CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G.N. 1735/2024
CORTE D'APPELLO DI MILANO Terza Sezione Civile composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello,
da
, (CF: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avvocati Marco Verdi (C.F. ) e Massimo Rizza C.F._2
(c.f. ), presso il cui studio è elett.te dom.ta in Milano, via C.F._3
Fontana 14, giusta delega in atti;
-appellante- contro in Milano, (CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Palmiro Fronte (CF: ) presso C.F._4
il cui studio è elett.te dom.to in Milano, G. Compagnoni n°8, giusta delega in atti;
- appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4340/2024 pubbl. il 18/04/2024, in materia di rapporti condominiali. 2
Conclusioni: All'udienza del 1° luglio 2025 le parti hanno concluso congiuntamente, chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4340/2024 pubbl. il 18/04/2024, in accoglimento delle domande svolte dal Parte_2
(di seguito solo , ha condannato la condomina
[...] CP_1 Parte_1
alla rimozione delle finestre installate ed al ripristino della facciata
[...]
condominiale all'originario status, come precisato in motivazione, oltre che alla refusione delle spese di lite sostenute dal attore;
CP_1
- avverso tale sentenza ha proposto impugnazione Parte_1
chiedendo, in via principale, dichiararsi la nullità della sentenza impugnata in quanto derivata dalla nullità della citazione in primo grado e provvedersi a norma dell'art.354 cpc, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di giudizio;
nel merito, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza con rigetto delle domande proposte in primo grado dal;
CP_1
- regolarmente costituito il contraddittorio con il , con ordinanza del CP_1
22/10/2024 la Corte - tenuto conto della preliminare eccezione di nullità della sentenza e considerato che la sentenza del Tribunale ha ad oggetto un obbligo di facere- ha prudenzialmente sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- all'udienza dell'11.2.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione, i procuratori delle parti hanno dato congiuntamente atto della pendenza di serie trattative per una definizione bonaria della controversia, chiedendo pertanto il rinvio della trattazione della causa, al fine di consentirne il perfezionamento;
- alla successiva udienza del 3.06.2025, i procuratori delle parti hanno comunicato l'intervenuta definizione transattiva della controversia ed hanno concluso concordemente chiedendo di voler fissare udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 3
bis c.p.c. sulle congiuntamente precisate di cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno ribadito le conclusioni nei termini rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ult. co.
c.p.c.
Il raggiungo accordo transattivo della vertenza ha fatto venir meno l'interesse delle parti a coltivare il presente giudizio, come rappresentato in udienza da entrambe le difese;
ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. n. Parte_1
4340/2024 pubbl. il 18/04/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, il 1° luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
R.G.N. 1735/2024
CORTE D'APPELLO DI MILANO Terza Sezione Civile composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello,
da
, (CF: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avvocati Marco Verdi (C.F. ) e Massimo Rizza C.F._2
(c.f. ), presso il cui studio è elett.te dom.ta in Milano, via C.F._3
Fontana 14, giusta delega in atti;
-appellante- contro in Milano, (CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Palmiro Fronte (CF: ) presso C.F._4
il cui studio è elett.te dom.to in Milano, G. Compagnoni n°8, giusta delega in atti;
- appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4340/2024 pubbl. il 18/04/2024, in materia di rapporti condominiali. 2
Conclusioni: All'udienza del 1° luglio 2025 le parti hanno concluso congiuntamente, chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4340/2024 pubbl. il 18/04/2024, in accoglimento delle domande svolte dal Parte_2
(di seguito solo , ha condannato la condomina
[...] CP_1 Parte_1
alla rimozione delle finestre installate ed al ripristino della facciata
[...]
condominiale all'originario status, come precisato in motivazione, oltre che alla refusione delle spese di lite sostenute dal attore;
CP_1
- avverso tale sentenza ha proposto impugnazione Parte_1
chiedendo, in via principale, dichiararsi la nullità della sentenza impugnata in quanto derivata dalla nullità della citazione in primo grado e provvedersi a norma dell'art.354 cpc, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di giudizio;
nel merito, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza con rigetto delle domande proposte in primo grado dal;
CP_1
- regolarmente costituito il contraddittorio con il , con ordinanza del CP_1
22/10/2024 la Corte - tenuto conto della preliminare eccezione di nullità della sentenza e considerato che la sentenza del Tribunale ha ad oggetto un obbligo di facere- ha prudenzialmente sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- all'udienza dell'11.2.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione, i procuratori delle parti hanno dato congiuntamente atto della pendenza di serie trattative per una definizione bonaria della controversia, chiedendo pertanto il rinvio della trattazione della causa, al fine di consentirne il perfezionamento;
- alla successiva udienza del 3.06.2025, i procuratori delle parti hanno comunicato l'intervenuta definizione transattiva della controversia ed hanno concluso concordemente chiedendo di voler fissare udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 3
bis c.p.c. sulle congiuntamente precisate di cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno ribadito le conclusioni nei termini rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ult. co.
c.p.c.
Il raggiungo accordo transattivo della vertenza ha fatto venir meno l'interesse delle parti a coltivare il presente giudizio, come rappresentato in udienza da entrambe le difese;
ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. n. Parte_1
4340/2024 pubbl. il 18/04/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, il 1° luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni