Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2023
N. SENT. 130/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott. LUCA ARIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA Parte_1
– c. f. , con domicilio in via delle Magnolie n. 6,
[...] P.IVA_1
70026 Modugno (BA) – assistita e difesa dall'avv. MONICA GRASSI – c. f.
-; C.F._1
-appellante- E
– nato a [...] il [...], c. f. , CP_1 C.F._2 con domicilio in via Putignani n. 208, 70122 Bari – assistito e difeso dagli avv. MARCELLO DE VIVO – c. f. – e STEFANIA C.F._3
SCARDICCHIO – c. f. -; C.F._4
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza definitiva emessa in data 14 novembre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari: a) accoglieva la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe e condannava l al pagamento in suo favore della somma di euro 2.102,84, oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo effettivo soddisfo;
b) condannava la resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del difensore antistatario. Il Tribunale del lavoro di Bari, decidendo nel solco di pronunce analoghe rese in precedenza, rilevava:
- che era pacifica la circostanza dell'utilizzo del proprio automezzo da parte del lavoratore per recarsi sul posto di lavoro;
- che l per calcolare l'importo dovuto al ricorrente a titolo di indennità di Pt_1 percorrenza chilometrica, aveva considerato una distanza inferiore rispetto a quella segnalata nei prospetti di calcolo allegati al ricorso introduttivo della controversia;
- che il diritto del dipendente derivava dall'art. 54 dei CCNL del 2 agosto 2006 e del 7 dicembre 2010, nonché dall'art. 23 del CIRL;
1
- che, pertanto, doveva tenersi conto della distanza del percorso di andata e ritorno fra (Comune di residenza del e la sua sede di lavoro Parte_2 CP_1
(rispettivamente, e , nonché del parametro di conteggio Parte_3 Parte_4 in ragione di 1/5 del costo della benzina super e dei chilometri percorsi quotidianamente per l'intero periodo di lavoro;
- che, diversamente dall'interpretazione prospettata dall resistente, il punto B Pt_1 dell'accordo del 4 maggio 2011 cit. semplicemente confermava anche per il futuro l'impegno programmatico ad individuare i centri di raccolta nel Comune più vicino al centro lavorativo, nelle more continuando a trovare applicazione la disciplina di cui al punto A;
- che i successivi accordi sindacali, nonostante avessero ribadito la necessità di dare attuazione al predetto punto B previo accordo con le OO.SS. di categoria, non avevano disposto su una differente individuazione del centro di raccolta;
- che l'art. 23 del CIRL 2014-2016 aveva esplicitato che, di norma, il centro di raccolta veniva identificato con il Comune sede del centro per l'impiego più vicino al luogo di residenza del lavoratore;
- che era infondata l'eccezione di duplicazione della provvidenza sollevata dalla parte resistente, poiché era prevista dallo stesso art. 23 la possibilità di un ulteriore rimborso forfettario giornaliero riguardante il tragitto dal luogo di residenza a quello di raccolta, pari ad euro 1,00 per le distanze superiori a 15 km e ad euro 2,00 per quelle oltre i 30 km;
- che le distanze indicate da parte ricorrente e i conteggi allegati al ricorso non avevano formato oggetto di alcuna specifica contestazione, sicché l doveva essere Pt_1 condannata al pagamento di quanto richiesto per i titoli dedotti nel ricorso, oltre a quanto dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
3. Con ricorso del 14 dicembre 2023 l ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, chiedendo che, in riforma della pronuncia gravata, la domanda attorea fosse disattesa. ha resistito al gravame con apposita memoria, eccependo CP_1
l'inammissibilità del terzo motivo di appello e concludendo per la conferma della sentenza gravata. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 3 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il gravame è affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 6, comma 12, della legge n. 122/2010, che ha introdotto misure di contenimento della spesa pubblica.
2 Evidenzia che detta norma, prevedendo l'abrogazione delle disposizioni concernenti il riconoscimento dell'indennità di percorrenza chilometrica, si applicherebbe a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, tra cui l' Pt_1 quale ente pubblico strumentale della ON Puglia;
soggiunge che ciò sarebbe stato confermato anche dal Ministero dell'Economia e Finanze (con la nota prot. n. 39616/2016).
4.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'applicazione, da parte del giudice di prime cure, degli artt. 15 e 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 7 dicembre 2010, ancorché stipulato in deroga agli artt. 40 e ss.gg. del D. Lgs. n. 165/2001; eccepisce, invero, la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell' e la necessità di applicare, in sua vece, CP_2 il CCNL relativo al Comparto “Regioni e Autonomie Locali” (ora “Funzioni Locali”).
4.3. Con il terzo motivo l contesta il criterio di calcolo utilizzato per la Pt_1 determinazione dell'indennità oggetto di giudizio, ribadendo il difetto di un obbligo a proprio carico di individuare il centro di raccolta nel luogo di residenza del lavoratore o nel Comune sede del centro per l'impiego più vicino alla sua residenza. A dire dell'Agenzia l'accordo sindacale del 4 maggio 2011 avrebbe previsto due criteri differenti: il primo, di cui al punto A, da utilizzare solo ai fini della chiusura delle posizioni pendenti ed il secondo, di cui al punto B, a valere per il futuro e con identificazione dei centri di raccolta nel comune più vicino al centro lavorativo, non necessariamente coincidente con il Comune sede del centro per l'impiego ove il lavoratore ha la residenza.
5. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
6. Il primo motivo - con cui l denuncia la violazione dell'art. 6, comma 12, Pt_1 del D. L. n. 78 del 2010, che reputa applicabile anche all' in quanto ente Pt_1 annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 - è infondato per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr., ex multis, App. Bari sent. n. 1021/2022) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità. Per quanto qui interessa la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010) gli articoli
15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al
3 d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi» (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa). Prevede tuttavia il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art. 1) e che, in quanto tale, non vincola direttamente gli Enti locali. Ciò in forza anche della citata esimente del comma 20, che laddove esclude in modo espresso le Regioni non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo cioè gli enti “strumentali” delle Regioni tra i quali rientra espressamente l' ex art. 1 della L. R. Puglia n. 3 del 2010. Diversamente Pt_1 opinando, infatti, si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle Regioni.
7. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento, dovendo essere richiamate le medesime argomentazioni spese da questa Corte nell'ambito di controversie del tutto sovrapponibili a quella in scrutinio, nelle quali si è affermato che l'applicazione della disciplina privatistica al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla ON e stabilizzato presso l ex art. 12, comma 2, lett. b), della L. R. Pt_1
Puglia n. 3 del 2010 (legge regionale istitutiva dell escludeva l'operatività Pt_1 della disciplina tipica del rapporto di pubblico impiego (cfr., ex multis, App. Bari sentt. n. 73/2022, n. 2126/2022 e n. 101/2023).
7.1. Non sono ravvisabili i paventati profili di violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia riconducibile all'ordinamento civile, e quindi - a detta dell'appellante - anche l'inquadramento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I dubbi sollevati dall'appellante attengano più in generale alla legittimità delle disposizioni della L.R. Puglia n. 3 del 2010 con cui è stata consentita l'applicazione ad alcuni dipendenti dell' della contrattazione privatistica. Soccorrono al riguardo Pt_1 le condivisibili considerazioni esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10811/2023, pronunciata in una controversia di cui era parte proprio l e nella Pt_1 quale si discuteva dei limiti all'applicazione del CCNL. privatistico nei confronti di un operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato ex art. 12, comma 2, lett. b), della L.R. Puglia n. 3 del 2010. In particolare, nella causa si controverteva della possibilità di applicare in toto la disciplina del menzionato CCNL, e quindi anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori a seguito dell'esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore. Per quanto qui rileva, nella motivazione del citato arresto si legge:
<
4.1 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la ON Campania, «l'applicazione agli operai addetti a lavori di
4 sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985» con la quale era stato previsto che il
[...]
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei Controparte_3 lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e «la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all'interno della ON Puglia, varie vicende (d.p.r. 10 aprile 1979; L. ON Puglia n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la ON ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. ON Puglia 3/2010 cit.
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della ON DE (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell'art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'ST (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786). Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza
– a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni
– di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, co. 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo
“trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei
5 lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi, che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc. Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell'art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile. Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti – si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)” ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).” Aggiungendosi altresì che “con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)». Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001…>>. Sintetizzando l'articolato ragionamento della Suprema Corte – che questa Corte territoriale fa proprio – si può concludere che: a) alla legge regionale è certamente consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla
6 disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato;
b) ciò di per sé non comporta la fuoriuscita di tale rapporto di lavoro dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato;
c) è sempre necessaria, comunque, l'applicazione delle regole generali del D. Lgs. n. 165 del 2001; d) la legge regionale che prevede l'applicazione del CCNL privatistico può violare l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione solamente nel caso in cui essa realizzi un “disallineamento” rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato;
e) solo in tale evenienza, difatti, la ON legifera in materia propria dell'ordinamento civile, riservata – in virtù del richiamato art. 117 Cost. – alla legislazione esclusiva dello Stato;
f) tale “disallineamento” non si verifica allorquando l'applicazione del CCNL privatistico è strettamente inerente al
“trattamento giuridico -economico e assicurativo-previdenziale”, come avviene in relazione alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico. Nel caso di specie, come si evince dalla comunicazione all. sub n. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente, il rapporto di lavoro in disamina, con decorrenza dal 1° ottobre 2011, è stato trasformato a tempo indeterminato proprio “in applicazione dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge Regionale n. 3/2020”, sicché è indubitabile che ad esso si applichi la contrattazione del settore privatistico.
7.2. Queste conclusioni consentono di fugare i dubbi di legittimità adombrati dall Pt_1
Nel caso di specie, difatti, la domanda ha per oggetto il diritto del lavoratore al pagamento di un emolumento accessorio, cioè l'indennità di percorrenza chilometrica disciplinata dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (artt. 15 e 54) e dal conseguente CIRL (art. 23). Pertanto, in questa lite la contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica viene in rilievo con riferimento ad aspetti relativi soltanto ai profili del trattamento economico del rapporto. Di conseguenza, la legislazione regionale che ammette la sottoposizione del rapporto di impiego alla contrattazione privatistica non genera alcun
“disallineamento” rispetto ai principi basilari sanciti dal D. Lgs. n. 165 del 2001, sicché deve ritenersi che essa non invada in alcun modo la sfera di competenza esclusiva della legislazione nazionale.
8. L'ultimo motivo va altresì disatteso, essendosi questa Corte di Appello già occupata della questione oggetto della presente controversia con le sentenze nn. 130/2020, 307/2020 e 469/2021, nonché con numerose altre successive sentenze cui si intende in questa sede dare continuità e che, pertanto, di seguito si riportano. La pronuncia n. 130/2020 è così motivata: <ai sensi degli artt. del ccnl e cirl ai lavoratori spetta prezzo di benzina super per ogni chilometro tra l il ritorno percorso effettuato dal centro raccolta al lavorativo. verbale accordo aprile dispone: i centri sono stati individuati a norma dell c comune pi vicino lavorativo quello residenza lavoratore ove situato ufficio collocamento come da elenco allegato sottoscritto parte integrante presente accordo.>7 L'accordo 4.5.2011 stabiliva che i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego…facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo (punto A).
……. Ai sensi dell'art. 54 del CCNL «il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare l'economicità dell'azienda». Poiché la disposizione contrattuale impone di tener conto, nella individuazione del centro di raccolta, della provenienza dei lavoratori e di ridurre il disagio dei lavoratori, è evidente che per centro di raccolta non può essere inteso quello, in assoluto, più vicino a quello del posto di lavoro, quale che sia la provenienza dei lavoratori, perché, in tal modo, si finirebbe per privare di significato la locuzione tenendo conto…della provenienza dei lavoratori e per far dipendere l'ammontare dell'indennità non dalla maggiore o minore distanza che il lavoratore è tenuto giornalmente a percorrere, ossia dall'effettivo disagio sopportato dal lavoratore per recarsi al lavoro, ma dalla casualità legata alla vicinanza o meno di un centro per l'impiego presso il posto di lavoro. Così, ad esempio, se in prossimità del posto di lavoro v'è un centro per l'impiego (si supponga, a 5 Km), il lavoratore, anche se il suo luogo di residenza e il centro per l'impiego del luogo di residenza sono distanti molti chilometri (si supponga, entrambi intorno a 30 Km) avrebbe diritto a una assai ridotta indennità (parametrata su 5 Km), mentre il lavoratore avrebbe diritto a una maggiore indennità se la sua residenza e il centro per l'impiego del luogo di residenza sono meno lontani dal posto di lavoro (si supponga, a 15 Km) e non v'è un centro per l'impiego più prossimo al luogo di lavoro. In tal caso, il lavoratore, in concreto, meno disagiato avrebbe diritto a un compenso maggiore di quello spettante al più disagiato. In realtà, tenendo conto della finalità perseguita, le norme di cui agli accordi sopra menzionati vanno interpretate nel senso che, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, va computata la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro e il centro per l'impiego di residenza del lavoratore.>>. A sua volta, la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 307/2020, nel richiamare la precedente n. 130/2020, ha aggiunto: <orbene non sfugge alla corte che la vicenda attenzionata un periodo lavorativo di riferimento diverso ed perci soggetta sopravvenuta disciplina contrattuale del cirl categoria tanto tuttavia comporta una decisione segno distinto rispetto a quella sin qui detta ma anzi ne conforta conclusione in quanto l interpretativa scelta e assolutamente condivisa perfettamente linea con il disposto cui all validit economica dal al norma applicabile appunto caso specie esplicitamente indica quale centro raccolta per pi vicino residenza lavoratore.>8 Vale la pena riportarne il testo: “...Qualora il datore di lavoro non provveda al mezzo di trasporto, al lavoratore è dovuta una somma pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e il ritorno. Tale indennità viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune ove ha sede il Centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore, al centro lavorativo”. Merita dar pure conto che, con verbale sindacale del 16.10.2014, le OO.SS. regionali di categoria e l raggiungevano un accordo e chiarivano: “Le parti in riferimento Pt_1 all'art 23 dopo ampio dibattito raggiungono la seguente intesa: 'L'art 23 va interpretato nel senso che, fermo restando quanto già previsto dal nuovo CIRL, qualora la residenza anagrafica del lavoratore risulti più prossima al centro lavorativo rispetto al centro di raccolta, l'indennità chilometrica sarà corrisposta dalla stessa residenza e non dal centro per l'impiego”. Dubbi non possono più residuare: per parametrare l'indennità chilometrica deve prendersi a riferimento, quale centro di raccolta, il centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore. Peraltro, la conferma che la ratio della disciplina contrattuale non potesse che essere quella rimarcata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 130/2020 e che, quindi, l'intento fosse quello di sollevare i lavoratori dal disagio sopportato per recarsi al lavoro, si trae dall'inciso contenuto nel nuovo art. 23, ove, nella seconda parte del citato comma 3, si legge che si provvederà acché le assunzioni dei lavoratori siano effettuate nei centri lavorativi più vicini alla loro residenza: “ Al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse umane e finanziarie, ed evitare disagio ai lavoratori, le assunzioni dei lavoratori saranno effettuate nei centri lavorativi più vicini alla residenza degli stessi fermo restando le esigenze tecnico-produttive ed organizzative delle aziende che saranno oggetto di confronto preventivo delle parti”. E' alla luce delle argomentazioni sin qui compiute che l'opzione difensiva dell Pt_1 unitamente alla pretesa di applicare, ai fini del computo della percorrenza, il criterio di cui al punto B dell'accordo sindacale del 4.5.2011 (e, quindi, prendendo quale riferimento il centro per l'impiego più vicino al centro lavorativo), perde di ogni consistenza, rinvenendosi nell'art 23 del nuovo CIRL del 10.6.2014 la fonte del diritto del ricorrente a percepire un rimborso calcolato sulla distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno effettuato dal centro di raccolta - coincidente con il centro per l'impiego più vicino alla residenza – al centro lavorativo. Ad ogni modo, anche a voler prescindere dal CIRL del 2014, giammai avrebbe potuto applicarsi l'invocato criterio di cui al punto B. Si osserva che, a ben vedere, nell'accordo del 04.05.11, le parti collettive hanno detto al punto A che i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo;
ed hanno aggiunto poi - punto B – che per il futuro “i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza…
9 Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata in sede regionale…”, precisando che “ Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A”. Ecco che, anche a voler seguire la tesi dell' che invoca l'accordo del 4.5.11, il Pt_1 criterio da tenere in considerazione giammai avrebbe potuto essere quello di cui al punto B, poiché questo valeva solo per il futuro e postulava, comunque, una discussione concordata sul punto a livello provinciale tra le parti sindacali firmatarie dell'accordo [“tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo..”], di cui l non Pt_1 ha dato conto. Doveva applicarsi il criterio sub A.>>. Nelle considerazioni sin qui svolte da questa Corte in occasione delle su menzionate pronunce sono racchiuse esaustivamente le ragioni ostative all'accoglimento della tesi sostenuta dall' fondata su una ricostruzione che – per un verso – non dialoga Pt_1 con la pronuncia di primo grado, nella misura in cui nemmeno tenta di prendere posizione e di confutare le argomentazioni ivi trasfuse al riguardo, e – per altro verso - non appare conforme alle disposizioni contrattuali richiamate ed alla relativa ratio, a fronte di dati fattuali (quali la residenza del lavoratore, l'ubicazione del centro di raccolta e dei centri lavorativi, le distanze chilometriche…) affatto pacifici in giudizio, in quanto esenti da qualsivoglia contestazione.
9. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
10. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui alle tabelle allegate al D. M. n. 55/2014 e successive modifiche ex D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata) e da distrarre in favore dei procuratori antistatari - seguono la soccombenza dell Pt_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta nondimeno all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass., Sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con ricorso depositato il 14 dicembre 2023 avverso Pt_1 la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 14 novembre 2023, nei confronti di osì provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella
10 misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Marcello
De Vivo e Stefania Scardicchio, dichiaratisi antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 3 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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