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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 526 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 526 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa Parte_2 e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabrina PALMIERI (c.f. ) con C.F._1 studio in Paola (Cz) alla Via Giacontesi n. 12 Appellante E
(c.f. ), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Anna Lisa BAGLIVO (c.f. ) con studio del difensore, in C.F._3
Castel San Lorenzo (Sa) alla Via Principe Carafa n. 166 Appellato Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 611/2021 (RG n. 768/2020), pubblicata in data 08.07.2021, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava gli estratti di ruolo trasfusi nelle cartelle di pagamento recanti nn. 10020120033150710001; 10020140005561818000; 10020140008858664000; 10020140036277488001; 10020140048502746001; 10020140048502948000, concernenti sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del CdS, domandando l'accertamento negativo dei crediti, stante l'omessa notificazione e l'intervenuta prescrizione dei crediti recati dai medesimi estratti di ruolo. Con sentenza n. 611/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1 L ha proposto gravame, censurando la pronuncia di prime cure, nella parte in cui il Pt_1 giudice: ha ritenuto non provato la notifica delle cartelle di pagamento de quibus; ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della proposta domanda spiegata averso gli estratti di ruolo;
ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione dell'Agente di Riscossione;
ha accolto l'eccezione di prescrizione, attesa la mancata prova della notifica delle cartelle, di cui sarebbe stata fornita solo copia delle relate, nonché per irregolare notifica di atti interruttivi. Ha concluso, quindi, richiedendo, testualmente: “1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda proposta dal sig.
[...]
, in considerazione dell'avvenuta notifica delle cartelle;
2) in via subordinata, dichiarare CP_1 inammissibile la doglianza di ritenuta prescrizione, in difetto di attività esecutiva posta in essere dall'Agente di Riscossione, nonché di mancata proposizione di istanza di sgravio da parte dell'attore in primo grado e, in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
, per i motivi di cui sopra, tenendo la stessa indenne Parte_1 da ogni conseguenza in merito al carico processuale;
3) in via ulteriormente gradata accertare l'inammissibilità della accertata prescrizione riguardo il periodo successivo la notifica delle cartelle di pagamento;
4) nel merito rigettare l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto”, vinte le spese del doppio grado.
1.2 Con propria comparsa si è costituito, in questo grado di giudizio, l'appellato , CP_1 deducendo l'invalidità delle notifiche effettuate dalla controparte in riferimento alle cartelle impugnate, con conseguente e sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. Ha instato, quindi, per la conferma della sentenza qui gravata, vinte le spese di ambo i gradi.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 08.07.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine cd. lungo di impugnazione, ovvero il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 10.01.2022 e, quindi, oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono Pt_1 proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 10.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il dì 08.01.2022, Pt_1 quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia;
da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante ma tenuto conto del rilievo ex officio della questione processuale che ha definito la controversia, se ne dispone la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno, lì 20.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 526 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa Parte_2 e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabrina PALMIERI (c.f. ) con C.F._1 studio in Paola (Cz) alla Via Giacontesi n. 12 Appellante E
(c.f. ), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Anna Lisa BAGLIVO (c.f. ) con studio del difensore, in C.F._3
Castel San Lorenzo (Sa) alla Via Principe Carafa n. 166 Appellato Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 611/2021 (RG n. 768/2020), pubblicata in data 08.07.2021, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava gli estratti di ruolo trasfusi nelle cartelle di pagamento recanti nn. 10020120033150710001; 10020140005561818000; 10020140008858664000; 10020140036277488001; 10020140048502746001; 10020140048502948000, concernenti sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del CdS, domandando l'accertamento negativo dei crediti, stante l'omessa notificazione e l'intervenuta prescrizione dei crediti recati dai medesimi estratti di ruolo. Con sentenza n. 611/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1 L ha proposto gravame, censurando la pronuncia di prime cure, nella parte in cui il Pt_1 giudice: ha ritenuto non provato la notifica delle cartelle di pagamento de quibus; ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della proposta domanda spiegata averso gli estratti di ruolo;
ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione dell'Agente di Riscossione;
ha accolto l'eccezione di prescrizione, attesa la mancata prova della notifica delle cartelle, di cui sarebbe stata fornita solo copia delle relate, nonché per irregolare notifica di atti interruttivi. Ha concluso, quindi, richiedendo, testualmente: “1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda proposta dal sig.
[...]
, in considerazione dell'avvenuta notifica delle cartelle;
2) in via subordinata, dichiarare CP_1 inammissibile la doglianza di ritenuta prescrizione, in difetto di attività esecutiva posta in essere dall'Agente di Riscossione, nonché di mancata proposizione di istanza di sgravio da parte dell'attore in primo grado e, in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
, per i motivi di cui sopra, tenendo la stessa indenne Parte_1 da ogni conseguenza in merito al carico processuale;
3) in via ulteriormente gradata accertare l'inammissibilità della accertata prescrizione riguardo il periodo successivo la notifica delle cartelle di pagamento;
4) nel merito rigettare l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto”, vinte le spese del doppio grado.
1.2 Con propria comparsa si è costituito, in questo grado di giudizio, l'appellato , CP_1 deducendo l'invalidità delle notifiche effettuate dalla controparte in riferimento alle cartelle impugnate, con conseguente e sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. Ha instato, quindi, per la conferma della sentenza qui gravata, vinte le spese di ambo i gradi.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 08.07.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine cd. lungo di impugnazione, ovvero il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 10.01.2022 e, quindi, oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono Pt_1 proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 10.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il dì 08.01.2022, Pt_1 quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia;
da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante ma tenuto conto del rilievo ex officio della questione processuale che ha definito la controversia, se ne dispone la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno, lì 20.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)