Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.229/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 229/2023 del R.G.A.C.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo, con studio in Parte_1
Castellammare di Stabia, Corso Alcide De Gasperi n. 16, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte appellante, all'udienza del 3.6.2025, si riportava alle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi e chiedeva la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.1.2023, proponeva appello Parte_1 avverso l'ordinanza di estinzione resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data
21.9.2022, nell'ambito del procedimento RG 219/2019, avendo omesso il ricorrente di integrare il contraddittorio – disposto con provvedimento del Giudice di Pace del 1.7.2019 ai sensi dell'art. 102 c.p.c. - nei confronti del concessionario che aveva emesso il provvedimento di fermo amministrativo, oggetto della proposta opposizione. Ritenendo
l'erroneità dell'ordinanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., nella parte in cui dichiarava la non integrità del contraddittorio in violazione dell'art. 39
D.Lgs. 112/1999, parte appellante chiedeva l'integrale riforma della gravata ordinanza, con remissione della causa al Giudice di Pace ex art 354 comma 2 c.p.c..
Benché ritualmente citato, restava contumace il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t..
Prodotta documentazione, la causa, assegnata allo scrivente in data 3.12.2024, sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, veniva riservata in decisione all'udienza del 3.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., che, sebbene ritualmente citato, come attesta la relata a mezzo pec in data 10.1.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Tanto premesso, rileva lo scrivente che parte appellante, quale unico motivo impugnatorio, ha inteso eccepire la nullità dell'ordinanza di estinzione ex art. 307 comma
3 c.p.c., resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 21.9.2022, avendo ritenuto il primo Giudice la sussistenza del litisconsorzio necessario tra il , Controparte_1 ente creditore, ed il che aveva emesso il provvedimento Controparte_2 di fermo amministrativo, oggetto di impugnazione. La doglianza è fondata nei termini di seguito precisati. In via preliminare, rileva questo Giudice che, sulla scorta dell'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è in presenza di un'opposizione cosiddetta “recuperatoria”, avendo il ricorrente affermato di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prodromico alla misura cautelare reale impugnata, ivi compreso il verbale di infrazione al codice della strada. In tali casi, infatti, il legittimato passivo necessario è
l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, correttamente evocato in giudizio dall'odierno appellante. (cfr Cass. civ. 12.2.2024 n. 3870) E' noto, al riguardo, che da tempo la giurisprudenza si è attestata sulla insussistenza del litisconsorzio necessario tra
Ente creditore e , più volte affermando che “Nelle cause di Parte_2 opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata
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generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.” (Cass. civ.
6.11.2023 n. 30777; conf., ex multis, Cass. civ.18.2.2020 n. 3955; 18.11.2019 n. 29798)
In accoglimento del proposto gravame, va dunque riformata l'ordinanza di primo grado, con rimessione della causa al Giudice di Pace di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.
Le spese del presente grado di giudizio andranno liquidate all'esito del giudizio da riassumere.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , con atto di citazione in appello notificato in data Controparte_1
10.1.2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata ordinanza di estinzione, dispone la rimessione del presente giudizio al Giudice di Pace di torre Annunziata;
b) nulla per le spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi all'esito del giudizio da riassumere.
Così deciso in Torre Annunziata, il 4.6.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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