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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1272/2019
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Benvenuti Federica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa N. 1272/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), nata a [...], il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 qual
ATTRICI Contro
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 C.F. e P.I. con sede legale in 30174 VENEZIA Via Don Federico Tosatto 147 P.IVA_1 (Avv. Paol
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per le attrici: come da nota di precisazione delle conclusioni dd.18.12.2024
“- nel merito
- per tutte le causali ampiamente esposte in premesse condannare l' a corrispondere alle sigg.re Parte_3 e a titolo di risarcimento iure proprio e iure hereditario di tutti i danni subiti (patrimoniali e Parte_1 Parte_2 non) in conseguenza del decesso del sig. la somma che sarà quantificata come dovuta in corso di causa secondo Persona_1 giustizia e/o equità, aumentata di interessi legali, previa rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
- spese di causa rifuse, con tutte le maggiorazioni previste da legge ed equità in conseguenza del comportamento contrario a buona fede della convenuta che, come risulta dalla documentazione agli atti, ha rifiutato di partecipare al procedimento di mediazione senza addurre alcun giustificato motivo”.
Per parte convenuta
Come da nota di precisazione delle conclusioni dd.18.12.2024
“In via preliminare: per i motivi tutti dedotti in atti dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire delle attrici con riferimento alle pretese dalle stesse azionate jure hereditatis. Nel merito: rigettarsi tutte le domande attoree, a qualsiasi titolo formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni indicate in atti, o, in via subordinata, ridursi le stesse a quanto di diritto e di ragione.
pagina 1 di 10 In via istruttoria: disporsi, per le motivazioni tutte esposte nella nota di udienza datata 4.3.2024, depositata per l'udienza cartolare del 5.3.2024, la rinnovazione della consulenza medico legale con affidamento dell'incarico a Consulenti diversi rispetto a quelli nominati con ordinanza di data 18.5.2023..”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici hanno adito il Tribunale esponendo: -di essere rispettivamente “madre e sorella conviventi” di , nato a [...] il [...], ivi deceduto, presso Persona_1 l'Ospedale dell'Angelo, in data 22.12.2017 (doc. 1); - che in seguito al decesso del congiunto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha avviato il procedimento penale iscritto al n. 14628/2017 RGNR;
- che nell'ambito degli accertamenti medico-legali, il C.T.U. incaricato dal P.M. dell'individuazione delle cause del decesso (dott.ssa , ha accertato sulla base dell' “esame esterno del cadavere” nonché di esame autoptico che Per_2 il sig. era stato sottoposto a ricovero volontario nella struttura ospedaliera su proposta della dott.ssa Pt_2 ata 12.12.2017, con una diagnosi all' ingresso di “stato di eccitamento[...] per la recente insorgenza di Per_3 disturbi comportamentali quali abuso di alcol, cibo e benzodiazepine”; - che “nel corso della degenza gli veniva “...più volte modificata la tipologia e la posologia del trattamento farmocologico che comprendeva (aldoperidolo – antipsicotico), CP_2 EN (delorazepam – benzodiazepina), (acido valproico – antiepilettico), (litio – CP_3 CP_4 antipsicotico), IN (antipsicotico), OF (promazina – antipsicotico), RM (flurazepam – benzodiazepina), PA (benzodiazepina), EN (ibuprofene – FANS)...”; - che “...in data 22.12.2017 (ore 21:28) il sig. [veniva] rinvenuto privo di conoscenza ed in arresto cardiocircolatorio dal personale infermieristico”; - che Pt_2
“L'anestesista effettuati cinque cicli di RCP constatava il decesso alle ore 21:45...”; -che, è stato accertato dunque nella relazione depositata (doc. 2 – pagg. 55 e ss.) che “ è deceduto per intossicazione acuta da farmaci Persona_1 neurolettici” correttamente prescritti ma erroneamente somministrati da personale medico – non identificabile - appartenente alla struttura evocata in giudizio;
- che nella citata relazione si legge infatti che “...il management della terapia neurolettica documentata in cartella clinica (Aloperidolo, Olanzapina, Promazina) risulta consono alle indicazioni terapeutiche previste per il disturbo psicotico bipolare con persistente eccitamento maniacale. La farmaco Parte_4 neurolettico rilevato alle analisi tossicologiche post-mortem in concentrazioni ematiche significativamente superiori al range terapeutico è stata somministrata in assenza di prescrizione medica registrata nella cartella clinica (grafica, diario clinico, e diario infermieristico). Non è quindi identificabile il personale sanitario medico e/o infermieristico responsabile della somministrazione di (nome commerciale ...”. Parte_4 Pt_5 Sulla base di tali presupposti, stante il mancato ottenimento del risarcimento per i danni patiti, dapprima in sede stragiudiziale, successivamente, in sede di mediazione obbligatoria “alla quale l'Azienda convenuta non ha neppure ritenuto di partecipare”, si sono determinate ad adire il Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per perdita del rapporto parentale evidenziando il “rapporto strettissimo che ..legava [il sig. all'epoca dei fatti a madre e sorella per le quali rappresentava un insostituibile sostegno morale e materiale ..” con le Pt_2 quali conviveva, e iure hereditario, specificando a tale ultimo riguardo che “in sede di determinazione del risarcimento dovuto alle attrici a titolo ereditario dovranno essere doverosamente considerati dal Tribunale sia il danno biologico e morale che il danno da perdita della vita patiti dal sig. entrambi pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza (..)”. Hanno Persona_1 inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella perdita della parte di stipendio che il congiunto “per buona parte destinava al sostentamento della famiglia” e per le spese per il funerale ammontanti ad € 2.499,12 sostenute da;
oltre accessori di legge e vittoria di spese. Parte_2
Si è costituita per resistere in Controparte_1 persona del l.r.p.t. deducendo: - l'insussistenza di alcuna responsabilità della struttura;
- l'inopponibilità delle risultanze della perizia citata da controparte (dott.ssa stante la mancata partecipazione del proprio Per_2 consulente di parte;
- in ogni caso l'inattendibilità del intrinsecamente contraddittoria e rispetto alla quale non è evincibile la “metodologia utilizzata”; - in ogni caso, che “[u]n dosaggio del farmaco anche superiore al range terapeutico pur in associazione con altri farmaci, non coincide .. con la somministrazione di una dose tossica né, tantomeno, con la somministrazione di una dose letale”; - in ogni caso, che il sig. , stante la propria condizione personale, ovvero Pt_2
“per la patologia di cui soffriva e per l'obesità di cui era affetto oltr l'abuso di alcol e assunzione di cannabinoidi (che di per sé aumenta il rischio di eventi cardiaci fatali di 7 volte) era soggetto esposto ad un elevato rischio di eventi cardiovascolari letali”; - l'eccessività della pretesa risarcitoria avanzata, nonché, il difetto di legittimazione attiva quanto al preteso pagina 2 di 10 risarcimento del danno iure hereditatis non avendo le attrici comprovato la loro qualità di eredi;
- di avere
“partecipato al primo incontro di mediazione manifestando, come era [proprio] diritto fare, di non volervi aderire”, concludendo per il rigetto della domanda.
Sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e C.T.U. (a firma del Collegio peritale composto dalla dott.ssa e dal Dott. – deposito del 20.12.2023). Persona_4 Persona_5
Le risultanze peritali sono state oggetto di contestazione da parte della struttura convenuta che ne ha chiesto la rinnovazione con affidamento dell'incarico a diversi consulenti.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 19.12.2024, in esito alla quale ha trattenuto in decisione la causa sulle conclusioni sopra riportate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Si osserva in via preliminare quanto segue.
Dalla documentazione dimessa emerge che le prestazioni professionali in contestazione sono state rese a partire dal 12.12.2017 (data del ricovero volontario del sig. presso O.C. Mestre - Psichiatria Ospedale Pt_2 dell'Angelo, su “proposta” effettuata ai sensi della legge n. 180/1978 e n. 833/1978) conseguente a stato di
“eccitamento” psicotico derivante dalla “riaccensione” del disturbo bipolare del quale egli soffriva;
e dunque, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (01.04.2017), le cui disposizioni sono applicabili al caso di specie.
Il regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) è disciplinato dall'art. 7 comma 1 della legge citata, ai sensi del quale: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Come noto, in linea generale, nell'ambito della responsabilità medica che si configura come un "sottosistema" all'interno della responsabilità contrattuale, al fine di ottenere il risarcimento del danno, previo accertamento della responsabilità dei sanitari, parte attrice ex art. 2697 c.c. deve provare compiutamente la stipulazione di tale tipologia di contratto ed il nesso di causalità tra la condotta di chi ebbe in cura il paziente - danneggiato e l'evento lesivo, in quanto fattispecie costitutiva della responsabilità; spettando, al contrario, alle parti convenute provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, in quanto fattispecie estintiva della responsabilità (sul punto si veda Cass. 1045/2019 ai sensi della quale: "nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità ad adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla impossibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità tra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Ne consegue che la "causa ignota" resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere (..)").
Consegue che la prova dell'inadempimento dei sanitari, qualificato perché idoneo a provocare, quale causa o concausa, il danno lamentato (cfr. Cass. 24073/2017) non è sufficiente ad affermare la responsabilità dovendo essere dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo una valutazione in termini di "più probabile che non".
pagina 3 di 10 Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 5487/2019) tale criterio indica "la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso", da individuarsi "con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione" (Cass. ord. 16581/2019), ovvero con una "ricostruzione non atomistica della condotta indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento".
Nel caso di specie non è contestata la sussistenza di contratto di assistenza sanitaria intercorso tra il defunto e la struttura evocata in giudizio, in ogni caso documentato dalle cartelle cliniche in atti, bensi' la Persona_1 nesso di causa tra le prestazioni sanitarie ricevute in occasione del predetto ricovero ed il decesso.
Gli attori hanno allegato significativi elementi in ordine alla gravità degli inadempimenti posti in essere dai sanitari, causalmente collegati al decesso.
Devono essere attentamente esaminate le risultanze di cui alla consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio Per_ (dott.ssa - medico legale e dott. - specialista in psichiatria), le cui conclusioni logiche e Per_5 congruamente motivate possono essere poste a base della presente decisione.
Quanto al quadro psicopatologico manifestato dal sig. al momento del ricovero, avvenuto Pt_2 volontariamente, come detto, in data 12.12.20217, emerge ch se in cura “da molti anni, presso il Centro di Salute Mentale di Mestre in quanto affetto da Disturbo Bipolare, e trattato con somministrazione cronica di un farmaco long acting (Haldol Decanoas 50 mg al mese)” e che tale molecola, che si caratterizza per un rilascio graduale del farmaco nell'arco di 28 giorni, gli consentiva “di mantenere un buon compenso psichico con stabilità ideo-affettiva.”
Ivi si legge inoltre che: “Tale quadro andava però incontro ad uno scompenso in senso eccitatorio, con stato di sub-eccitamento, umore disforico, incremento dell'assunzione di cibo ed alcol, per tale riaccensione del Disturbo si rendeva necessario il ricovero del 12.12.2017”; nonché, che “La terapia elettiva nel trattamento di un episodio di scompenso eccitatorio prevede la somministrazione dei Sali di Litio, incrementabili sino a livelli ematici di 0,8-1 mEq\L, Acido Valproico, in associazione con Neurolettico di prima o di seconda generazione. (Sul punto G.B Cassano-Trattato Italiano di Psichiatria scrive: ”neurolettici in associazione con Litio e antiepilettici possono dare reazioni neurotossiche, per cui è necessario uno stretto monitoraggio del paziente”).
In data 10.12.2017, due giorni prima del suo ingresso in reparto psichiatrico, gli veniva dunque iniettata intramuscolo una dose di 100 mg di Haldol Decanoas, la quale “somministrazione 'deposito' era quindi pienamente attiva durante la degenza, venendo gradatamente assorbita nell'arco di quattro settimane, e pertanto agiva sovrapponendosi ai dosaggi della stessa molecola che quotidianamente venivano somministrati”.
Dal diario clinico di ricovero, risulta che il paziente, pur con umore disforico e verbosità reattiva, si manteneva
“sufficientemente collaborante” sino alla data 20.12.2017, quando manifestava opposività nei confronti del personale di reparto e rifiuto delle terapie, per cui veniva disposta la prosecuzione del ricovero in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Tanto premesso, è emerso che il decesso, avvenuto durante il predetto periodo di ricovero, sia stato determinato da una polisomministrazione di farmaci psicoattivi la cui concomitante assunzione – “sconsigliata” dalle raccomandazioni AIFA (pag. 58 e ss.)- ha determinato “un'insufficienza respiratoria acuta con arresto cardio- circolatorio”, in paziente in condizioni fisiche “non .. affatto critiche” (e fumatore -circostanza nota “ai curanti” così come che presentasse un “lieve sovrappeso”).
In particolare dagli esami chimico - tossicologici è risultata la presenza nei liquidi biologici del cadavere di un farmaco - Levopromazina (nozinan) in concentrazioni “tossiche” - di cui non risulta documentata nella cartella clinica l'avvenuta prescrizione (con la conseguenza che non è identificabile il personale sanitario (medico e/o infermieristico) responsabile della effettiva somministrazione).
pagina 4 di 10 Risulta altresi' che, “quasi tutte” le concentrazioni ematiche dei farmaci rinvenuti nei liquidi biologici (neurolettici tipici Aloperidolo, e Promazina;
e un atipico: Olanzapina;
un antiepilettico: Acido valproico;
Parte_4 benzodiazepine: m, delorazepam e Lormetazepam e loro metaboliti attivi) “rientrano, singolarmente presi, nei cosiddetti “range terapeutici” , tranne che per l'aloperidolo e per la [menzionata] levopromazina, che invece si discostano”, con la conclusione che “[è] su queste direttrici che va costruito il processo di identificazione della causa del decesso” quale “causa di morte “funzionale”, e non “strutturale” cioè “anatomica” ”, potendosi escludere sulla base dell' esame necroscopico (esame esterno e autopsia con relative indagini microscopiche di frammenti tissutali) e dell'analisi della documentazione medica, lesioni esterne e lesioni (patologie significative) interne del cadavere idonee a determinarne il decesso.
Non risulta infine chiarito “quale sia stato il razionale che ha portato ad associare, molecole che generalmente non viene consigliato associare, come nel caso di due neurolettici di prima generazione con uno di seconda generazione, e così pure la, non razionale, somministrazione di una consistente dose di aloperidolo in forma deposito, poi non più modificabile nel corso della degenza, con contemporanea somministrazione orale”(..) soprattutto alla luce della non elevata gravità dei disturbi comportamentali descritti, e soprattutto alla luce delle raccomandazioni AIFA, che segnalano puntualmente il rischio cardiologico legato all'uso dei neurolettici e ne sconsigliano l'associazione”.
Parte resistente ha contestato le risultanze della C.T.U. ritenendole “non .. condivisibili e ciò, in principalità, per la censurabile sovrapposizione del concetto di “dose terapeutica” e “dose nociva”” e per il fatto di trarre fondamento da presupposti, “quali le concentrazioni ematiche di farmaci sui prelievi cadaverici, non scientificamente attendibili e che, inevitabilmente, inficiano tutto l'elaborato” ”.
Le suddette osservazioni non sono meritevoli di accoglimento né giustificano la richiesta di rinnovazione della perizia.
Sul punto, nell'elaborato peritale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e condivisa dal Giudicante, è dato leggersi - premessa la difficoltà della valutazione, stante la pluralità di elementi e variabili da considerare, - che cio' che rileva è che: “Le risultanze dell'indagine tossicologica condotta sul sangue del se considerate nel loro Pt_2 assieme, sono e restano anomali e superano il problema generale e generico della nota redistribuzione post-mortale dei farmaci e dell'attendibilità della singola misurazione”, potendosi ritenere “attendibile” la misurazione poichè “l'epoca del decesso e la conservazione del cadavere, quest'ultima avvenuta in ambiente controllato (obitorio di ospedale), sono certe e quindi consentono di effettuare interpretazioni del dato numerico post-mortale”, nonché per l'assenza di “emorragia, quindi, perdita di sangue né di liquidi (es. diarrea) cioè non vi è stata sostanziale modificazione del volume del sangue – la disidratazione post-mortale, noto fenomeno cadaverico, in ambiente controllato (obitorio), ha effetti risibili sul volume del sangue allorché il prelievo venga effettuato a distanza di una settimana dal decesso”; infine poiché “la mobilizzazione cadaverica è stata la minima indispensabile, quindi la modificazione/ridistribuzione post-mortale dei farmaci è stata contenuta da questo punto di vista. Né si può negare la presenza nel sangue di un farmaco che NON risulta documentalmente somministrato dagli operatori”.
Alle luce delle predette risultanze, puo' dirsi dunque accertato il nesso di causa tra il trattamento farmacologico somministrato al sig. dagli operatori sanitari operanti presso la struttura convenuta (come detto, non Pt_2 specificamente identificati) ed il decesso del paziente.
Essa infatti non ha fornito prova che l'assunzione farmacologica sia frutto di una eventuale Pa autosomministrazione del sig. da , né che sia riconducibile al fatto di ipotetici terzi, differenti dal personale medico ed infermieristico del cui erato risponde ex art. 1228 c.c. (cfr. pag. 65 dell'elaborato peritale ove si legge a tale riguardo: “Riteniamo, invece, che la levopromazina riscontrata nel sangue PM del paziente potesse provenire soltanto dall'unica fonte nella quale era reperibile, cioè dalla farmacia del reparto in cui egli era degente, le indagini di P.G. mirate ad identificare chi abbia, prelevando il farmaco dalla farmacia del reparto lo avesse fornito o somministrato al paziente, non sono giunte ad una conclusione univoca, il che non esclude che l'origine ospedaliera della levopromazina assunta dal paziente rimanga la più probabile.”; nonchè le testimonianze di infermiera coordinatrice presso l'Ospedale all'Angelo Testimone_1 che sul cap. 2 di parte convenuta cosi è vero. I medicinali erano conservati in un armadietto chiuso a chiave collocato nella postazione infermieristica. Nel reparto psichiatrico tutto era chiuso a chiave a tutela di pazienti e la porta della
pagina 5 di 10 farmacia era rinforzata, sino al soffitto, si poteva aprire solo con un passpartout tenuto solo dal personale infermieristico di supporto” e di , infermiera del reparto che riferisce la medesima circostanza della collega (cap. 2)). Tes_2
Accertata dunque la responsabilità civile della convenuta per il decesso del sig. si esaminano ora le Pt_2 domande risarcitorie formulate dalla attrice, le quali innanzitutto chiedono il risarcimento dei danni patiti iure hereditatis.
Preliminarmente la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva delle attrici per non avere dimostrato la propria qualità di eredi.
L'eccezione va respinta.
Si richiama a tale proposito il disposto di cui all'art. 476 c.c. in base al quale l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità. Essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori.
Sulla base di tali principi anche la proposizione della presente azione può dunque essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, trattandosi in parte qua di azione volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius (in tal senso, Cassazione civile n.7995/ 2024, Cassazione civile n. 13384/2007, n. 13384).
Nel merito, in linea generale, si osserva, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.23153/2019) che “all'esito degli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. 15350/2015), alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacità giuridica è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente (art. 2 c.c.). Pertanto, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere: a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus. L'accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an" presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014) ..”;
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno biologico terminale è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, laddove il danno morale soggettivo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.
pagina 6 di 10 Ciò premesso, come già evidenziato, va rilevato come, il sig. sia stato ricoverato presso la struttura Pt_2 convenuta su base volontaria in data 12.12.2017 in seguito a “riaccensione” del disturbo bipolare del quale soffriva (pag. 34 elaborato peritale) e che i segni di “sofferenza organica indipendenti dal Disturbo Bipolare, sostenuti dall'effetto neurodepressivo della elevata impregnazione farmacologica” si sono manifestati (pag. 61) “a partire dal giorno 17.12.17” (“sub-confuso.. poco orientato spazio-temporalmente, rallentato nei movimenti, rischia di cadere.. ha equilibrio precario..”), ovvero a partire dal quinto giorno antecedente il giorno del decesso (22.12.2017 – e dunque per complessivi 6 giorni).
Tale ultimo arco temporale (e non quello piu' ampio relativo all'intero periodo del ricovero come da allegazione delle attrici) – rientrante nel concetto di “lasso di tempo apprezzabile” (Sez. Unite sent. n. 15350/2015) che deve necessariamente intercorrere tra il fatto illecito e la morte - va dunque tenuto in considerazione al fine della determinazione di tale voce di danno.
Quanto alla liquidazione del danno biologico c.d. "terminale", è necessario effettuare una valutazione necessariamente equitativa, rispetto alla quale non appare soddisfacente utilizzare i criteri di valutazione del danno non patrimoniale temporaneo - previsti per la valutazione di situazioni invalidanti transeunti.
Si ritiene dunque di utilizzare i criteri di cui alle tabelle milanesi del 10.3.2021 in materia di liquidazione del danno c.d. "terminale" in applicazione delle quali viene riconosciuto un risarcimento di € 32.972, 00 (dei quali € 30.000,00 per i primi 3 giorni ed € 2.972, 00 per i 3 giorni successivi) a titolo di danno biologico terminale e - in difetto di prova contraria - delle presumibili sofferenze patite del il quale pur a tratti “confuso” e “sedato” Pt_2 (cfr. diario clinico), si trovava in una condizione di progressivo rallentamento della funzionalità degli organi che lo avrebbe portato, nell'arco di 6 giorni, all'exitus, rimanendo in stato di incoscienza solo a decorrere dalle ore 21.25 di tale ultimo giorno (decesso constatato alle ore 21.40: cfr. diario infermieristico: “Alle “Ore 21-7: Dopo aver risolto una situazione di difficile gestione con un altro paziente, il personale infermieristico, nell'effettuare il consueto giro di controllo, alle ore 21.25 entrando in stanza si nota perdita di urina e pz. soporoso. Si tenta più volte di svegliarlo, senza esito, quindi si rilevano i polsi radiali ma risultano flebili”. Alle “Ore 21.27: Si inizia a fare la rianimazione cardiopolmonare e si chiama il medico di guardia. Si posiziona defibrillatore, che dopo la diagnosi, sconsiglia la scarica. Ripreso a massaggiare e ventilare, e nel frattempo alle 21.30 circa arriva il medico di guardia che chiama il rianimatore e il reperibile. Si continua con il massaggio cardiaco e con la ventilazione con ossigeno. Arriva il rianimatore e nel frattempo Si. tenta più volte di prendere l'accesso venoso senza esito. Si continua con la rianimazione cardiopolmonare, fino a quando il rianimatore e il medico di guardia non costatano il decesso, alle ore 21.40. Arriva il medico reperibile, che viene messo al corrente dell'accaduto... Al termine di 5 cicli di RCP dichiariamo avvenuto il decesso (ore 21.45))”.
Tale danno maturato in capo al defunto, si trasmette alle due eredi che hanno instaurato il presente procedimento, da suddividere per la quota di 1/2 ciascuna (€ 16.486, 00).
Quanto al risarcimento del danno patito iure proprio dai familiari del defunto va premesso che tale domanda risarcitoria è attratta sotto l'egida dell'art. 2043 c.c., non potendo costoro invocare la sussistenza di un rapporto contrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, infatti, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto pagina 7 di 10 decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Tanto premesso, si osserva che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. collocandosi all'interno dell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.. La perdita del rapporto parentale determina, infatti, nella vita dei congiunti superstiti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno.
Come affermato dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. n.26185/2024), “per il danno da perdita del rapporto parentale occorre invero tener presente che, come ripetute volte affermato da questa Corte (v. Cass. nn. 8887 del 2020; 901 del 2018; 7513 del 2018; 2788 del 2019; 25988 del 2019; 26301 del 2021), la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo .. "esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus;
.. il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
(..); ciò porta a ritenere che, mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a "cambiare" e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno”.
Ciascun familiare superstite ha dunque diritto ad una liquidazione comprensiva del danno non patrimoniale subito – da effettuarsi secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi seguendo un sistema tabellare a punti - in proporzione alla durata ed all'intensità del vissuto nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla pagina 8 di 10 controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. civ. n. 9231/13); viceversa, deve essere provato rispetto ai soggetti estranei al ristretto nucleo familiare quali a titolo esemplificativo i nonni, i nipoti, il genero o la nuora. Ed infatti, conformemente alle statuizioni di cui alla sentenza n. 18/2019 (ed anche sentenza 58/2020) della Suprema Corte la possibilità di fare ricorso a presunzioni, fondate su massime di comune esperienza desunte dalla intensità del rapporto affettivo e dalla scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (moglie, marito, genitori, figli), non impedisce al parente - che, pur estraneo alla famiglia nucleare della vittima, abbia instaurato con questa un legame affettivo e relazionale forte tale da risentire un rilevante pregiudizio dalla sua drastica recisione dovuta al fatto illecito del terzo - di fornire, per altro verso, la prova della relazione parentale e della sua lesione.
Nel caso di specie gli attori sono i componenti del nucleo familiare in senso stretto del defunto quali la madre convivente (nata il [...]) e la sorella (nata il [...]) rispetto alla quale Parte_1 Parte_2 neppure in esito alla prova testimoniale si ritiene raggiunta la prova della convivenza (cfr. dichiarazioni dei testi e escussi all'udienza del 16.6.2022, i quali hanno riferito anche sull'intensità Testimone_3 CP_5
).
Ai fini della liquidazione si utilizzano le Tabelle da ultimo adottate dal Tribunale di Milano, dalle quali sono tratti gli importi di seguito indicati, correlati all'età del defunto al momento del fatto (48 anni essendo nato l'[...]), all'età del componente il nucleo familiare che viene risarcito, alla convivenza ed al numero degli ulteriori componenti: € 301.147,00 (Valore del Punto Base € 3.911,00) in favore di;
€ Parte_1 96.786,00 (Valore del Punto Base € 1.698, 00) in favore di . Parte_2
Quanto al danno patrimoniale, va risarcita in capo a la somma liquidata all'attualità di € 2.986, Parte_2 45 sostenuta per spese funerarie (doc. 7).
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro correlato al mancato apporto economico del sig. quantificato dalla parte in € 1.000, 00 al mese, in carenza di specifica prova del danno, non Pt_2 raggiun re all'esito della prova testimoniale (cfr. testimonianza di - che sul cap. 1 Testimone_3 di parte attrice risponde: “Sì, confermo. Lo posso dire perché qualche volta mi aveva chiesto in prestito i soldi da dare in casa, poi restituiti. Mi raccontava che per lui il peso economico non era semplice, ma vi faceva fronte. Io l' ho qualche volta accompagnato al bancomat per il prelievo che faceva in due trance di euro 500, in quanto non si fidava a girare con tanto contante. Confermo trattarsi di 1000 euro” - e che sul cap. 4 cosi risponde “- posso dire che del suo stipendio che era molto Tes_4 buono, per lui non restava qu non spendeva quasi nulla e so che provvedeva alle spese della badante e alle spese di casa, me lo raccontava lui, e qualche volta l'ho visto in difficoltà anche per piccole cifre, tipo i cento euro in attesa dello stipendio”).
Pertanto complessivamente vanno risarciti i seguenti importi:
€ 317.633, 00 (16.486,00 + 301.147,00) Parte_1
116.258, 45 (16.486,00 + 96.786,00 + 2.986, 45) Parte_2
Sulle somma così liquidate vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento dell'evento (22.12.2017) o, per le spese, a quello in cui il danneggiato ha sostenuto il relativo esborso, e rivalutazione di anno in anno (cfr. C. SSUU 1712/1995) sino alla presente pronuncia;
da questa al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta.
La liquidazione degli onorari avviene conformemente ai parametri di cui al DM 55/2024 (scaglione tra € 260.001,00 e 520.000, 00) assestandosi su valori medi tenuto conto delle fasi effettuate e dell'aumento di cui all'art.
4.2 del DM citato, contenuto nei limiti del 10% considerato che non vi è stata specifica differenziazione delle singole posizioni e cosi' per complessivi € 24.702,70 (fase di studio della controversia, € 3.544,00; fase pagina 9 di 10 introduttiva € 2.338,00; fase istruttoria e trattazione, € 10.411,00; fase decisionale, € 6.164,00 per complessivi € 22.457,00 oltre all'aumento per € 2.245,70) oltre accessori di legge.
Spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna in persona del Controparte_1 l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore di liquidato nella somma € 317.633, 00 ed Parte_1 in favore di nella somma d oltre interessi da calcolarsi secondo le Parte_2 modalità indicate in motivazione;
2) condanna in persona del Controparte_1 l.r.p.t., al 24.702,70 per compensi professionali oltre accessori di legge;
3) Spese di C.T.U definitivamente a carico della convenuta.
Venezia, 28.05.2025
Il Giudice dott. Federica Benvenuti
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Benvenuti Federica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa N. 1272/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), nata a [...], il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 qual
ATTRICI Contro
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 C.F. e P.I. con sede legale in 30174 VENEZIA Via Don Federico Tosatto 147 P.IVA_1 (Avv. Paol
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per le attrici: come da nota di precisazione delle conclusioni dd.18.12.2024
“- nel merito
- per tutte le causali ampiamente esposte in premesse condannare l' a corrispondere alle sigg.re Parte_3 e a titolo di risarcimento iure proprio e iure hereditario di tutti i danni subiti (patrimoniali e Parte_1 Parte_2 non) in conseguenza del decesso del sig. la somma che sarà quantificata come dovuta in corso di causa secondo Persona_1 giustizia e/o equità, aumentata di interessi legali, previa rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
- spese di causa rifuse, con tutte le maggiorazioni previste da legge ed equità in conseguenza del comportamento contrario a buona fede della convenuta che, come risulta dalla documentazione agli atti, ha rifiutato di partecipare al procedimento di mediazione senza addurre alcun giustificato motivo”.
Per parte convenuta
Come da nota di precisazione delle conclusioni dd.18.12.2024
“In via preliminare: per i motivi tutti dedotti in atti dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire delle attrici con riferimento alle pretese dalle stesse azionate jure hereditatis. Nel merito: rigettarsi tutte le domande attoree, a qualsiasi titolo formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni indicate in atti, o, in via subordinata, ridursi le stesse a quanto di diritto e di ragione.
pagina 1 di 10 In via istruttoria: disporsi, per le motivazioni tutte esposte nella nota di udienza datata 4.3.2024, depositata per l'udienza cartolare del 5.3.2024, la rinnovazione della consulenza medico legale con affidamento dell'incarico a Consulenti diversi rispetto a quelli nominati con ordinanza di data 18.5.2023..”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici hanno adito il Tribunale esponendo: -di essere rispettivamente “madre e sorella conviventi” di , nato a [...] il [...], ivi deceduto, presso Persona_1 l'Ospedale dell'Angelo, in data 22.12.2017 (doc. 1); - che in seguito al decesso del congiunto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha avviato il procedimento penale iscritto al n. 14628/2017 RGNR;
- che nell'ambito degli accertamenti medico-legali, il C.T.U. incaricato dal P.M. dell'individuazione delle cause del decesso (dott.ssa , ha accertato sulla base dell' “esame esterno del cadavere” nonché di esame autoptico che Per_2 il sig. era stato sottoposto a ricovero volontario nella struttura ospedaliera su proposta della dott.ssa Pt_2 ata 12.12.2017, con una diagnosi all' ingresso di “stato di eccitamento[...] per la recente insorgenza di Per_3 disturbi comportamentali quali abuso di alcol, cibo e benzodiazepine”; - che “nel corso della degenza gli veniva “...più volte modificata la tipologia e la posologia del trattamento farmocologico che comprendeva (aldoperidolo – antipsicotico), CP_2 EN (delorazepam – benzodiazepina), (acido valproico – antiepilettico), (litio – CP_3 CP_4 antipsicotico), IN (antipsicotico), OF (promazina – antipsicotico), RM (flurazepam – benzodiazepina), PA (benzodiazepina), EN (ibuprofene – FANS)...”; - che “...in data 22.12.2017 (ore 21:28) il sig. [veniva] rinvenuto privo di conoscenza ed in arresto cardiocircolatorio dal personale infermieristico”; - che Pt_2
“L'anestesista effettuati cinque cicli di RCP constatava il decesso alle ore 21:45...”; -che, è stato accertato dunque nella relazione depositata (doc. 2 – pagg. 55 e ss.) che “ è deceduto per intossicazione acuta da farmaci Persona_1 neurolettici” correttamente prescritti ma erroneamente somministrati da personale medico – non identificabile - appartenente alla struttura evocata in giudizio;
- che nella citata relazione si legge infatti che “...il management della terapia neurolettica documentata in cartella clinica (Aloperidolo, Olanzapina, Promazina) risulta consono alle indicazioni terapeutiche previste per il disturbo psicotico bipolare con persistente eccitamento maniacale. La farmaco Parte_4 neurolettico rilevato alle analisi tossicologiche post-mortem in concentrazioni ematiche significativamente superiori al range terapeutico è stata somministrata in assenza di prescrizione medica registrata nella cartella clinica (grafica, diario clinico, e diario infermieristico). Non è quindi identificabile il personale sanitario medico e/o infermieristico responsabile della somministrazione di (nome commerciale ...”. Parte_4 Pt_5 Sulla base di tali presupposti, stante il mancato ottenimento del risarcimento per i danni patiti, dapprima in sede stragiudiziale, successivamente, in sede di mediazione obbligatoria “alla quale l'Azienda convenuta non ha neppure ritenuto di partecipare”, si sono determinate ad adire il Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per perdita del rapporto parentale evidenziando il “rapporto strettissimo che ..legava [il sig. all'epoca dei fatti a madre e sorella per le quali rappresentava un insostituibile sostegno morale e materiale ..” con le Pt_2 quali conviveva, e iure hereditario, specificando a tale ultimo riguardo che “in sede di determinazione del risarcimento dovuto alle attrici a titolo ereditario dovranno essere doverosamente considerati dal Tribunale sia il danno biologico e morale che il danno da perdita della vita patiti dal sig. entrambi pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza (..)”. Hanno Persona_1 inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella perdita della parte di stipendio che il congiunto “per buona parte destinava al sostentamento della famiglia” e per le spese per il funerale ammontanti ad € 2.499,12 sostenute da;
oltre accessori di legge e vittoria di spese. Parte_2
Si è costituita per resistere in Controparte_1 persona del l.r.p.t. deducendo: - l'insussistenza di alcuna responsabilità della struttura;
- l'inopponibilità delle risultanze della perizia citata da controparte (dott.ssa stante la mancata partecipazione del proprio Per_2 consulente di parte;
- in ogni caso l'inattendibilità del intrinsecamente contraddittoria e rispetto alla quale non è evincibile la “metodologia utilizzata”; - in ogni caso, che “[u]n dosaggio del farmaco anche superiore al range terapeutico pur in associazione con altri farmaci, non coincide .. con la somministrazione di una dose tossica né, tantomeno, con la somministrazione di una dose letale”; - in ogni caso, che il sig. , stante la propria condizione personale, ovvero Pt_2
“per la patologia di cui soffriva e per l'obesità di cui era affetto oltr l'abuso di alcol e assunzione di cannabinoidi (che di per sé aumenta il rischio di eventi cardiaci fatali di 7 volte) era soggetto esposto ad un elevato rischio di eventi cardiovascolari letali”; - l'eccessività della pretesa risarcitoria avanzata, nonché, il difetto di legittimazione attiva quanto al preteso pagina 2 di 10 risarcimento del danno iure hereditatis non avendo le attrici comprovato la loro qualità di eredi;
- di avere
“partecipato al primo incontro di mediazione manifestando, come era [proprio] diritto fare, di non volervi aderire”, concludendo per il rigetto della domanda.
Sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e C.T.U. (a firma del Collegio peritale composto dalla dott.ssa e dal Dott. – deposito del 20.12.2023). Persona_4 Persona_5
Le risultanze peritali sono state oggetto di contestazione da parte della struttura convenuta che ne ha chiesto la rinnovazione con affidamento dell'incarico a diversi consulenti.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 19.12.2024, in esito alla quale ha trattenuto in decisione la causa sulle conclusioni sopra riportate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Si osserva in via preliminare quanto segue.
Dalla documentazione dimessa emerge che le prestazioni professionali in contestazione sono state rese a partire dal 12.12.2017 (data del ricovero volontario del sig. presso O.C. Mestre - Psichiatria Ospedale Pt_2 dell'Angelo, su “proposta” effettuata ai sensi della legge n. 180/1978 e n. 833/1978) conseguente a stato di
“eccitamento” psicotico derivante dalla “riaccensione” del disturbo bipolare del quale egli soffriva;
e dunque, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (01.04.2017), le cui disposizioni sono applicabili al caso di specie.
Il regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) è disciplinato dall'art. 7 comma 1 della legge citata, ai sensi del quale: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Come noto, in linea generale, nell'ambito della responsabilità medica che si configura come un "sottosistema" all'interno della responsabilità contrattuale, al fine di ottenere il risarcimento del danno, previo accertamento della responsabilità dei sanitari, parte attrice ex art. 2697 c.c. deve provare compiutamente la stipulazione di tale tipologia di contratto ed il nesso di causalità tra la condotta di chi ebbe in cura il paziente - danneggiato e l'evento lesivo, in quanto fattispecie costitutiva della responsabilità; spettando, al contrario, alle parti convenute provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, in quanto fattispecie estintiva della responsabilità (sul punto si veda Cass. 1045/2019 ai sensi della quale: "nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità ad adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla impossibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità tra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Ne consegue che la "causa ignota" resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere (..)").
Consegue che la prova dell'inadempimento dei sanitari, qualificato perché idoneo a provocare, quale causa o concausa, il danno lamentato (cfr. Cass. 24073/2017) non è sufficiente ad affermare la responsabilità dovendo essere dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo una valutazione in termini di "più probabile che non".
pagina 3 di 10 Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 5487/2019) tale criterio indica "la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso", da individuarsi "con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione" (Cass. ord. 16581/2019), ovvero con una "ricostruzione non atomistica della condotta indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento".
Nel caso di specie non è contestata la sussistenza di contratto di assistenza sanitaria intercorso tra il defunto e la struttura evocata in giudizio, in ogni caso documentato dalle cartelle cliniche in atti, bensi' la Persona_1 nesso di causa tra le prestazioni sanitarie ricevute in occasione del predetto ricovero ed il decesso.
Gli attori hanno allegato significativi elementi in ordine alla gravità degli inadempimenti posti in essere dai sanitari, causalmente collegati al decesso.
Devono essere attentamente esaminate le risultanze di cui alla consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio Per_ (dott.ssa - medico legale e dott. - specialista in psichiatria), le cui conclusioni logiche e Per_5 congruamente motivate possono essere poste a base della presente decisione.
Quanto al quadro psicopatologico manifestato dal sig. al momento del ricovero, avvenuto Pt_2 volontariamente, come detto, in data 12.12.20217, emerge ch se in cura “da molti anni, presso il Centro di Salute Mentale di Mestre in quanto affetto da Disturbo Bipolare, e trattato con somministrazione cronica di un farmaco long acting (Haldol Decanoas 50 mg al mese)” e che tale molecola, che si caratterizza per un rilascio graduale del farmaco nell'arco di 28 giorni, gli consentiva “di mantenere un buon compenso psichico con stabilità ideo-affettiva.”
Ivi si legge inoltre che: “Tale quadro andava però incontro ad uno scompenso in senso eccitatorio, con stato di sub-eccitamento, umore disforico, incremento dell'assunzione di cibo ed alcol, per tale riaccensione del Disturbo si rendeva necessario il ricovero del 12.12.2017”; nonché, che “La terapia elettiva nel trattamento di un episodio di scompenso eccitatorio prevede la somministrazione dei Sali di Litio, incrementabili sino a livelli ematici di 0,8-1 mEq\L, Acido Valproico, in associazione con Neurolettico di prima o di seconda generazione. (Sul punto G.B Cassano-Trattato Italiano di Psichiatria scrive: ”neurolettici in associazione con Litio e antiepilettici possono dare reazioni neurotossiche, per cui è necessario uno stretto monitoraggio del paziente”).
In data 10.12.2017, due giorni prima del suo ingresso in reparto psichiatrico, gli veniva dunque iniettata intramuscolo una dose di 100 mg di Haldol Decanoas, la quale “somministrazione 'deposito' era quindi pienamente attiva durante la degenza, venendo gradatamente assorbita nell'arco di quattro settimane, e pertanto agiva sovrapponendosi ai dosaggi della stessa molecola che quotidianamente venivano somministrati”.
Dal diario clinico di ricovero, risulta che il paziente, pur con umore disforico e verbosità reattiva, si manteneva
“sufficientemente collaborante” sino alla data 20.12.2017, quando manifestava opposività nei confronti del personale di reparto e rifiuto delle terapie, per cui veniva disposta la prosecuzione del ricovero in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Tanto premesso, è emerso che il decesso, avvenuto durante il predetto periodo di ricovero, sia stato determinato da una polisomministrazione di farmaci psicoattivi la cui concomitante assunzione – “sconsigliata” dalle raccomandazioni AIFA (pag. 58 e ss.)- ha determinato “un'insufficienza respiratoria acuta con arresto cardio- circolatorio”, in paziente in condizioni fisiche “non .. affatto critiche” (e fumatore -circostanza nota “ai curanti” così come che presentasse un “lieve sovrappeso”).
In particolare dagli esami chimico - tossicologici è risultata la presenza nei liquidi biologici del cadavere di un farmaco - Levopromazina (nozinan) in concentrazioni “tossiche” - di cui non risulta documentata nella cartella clinica l'avvenuta prescrizione (con la conseguenza che non è identificabile il personale sanitario (medico e/o infermieristico) responsabile della effettiva somministrazione).
pagina 4 di 10 Risulta altresi' che, “quasi tutte” le concentrazioni ematiche dei farmaci rinvenuti nei liquidi biologici (neurolettici tipici Aloperidolo, e Promazina;
e un atipico: Olanzapina;
un antiepilettico: Acido valproico;
Parte_4 benzodiazepine: m, delorazepam e Lormetazepam e loro metaboliti attivi) “rientrano, singolarmente presi, nei cosiddetti “range terapeutici” , tranne che per l'aloperidolo e per la [menzionata] levopromazina, che invece si discostano”, con la conclusione che “[è] su queste direttrici che va costruito il processo di identificazione della causa del decesso” quale “causa di morte “funzionale”, e non “strutturale” cioè “anatomica” ”, potendosi escludere sulla base dell' esame necroscopico (esame esterno e autopsia con relative indagini microscopiche di frammenti tissutali) e dell'analisi della documentazione medica, lesioni esterne e lesioni (patologie significative) interne del cadavere idonee a determinarne il decesso.
Non risulta infine chiarito “quale sia stato il razionale che ha portato ad associare, molecole che generalmente non viene consigliato associare, come nel caso di due neurolettici di prima generazione con uno di seconda generazione, e così pure la, non razionale, somministrazione di una consistente dose di aloperidolo in forma deposito, poi non più modificabile nel corso della degenza, con contemporanea somministrazione orale”(..) soprattutto alla luce della non elevata gravità dei disturbi comportamentali descritti, e soprattutto alla luce delle raccomandazioni AIFA, che segnalano puntualmente il rischio cardiologico legato all'uso dei neurolettici e ne sconsigliano l'associazione”.
Parte resistente ha contestato le risultanze della C.T.U. ritenendole “non .. condivisibili e ciò, in principalità, per la censurabile sovrapposizione del concetto di “dose terapeutica” e “dose nociva”” e per il fatto di trarre fondamento da presupposti, “quali le concentrazioni ematiche di farmaci sui prelievi cadaverici, non scientificamente attendibili e che, inevitabilmente, inficiano tutto l'elaborato” ”.
Le suddette osservazioni non sono meritevoli di accoglimento né giustificano la richiesta di rinnovazione della perizia.
Sul punto, nell'elaborato peritale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e condivisa dal Giudicante, è dato leggersi - premessa la difficoltà della valutazione, stante la pluralità di elementi e variabili da considerare, - che cio' che rileva è che: “Le risultanze dell'indagine tossicologica condotta sul sangue del se considerate nel loro Pt_2 assieme, sono e restano anomali e superano il problema generale e generico della nota redistribuzione post-mortale dei farmaci e dell'attendibilità della singola misurazione”, potendosi ritenere “attendibile” la misurazione poichè “l'epoca del decesso e la conservazione del cadavere, quest'ultima avvenuta in ambiente controllato (obitorio di ospedale), sono certe e quindi consentono di effettuare interpretazioni del dato numerico post-mortale”, nonché per l'assenza di “emorragia, quindi, perdita di sangue né di liquidi (es. diarrea) cioè non vi è stata sostanziale modificazione del volume del sangue – la disidratazione post-mortale, noto fenomeno cadaverico, in ambiente controllato (obitorio), ha effetti risibili sul volume del sangue allorché il prelievo venga effettuato a distanza di una settimana dal decesso”; infine poiché “la mobilizzazione cadaverica è stata la minima indispensabile, quindi la modificazione/ridistribuzione post-mortale dei farmaci è stata contenuta da questo punto di vista. Né si può negare la presenza nel sangue di un farmaco che NON risulta documentalmente somministrato dagli operatori”.
Alle luce delle predette risultanze, puo' dirsi dunque accertato il nesso di causa tra il trattamento farmacologico somministrato al sig. dagli operatori sanitari operanti presso la struttura convenuta (come detto, non Pt_2 specificamente identificati) ed il decesso del paziente.
Essa infatti non ha fornito prova che l'assunzione farmacologica sia frutto di una eventuale Pa autosomministrazione del sig. da , né che sia riconducibile al fatto di ipotetici terzi, differenti dal personale medico ed infermieristico del cui erato risponde ex art. 1228 c.c. (cfr. pag. 65 dell'elaborato peritale ove si legge a tale riguardo: “Riteniamo, invece, che la levopromazina riscontrata nel sangue PM del paziente potesse provenire soltanto dall'unica fonte nella quale era reperibile, cioè dalla farmacia del reparto in cui egli era degente, le indagini di P.G. mirate ad identificare chi abbia, prelevando il farmaco dalla farmacia del reparto lo avesse fornito o somministrato al paziente, non sono giunte ad una conclusione univoca, il che non esclude che l'origine ospedaliera della levopromazina assunta dal paziente rimanga la più probabile.”; nonchè le testimonianze di infermiera coordinatrice presso l'Ospedale all'Angelo Testimone_1 che sul cap. 2 di parte convenuta cosi è vero. I medicinali erano conservati in un armadietto chiuso a chiave collocato nella postazione infermieristica. Nel reparto psichiatrico tutto era chiuso a chiave a tutela di pazienti e la porta della
pagina 5 di 10 farmacia era rinforzata, sino al soffitto, si poteva aprire solo con un passpartout tenuto solo dal personale infermieristico di supporto” e di , infermiera del reparto che riferisce la medesima circostanza della collega (cap. 2)). Tes_2
Accertata dunque la responsabilità civile della convenuta per il decesso del sig. si esaminano ora le Pt_2 domande risarcitorie formulate dalla attrice, le quali innanzitutto chiedono il risarcimento dei danni patiti iure hereditatis.
Preliminarmente la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva delle attrici per non avere dimostrato la propria qualità di eredi.
L'eccezione va respinta.
Si richiama a tale proposito il disposto di cui all'art. 476 c.c. in base al quale l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità. Essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori.
Sulla base di tali principi anche la proposizione della presente azione può dunque essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, trattandosi in parte qua di azione volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius (in tal senso, Cassazione civile n.7995/ 2024, Cassazione civile n. 13384/2007, n. 13384).
Nel merito, in linea generale, si osserva, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.23153/2019) che “all'esito degli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. 15350/2015), alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacità giuridica è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente (art. 2 c.c.). Pertanto, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere: a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus. L'accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an" presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014) ..”;
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno biologico terminale è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, laddove il danno morale soggettivo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.
pagina 6 di 10 Ciò premesso, come già evidenziato, va rilevato come, il sig. sia stato ricoverato presso la struttura Pt_2 convenuta su base volontaria in data 12.12.2017 in seguito a “riaccensione” del disturbo bipolare del quale soffriva (pag. 34 elaborato peritale) e che i segni di “sofferenza organica indipendenti dal Disturbo Bipolare, sostenuti dall'effetto neurodepressivo della elevata impregnazione farmacologica” si sono manifestati (pag. 61) “a partire dal giorno 17.12.17” (“sub-confuso.. poco orientato spazio-temporalmente, rallentato nei movimenti, rischia di cadere.. ha equilibrio precario..”), ovvero a partire dal quinto giorno antecedente il giorno del decesso (22.12.2017 – e dunque per complessivi 6 giorni).
Tale ultimo arco temporale (e non quello piu' ampio relativo all'intero periodo del ricovero come da allegazione delle attrici) – rientrante nel concetto di “lasso di tempo apprezzabile” (Sez. Unite sent. n. 15350/2015) che deve necessariamente intercorrere tra il fatto illecito e la morte - va dunque tenuto in considerazione al fine della determinazione di tale voce di danno.
Quanto alla liquidazione del danno biologico c.d. "terminale", è necessario effettuare una valutazione necessariamente equitativa, rispetto alla quale non appare soddisfacente utilizzare i criteri di valutazione del danno non patrimoniale temporaneo - previsti per la valutazione di situazioni invalidanti transeunti.
Si ritiene dunque di utilizzare i criteri di cui alle tabelle milanesi del 10.3.2021 in materia di liquidazione del danno c.d. "terminale" in applicazione delle quali viene riconosciuto un risarcimento di € 32.972, 00 (dei quali € 30.000,00 per i primi 3 giorni ed € 2.972, 00 per i 3 giorni successivi) a titolo di danno biologico terminale e - in difetto di prova contraria - delle presumibili sofferenze patite del il quale pur a tratti “confuso” e “sedato” Pt_2 (cfr. diario clinico), si trovava in una condizione di progressivo rallentamento della funzionalità degli organi che lo avrebbe portato, nell'arco di 6 giorni, all'exitus, rimanendo in stato di incoscienza solo a decorrere dalle ore 21.25 di tale ultimo giorno (decesso constatato alle ore 21.40: cfr. diario infermieristico: “Alle “Ore 21-7: Dopo aver risolto una situazione di difficile gestione con un altro paziente, il personale infermieristico, nell'effettuare il consueto giro di controllo, alle ore 21.25 entrando in stanza si nota perdita di urina e pz. soporoso. Si tenta più volte di svegliarlo, senza esito, quindi si rilevano i polsi radiali ma risultano flebili”. Alle “Ore 21.27: Si inizia a fare la rianimazione cardiopolmonare e si chiama il medico di guardia. Si posiziona defibrillatore, che dopo la diagnosi, sconsiglia la scarica. Ripreso a massaggiare e ventilare, e nel frattempo alle 21.30 circa arriva il medico di guardia che chiama il rianimatore e il reperibile. Si continua con il massaggio cardiaco e con la ventilazione con ossigeno. Arriva il rianimatore e nel frattempo Si. tenta più volte di prendere l'accesso venoso senza esito. Si continua con la rianimazione cardiopolmonare, fino a quando il rianimatore e il medico di guardia non costatano il decesso, alle ore 21.40. Arriva il medico reperibile, che viene messo al corrente dell'accaduto... Al termine di 5 cicli di RCP dichiariamo avvenuto il decesso (ore 21.45))”.
Tale danno maturato in capo al defunto, si trasmette alle due eredi che hanno instaurato il presente procedimento, da suddividere per la quota di 1/2 ciascuna (€ 16.486, 00).
Quanto al risarcimento del danno patito iure proprio dai familiari del defunto va premesso che tale domanda risarcitoria è attratta sotto l'egida dell'art. 2043 c.c., non potendo costoro invocare la sussistenza di un rapporto contrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, infatti, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto pagina 7 di 10 decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Tanto premesso, si osserva che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. collocandosi all'interno dell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.. La perdita del rapporto parentale determina, infatti, nella vita dei congiunti superstiti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno.
Come affermato dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. n.26185/2024), “per il danno da perdita del rapporto parentale occorre invero tener presente che, come ripetute volte affermato da questa Corte (v. Cass. nn. 8887 del 2020; 901 del 2018; 7513 del 2018; 2788 del 2019; 25988 del 2019; 26301 del 2021), la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo .. "esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus;
.. il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
(..); ciò porta a ritenere che, mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a "cambiare" e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno”.
Ciascun familiare superstite ha dunque diritto ad una liquidazione comprensiva del danno non patrimoniale subito – da effettuarsi secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi seguendo un sistema tabellare a punti - in proporzione alla durata ed all'intensità del vissuto nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla pagina 8 di 10 controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. civ. n. 9231/13); viceversa, deve essere provato rispetto ai soggetti estranei al ristretto nucleo familiare quali a titolo esemplificativo i nonni, i nipoti, il genero o la nuora. Ed infatti, conformemente alle statuizioni di cui alla sentenza n. 18/2019 (ed anche sentenza 58/2020) della Suprema Corte la possibilità di fare ricorso a presunzioni, fondate su massime di comune esperienza desunte dalla intensità del rapporto affettivo e dalla scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (moglie, marito, genitori, figli), non impedisce al parente - che, pur estraneo alla famiglia nucleare della vittima, abbia instaurato con questa un legame affettivo e relazionale forte tale da risentire un rilevante pregiudizio dalla sua drastica recisione dovuta al fatto illecito del terzo - di fornire, per altro verso, la prova della relazione parentale e della sua lesione.
Nel caso di specie gli attori sono i componenti del nucleo familiare in senso stretto del defunto quali la madre convivente (nata il [...]) e la sorella (nata il [...]) rispetto alla quale Parte_1 Parte_2 neppure in esito alla prova testimoniale si ritiene raggiunta la prova della convivenza (cfr. dichiarazioni dei testi e escussi all'udienza del 16.6.2022, i quali hanno riferito anche sull'intensità Testimone_3 CP_5
).
Ai fini della liquidazione si utilizzano le Tabelle da ultimo adottate dal Tribunale di Milano, dalle quali sono tratti gli importi di seguito indicati, correlati all'età del defunto al momento del fatto (48 anni essendo nato l'[...]), all'età del componente il nucleo familiare che viene risarcito, alla convivenza ed al numero degli ulteriori componenti: € 301.147,00 (Valore del Punto Base € 3.911,00) in favore di;
€ Parte_1 96.786,00 (Valore del Punto Base € 1.698, 00) in favore di . Parte_2
Quanto al danno patrimoniale, va risarcita in capo a la somma liquidata all'attualità di € 2.986, Parte_2 45 sostenuta per spese funerarie (doc. 7).
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro correlato al mancato apporto economico del sig. quantificato dalla parte in € 1.000, 00 al mese, in carenza di specifica prova del danno, non Pt_2 raggiun re all'esito della prova testimoniale (cfr. testimonianza di - che sul cap. 1 Testimone_3 di parte attrice risponde: “Sì, confermo. Lo posso dire perché qualche volta mi aveva chiesto in prestito i soldi da dare in casa, poi restituiti. Mi raccontava che per lui il peso economico non era semplice, ma vi faceva fronte. Io l' ho qualche volta accompagnato al bancomat per il prelievo che faceva in due trance di euro 500, in quanto non si fidava a girare con tanto contante. Confermo trattarsi di 1000 euro” - e che sul cap. 4 cosi risponde “- posso dire che del suo stipendio che era molto Tes_4 buono, per lui non restava qu non spendeva quasi nulla e so che provvedeva alle spese della badante e alle spese di casa, me lo raccontava lui, e qualche volta l'ho visto in difficoltà anche per piccole cifre, tipo i cento euro in attesa dello stipendio”).
Pertanto complessivamente vanno risarciti i seguenti importi:
€ 317.633, 00 (16.486,00 + 301.147,00) Parte_1
116.258, 45 (16.486,00 + 96.786,00 + 2.986, 45) Parte_2
Sulle somma così liquidate vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento dell'evento (22.12.2017) o, per le spese, a quello in cui il danneggiato ha sostenuto il relativo esborso, e rivalutazione di anno in anno (cfr. C. SSUU 1712/1995) sino alla presente pronuncia;
da questa al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta.
La liquidazione degli onorari avviene conformemente ai parametri di cui al DM 55/2024 (scaglione tra € 260.001,00 e 520.000, 00) assestandosi su valori medi tenuto conto delle fasi effettuate e dell'aumento di cui all'art.
4.2 del DM citato, contenuto nei limiti del 10% considerato che non vi è stata specifica differenziazione delle singole posizioni e cosi' per complessivi € 24.702,70 (fase di studio della controversia, € 3.544,00; fase pagina 9 di 10 introduttiva € 2.338,00; fase istruttoria e trattazione, € 10.411,00; fase decisionale, € 6.164,00 per complessivi € 22.457,00 oltre all'aumento per € 2.245,70) oltre accessori di legge.
Spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna in persona del Controparte_1 l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore di liquidato nella somma € 317.633, 00 ed Parte_1 in favore di nella somma d oltre interessi da calcolarsi secondo le Parte_2 modalità indicate in motivazione;
2) condanna in persona del Controparte_1 l.r.p.t., al 24.702,70 per compensi professionali oltre accessori di legge;
3) Spese di C.T.U definitivamente a carico della convenuta.
Venezia, 28.05.2025
Il Giudice dott. Federica Benvenuti
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