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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3056 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Diego Militerni
- appellante -
E
P_
assistito e difeso dall'avv. Alessia Faddili
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE P_ 1. In data 3 gennaio 2024 l' notificava a mezzo posta elettronica certificata l'avviso di addebito n.
Part 39720230022711535000 alla DPM soc. coop. (d'ora in avanti, ) per la complessiva somma di
€.561.527,00, a titolo di mancato pagamento dei contributi relativi al periodo agosto 2021 – settembre 2023.
2. Con ricorso del 16 gennaio 2024 la DPM impugnava il predetto preavviso per:
P_ a) “inesistenza della notifica” per aver l' utilizzato il formato “.pdf” senza l'obbligatoria estensione
“.p7m”;
P_ b) “errore di calcolo in ordine alle somme addebitate”, per non aver l' tenuto conto della richiesta formulata dalla DPM SOC. COOP. di avvio della procedura di consultazione ed esame congiunto per il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per n. 5 settimane ex art. 8 comma 2 del DL 41/2021 per il periodo dal
01/12/2021 al 31/12/2021 come da documentazione versata in atti>>.
3. Nel rituale contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9744/2024 pubblicata il 3
ottobre 2024, rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
3.1 <<l'estensione "pdf' invece che "p7m", è conforme agli standard previsti dal regolamento ue n. 910 del
2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015 e devono ritenersi pienamente ammissibili, in quanto equivalenti, sia le firme digitali di tipo "CAdES" che quelle di tipo "PAdES", le prime con estensioni
".p7m" e le seconde con estensione ".pdf'>>;
<
sua copia informatica, sicché non è necessaria alcuna attestazione di conformità>>;
<
previsto da alcuna norma>>;
<
il fatto che il ricorrente ha avuto piena cognizione dell'atto, che è pienamente entrato nella sua sfera di conoscenza, sicché l'ha impugnato nei termini di legge>>; 3.2 <<il rilievo sull'erroneità di calcolo sulle somme addebitate appare del tutto generico e quindi inammissibile, in quanto non vi è menzione della tipologia di errore in cui sarebbe incorso l'opposto.
P_ Sul punto l' spiega che le somme a titolo di contributi oggetto dell'avviso di addebito in giudizio derivano da Mod. DM 10 insoluti presentati dalla società per le mensilità da agosto 2021 a settembre 2023, quali denunce che i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere mensilmente in via telematica all'Istituto ai sensi dell'art. 44, comma 9, della legge 24 novembre 2003 n. 326, di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269
ed aventi, come noto valenza confessoria. Le somme dovute a titolo di contributi sono state maggiorate delle sanzioni civili come per legge>>.
4. Con ricorso del 7 novembre 2024 la cooperativa interponeva appello.
P_ L' resisteva.
5. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “erronea valutazione circa l'inesistenza giuridica della notifica
P_ effettuata dall'Ente Impositore a mezzo posta elettronica certificata”.
Ripropone l'appellante la tesi già sostenuta in primo grado, ossia che:
P_
< ha notificato a mezzo pec alla società appellante un avviso di addebito erroneamente in formato
“.pdf” senza l'obbligatoria estensione “.p7m”>;
<
l'estensione .p7m non è valida e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec,
appunto in tale formato”>>;
<
rappresenta la "busta crittografica", che contiene al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica>>;
P_
< ha omesso di allegare al messaggio p.e.c. l'indispensabile attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito>>.
6. Il motivo è inammissibile. Le azioni previste dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e dall'art. 617 c.p.c. possono essere esperite con la proposizione di un unico atto.
Ciascuna delle azioni rimane autonoma e distinta dall'altra, restando pertanto assoggettata ai rispettivi termini di proposizione e ai relativi regimi di impugnazione.
Quando si denunziano vizi formali e procedurali della riscossione, quali quelli riguardanti la notifica dell'atto,
l'azione proposta va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Ne consegue che avverso la censura in esame poteva essere fatta valere soltanto il ricorso per cassazione e art. 111 Cost., poiché la sentenza ex art. 617 c.p.c. non è impugnabile (art. 618 c.p.c.).
7. Solo ad abundantiam, il Collegio rileva che il motivo è anche infondato.
Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo
PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Cass. S.U. n. 10266/2018); in sostanza, secondo le Sezioni Unite si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES (che dà luogo un file con estensione finale <*.p7m>), rispetto alla firma digitale in formato
PAdES (più nota come "firma PDF", che è un file con normale estensione <*.pdf>, leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato).
Inoltre, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La notificazione dell'avviso di addebito non rientra nell'ambito della notifica di atti giudiziari ad opera di avvocati e dunque non si applica la l. n. 53/1994, art. 9, comma 2; quella che rileva è invece la previsione del d.lg. n. 82/2005, art. 23, riguardante le "copie analogiche di documenti informatici", secondo cui (comma 2)
le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale
"se la loro conformità non è espressamente disconosciuta"; d'altra parte, il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2 è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 c.c. e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale (Cass. 6569/2023).
In ogni caso, la eventuale nullità della notificazione dell'atto è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma,
cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato (Cass. 1238/2014).
Invero, <
efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)>>, sicché tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass. sez. un. 19854/2004; Cass. 7441/2022).
E va anche aggiunto che il giudice ordinario è giudice del rapporto (nella specie, contributivo) e non degli atti,
di guisa che eventuali vizi formali non esimono il giudice dal pronunciarsi sul merito della controversia.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
sull'errore di calcolo delle somme di cui all'avviso di addebito impugnato”.
Sostiene la cooperativa che <
quantificazione dello stesso – che per tutta l'annualità 2021 la DPM soc. cooperativa ha richiesto (perché
come per legge) l'attivazione della cassa integrazione in deroga>>.
9. Il motivo è inaccoglibile.
P_ L' ha precisato, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, che <
dell' del trattamento di integrazione salariale in deroga, riconosciuto per la mensilità di dicembre P_2
2021, è stato disposto, a seguito del decreto di concessione, in forma diretta ai lavoratori beneficiari>>. P_ Orbene, non si comprende quale sia l'errore di quantificazione commesso dall' né è stato indicato quale
Pa sarebbe, a detta dell'appellante, il minor importo dovuto per effetto dell'ammissione alla .
La doglianza si appalesa, per la sua genericità, totalmente inidonea a sovvertire la statuizione del Tribunale,
Part tanto più se si considera che, come precisato dall'Istituto (e non contestato dalla ), <
di contributi, oggetto dell'avviso di addebito in giudizio, discendono da M 10 insoluti presentati dalla Pt_3
società per le mensilità da agosto 2021 a settembre 2023>>.
10. In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data7 novembre 2024, dalla Parte_1
P_ nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 3 ottobre 2024.
P_ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.14.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3056 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Diego Militerni
- appellante -
E
P_
assistito e difeso dall'avv. Alessia Faddili
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE P_ 1. In data 3 gennaio 2024 l' notificava a mezzo posta elettronica certificata l'avviso di addebito n.
Part 39720230022711535000 alla DPM soc. coop. (d'ora in avanti, ) per la complessiva somma di
€.561.527,00, a titolo di mancato pagamento dei contributi relativi al periodo agosto 2021 – settembre 2023.
2. Con ricorso del 16 gennaio 2024 la DPM impugnava il predetto preavviso per:
P_ a) “inesistenza della notifica” per aver l' utilizzato il formato “.pdf” senza l'obbligatoria estensione
“.p7m”;
P_ b) “errore di calcolo in ordine alle somme addebitate”, per non aver l' tenuto conto della richiesta formulata dalla DPM SOC. COOP. di avvio della procedura di consultazione ed esame congiunto per il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per n. 5 settimane ex art. 8 comma 2 del DL 41/2021 per il periodo dal
01/12/2021 al 31/12/2021 come da documentazione versata in atti>>.
3. Nel rituale contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9744/2024 pubblicata il 3
ottobre 2024, rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
3.1 <<l'estensione "pdf' invece che "p7m", è conforme agli standard previsti dal regolamento ue n. 910 del
2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015 e devono ritenersi pienamente ammissibili, in quanto equivalenti, sia le firme digitali di tipo "CAdES" che quelle di tipo "PAdES", le prime con estensioni
".p7m" e le seconde con estensione ".pdf'>>;
<
sua copia informatica, sicché non è necessaria alcuna attestazione di conformità>>;
<
previsto da alcuna norma>>;
<
il fatto che il ricorrente ha avuto piena cognizione dell'atto, che è pienamente entrato nella sua sfera di conoscenza, sicché l'ha impugnato nei termini di legge>>; 3.2 <<il rilievo sull'erroneità di calcolo sulle somme addebitate appare del tutto generico e quindi inammissibile, in quanto non vi è menzione della tipologia di errore in cui sarebbe incorso l'opposto.
P_ Sul punto l' spiega che le somme a titolo di contributi oggetto dell'avviso di addebito in giudizio derivano da Mod. DM 10 insoluti presentati dalla società per le mensilità da agosto 2021 a settembre 2023, quali denunce che i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere mensilmente in via telematica all'Istituto ai sensi dell'art. 44, comma 9, della legge 24 novembre 2003 n. 326, di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269
ed aventi, come noto valenza confessoria. Le somme dovute a titolo di contributi sono state maggiorate delle sanzioni civili come per legge>>.
4. Con ricorso del 7 novembre 2024 la cooperativa interponeva appello.
P_ L' resisteva.
5. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “erronea valutazione circa l'inesistenza giuridica della notifica
P_ effettuata dall'Ente Impositore a mezzo posta elettronica certificata”.
Ripropone l'appellante la tesi già sostenuta in primo grado, ossia che:
P_
< ha notificato a mezzo pec alla società appellante un avviso di addebito erroneamente in formato
“.pdf” senza l'obbligatoria estensione “.p7m”>;
<
l'estensione .p7m non è valida e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec,
appunto in tale formato”>>;
<
rappresenta la "busta crittografica", che contiene al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica>>;
P_
< ha omesso di allegare al messaggio p.e.c. l'indispensabile attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito>>.
6. Il motivo è inammissibile. Le azioni previste dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e dall'art. 617 c.p.c. possono essere esperite con la proposizione di un unico atto.
Ciascuna delle azioni rimane autonoma e distinta dall'altra, restando pertanto assoggettata ai rispettivi termini di proposizione e ai relativi regimi di impugnazione.
Quando si denunziano vizi formali e procedurali della riscossione, quali quelli riguardanti la notifica dell'atto,
l'azione proposta va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Ne consegue che avverso la censura in esame poteva essere fatta valere soltanto il ricorso per cassazione e art. 111 Cost., poiché la sentenza ex art. 617 c.p.c. non è impugnabile (art. 618 c.p.c.).
7. Solo ad abundantiam, il Collegio rileva che il motivo è anche infondato.
Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo
PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Cass. S.U. n. 10266/2018); in sostanza, secondo le Sezioni Unite si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES (che dà luogo un file con estensione finale <*.p7m>), rispetto alla firma digitale in formato
PAdES (più nota come "firma PDF", che è un file con normale estensione <*.pdf>, leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato).
Inoltre, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La notificazione dell'avviso di addebito non rientra nell'ambito della notifica di atti giudiziari ad opera di avvocati e dunque non si applica la l. n. 53/1994, art. 9, comma 2; quella che rileva è invece la previsione del d.lg. n. 82/2005, art. 23, riguardante le "copie analogiche di documenti informatici", secondo cui (comma 2)
le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale
"se la loro conformità non è espressamente disconosciuta"; d'altra parte, il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2 è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 c.c. e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale (Cass. 6569/2023).
In ogni caso, la eventuale nullità della notificazione dell'atto è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma,
cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato (Cass. 1238/2014).
Invero, <
efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)>>, sicché tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass. sez. un. 19854/2004; Cass. 7441/2022).
E va anche aggiunto che il giudice ordinario è giudice del rapporto (nella specie, contributivo) e non degli atti,
di guisa che eventuali vizi formali non esimono il giudice dal pronunciarsi sul merito della controversia.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
sull'errore di calcolo delle somme di cui all'avviso di addebito impugnato”.
Sostiene la cooperativa che <
quantificazione dello stesso – che per tutta l'annualità 2021 la DPM soc. cooperativa ha richiesto (perché
come per legge) l'attivazione della cassa integrazione in deroga>>.
9. Il motivo è inaccoglibile.
P_ L' ha precisato, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, che <
dell' del trattamento di integrazione salariale in deroga, riconosciuto per la mensilità di dicembre P_2
2021, è stato disposto, a seguito del decreto di concessione, in forma diretta ai lavoratori beneficiari>>. P_ Orbene, non si comprende quale sia l'errore di quantificazione commesso dall' né è stato indicato quale
Pa sarebbe, a detta dell'appellante, il minor importo dovuto per effetto dell'ammissione alla .
La doglianza si appalesa, per la sua genericità, totalmente inidonea a sovvertire la statuizione del Tribunale,
Part tanto più se si considera che, come precisato dall'Istituto (e non contestato dalla ), <
di contributi, oggetto dell'avviso di addebito in giudizio, discendono da M 10 insoluti presentati dalla Pt_3
società per le mensilità da agosto 2021 a settembre 2023>>.
10. In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data7 novembre 2024, dalla Parte_1
P_ nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 3 ottobre 2024.
P_ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.14.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis