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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 210 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere istruttore con ordinanza depositata il 16.12.2024, emessa all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del consigliere istruttore del 18.10.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Castrovillari n. 71/2024, pubblicata in data 15.1.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Smurra;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(cod. fisc.:: , CP_2 C.F._3 Controparte_3
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: C.F._4 Parte_2
), (cod. fisc.: C.F._5 Parte_3
), (cod. fisc.: C.F._6 Parte_4
), (cod. fisc.: , C.F._7 Parte_5 C.F._8
1 (cod. fisc.: ), quest'ultima quale Parte_6 C.F._9
procuratrice generale di Controparte_3 Parte_2 [...]
e tutti quali eredi del sig. Parte_3 Parte_4 Persona_1
(deceduto il 2.4.2016), rappresentati e difesi dall'avv. Franco Camodeca;
- APPELLATI =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate in citazione, alle quali la difesa ha fatto richiamo nelle note di trattazione per l'udienza del 28.11.2024: “... In via pregiudiziale e cautelare, accogliere la formulata istanza di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. per i motivi sopra evidenziati;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°71/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 12/01/2024 nell'ambito del giudizio recante il n. 823/2022 R.G., depositata il 15/01/2024, notificata in data 17/01/2024 a mezzo pec, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi quivi riportate ed infrascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Castrovillari per i motivi sopra evidenziati.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto antistataro ex art. 93 c.p.c.”. per gli appellati rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni: “... dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis e comunque rigettarlo perché inammissibile per la sua inesistenza (carenza di jus postulandi in capo al difensore nominato); dichiararlo inammissibile per la manifesta infondatezza e comunque rigettarlo perché infondato in fatto e diritto e con vittoria di spese e competenze di lite del grado CON
DISTRAZIONE”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto, innanzi all'intestata Corte, appello avverso la sentenza n. Parte_1
71/2024, pubblicata in data 15.1.2024, con cui il Tribunale di Castrovillari, nel contraddittorio dei convenuti, odierni appellati, tutti in qualità di eredi di Per_1
, ha rigettato la domanda da esso appellante stesso lì avanzata, tesa ad ottenere
[...]
l'emissione di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., che producesse gli effetti del
2 contratto definitivo non concluso e gli trasferisse la proprietà del fondo rustico oggetto – secondo l'ordito difensivo – di preliminare concluso con . Persona_1
Nel costituirsi in giudizio, gli appellati hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello, per carenza jus postulandi in capo al procuratore difensore dell'appellante che ha sottoscritto e notificato l'atto di appello. Deducono, in particolare, Part che, per come evincibile dall'attestazione del di Castrovillari, che producono, l'avv.
Smurra, a seguito di delibera del Coa del 12 gennaio 2024 e sino alla data del 19 febbraio
2024, risultava sospeso dall'albo ai sensi dell'art. 29 comma 6 legge 247/2012. L'atto di appello, quindi, risulta redatto, sottoscritto e notificato in una data – 13 febbraio 2024 – in cui l'avv. Smurra risultava “sospeso” dall'Albo e quindi era privo di jus postulandi, la cui carenza determina una nullità assoluta e radicale dell'atto, non suscettibile di alcuna sanatoria. Nel merito, poi, hanno argomentato in ordine alla manifesta infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, chiedendone la reiezione.
Tanto riassuntivamente premesso, l'eccezione di nullità dell'atto di appello per difetto di ius postulandi, sollevata dalla difesa della parte appellata, è fondata.
Dagli atti e, in particolare dall'attestazione rilasciata dal Coa di Castrovillari, emerge che:
- con delibera di detto Coa del 12.1.2024 e sino al 19.2.2024, il difensore dell'appellante, avv. Smurra, è stato sospeso dall'albo degli avvocati di quel foro;
- l'atto introduttivo del presente grado, datato 13.2.2024, è stato notificato e iscritto a ruolo nella medesima data del 13.2.2024 e, quindi, quando il difensore risultava sospeso dall'albo.
Ne consegue che l'atto risulta formato, sottoscritto, notificato e depositato da soggetto che, all'epoca, era carente di ius postulandi, in quanto non poteva esercitare, a quella data, la professione e non era abilitato all'esercizio del ministero.
Simile carenza determina la nullità assoluta e insanabile dell'atto introduttivo, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Infatti, così come è pacifico che, ove la sospensione dall'albo intervenga a processo pendente, quando le parti sono costituite, tanto cagioni la nullità di tutta l'attività processuale nel frattempo compiuta, ancorché non sia stata dichiarata l'interruzione del giudizio (trattandosi di effetti che si producono ex lege), ad analoga conclusione – ossia
3 la radicale nullità dell'attività processuale compiuta – deve pervenirsi anche quando l'evento della sospensione dall'albo intervenga prima dell'introduzione del giudizio e l'attività processuale consista proprio in detta introduzione.
Non si attagliano alla fattispecie gli arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass.
10/07/2015, n. 14520; Cass. 08/04/2016, n. 6838; Cass. 5/03/2018, n. 5106; Cass. n.
10527/2018 e n. 10769/2018, che – si legge nelle note di trattazione dell'appellante – esprimerebbero il principio per cui “La sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina
l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, solo se si verifica un concreto pregiudizio arrecato dall'evento al diritto di difesa e, pertanto, non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell'ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione cada integralmente tra una udienza e la successiva in quanto nessuna incisione negativa sulle attività difensive della parte può ritenersi verificata, con conseguente esclusione della nullità della sentenza successivamente emessa, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo in parola”), invocati dal difensore a supporto della tesi secondo cui, non essendo stato arrecato alcun nocumento alla controparte, la sospensione non determinerebbe alcuna nullità. Si tratta, infatti, di casi in cui la sospensione dall'albo del difensore di una delle parti costituite, verificatasi nel corso del giudizio, ha prodotto (e limitato) i suoi effetti al periodo tra un'udienza e l'altra, di talché, non essendo stata espletata, in quel frangente, alcuna attività processuale, nessun pregiudizio può dirsi prodotto – non alla controparte ma – alla parte assistita e, quindi, alcuna nullità può ritenersi verificata.
Nel caso di specie, invece, il difensore privo – sia pure temporaneamente – della necessaria abilitazione ha compiuto proprio l'attività processuale che ha introdotto il grado, sicché non si può ritenere che la sospensione sia priva di concreti effetti nel processo. L'atto così formato, notificato e iscritto a ruolo è insanabilmente difforme dalla previsione dell'art. 125 c.p.c.. Peraltro, l'appello rappresenta anche l'atto con cui la parte si costituisce in giudizio e simile attività, posta in essere da soggetto privo del munus, si pone in netta violazione del disposto di cui all'art. 82 co. 3 c.p.c., secondo cui davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente.
4 Va, infine, segnalato che la procura alle liti, allegata all'atto introduttivo, sulla scorta della quale l'avv. Smurra – pur munito di procura rilasciata in primo grado ed estesa anche all'appello – ha dichiarato di rappresentare e difendere la parte nel secondo grado, risulta anch'essa rilasciata in data 12.2.2024 e, quindi, in pendenza di sospensione dall'albo.
In conclusione, va dichiarata la nullità dell'atto di appello e, per l'effetto,
l'inammissibilità dell'impugnazione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2024 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, con distrazione in favore del difensore, avv. Camodeca, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari n. 71/2024, pubblicata in data 15.1.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'atto di appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, avv. Camodeca, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
5 Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 10.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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