CA
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/06/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 22 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 172 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro p.t.; (c.f. ), in persona del TE P.IVA_2 legale rappresentante p.t.; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliati, ope legis, presso La sede di quest'ultima, in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860;
APPELLANTI
E
, (c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca Miano e Gianluca Bucolo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Putignano (BA), alla via V. Petruzzi, n. 16;
APPELLATA
OGGETTO: sospensione dal lavoro - appello avverso la sentenza n. 394/2022, pubblicata il 04/07/2022, del
Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dr. A. Marzario.
CONCLUSIONI Per gli enti appellanti: "Voglia l'adita Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento che ha disposto la sospensione della ricorrente per inottemperanza all'obbligo vaccinale e, per l'effetto, rigettare la domanda ex adverso formulata”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare l'appello proposto dall
[...]
in persona del dirigente scolastico pro tempore, nonché dal TE [...]
, in persona del Ministro pro tempore, in quanto inammissibile Controparte_3
e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare quanto statuito dal Tribunale di Matera – Sez. Lavoro – con la sentenza n. 394/2022, emessa il 04/07/2022
– R.G. n. 477/2022”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 12/08/2022, il Controparte_4
, in persona del e l' in persona del
[...] CP_5 TE legale rappresentante p.t. chiedevano che, in accoglimento dello spiegato appello e, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro della
, sospensione disposta con nota prot. 000067, del 21/01/2022, emessa dal Dirigente Controparte_2
Scolastico dell' con la vittoria delle spese di lite. Con il TE primo motivo di impugnazione veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 ter – co. 1 e ss. del D.L. 44/2021 mentre, con il secondo, veniva evidenziata l'erronea interpretazione delle circolari ministeriali n. 1889, del 07/12/2021, n. 1927, del 17/12/2021 e n. 1929, del 20/12/2021.
Concludevano chiedendo, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 5 ottobre 2023.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria di costituzione depositata in data
26/09/2023, si costituiva in giudizio ripercorrendo in fatto la vicenda che l'aveva Controparte_2 riguardata e contestando i motivi di doglianza di cui all'atto di appello. Concludeva chiedendo una declaratoria di inammissibilità del gravame proposto per manifesta infondatezza o, comunque, il rigetto dello stesso, confermando la sentenza di primo grado, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Dopo una serie di rinvii, disposta, nel mentre, la trattazione scritta della controversia in esame, lette le note scritte fatte pervenire ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del D.L. n.18/2020 da entrambe le parti per l'odierna udienza, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, alla luce delle considerazioni che qui di seguito vengono esplicitate.
La sentenza gravata è la n. 394/2022, pubblicata il 04/07/2022, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Matera, dr. A. Marzario, pronunciamento con il quale quest'ultimo accoglieva il ricorso presentato da e, per l'effetto, disapplicando il provvedimento di sospensione dal lavoro della docente, Controparte_2 condannava le amministrazioni resistenti a pagarle, a titolo di stipendio, la somma lorda di euro 6.222,80, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed agli interessi al tasso legale, condannandole, altresì, al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di prime cure ha ritenuto illegittima la sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione della di cui alla nota prot. 000067, del 21/01/2022, emessa dal Dirigente Scolastico dell' CP_2 [...]
per accertata mancata sottoposizione della stessa all'obbligo TE vaccinale, essendo quest'ultima intervenuta in un momento in cui il rapporto di lavoro di cui si tratta era già sospeso, essendo la predetta in congedo per malattia con diritto alla retribuzione.
Secondo il primo giudice, nel caso di specie, doveva applicarsi il consolidato principio giurisprudenziale della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, principio secondo il quale si considera prevalente, ai fini del trattamento retributivo, la causa di sospensione verificatasi temporalmente prima.
Conseguentemente, i provvedimenti con i quali era stato accertato l'inadempimento agli obblighi vaccinali della ricorrente e ne era stata disposta la sospensione dal rapporto di lavoro, dovevano ritenersi illegittimi in quanto intervenuti in una fase in cui quest'ultimo era già sospeso, essendo la lavoratrice in congedo per malattia. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso della , confermando, nella Controparte_2 sostanza, l'analogo provvedimento dalla stessa ottenuto in fase cautelare.
Si sono dolute del provvedimento di cui sopra le amministrazioni appellanti, affidando il gravame spiegato a due motivi di censura.
Con il primo motivo di impugnazione, le predette evidenziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 ter – 1 e ss. del D.L. 44/2021, ritenendo che l'unica eccezione prevista al generale obbligo di sottoposizione alla vaccinazione avverso il virus SARS-CoV-2 sia disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale: “L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione (anti SARS-CoV); in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”. Aggiungevano che, stante la tassatività delle ipotesi di esclusione dall'obbligo vaccinale, esse amministrazioni avrebbero operato correttamente inviando l'invito di cui all'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 e, in seguito, disponendo la sospensione della docente. Affermavano che la procedura di verifica di cui all'art. 4 ter-1 non poteva ritenersi correlata all'esercizio attuale e concreto della prestazione lavorativa quanto, piuttosto, alla mera appartenenza del lavoratore alla categoria cui il legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale di cui si tratta, operando quest'ultima disposizione, su un piano diverso rispetto a quello di cui all'art. 2110 c.c..
Le censure sono infondate.
Ed invero, quello che il giudice di primo grado ha inteso affermare con la pronuncia censurata è che non si poteva procedere alla sospensione del rapporto di lavoro, ai sensi della normativa emergenziale sopra citata e, dunque, con correlata sospensione della retribuzione, nei confronti di chi, nel periodo in cui tale sospensione veniva disposta, beneficiasse già di una sospensione del proprio rapporto di lavoro, con diritto alla retribuzione, in quanto assente per malattia. Se così è, a parere di questa Corte, nessuna violazione o mancata applicazione della normativa emergenziale, da parte del primo giudice, si sarebbe verificata, nella misura in cui quest'ultimo ha valutato la vicenda fattuale rebus sic stantibus, ravvisando l'impossibilità di procedere ad una sospensione di un rapporto lavorativo già sospeso, seppur in ragione dello stato di malattia della dipendente, ai sensi dell'art. 2110 c.c.. Ed invero, nulla avrebbe vietato alle amministrazioni appellanti di procedere all'adozione di un provvedimento del tipo di quello di cui si discute in un momento temporale successivo rispetto a quello in cui è avvenuto, ovvero, a fronte del rientro al lavoro della , CP_2 al termine del periodo di sospensione per malattia, ove fosse stato riscontrato, in quella circostanza, che la stessa continuava a non sottoporsi all'obbligo vaccinale. Una tale condotta, ove adottata in costanza di obbligo vaccinale ancora normativamente vigente (tenuto conto della natura emergenziale della normativa di cui si tratta dettata, evidentemente, dalla cogenza della situazione pandemica destinata, auspicabilmente, a terminare, come poi, nei fatti, si è verificato), sarebbe stata senz'altro conforme alle norme di cui si invoca l'applicazione, con la conseguente legittimità dell'eventuale provvedimento di sospensione con diritto alla conservazione del posto di lavoro ma con assenza della retribuzione, temporalmente differito.
Infondato anche il secondo motivo di impugnazione ovvero quello con cui le amministrazioni appellanti hanno evidenziato l'erronea interpretazione delle circolari ministeriali n. 1889, del 07/12/2021, n. 1927, del
17/12/2021 e n. 1929, del 20/12/2021. Secondo il primo Giudice, l'Amministrazione, con le plurime circolari susseguitesi sul tema e, in particolare, con la nota numero 1929, del 20 dicembre 2021, avrebbe ricompreso lo stato di malattia tra le cause di esclusione dalla sottoposizione all'obbligo vaccinale. A detta delle appellanti, l'interpretazione resa dal primo Giudice contrasterebbe, invece, con il dettato delle citate circolari, ricomprendendovi una fattispecie, ovvero il congedo per malattia, vale a dire un'ipotesi di sospensione temporanea e con durata predeterminata del rapporto di lavoro (salvo proroga in caso di perduranza della malattia), difforme rispetto alle cause di esclusione previste dal legislatore che sono, invece, connotate dalla natura permanente e continuativa della sospensione del rapporto lavorativo.
Tanto premesso, ritiene questa Corte l'ultroneità dell'interpretazione della normativa interna suggerita dalle amministrazioni appellanti, non emergendo in nessun punto delle stesse, previa interpretazione letterale di esse (in particolare della n. 1927 del 19.12.2021), che lo stato di “infermità” idoneo ad escludere l'obbligo vaccinale per il personale scolastico temporaneamente sospeso dalla prestazione lavorativa debba avere necessariamente natura permanente e continuativa e non possa essere, al contrario, predeterminato nella durata temporale.
Conferma di tanto è evincibile, a parere della scrivente Corte, dal contenuto letterale della successiva circolare n. 1929/2021, atto normativo interno con il quale è la stessa amministrazione appellante a specificare che, per infermità, deve intendersi quella che comporti l'inidoneità non solo permanente ma anche “temporanea” al lavoro.
Se così è, non si vede per quale motivo lo stato di malattia certificato dalla per il periodo Controparte_2 dal 14.12.2021 al 12.01.2022 non debba poter rientrare nella categoria della infermità temporanea, con la conseguenza che, nell'ambito del su indicato arco temporale, la stessa non poteva essere attinta da un provvedimento di sospensione dal lavoro per mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale, versando in fattispecie di infermità temporanea adeguatamente documentata mediante idonea certificazione medica.
Anche sotto questo aspetto, dunque, il provvedimento di sospensione dal lavoro di cui alla nota di prot.
000067, del 21/01/2022, emessa dal Dirigente Scolastico dell' TE appare illegittimamente adottato.
[...]
In definitiva, in ragione di tutte le considerazioni sopra esplicitate, l'appello spiegato deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, valori medi, esclusa la fase istruttoria.
In ragione della predetta soccombenza, sussistono i presupposti per dichiarare le amministrazioni appellanti tenute al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato non versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
172 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 proposto dal e dall' Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nei confronti di TE
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00, oltre iva, cpa e cf come per legge da corrispondersi ai procuratori antistatarii;
3) dichiara il reclamante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 22 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 172 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro p.t.; (c.f. ), in persona del TE P.IVA_2 legale rappresentante p.t.; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliati, ope legis, presso La sede di quest'ultima, in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860;
APPELLANTI
E
, (c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca Miano e Gianluca Bucolo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Putignano (BA), alla via V. Petruzzi, n. 16;
APPELLATA
OGGETTO: sospensione dal lavoro - appello avverso la sentenza n. 394/2022, pubblicata il 04/07/2022, del
Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dr. A. Marzario.
CONCLUSIONI Per gli enti appellanti: "Voglia l'adita Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento che ha disposto la sospensione della ricorrente per inottemperanza all'obbligo vaccinale e, per l'effetto, rigettare la domanda ex adverso formulata”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare l'appello proposto dall
[...]
in persona del dirigente scolastico pro tempore, nonché dal TE [...]
, in persona del Ministro pro tempore, in quanto inammissibile Controparte_3
e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare quanto statuito dal Tribunale di Matera – Sez. Lavoro – con la sentenza n. 394/2022, emessa il 04/07/2022
– R.G. n. 477/2022”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 12/08/2022, il Controparte_4
, in persona del e l' in persona del
[...] CP_5 TE legale rappresentante p.t. chiedevano che, in accoglimento dello spiegato appello e, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro della
, sospensione disposta con nota prot. 000067, del 21/01/2022, emessa dal Dirigente Controparte_2
Scolastico dell' con la vittoria delle spese di lite. Con il TE primo motivo di impugnazione veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 ter – co. 1 e ss. del D.L. 44/2021 mentre, con il secondo, veniva evidenziata l'erronea interpretazione delle circolari ministeriali n. 1889, del 07/12/2021, n. 1927, del 17/12/2021 e n. 1929, del 20/12/2021.
Concludevano chiedendo, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 5 ottobre 2023.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria di costituzione depositata in data
26/09/2023, si costituiva in giudizio ripercorrendo in fatto la vicenda che l'aveva Controparte_2 riguardata e contestando i motivi di doglianza di cui all'atto di appello. Concludeva chiedendo una declaratoria di inammissibilità del gravame proposto per manifesta infondatezza o, comunque, il rigetto dello stesso, confermando la sentenza di primo grado, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Dopo una serie di rinvii, disposta, nel mentre, la trattazione scritta della controversia in esame, lette le note scritte fatte pervenire ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del D.L. n.18/2020 da entrambe le parti per l'odierna udienza, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, alla luce delle considerazioni che qui di seguito vengono esplicitate.
La sentenza gravata è la n. 394/2022, pubblicata il 04/07/2022, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Matera, dr. A. Marzario, pronunciamento con il quale quest'ultimo accoglieva il ricorso presentato da e, per l'effetto, disapplicando il provvedimento di sospensione dal lavoro della docente, Controparte_2 condannava le amministrazioni resistenti a pagarle, a titolo di stipendio, la somma lorda di euro 6.222,80, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed agli interessi al tasso legale, condannandole, altresì, al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di prime cure ha ritenuto illegittima la sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione della di cui alla nota prot. 000067, del 21/01/2022, emessa dal Dirigente Scolastico dell' CP_2 [...]
per accertata mancata sottoposizione della stessa all'obbligo TE vaccinale, essendo quest'ultima intervenuta in un momento in cui il rapporto di lavoro di cui si tratta era già sospeso, essendo la predetta in congedo per malattia con diritto alla retribuzione.
Secondo il primo giudice, nel caso di specie, doveva applicarsi il consolidato principio giurisprudenziale della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, principio secondo il quale si considera prevalente, ai fini del trattamento retributivo, la causa di sospensione verificatasi temporalmente prima.
Conseguentemente, i provvedimenti con i quali era stato accertato l'inadempimento agli obblighi vaccinali della ricorrente e ne era stata disposta la sospensione dal rapporto di lavoro, dovevano ritenersi illegittimi in quanto intervenuti in una fase in cui quest'ultimo era già sospeso, essendo la lavoratrice in congedo per malattia. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso della , confermando, nella Controparte_2 sostanza, l'analogo provvedimento dalla stessa ottenuto in fase cautelare.
Si sono dolute del provvedimento di cui sopra le amministrazioni appellanti, affidando il gravame spiegato a due motivi di censura.
Con il primo motivo di impugnazione, le predette evidenziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 ter – 1 e ss. del D.L. 44/2021, ritenendo che l'unica eccezione prevista al generale obbligo di sottoposizione alla vaccinazione avverso il virus SARS-CoV-2 sia disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale: “L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione (anti SARS-CoV); in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”. Aggiungevano che, stante la tassatività delle ipotesi di esclusione dall'obbligo vaccinale, esse amministrazioni avrebbero operato correttamente inviando l'invito di cui all'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 e, in seguito, disponendo la sospensione della docente. Affermavano che la procedura di verifica di cui all'art. 4 ter-1 non poteva ritenersi correlata all'esercizio attuale e concreto della prestazione lavorativa quanto, piuttosto, alla mera appartenenza del lavoratore alla categoria cui il legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale di cui si tratta, operando quest'ultima disposizione, su un piano diverso rispetto a quello di cui all'art. 2110 c.c..
Le censure sono infondate.
Ed invero, quello che il giudice di primo grado ha inteso affermare con la pronuncia censurata è che non si poteva procedere alla sospensione del rapporto di lavoro, ai sensi della normativa emergenziale sopra citata e, dunque, con correlata sospensione della retribuzione, nei confronti di chi, nel periodo in cui tale sospensione veniva disposta, beneficiasse già di una sospensione del proprio rapporto di lavoro, con diritto alla retribuzione, in quanto assente per malattia. Se così è, a parere di questa Corte, nessuna violazione o mancata applicazione della normativa emergenziale, da parte del primo giudice, si sarebbe verificata, nella misura in cui quest'ultimo ha valutato la vicenda fattuale rebus sic stantibus, ravvisando l'impossibilità di procedere ad una sospensione di un rapporto lavorativo già sospeso, seppur in ragione dello stato di malattia della dipendente, ai sensi dell'art. 2110 c.c.. Ed invero, nulla avrebbe vietato alle amministrazioni appellanti di procedere all'adozione di un provvedimento del tipo di quello di cui si discute in un momento temporale successivo rispetto a quello in cui è avvenuto, ovvero, a fronte del rientro al lavoro della , CP_2 al termine del periodo di sospensione per malattia, ove fosse stato riscontrato, in quella circostanza, che la stessa continuava a non sottoporsi all'obbligo vaccinale. Una tale condotta, ove adottata in costanza di obbligo vaccinale ancora normativamente vigente (tenuto conto della natura emergenziale della normativa di cui si tratta dettata, evidentemente, dalla cogenza della situazione pandemica destinata, auspicabilmente, a terminare, come poi, nei fatti, si è verificato), sarebbe stata senz'altro conforme alle norme di cui si invoca l'applicazione, con la conseguente legittimità dell'eventuale provvedimento di sospensione con diritto alla conservazione del posto di lavoro ma con assenza della retribuzione, temporalmente differito.
Infondato anche il secondo motivo di impugnazione ovvero quello con cui le amministrazioni appellanti hanno evidenziato l'erronea interpretazione delle circolari ministeriali n. 1889, del 07/12/2021, n. 1927, del
17/12/2021 e n. 1929, del 20/12/2021. Secondo il primo Giudice, l'Amministrazione, con le plurime circolari susseguitesi sul tema e, in particolare, con la nota numero 1929, del 20 dicembre 2021, avrebbe ricompreso lo stato di malattia tra le cause di esclusione dalla sottoposizione all'obbligo vaccinale. A detta delle appellanti, l'interpretazione resa dal primo Giudice contrasterebbe, invece, con il dettato delle citate circolari, ricomprendendovi una fattispecie, ovvero il congedo per malattia, vale a dire un'ipotesi di sospensione temporanea e con durata predeterminata del rapporto di lavoro (salvo proroga in caso di perduranza della malattia), difforme rispetto alle cause di esclusione previste dal legislatore che sono, invece, connotate dalla natura permanente e continuativa della sospensione del rapporto lavorativo.
Tanto premesso, ritiene questa Corte l'ultroneità dell'interpretazione della normativa interna suggerita dalle amministrazioni appellanti, non emergendo in nessun punto delle stesse, previa interpretazione letterale di esse (in particolare della n. 1927 del 19.12.2021), che lo stato di “infermità” idoneo ad escludere l'obbligo vaccinale per il personale scolastico temporaneamente sospeso dalla prestazione lavorativa debba avere necessariamente natura permanente e continuativa e non possa essere, al contrario, predeterminato nella durata temporale.
Conferma di tanto è evincibile, a parere della scrivente Corte, dal contenuto letterale della successiva circolare n. 1929/2021, atto normativo interno con il quale è la stessa amministrazione appellante a specificare che, per infermità, deve intendersi quella che comporti l'inidoneità non solo permanente ma anche “temporanea” al lavoro.
Se così è, non si vede per quale motivo lo stato di malattia certificato dalla per il periodo Controparte_2 dal 14.12.2021 al 12.01.2022 non debba poter rientrare nella categoria della infermità temporanea, con la conseguenza che, nell'ambito del su indicato arco temporale, la stessa non poteva essere attinta da un provvedimento di sospensione dal lavoro per mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale, versando in fattispecie di infermità temporanea adeguatamente documentata mediante idonea certificazione medica.
Anche sotto questo aspetto, dunque, il provvedimento di sospensione dal lavoro di cui alla nota di prot.
000067, del 21/01/2022, emessa dal Dirigente Scolastico dell' TE appare illegittimamente adottato.
[...]
In definitiva, in ragione di tutte le considerazioni sopra esplicitate, l'appello spiegato deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, valori medi, esclusa la fase istruttoria.
In ragione della predetta soccombenza, sussistono i presupposti per dichiarare le amministrazioni appellanti tenute al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato non versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
172 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 proposto dal e dall' Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nei confronti di TE
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00, oltre iva, cpa e cf come per legge da corrispondersi ai procuratori antistatarii;
3) dichiara il reclamante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo