Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/10/2022, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01633/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2016, proposto da
Sabbia D'Oro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Rgt Fanteria 4;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Gallipoli - U.O. n. 15 quater -- Ufficio Demanio, prot. n. 23619 datato 1.6.2016, notificato il 13.6.2016, avente ad oggetto: "Richiesta di ampliamento della zona posa ombrelloni e sdraio a servizio della struttura balneare denominata Samsara sita in Gallipoli, Litoranea Gallipoli S.M. di Leuca, prot. in entrata n. 0002178 del 18.1.2016. Rigetto", nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e, in particolare, della deliberazione n. 72 del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli datata 26.2.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la società Sabbia d’Oro srl impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui è stato espresso il diniego sull’istanza di ampliamento dell’area in concessione demaniale per la posa di ombrelloni e sdraio presso lo stabilimento Samsara sito nel Comune di Gallipoli.
A supporto della domanda di annullamento, la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura;
Violazione di legge e in particolare degli artt. 4 e 15 della L.R. Puglia 17/2015, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta, violazione del principio di imparzialità e del legittimo affidamento;
Illegittimità dell’art. 76 del PCC per violazione dell’art. 8.1. delle NTA annesse al PRC, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità e sviamento.
Si è costituto in giudizio il Comune di Gallipoli chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 22 settembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come peraltro eccepito nelle note di udienza depositate il 13 giungo 2022 dalla difesa del Comune di Gallipoli.
Ed invero, con Determinazione Dirigenziale del Comune di Gallipoli n. 2090 del 23.11.2017 è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima in capo alla società ricorrente, in ragione dell’accertato utilizzo dell’area per finalità differenti da quelle proprie della concessione balneare e per violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio e previsti dall’ordinanza balneare della Regione Puglia del 2.5.2017.
Tale provvedimento, oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, è stato riconosciuto legittimo dal giudice amministrativo, con conseguente reiezione del ricorso proposto dalla Sabbia d’Oro srl, giusta sentenza di questo Tribunale n. 100/2018, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5333 del 12.9.2018.
In conseguenza di quanto sopra la ricorrente non è più titolare di concessione demaniale, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse decisione sul ricorso in esame.
In tal senso deve quindi provvedersi.
Ragioni equitative giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO