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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 1° aprile 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 902 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nato in [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Giulio Giraudo, Vittorio Giraudo, Elisa Giraudo e Sandro Pardossi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pisa Via S. Orsola 34, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede legale in Roma, via Farini n. 10 (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig. , c.f. nato in Controparte_2 C.F._2
Turchia il 20.08.1998 e residente in Castelnuovo Berardenga (SI), rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessio Bianchini del Foro di Grosseto, ed elettivamente domiciliatapresso e nel suo studio in
Arcidosso (GR) alla Via Parco del Pero n. 8, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione licenziamento con reintegra.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Tribunale di Grosseto in accoglimento della domanda: - accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato di cui alla narrativa per mancanza di forma scritta, per violazione dell'art. 21 co. 2 D.Lgs 81/2015, per violazione dell'art.20 lett.D, D.Lgs 81/2015 con conseguente trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dal 24.4.2024 e condanna di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 28 Dl Lgs 81/2015 nella misura massima;
- così trasformato il contratto di lavoro, accertare e dichiarare l'illegittimità/la nullità del licenziamento verbale intimato in danno del ricorrente in data 11.7.2024 con la conseguente condanna di in persona del l.r.p.t. alla reintegra del lavoratore nel proprio posto Controparte_1
di lavoro ed al conseguente pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate dalla data di licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra;
- in ipotesi, non creduta, ove ritenuta la validità del contratto a tempo determinato, condannare in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno Controparte_1
conseguente all'illegittimità/nullità del licenziamento, commisurato alle mensilità spettanti dalla data del licenziamento stesso sino al 30.12.2024 (data di scadenza del contratto).
In ogni caso con vittoria di spese e diritti del giudizio”.
Convenuta: “Voglia il Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, giuste le causali indicate in narrativa.
Con vittoria dei compensi e delle spese del giudizio, c.a.p. ed i.v.a. inclusi”.
RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO DELLA DEC IS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 ha Parte_1
rappresentato (i) d'aver lavorato alle dipendenze di in forza di due Controparte_3
rapporti a termine, dal 24.4.2024 al 31.5.2024 e dal 1.6.2024 al 30.12.2024, non formalizzati per iscritto e (ii) che in realtà svolgeva mansioni di autista del mezzo aziendale con il quale trasportava i braccianti nei luoghi di lavorazione nei campi. A riprova produceva messaggi WhatsApp con soggetto che gli impartiva le Parte_2
disposizioni di lavoro. Tanto esposto, assumeva l'illegittimità dei contratti a tempo determinato per assenza di forma scritta con conversione del rapporto a tempo indeterminato ed invocava l'illegittimità del licenziamento perché oralmente adottato.
2. Si costituiva tempestivamente in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
che ribadiva come il rapporto di lavoro fosse a tempo determinato e che le mansioni del lavoratore fossero quelle di bracciante agricolo, non negando che egli utilizzasse – come prassi nel settore – il mezzo aziendale per recarsi insieme agli altri braccianti sui luoghi di lavoro, secondo le necessità indicate dal responsabile di zona e agronomo aziendale, dott. Rappresentava d'aver contestato al lavoratore più infrazioni elevate Parte_2
a suo carico per violazioni del CdS, come da produzione allegata, e infine che l'agronomo aveva ritenuto di non chiamare il , come altri lavoratori, dopo luglio Pt_1
2024, data la ridotta necessità di manodopera nel periodo estivo. A riprova, produceva le presenze nella società resistente che a partire dal 22.7.2024 e per tutto il mese di agosto si erano ridotte da 22 a 12 unità (all. 10); chiedeva altresì di provare i fatti con l'escussione dell e dei testi e . Pt_2 Tes_1 Testimone_2
Esposte le proprie ragioni, concludeva come sopra in dettaglio riportato, contestando dunque che vi fosse stato alcun licenziamento, tantomeno orale.
3. All'udienza del 11.12.2024 venivano sentiti liberamente il ricorrente e
[...]
quest'ultimo in rappresentanza di parte datoriale. Ritenutane la natura Per_1 documentale, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza mediante sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. La domanda è infondata. Dalle comunicazioni Unilav depositate da entrambe le parti risulta che il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo determinato dal
24.4.2024 al 31.5.2024, tempo pieno e qualifica di bracciante agricolo (CCNL agricoltura- operai florovivaisti) e successivamente con contratto comunicato al centro
Unilav in data 31.5.2024 dal 1.6.2024 al 30.12.2024, avente le medesime caratteristiche del precedente. Che il lavoratore fosse un bracciante agricolo è confermato, del resto, dallo stesso interessato, liberamente sentito all'udienza del dicembre scorso. A nulla vale che egli fosse altresì adibito all'uso del mezzo aziendale per condurre - come è prassi nel settore agricolo – se stesso e gli altri braccianti sul luogo di lavoro. In tal senso sono irrilevanti i messaggi WhatsApp che non confermano altro che il facesse uso del Pt_1
mezzo e ne rispondesse di fronte alla proprietà. Parte datoriale infatti non nega tale circostanza e anzi dà atto di aver ripreso il per le ripetute violazioni al CdS. Il che Pt_1
non vale ovviamente a ipotizzare, per ciò solo, la sussistenza di un licenziamento disciplinare, come invocato da parte ricorrente.
Ciò detto, è noto che la normativa in tema di contratti a tempo determinato (Decreto
Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 poi sostituito dal Decreto Legislativo 15 giugno
2015, n. 81 in vigore dal 25.6.2015) prevede espressamente l'esclusione dell'applicazione al settore agricolo della disciplina di in tema di lavoro a tempo determinato.
L'art. 10 del D.Lvo 368/01 stabiliva infatti che:
(…) 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Testo replicato dall'art. 29 del D.Lvo 81/15 secondo cui:
“Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del
1991; b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(…)
Quindi l'esclusione degli operatori del settore agricolo dalla generale disciplina dei contratti a tempo determinato, prevista già dalla Legge n. 230/1962 e dal successivo
Decreto Legislativo n. 368/2001, è stata confermata dal D.lgs. 81/2015.
Lo stesso decreto cd. dignità (D.L. 87/2018), intervenuto per modificare le norme sul contratto di lavoro a tempo determinato di cui al D.lgs. 81/2015, ha confermato l'esclusione delle modifiche con riferimento al settore agricolo (nel quale infatti le limitazioni del decreto dignità si applicano esclusivamente nei confronti dei lavoratori con la qualifica di impiegati, quadri e dirigenti). Ancora una volta, la ragione di questa esclusione risiede nella stagionalità delle lavorazioni da svolgersi in campagna, che rappresenta una peculiarità strutturale del lavoro in agricoltura, da cui deriva la necessità del ricorso al tempo determinato.
Al principio della generale natura temporanea del rapporto di lavoro in agricoltura consegue, oltre al venir meno dell'obbligo di indicare per iscritto le ragioni dell'apposizione di un termine al contratto, anche l'assenza di limitazioni alla proroga del contratto a termine e degli intervalli in caso di successione di contratti: se l'operaio agricolo a tempo determinato viene riassunto con contratto a termine immediatamente dopo la scadenza del primo contratto il rapporto non viene considerato a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto. La ragione di tale peculiare disciplina risiede nella stagionalità che si presume nelle attività agricole (vd. sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 265/97).
In linea con tale dato, le pronunce della giurisprudenza si attestano nel senso di affermare la regola secondo cui la predeterminazione del termine di scadenza del rapporto può essere derogata in presenza di una espressa volontà delle parti di procedere a un'assunzione senza alcuna determinazione di tempo.
5. Sono ricompresi nella categoria degli operai agricoli a tempo determinato figure che comunemente vengono chiamate braccianti, avventizi agricoli o di giornalieri di campagna.
Il ricorrente era certamente un operaio agricolo nel senso appena chiarito.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti disciplina le modalità di assunzione degli operai agricoli. Esso all'art. 13 (assunzione) prevede che: “L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro. L'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine: • per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt.
21 e 22); • per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “b” artt. 21 e 22); • di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 21 e 22). Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.). La individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano nelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto provinciale. Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l'assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa “fase lavorativa”, facendo salve diverse
e particolari regolamentazioni del contratto provinciale. Il contratto provinciale individuerà le eccezioni alla garanzia di occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa. Tali eccezioni potranno riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e agli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del cod.civ. Altre eccezioni – riferite a condizioni di mercato e ad esigenze tecniche – potranno essere previste dal contratto provinciale. Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato”.
L'art. 21 (rubricato “Categorie di operai agricoli”), nella seconda parte prevede che:
“Sono operai a tempo determinato: a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per
l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali
l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all'art. 14, o nelle convenzioni di cui all'art. 28, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.
Infine, l'art. 34 (Orario di lavoro) prevede che: “(…) Per gli operai addetti alle stalle, all'acquacoltura e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro. (…) Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, una diversa distribuzione dell'orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato.”
6. In definitiva, le caratteristiche e le esigenze del settore agricolo - caratterizzato, più di ogni altro, dall'influenza degli agenti atmosferici e dalla stagionalità dei prodotti - si riflettono sulla disciplina dei rapporti di lavoro, tanto da fare del diritto del lavoro agricolo – come è stato efficacemente osservato - una branca peculiare e “differenziata” della materia. Di riflesso, anche il mercato del lavoro agricolo ha assunto una propria specificità laddove, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della S.C., il contratto di lavoro a tempo determinato costituisce la regola e non l'eccezione rispetto a quelli a tempo indeterminato, dato cui si accompagna una forte presenza di operai che rappresentano ancora oggi la maggioranza dei lavoratori impiegati nel settore. Si assiste dunque, in tale settore, ad un'inversione esatta della regola, da ultimo consacrata nell'art. 1 del D.L.vo 81/15, secondo cui “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.
Per contro, l'effettività del rapporto dovrà prevalere in senso favorevole al lavoratore rispetto alla sua apparenza tutte le volte in cui si realizzi di fatto un rapporto di lavoro ininterrotto, avente quindi le caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vale a dire in carenza di interruzione effettiva della prestazione lavorativa che determini una cesura tra i vari periodi di lavoro. Interruzione invece di fatto realizzatasi nel caso di specie, peraltro non negata dal lavoratore. La vicenda lavorativa del non presenta quindi deviazioni peculiari dalla disciplina Pt_1
richiamata ai punti precedenti.
Egli, assunto a tempo determinato a partire da aprile 2024 (è noto che la primavera costituisce il periodo di maggior lavoro nei campi), veniva nuovamente assunto da giugno con ulteriore contratto fino alla fine di dicembre.
Veniva regolarmente chiamato al lavoro nel periodo di maggior attività e non chiamato nel periodo di riduzione dell'impegno lavorativo, che come è noto coincide con l'estate
(oltre al pieno inverno). Parte datoriale ha peraltro comprovato documentalmente la riduzione del numero dei lavoratori impiegati. In sede di libero interrogatorio, il lavoratore ha confermato di fatto di non aver gradito la scelta di parte datoriale di non ricomprenderlo tra i soggetti che avrebbero lavorato anche nei mesi estivi di luglio e agosto. Egli ha aggiunto di aver riferito che se non fosse stato pagato non avrebbe restituito il furgone (è ragionevole ipotizzare che fossero sorte, come in qualche modo riconosce parte datoriale, questioni in ordine al pagamento delle ripetute multe per violazioni alla circolazione stradale).
Lo stesso lavoratore ha riconosciuto di aver ricevuto l'integrale pagamento delle spettanze residue. Il dato è pacifico.
Parte datoriale ha peraltro sostenuto che alla fine di agosto aveva inviato tre raccomandate al ricorrente, invitandolo a riprendere il lavoro (è noto che l'attività lavorativa nei capi riprende nel periodo autunnale) con missive tuttavia restituite al mittente. Sul punto - pur non essendo decisivo ai fini della risoluzione della presente controversia - va rilevato che, sebbene il ricorrente fosse residente in [...], egli ha riconosciuto che il proprio domicilio era in Navacchio (località del comune di Cascina), via Antonio Pieroni 36/a, ove di fatto abitava. Presso tale indirizzo sono state effettivamente inviate le raccomandate. Parte resistente ha inoltre dedotto che era stato incaricato di contattare anche per telefono il ricorrente nel mese di Tes_1
agosto; cosa che egli fece senza esito (si tratta di uno dei testi chiamati a deporre, la circostanza peraltro non è stata espressamente contestata).
7. Le ragioni esposte in precedenza escludono la possibilità di assoggettare il rapporto del con a una differente disciplina. Risulta quindi infondata la Pt_1 Controparte_1
domanda di parte ricorrente in punto di nullità dei due contratti a termine e conversione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, non essendo ravvisabile alcun abuso dello strumento, stante la legittima reiterazione dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo, cui appartiene indubbiamente la società convenuta.
Dal che consegue anche il rigetto della domanda in punto di illegittimità del licenziamento.
8. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso