Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 27.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 173 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
SILVANA RINALLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2018 00004304 76 000 formato il 09.06.2018
e comunicato in data 11.12.2022, con cui l' chiedeva il pagamento di contributi CP_1
previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti per l'importo di euro 2.997,74 dal
01/2017 al 12/2017; agiva in giudizio chiedendo di accertare la nullità dell'avviso di addebito impugnato per difetto di sottoscrizione autografa e/o digitale, per difetto di motivazione
Si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività dell'opposizione ed argomentando CP_1
circa l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In via preliminare, va accolta l'eccezione di tardività sollevata dall'ente previdenziale ex art. 29, co. II, D.lgs. n. 46/99, configurandosi l'atto di impugnazione come opposizione agli atti esecutivi;
ne consegue che il termine per proporre contestazioni afferenti le censure di carattere formale è di venti giorni dalla notifica, spirati nel caso di specie stante che l'avviso di addebito - notificato il 11.12.2023 - è stato impugnato mediante deposito del ricorso introduttivo in data 19.01.2024. Né può aversi a riferimento quanto notificato nel 2018, non essendosi la notifica perfezionata per “indirizzo sconosciuto”, circostanza che poneva in capo all'ente l'onere di rinotifica.
Ciò detto, va rigettata altresì l'eccezione sollevata da parte ricorrente e afferente alla maturata decadenza del potere accertativo dell'ente previdenziale, tenuto conto che nessuna decadenza risulta maturata essendosi l'avviso di addebito formato il 09.06.2018 e e notificato al ricorrente in data 11.12.2023 (tenuto conto, altresì, della sospensione, dall'8
marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19).
Quanto al merito della pretesa contributiva, l'avviso di addebito qui opposto ha ad oggetto contributi previdenziali asseritamente dovuti dalla a titolo di gestione Pt_1
commercianti per la partecipazione della stessa alla SAPI Assistance SAS di EL LO &
C.
Sul punto, occorre ricordare che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è stata modificata dall'art. 1, comma 203, della legge 662/1996,
il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1, della legge 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti delle attività commerciali di cui alla legge 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Con riguardo agli obblighi contributivi, occorre operare una distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti in quanto, mentre la qualifica di socio accomandatario comporta ex lege l'attribuzione degli obblighi di amministrazione e gestione della società e pertanto la sussistenza del requisito della responsabilità, da cui consegue l'iscrizione all' alla gestione Artigiani/Commercianti come stabilito dalla CP_1
legge n. 133/1997; diversamente, il socio accomandante, risulta privo del requisito della responsabilità, per cui l'iscrizione dello stesso alla gestione Artigiani/Commercianti può
avvenire a seguito di esplicita dichiarazione dei soci medesimi oppure d'ufficio da parte dell' dopo che l' abbia effettuato un accesso ed abbia accertato l'effettiva CP_1 CP_2
sussistenza dei requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale.
Sul punto, con la Circolare n. 12 dell'1 febbraio 2008, l' ha chiarito che i soci CP_1
accomandanti sono iscrivibili alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali,
ove concorrano congiuntamente le due seguenti condizioni: a) un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario;
b) l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale della società con carattere di abitualità e prevalenza.
Orbene, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, va rilevato che nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito l'opposto, benché convenuto in senso formale, è attore sostanziale del procedimento per opposizione e, incombe, pertanto, su quest'ultimo l'onere di provare le ragioni del proprio credito (ex multis, Cassazione n. 4286/1994 e n. 3175/1974); in particolare, l'onere della prova afferente la sussistenza dei presupposti per il sorgere in capo alla ricorrente dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, secondo un consolidato principio di diritto, è a carico dell'Istituto assicuratore titolare della pretesa contributiva (cfr. Cass. sent. n. 3835/2016).
Nel caso di specie, la risulta avere ricoperto la carica di socia Parte_1
accomandataria e rappresentante legale della SAPI Assistance SAS dalla costituzione della stessa, nel 2006, e fino al 2013, allorquando dismetteva tale incarico e assumeva il ruolo di socio accomandante (cfr. atto di cessione di quota sociale del 15.10.2023 allegato al ricorso introduttivo).
Viceversa, l' non ha offerto in giudizio elementi di prova atti a Controparte_3
dimostrare che la abbia rapporti di parentela o affinità con il socio accomandatario, Pt_1
né che la stessa abbia svolto lavoro personale in via prevalente ed abituale all'interno dell'impresa nell'anno 2017.
Pertanto, l'iscrizione della operata d'ufficio alla Gestione commercianti risulta Pt_1
viziata in quanto effettuata in mancanza dei necessari presupposti di legge e ne va ordinata la cancellazione, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi quantificati nell'avviso di addebito qui impugnato, non potendo – in considerazione dell'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti – maturare il relativo credito in favore dell'ente previdenziale.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza e le stesse vengono liquidate come in dispositivo,
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022),
senza considerare la fase istruttoria - non tenuta - e nell'importo medio per lo scaglione di riferimento, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione e annulla l'avviso di addebito n. 591 2018 00004304 76 000 impugnato;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 567,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15
% come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 27/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo