Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 01105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2022, proposto da
SE ER e VI NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Molino e SE Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Franca Borla, Patrizia Regaldo e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al beneficio economico normativamente contemplato dall’art. 6- bis del d.l. 21/09/1987 n. 387, e del conseguente obbligo in capo all’INPS di provvedere alla rideterminazione e alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio loro spettante, mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” previsti dalla disposizione menzionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nonché, ove occorra, per l’annullamento:
- dei provvedimenti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio n. 002202100122660 del 27/08/2021 emesso in favore di SE ER e n. 002202100041476 del 22/03/2021 emesso in favore di VI NI, nella parte in cui hanno omesso il computo di sei scatti stipendiali previsti dal combinato disposto dell’art. 6- bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472, e 1911, comma 3, d.lgs.15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell’ordinamento militare;
- nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, consequenziale o comunque coordinato o connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 06/04/2022, SE ER e VI NI, ex militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno agito in giudizio per l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio (di seguito “TFS”) mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, del beneficio di sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6- bis d.l. 21/09/1987 n. 387, convertito con legge del 20/11/1987 n. 472, così come modificato dall’art. 21 legge 07/10/1990 n. 232.
Dalla documentazione di causa si apprende che i ricorrenti sono stati collocati a riposo su domanda, dopo più di trentacinque anni di servizio utile contributivo e dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Ricevuto il prospetto di liquidazione del TFS, ne hanno contestato la correttezza, lamentando presso l’INPS la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali prevista dal menzionato art. 6- bis d.l. 387/1987 e intimando l’Istituto di provvedere all’erogazione delle ulteriori somme spettanti. Le Direzioni Provinciali sollecitate non hanno tuttavia fornito riscontro alle istanze pervenute in via amministrativa. I ricorrenti hanno dunque agito in giudizio per la tutela dei propri diritti.
2. – L’INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
L’Amministrazione ha sostenuto che la liquidazione del TFS sia disciplinata non già dal menzionato art. 6- bis d.l. 387/1987, bensì dall’art. 1, co. 15- bis d.l. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall’art. 11, co. 1 legge n. 231/1990 (quest’ultimo successivamente abrogato), che limita il beneficio ai dipendenti cessati dal servizio « per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti ». All’accoglimento delle pretese attoree osterebbe inoltre la mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri ed Esercito, che impedisce di inquadrare i ricorrenti in alcuna delle qualifiche elencate nell’invocato art. 6- bis d.l. 387/1987.
3. – All’udienza pubblica del 17/06/2025, la causa è stata introitata per la decisione, senza previa discussione, come da congiunti istanze delle parti.
4. – Il ricorso è fondato per le ragioni di cui di seguito.
4.1 - Il giudizio verte intorno all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
La questione ha fatto oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa (favorevoli alle tesi dei ricorrenti ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n.11398, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/04/2022, n. 866; TAR Friuli Venezia Giulia, 22/03/2022, n. 158; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15/03/2022, n. 765; di opinione contraria TAR Calabria, Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 223, TRGA Trento, 14/04/2022, n. 83; Id., 01/07/2021, n. 114, TAR Lazio, Roma, Sez. III- quater , 02/03/2022, n. 2445), recentemente compostosi attorno all’indirizzo – inizialmente recessivo – favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19/08/2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18/04/2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 (nonché con sentenza del 15/05/2023 n. 4844).
Questo Tribunale ha condiviso tale indirizzo con pronunce della Prima Sezione (sentenza 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118), nonché da ultimo della Terza Sezione (sentenze 19/07/2023 n. 578, del 14/12/2023 n. 989, 21/07/2023 n. 717; 14/12/2023 n. 989; 22/01/2024 n. 63; 20/03/2024 n. 293; 22/04/2024 n. 401; 27/05/2024 n. 567; 09/01/2025 n. 20; 23/01/2025 n. 185 e 192).
Trattandosi di un terreno argomentativo ampiamente dissodato, è possibile un cursorio richiamo ai principali nodi rilevanti ai fini della decisione.
4.2 - Le argomentazioni poste a fondamento dell’orientamento favorevole all’estensione dell’istituto di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia possono essere compendiate nei seguenti punti:
i) l’art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettata ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;
ii) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;
iii) l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, per effetto dell’art. 2268 comma 1 n. 872 Cod. Ord. Mil., non comporta la reviviscenza dell’art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché – per consolidato principio – l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987) che limita l’applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell’art. 1911 co. 3 Cod. Ord. Mil, a tenore del quale l’art. 6- bis d.l. n. 387/1987 « continua ad applicarsi » alle forze di polizia a ordinamento militare;
iv ) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, « la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 » Consiglio di Stato, 15/5/2023 n. 4844);
v) quanto infine all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, l’art. 6- bis d.l. 387/1987 estende il beneficio al personale che cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) nonché al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 1).
4.3 - Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversa, il ricorso non può che meritare integrale accoglimento.
I ricorrenti sono tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, posti in quiescenza su domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e dopo il trentacinquesimo anno di servizio utile contributivo (docc. 1 e 2 ricorrenti).
Sono dunque integrati gli elementi della fattispecie di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987.
A diverse conclusioni non consente di giungere la tesi patrocinata dall’INPS in questo giudizio, a tenore della quale la mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri ed Esercito sarebbe ostativa all’accoglimento della domanda. La corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile (queste ultime richiamate dall’art. 6- bis d.l. 387/1987) è infatti disciplinata dall’art. 632 del Cod. Ord. Mil., disposizione che non pone problemi ermeneutici di sorta (cfr. sul punto TAR Piemonte, Sez. I, 31/01/2023 n. 118; nonché Id., Sez. III 19/07/2023 n. 578)
5. – Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis d.l. n. 387/1987, oltre interessi. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante, in quanto escluso dall’art. 16 co. 6 legge n. 412/1991 e dall’art. 22 co. 36 legge n. 724/1994 (cfr. TAR Valle d’Aosta, Sez. Unica, 14/11/2024, n. 39).
6. – Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, giacché, al momento della proposizione del ricorso, la giurisprudenza non aveva raggiunto un orientamento univoco sulla questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio mediante attribuzione del beneficio economico previsto dell’art. 6- bis d.l. 21/09/1987 n. 387;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO