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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE AVVISO DI (art. 429 c.p.c.) ADDEBITO
definitiva nella causa iscritta al n. 1163/2023 R.G. Lav. promossa da: _________________
Parte_1
Avv. OR ZURZOLO
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
CP_2
- che, con ricorso depositato telematicamente n Cancelleria il 29.3.2023, Parte_1 adiva in giudizio l' lamentando l'illegittimità e/ nullità dell'avviso di addebito n°394 2022 CP_1
00038174 75 000 notificato il 23.2.2023, asseritamente riferibile ad un disconoscimento di un rapporto di lavoro e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura riferite al periodo 1/2016 – 12/2016; in particolare sosteneva che l' non avesse notificato detto CP_3 provvedimento di disconoscimento, per cui, in assenza di prova della notifica, l'avviso di addebito non poteva essere emesso;
- che nessuno si costituiva per l' , per cui il giudice, stante la regolarità della notifica CP_1 dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice assegnatario della causa, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, al cui esito pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'avviso di addebito impugnato dovrebbe (il condizionale è d'obbligo, alla luce dei documenti in possesso del giudicante) trarre origine da un verbale ispettivo con cui sarebbero state disconosciute giornate di lavoro in agricoltura riferite all'anno 2016: come già anticipato, la ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la notifica di tale provvedimento, che non è in atti, non essendo costituito l' . CP_3
1 Non è, allora, possibile per questo giudice verificare la legittimità dell'avviso di addebito opposto, poiché non solo non è stata fornita la prova della notifica del provvedimento presupposto, ma non è neppure noto il fondamento della pretesa contributiva dell' . CP_1
Il ricorso, pertanto, non può che trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e vanno liquidate come in dispositivo in misura di poco inferiore ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento e senza tener conto della fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv.
OR OL, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n°394 2022 00038174 75 000;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 1.500,00 per compensi, 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. OR OL dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 18/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE AVVISO DI (art. 429 c.p.c.) ADDEBITO
definitiva nella causa iscritta al n. 1163/2023 R.G. Lav. promossa da: _________________
Parte_1
Avv. OR ZURZOLO
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
CP_2
- che, con ricorso depositato telematicamente n Cancelleria il 29.3.2023, Parte_1 adiva in giudizio l' lamentando l'illegittimità e/ nullità dell'avviso di addebito n°394 2022 CP_1
00038174 75 000 notificato il 23.2.2023, asseritamente riferibile ad un disconoscimento di un rapporto di lavoro e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura riferite al periodo 1/2016 – 12/2016; in particolare sosteneva che l' non avesse notificato detto CP_3 provvedimento di disconoscimento, per cui, in assenza di prova della notifica, l'avviso di addebito non poteva essere emesso;
- che nessuno si costituiva per l' , per cui il giudice, stante la regolarità della notifica CP_1 dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice assegnatario della causa, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, al cui esito pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'avviso di addebito impugnato dovrebbe (il condizionale è d'obbligo, alla luce dei documenti in possesso del giudicante) trarre origine da un verbale ispettivo con cui sarebbero state disconosciute giornate di lavoro in agricoltura riferite all'anno 2016: come già anticipato, la ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la notifica di tale provvedimento, che non è in atti, non essendo costituito l' . CP_3
1 Non è, allora, possibile per questo giudice verificare la legittimità dell'avviso di addebito opposto, poiché non solo non è stata fornita la prova della notifica del provvedimento presupposto, ma non è neppure noto il fondamento della pretesa contributiva dell' . CP_1
Il ricorso, pertanto, non può che trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e vanno liquidate come in dispositivo in misura di poco inferiore ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento e senza tener conto della fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv.
OR OL, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n°394 2022 00038174 75 000;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 1.500,00 per compensi, 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. OR OL dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 18/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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