniugale alla stessa, impegnandosi a versare integralmente il mutuo fino ad estinzione dello stesso, con richiesta di determinare in euro 300,00 al mese il contributo al mantenimento in favore della figlia a carico del ricorrente;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni del divorzio. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm depositato in data 07.02.2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in ME (TR) il 24.04.2006 da
NE TT (C.f.: - nato a [...] già Zapponeta – FG - C.F._1 il 11.02.1964, residente in [...]) e ARni AR
IA (C.f.: nata ad [...] – TR - il 07.11.1971 e ivi residente C.F._2 in Strada ME-Giove n. 15/A), trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'Anno 2006, Numero 2, Parte I Serie, ordinando altresì all'Ufficiale dello
Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
- il padre si obbliga a corrispondere l'importo mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne NE AR TA sino a quando la stessa non sarà divenuta economicamente autosufficiente, da corrispondere direttamente sul conto corrente della ragazza o altro idoneo rapporto bancario/postale alla stessa intestato, entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento ISTAT annuale;
- le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo sottoscritto dal Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni saranno suddivise al 50% tra i genitori;
- il Sig. NE TT si obbliga a trasferire, mediante futuro atto pubblico, ai sensi dell'art. 5, 7° comma, della L. 01.12.1970, n. 898 e succ. modif., alla Sig.ra ARni AR
IA che, a sua volta, si obbliga ad accettare, la propria quota pari ad ½ del diritto di comproprietà pro indiviso sull'immobile, già adibito a casa familiare ed assegnato alla moglie in base alle condizioni di separazione dei coniugi, sito in ME (TR) Strada
ME-Giove n. 15/A, Piano T-1, e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune di
ME al Foglio 82, Particella 121, sub. 2, categ. A/7, Classe 3, Consistenza 5,0 vani,
Sup. catast. Totale escluse aree scoperte 122 mq., R.C. € 451,90, acquistato dalle parti con Atto pubblico del 29.09.2005 ai rogiti del Dott. Antonio Felice De Rossi Notaio in
ME (Repertorio n. 14808). Le parti si danno reciprocamente atto che i suddetti obblighi rispettivamente assunti di cessione ed acquisto della ricordata quota pari ad ½ del diritto di comproprietà pro indiviso sul citato immobile adibito a casa familiare sono passibili di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. Inoltre rimane espressamente convenuto tra le Parti che la quota del diritto di comproprietà su detto immobile che il
Sig. NE TT si è obbligato a cedere, verrà trasferito in favore della Sig.ra ARni
AR IA a corpo e non a misura con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e così come dalla parte promittente si possiede e si ha diritto di possedere con la proporzionale comproprietà di parti, spazi ed impianti del fabbricato in comunione come per legge;
- in relazione alla cessione della quota di proprietà immobiliare che precede il Sig. NE
TT rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa economica sui diritti di comproprietà che si
è obbligato a cedere, non potendo e non intendendo percepire quindi dalla Sig.ra ARni
AR IA alcuna somma di denaro conseguente ad essa cessione, posto che detta cessione, come detto, verrà effettuata ai sensi dell'art. 5, 7° comma, della L. 01.12.1970,
n. 898 e succ. modif. e, conseguentemente, è da considerarsi ad ogni effetto come contribuzione una tantum del Sig. NE TT in favore della Sig.ra ARni AR
IA e, pertanto, con la futura cessione da parte del Sig. NE TT in favore della
Sig.ra ARni AR IA della propria quota-parte del diritto di comproprietà sul citato immobile con le modalità così come sopra descritte, resteranno regolati tra le Parti in maniera definitiva, senza possibilità per le stesse di proporre nel futuro alcuna successiva domanda a contenuto economico, tutti i loro rapporti economico-patrimoniali derivanti o comunque connessi o relativi al loro precedente matrimonio;
- le spese notarili e quelle per tasse, imposte e qualsivoglia altro onere relativi, connessi e comunque derivanti dalla stipula del futuro atto pubblico di cessione da parte del Sig.
NE TT in favore della Sig.ra ARni AR IA della propria quota-parte del diritto di comproprietà pro indiviso sul suddetto immobile saranno ad esclusivo carico della medesima Sig.ra ARni AR IA. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il suddetto futuro atto pubblico di cessione dovrà stipularsi entro e non oltre il 30.05.2025.
- a fronte di tale cessione la Sig.ra ARni AR IA diverrà esclusiva proprietaria della suddetta casa familiare di ME e, conseguentemente, la stessa, a far data dalla stipula del futuro atto pubblico di cessione, si obbliga ad accollarsi il debito residuo scaturente dal mutuo ipotecario/fondiario a suo tempo acceso dalle parti presso
Bancoposta Deutsche Bank per l'acquisto del suddetto immobile adibito a casa familiare oggetto di cessione, con ciò obbligandosi a rimborsare integralmente sino alla naturale scadenza e/o estinzione le residue rate del mutuo a far data dalla stipula del definitivo atto pubblico di cessione, sollevando al riguardo e manlevando da ogni responsabilità e/o onere nei confronti della suddetta Banca mutuante il Sig. NE TT;
- le parti si danno reciprocamente atto che al futuro contratto definitivo di trasferimento del suddetto immobile in proprietà tra i coniugi è applicabile l'art. 19 Legge 6/03/1987 n.
74 in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 così come attuati ed interpretati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16/03/2000 e dallo Studio n. 82/2000/T del Consiglio Nazionale del Notariato, con conseguente esenzione totale da ogni pretesa ed imposta di legge;
- ciascun coniuge, per effetto di quanto sopra, provvederà al proprio mantenimento, con conseguente definitiva rinuncia reciproca delle parti ad ogni forma di sussidio e/o assegno divorzile;
- rigettare, in ogni caso, ogni altra domanda non espressamente richiamata o trasfusa nelle presenti conclusioni;
- compensare integralmente tra le Parti le spese legali del presente giudizio”.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da EN TT e NI
AR FA in ME (TR) il 24.04.2006 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ME (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 2, parte I);
spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 3 aprile 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti