Sentenza 25 maggio 1971
Massime • 4
E inammissibile il ricorso per Cassazione proposto, con un unico atto e con il versamento di un solo deposito per il caso di soccombenza , avverso piu decisioni della commissione centrale delle imposte emesse in distinte controversie d'imposta relative a periodi contributivi diversi. ( V 1924'69, mass n 341076).*
Nell'ipotesi in cui, con un unico atto e con il versamento di un solo deposito per il caso di soccombenza, sia stato proposto ricorso per Cassazione avverso piu decisioni della commissione centrale delle imposte emesse in distinte controversie tributarie fra le stesse parti ed il deposito per il caso di soccombenza risulti, dalla relativa quietanza, specificamente imputato al ricorso proposto contro una delle decisioni impugnate, l'impugnazione deve essere dichiarata ammissibile nei confronti della sola decisione indicata nella quietanza del deposito ed inammissibile nei confronti delle altre.*
In base al DL 25 maggio 1945, n 301, con cui fu integrata la disciplina dell'imposta di negoziazione (ora abolita) contenuta nel RDL 15 dicembre 1938, n 1975, la cognizione del reclamo avverso la valutazione da parte del comitato direttivo degli agenti di cambio era devoluta ad una speciale Sezione della commissione provinciale delle imposte. In virtu del richiamo delle Disposizioni di cui al RDL 7 agosto 1936 , n 1639, ed al RD 8 luglio 1937, n 1516, per quanto concerneva il funzionamento della Sezione, le decisioni ed i relativi mezzi di impugnazione, contro le decisioni della Sezione speciale della commissione provinciale era ammesso ricorso all' autorita giudiziaria nei limiti fissati dall'art 29, terzo comma, del RDL n 1639 del 1936 (e cioe , per grave ed evidente errore di apprezzamento o Mancanza ed insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore) oppure il ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 della Costituzione, mentre non era ammesso il ricorso alla commissione centrale delle imposte. ( V 2494'65).*
L'effetto conservativo dell'impugnazione proposta davanti a giudice incompetente e, nel vigente sistema del diritto processuale, riconoscibile nei limiti in cui, in applicazione delle norme sulla Competenza , possa realizzarsi la traslatio judicii dal giudice incompetente a quello dichiarato competente, in modo che il processo possa continuare davanti al nuovo giudice, ai sensi dell'art 50 cod proc civ. perche tale effetto possa verificarsi debbono, quindi, sussistere i seguenti presuppostì a) che l'impugnazione proposta appartenga alla specie tipica ammessa dall'ordinamento in relazione alla decisione che della impugnazione stessa e oggettò b) che la relativa domanda sia stata rivolta ad un giudice investito di giurisdizione, ma incompetente in ordine alla domanda in concreto a lui rivoltà C) che il giudice officiato si sia dichiarato incompetentè d) che il giudizio sia stato tempestivamente riassunto dinanzi al giudice competente.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1971, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1971 |
Testo completo
E inammissibile il ricorso per Cassazione proposto, con un unico atto e con il versamento di un solo deposito per il caso di SO , avverso piu decisioni della commissione centrale delle imposte emesse in distinte controversie d'imposta relative a periodi contributivi diversi. ( V 1924'69, mass n 341076).*