Accoglimento
Sentenza 26 settembre 2019
Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/02/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01368/2025REG.PROV.COLL.
N. 01748/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di eredi dell’-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Carcione in Roma, via Bocca di Leone, 78,
contro
il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III n. 6458/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso, prodotto dalla signora -OMISSIS- e dagli altri familiari del defunto signor -OMISSIS-, “ fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Autorità amministrativa ” , annullando il provvedimento ministeriale (ed il parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio) di diniego dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS-”, prodotta dal -OMISSIS-, poi deceduto per tale infermità.
2. Con il gravame qui in scrutinio, i ricorrenti chiedono:
- l’ottemperanza al giudicato, in quanto “ a seguito della pubblicazione della sentenza sopra indicata (in data 26 settembre 2019), il cui tenore è inequivocabile, l’Amministrazione non ha provveduto ad aggiornare il parere reso dal Comitato di Valutazione (ed il connesso provvedimento del Ministero dell’Interno) ma, addirittura, ha anche riconfermato il parere negativo già in precedenza espresso, correlando -OMISSIS- al -OMISSIS-, non sussistendo “segni clinici, strumentali o di laboratorio che possono essere presi in considerazione come indicatori di effetto di -OMISSIS-”, ponendo in essere una condotta contraddittoria ed elusiva della sentenza del Consiglio di Stato n. 6458/2019…In ragione di quanto sinora rappresentato, non essendosi all’oggi l’Amministrazione conformata al contenuto precettivo della sentenza che, come detto, prescriveva una riforma del parere adottato dal Comitato di Verifica e dei provvedimenti allo stesso collegati, con il presente giudizio si chiede l’ottemperanza della sentenza sopra emarginata ”;
- che il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, riesamini l’istanza -OMISSIS- con la quale il de cuius ha chiesto all’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta, con liquidazione di equo indennizzo (richiesta rinnovata dall’erede signora -OMISSIS- in data -OMISSIS-), all’uopo disponendo nuovo esame da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio che tenga conto del rapporto informativo integrativo del Comandante provinciale di Benevento datato -OMISSIS-;
- di nominare un Commissario ad acta che tenga luogo della volontà della inadempiente in caso di mancato adeguamento al contenuto della sentenza;
- di fissare, ai sensi dell’art. 114, 4° comma, lett. e ), c.p.a., una somma di denaro che l’Amministrazione dovrà versare per ogni violazione successiva del giudicato ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
2.2. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno depositato:
- copia di altro ricorso in primo grado, prodotto nel 2020 avverso un nuovo diniego emesso dall’Amministrazione nel 2019, in data successiva alla sentenza qui in esame per l’ottemperanza;
- copia della relativa costituzione del Ministero dell’Interno, con cui il Dicastero comunica che “ in ottemperanza alla sentenza n. 6458/2019 del Consiglio di Stato, la Amministrazione con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- ha invitato il Comitato di Verifica a voler riesaminare la pertinente documentazione relativa all’istanza dell’-OMISSIS-, tenendo conto delle motivazioni espresse nella citata sentenza del Consiglio di Stato. Dunque, in riscontro alla nota descritta, con delibera -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto di confermare i precedenti pareri. Infine, l’Amministrazione, con D.M. -OMISSIS- del -OMISSIS-intesa a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per l’infermità sofferta dal -OMISSIS-. In conclusione, avverso il suddetto decreto ministeriale e la delibera n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- del Comitato di verifica la sig.ra -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, ed -OMISSIS- hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio –Roma, chiedendone l’annullamento dei relativi provvedimenti decisionali, proponendo istanza istruttoria, “Non sappiamo sulla base di quali documenti l’Amministrazione abbia espresso il provvedimento impugnato. Sin da ora, pertanto, si chiede il deposito in giudizio di tutti gli atti e i documenti in base ai quali è stata respinta la richiesta avanzata dal Sig. -OMISSIS-”, e istanza di riesame volta a “ordinare all’Amministrazione resistente il riesame della richiesta avanzata dal sig. -OMISSIS- al fine del riconoscere la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per l’infermità “-OMISSIS-”…Diversamente da quanto presupposto dalla controparte, questa Direzione Centrale, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, ha nuovamente richiesto al Comitato di Verifica il riesame dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del -OMISSIS-, e nel rispetto della vigente normativa, nel decreto ministeriale impugnato, ha richiamato per esteso la delibera del -OMISSIS- già sopracitata, del Comitato di Verifica. Infatti, si evidenzia che il Consiglio di Stato ha sottolineato che nell’attuale assetto normativo l’Amministrazione non può che recepire il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – unico organo deputato a pronunciarsi in tema di dipendenza da causa di servizio (cfr. Consiglio di Stato Sezione II, parere n. 210 del 26 gennaio 2015, reso nell'Adunanza di Sezione del 12 novembre 2014 e Consiglio di Stato sentenza n. 1889/2009)… Dunque, a seguito dell’ulteriore parere espresso dal Comitato di verifica l’Amministrazione era tenuta a conformarsi al parere dell’Organo tecnico, che ha, per ben tre volte, esaminato la documentazione medica del -OMISSIS-, senza aver rilevato “elementi di valutazione tali da far modificare i precedenti giudizi espressi” Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi denunciati con il presente ricorso e che le doglianze debbano essere rigettate. Pertanto, ribadite le eccezioni pregiudiziali, si reputa che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato in fatto e in diritto ”;
- avviso di fissazione al 18 marzo 2025 dell’udienza pubblica di detto diverso gravame.
3. Nella camera di consiglio -OMISSIS- è stata emanata l’ordinanza -OMISSIS-, con cui si è statuito quanto segue:
“ Premesso che dalla lettura degli atti depositati dai ricorrenti è emersa l’emanazione, in data -OMISSIS-, di una nuova determinazione di rigetto della domanda per il riconoscimento della causa di servizio di cui è causa, quindi successivamente al deposito della sentenza qui in esame per l’ottemperanza, avvenuto in data 26 settembre 2019;
Considerato che l’Amministrazione appellata non ha depositato, in secondo grado, memoria o nuova documentazione, né è intervenuta nell’udienza odierna;
Ritenuto dirimente, prima di definire il gravame, chiarire se tale atto sia stato ritualmente notificato all’appellante;
Il Collegio ritiene di dover acquisire dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane elementi in merito; conseguentemente, assegna, per l’espletamento dell’incombente istruttorio, il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza ”.
4. In esito a detta ordinanza, il Ministero dell’Interno, inizialmente costituitosi con atto di mero stile, ha depositato nota inviata all’Avvocatura Generale dello Stato, con cui ha comunicato che “ In esecuzione dell’ordinanza istruttoria in oggetto, non notificata ed acquisita informalmente dal sito istituzionale “Giustizia amministrativa”, si trasmette l’unito decreto, adottato in esecuzione della sentenza n. 6458/2019 emessa dal Consiglio di Stato sez. III e regolarmente notificato alle controparti, con cui è stata respinta la domanda avanzata in data -OMISSIS- dall’-OMISSIS- intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-”. Si precisa che il suddetto decreto ministeriale è stato adottato sulla base del nuovo parere espresso dal Comitato di verifica ”.
5. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025, il Presidente del Collegio ha dato avviso al difensore di parte ricorrente, ex art.73 c.p.a., di possibili profili di improcedibilità del ricorso.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Il ricorso è improcedibile.
1.2. Come emerge dagli atti di causa, l’Amministrazione ha dato esecuzione al disposto della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, emanando un nuovo provvedimento, in esito ad una nuova istruttoria.
1.3. Peraltro, avverso tale nuova determinazione, la parte appellante risulta avere interposto altro ricorso in primo grado.
2. Va dunque osservato che l’emanazione del nuovo provvedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti al presente contenzioso, nel quale era stata – invece – lamentata una generica inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione alla precedente sentenza n. 6458/2019.
3. Il Collegio ritiene pertanto di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO