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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9179/2019 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
OPPONENTE
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Monaco, come da procura speciale Controparte_1 alle liti in atti,
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 645/19 del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro, notificato in data 10/05/2019 – trattamento di fine rapporto – Fondo di garanzia _1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 3/09/2019 l'opponente in epigrafe indicato, premesso di essere stato ingiunto al pagamento della somma di euro 10.997,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché di euro 600,00 per compenso della fase monitoria, a titolo di omessa liquidazione del trattamento di fine rapporto nella qualità di gestore del
Fondo di Garanzia in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra l'opposta e la società _1
“ ” sino alla data del 30/06/2011, ha contestato la fondatezza della Parte_2 pagina 1 di 4 pretesa monitoria in oggetto, deducendo la mancata produzione da parte dell'opposta della documentazione necessaria all'istruzione della pratica.
Tanto premesso in fatto e in diritto, l'Istituto ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta in sede monitoria nei confronti dell' per le _1 ragioni di cui in narrativa;
2) in ogni caso revocare/e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 645/19 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia Dott.ssa Ricucci in data 15/07/2019 e notificato all' _1 in data 26/07/2019”.
3) con vittoria di spese e compensi professionali, anche in considerazione dell'assenza di buona fede della controparte”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato, con articolate motivazioni, la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dell'8.4.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente richiamare il dettato dell'art. 2 L. n. 297/1982, ai sensi del quale “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte (...). Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Ad ogni buon conto, “in tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall il presupposto della non _1 assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito pagina 2 di 4 in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori” (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 1887 del 28/01/2020).
Nel caso in esame, il datore di lavoro non era più assoggettabile a procedura concorsuale, trascorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta il 2.2.2012) e non a caso l'odierna opposta, in data 26.3.2014, aveva promosso ricorso dinanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in danno dei soci e al fine di ottenere la condanna al pagamento del t.f.r. CP_2 CP_3 maturato all'esito del rapporto di lavoro alle dipendenze della società dal 16.7.1996 al Parte_2
31.5.2010. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 8918/2017 del 5.12.2017, la quale disponeva la condanna dei predetti al pagamento della somma di € 10.997,14 a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge (all.
5 fascicolo di parte opposta).
Ciò premesso, occorre evidenziare che, secondo l'orientamento autorevole della giurisprudenza di legittimità, che si condivide "In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie _1 patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore)" [Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 17593 del 05/09/2016].
Ed in proposito, giova rammentare che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la _1 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali pagina 3 di 4 cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. Sez. Lav. n. 14020/2020).
Orbene, nella specie, è stato provato il compimento, con diligenza, di un serio tentativo di esecuzione, stante l'esperimento di due procedure esecutive mobiliari rimaste senza esito (all. 6 e 7 fascicolo di parte opposta).
Dalla visura catastale in atti non emergono proprietà immobiliari censite.
I rilievi che precedono inducono, dunque, a ritenere che correttamente la ricorrente in monitorio abbia agito nei confronti del Fondo di Garanzia.
Per inciso, inoltre, “le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire _1 nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11094 del 26/05/2005) e la ha CP dimostrato di aver inoltrato all' la documentazione necessaria in data 24.5.2018 (all. 10 fascicolo di _1 parte opposta).
E' quindi documentalmente provato il diritto di di accedere al Fondo di Garanzia ai sensi Controparte_1 della l. 297/1982 per il pagamento del t.f.r., come cristallizzato in sede monitoria.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Non resta, quindi, che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 645/2019, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 9179/2019 proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di _1 CP
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 645/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) condanna l' al pagamento, in favore della parte opposta (e, per essa, all'Avv. Rocco Monaco, _1 dichiaratosi antistatario) della complessiva somma di € 5.391,00 oltre IVA, Cap e spese generali.
Così deciso in Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
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