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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 17/03/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1659/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Mutuo”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cervellera Giacomo Enrico, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Torre
Santa Susanna (Br) alla via Garibaldi n. 3; opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mancusi Controparte_1 P.IVA_1
Mario, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in S. Donato Milanese (Mi) alla
Via Dell'Unione Europea 6a/6b; opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21.01.2021 la chiedeva CP_1 CP_1 all'intestato Tribunale ingiunzione di pagamento nei confronti di per la Parte_1 somma complessiva di € 25.728,00 oltre interessi legali, in forza del contratto di finanziamento sottoscritto il 27.07.2006. A tal proposito la deduceva Controparte_1 che il sig. si impegnava a corrispondere l'importo convenuto mediante n. 96 rate Pt_1
mensili delle quali nessuna veniva corrisposta.
1 Avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2021, emesso dal Tribunale di Brindisi il 23.02.2021, proponeva opposizione il quale chiedeva la revoca dell'opposto decreto Parte_1
deducendo, in via preliminare e assorbente, di non aver mai sottoscritto alcuno dei documenti prodotti dalla controparte, che disconosceva ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; nel merito, ed in subordine, deduceva la violazione dell'art. 1264 c.c., la prescrizione del presunto diritto ex art. 2935 c.c. e la nullità ex art. 1815, comma 2, c.p.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori oltre all'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto e applicato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la la quale Controparte_1
insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In punto di fatto deduceva: di aver erogato l'importo richiesto, come da quietanza depositata in atti;
che non CP_2
prendeva in carico la trattenuta mensile poiché, contrariamente a quanto attestato dall'opponente, lo stesso aveva già in precedenza richiesto un altro prestito;
che il Pinto, a fronte di svariati solleciti di pagamento inviati nel corso degli anni, non si era mai premurato di segnalare il furto di identità subìto; di essere legittimata ad agire stante la regolare cessione del credito;
che il credito non era prescritto poiché la data di decorrenza della prescrizione decorreva con riferimento alla scadenza dell'ultima rata;
che non vi era superamento del tasso soglia. Infine, con riferimento alle firme disconosciute l'opposta avanzava istanza di verificazione ex art. 216 c.c.
Alla prima udienza di comparizione veniva assegnato alle parti termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo. All'udienza fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, vista l'istanza di verificazione veniva ammessa, preliminarmente, CTU grafologica finalizzata ad accertare l'autenticità della firma apposta sul contratto di finanziamento.
All'udienza del 11.12.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, veniva rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio la società opposta assume di essere ceditrice nei confronti dell'opponente in virtù del dedotto contratto di finanziamento, asseritamente sottoscritto dal Pinto il 27.07.2006.
2 Deve rilevarsi che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che nel giudizio a cognizione piena è onere del creditore produrre il contratto di finanziamento su cui si fonda il rapporto, provare l'erogazione della somma e fornire così, la piena prova della propria pretesa.
Nell'atto di citazione in opposizione l'opponente ha, preliminarmente, disconosciuto tutte le sottoscrizioni in calce ai documenti portati da parte creditrice nel fascicolo monitorio, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta alla luce della esperita consulenza grafologica d'ufficio con la quale si chiedeva di accertare l'autenticità delle firme apparentemente riferibili a Difatti, il CTU nominato, esperto Parte_1
grafologo, sulla base di argomentazioni chiare e logiche, frutto di un esame tecnico ineccepibile, ha accertato l'apocrifia delle firme poste in calce alla richiesta di finanziamento e alla dichiarazione di quietanza.
L'opposta non ha, dunque, adempiuto all'onere probatorio su di ella incombente: invero, non è stata fornita una valida prova documentale del sotteso rapporto di credito né dell'avvenuta elargizione delle somme in esso indicate, circostanza, tra l'altro, contestata dall'opponente e confermata, quanto alla falsità della firma sulla quietanza, dalla CTU. Al contrario, il debitore ha dato piena prova della sua totale estraneità al dedotto rapporto contrattuale.
A questo punto, ritenute assorbite tutte le ulteriori doglianze, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
Alla soccombenza segue anche la rifusione delle spese di cui al procedimento di mediazione obbligatoria, considerati i parametri innanzi richiamati.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
ontro così provvede: Pt_1 Controparte_1
- previo accertamento dell'apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di cui al ricorso monitorio, non attribuibili a accoglie l'opposizione e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2021, emesso dal Tribunale di Brindisi il
23.02.2021;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 5.222,50 di cui € 145,50 a titolo di spese ed € 5.077,00 per competenze oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Giacomo Cervellera, che ha reso dichiarazione di rito;
- condanna, altresì, alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di cui al procedimento di mediazione, che liquida nell'importo complessivo di
€ 882,00 per competenze oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Giacomo Cervellera, che ha reso dichiarazione di rito;
- pone, infine, le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
Brindisi, 17/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 17/03/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1659/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Mutuo”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cervellera Giacomo Enrico, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Torre
Santa Susanna (Br) alla via Garibaldi n. 3; opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mancusi Controparte_1 P.IVA_1
Mario, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in S. Donato Milanese (Mi) alla
Via Dell'Unione Europea 6a/6b; opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21.01.2021 la chiedeva CP_1 CP_1 all'intestato Tribunale ingiunzione di pagamento nei confronti di per la Parte_1 somma complessiva di € 25.728,00 oltre interessi legali, in forza del contratto di finanziamento sottoscritto il 27.07.2006. A tal proposito la deduceva Controparte_1 che il sig. si impegnava a corrispondere l'importo convenuto mediante n. 96 rate Pt_1
mensili delle quali nessuna veniva corrisposta.
1 Avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2021, emesso dal Tribunale di Brindisi il 23.02.2021, proponeva opposizione il quale chiedeva la revoca dell'opposto decreto Parte_1
deducendo, in via preliminare e assorbente, di non aver mai sottoscritto alcuno dei documenti prodotti dalla controparte, che disconosceva ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; nel merito, ed in subordine, deduceva la violazione dell'art. 1264 c.c., la prescrizione del presunto diritto ex art. 2935 c.c. e la nullità ex art. 1815, comma 2, c.p.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori oltre all'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto e applicato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la la quale Controparte_1
insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In punto di fatto deduceva: di aver erogato l'importo richiesto, come da quietanza depositata in atti;
che non CP_2
prendeva in carico la trattenuta mensile poiché, contrariamente a quanto attestato dall'opponente, lo stesso aveva già in precedenza richiesto un altro prestito;
che il Pinto, a fronte di svariati solleciti di pagamento inviati nel corso degli anni, non si era mai premurato di segnalare il furto di identità subìto; di essere legittimata ad agire stante la regolare cessione del credito;
che il credito non era prescritto poiché la data di decorrenza della prescrizione decorreva con riferimento alla scadenza dell'ultima rata;
che non vi era superamento del tasso soglia. Infine, con riferimento alle firme disconosciute l'opposta avanzava istanza di verificazione ex art. 216 c.c.
Alla prima udienza di comparizione veniva assegnato alle parti termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo. All'udienza fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, vista l'istanza di verificazione veniva ammessa, preliminarmente, CTU grafologica finalizzata ad accertare l'autenticità della firma apposta sul contratto di finanziamento.
All'udienza del 11.12.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, veniva rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio la società opposta assume di essere ceditrice nei confronti dell'opponente in virtù del dedotto contratto di finanziamento, asseritamente sottoscritto dal Pinto il 27.07.2006.
2 Deve rilevarsi che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che nel giudizio a cognizione piena è onere del creditore produrre il contratto di finanziamento su cui si fonda il rapporto, provare l'erogazione della somma e fornire così, la piena prova della propria pretesa.
Nell'atto di citazione in opposizione l'opponente ha, preliminarmente, disconosciuto tutte le sottoscrizioni in calce ai documenti portati da parte creditrice nel fascicolo monitorio, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta alla luce della esperita consulenza grafologica d'ufficio con la quale si chiedeva di accertare l'autenticità delle firme apparentemente riferibili a Difatti, il CTU nominato, esperto Parte_1
grafologo, sulla base di argomentazioni chiare e logiche, frutto di un esame tecnico ineccepibile, ha accertato l'apocrifia delle firme poste in calce alla richiesta di finanziamento e alla dichiarazione di quietanza.
L'opposta non ha, dunque, adempiuto all'onere probatorio su di ella incombente: invero, non è stata fornita una valida prova documentale del sotteso rapporto di credito né dell'avvenuta elargizione delle somme in esso indicate, circostanza, tra l'altro, contestata dall'opponente e confermata, quanto alla falsità della firma sulla quietanza, dalla CTU. Al contrario, il debitore ha dato piena prova della sua totale estraneità al dedotto rapporto contrattuale.
A questo punto, ritenute assorbite tutte le ulteriori doglianze, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
Alla soccombenza segue anche la rifusione delle spese di cui al procedimento di mediazione obbligatoria, considerati i parametri innanzi richiamati.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
ontro così provvede: Pt_1 Controparte_1
- previo accertamento dell'apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di cui al ricorso monitorio, non attribuibili a accoglie l'opposizione e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2021, emesso dal Tribunale di Brindisi il
23.02.2021;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 5.222,50 di cui € 145,50 a titolo di spese ed € 5.077,00 per competenze oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Giacomo Cervellera, che ha reso dichiarazione di rito;
- condanna, altresì, alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di cui al procedimento di mediazione, che liquida nell'importo complessivo di
€ 882,00 per competenze oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Giacomo Cervellera, che ha reso dichiarazione di rito;
- pone, infine, le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
Brindisi, 17/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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