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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/09/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1477/2024 promosso da:
(Cod. Fisc. ), nata in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Ferrara, Via Vincenzo Barlaam n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Lipari (Cod. Fisc.
, PEC: del Foro di Milano, con studio a C.F._2 Email_1
Milano, Via Benvenuto Cellini n. 1, giusta procura in atti e con dichiarazione di volere ricevere l'avviso di cancelleria di cui all'art. 133 c.p.c. ed eventuali altre comunicazioni di cancelleria al numero di telefax oppure all'indirizzo posta elettronica sopra indicati
RICORRENTE
Nei confronti di
(Cod. Fisc. ) nato in [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_3
a Ferrara (FE), Via Vincenzo Barlaam n. 23, rappresentato ed elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Alessandro Misiani, del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Viale Cavour n. 50, pec:
, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale e contestuale divorzio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: all'udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo di trattenere la causa in decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal marito con assunzione delle statuizioni accessorie relative alla prole. Controparte_1
si costituiva senza opporsi alla domanda di separazione e domandando a sua volta Controparte_1
l'adozione di decisione sulla prole.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 il giudice delegato alla trattazione esperiva il tentativo di conciliazione e all'esito le parti si accordavano sulle condizioni della separazione.
La separazione fra i coniugi è stata pronunciata alle condizioni dai medesimi concordate con sentenza n. 1243/2024 dell'11 dicembre 2024.
Alla successiva udienza del 10 settembre 2025, fissata in prosecuzione del procedimento unitario stante la domanda di divorzio avanzata ai sensi dell'art. 437 bis 49 c.p.c. le parti sono personalmente comparse dando atto che dalla pronuncia della separazione tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno quindi congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori ed avrà collocazione prevalente presso la Per_1 madre. La responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata da entrambi i genitori, separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verranno prese di comune accordo, avuto riguardo al preminente interesse del medesimo. I genitori dovranno collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami IGnificativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la casa familiare sita a Ferrara, Via Vincenzo Barlaam n. 23 è assegnata alla IG.ra , unitamente ai relativi arredi, con onere a suo carico delle spese per Parte_1 utenze domestiche ed ordinarie.
3) Il padre potrà vedere e stare col figlio durante il week end, a settimane alterne con la madre, con pernottamento, da sabato mattina alla domenica allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre in orario compatibile con la cena;
il padre potrà, inoltre, tenere con sé in figlio due pomeriggi a settimana per un tempo non inferiore a 2 ore, da individuare in base ai turni di lavoro. Il padre potrà tenere con sé pagina 2 di 4 il figlio una settimana durante le vacanze natalizie dal 24 dicembre sino 31 gennaio, alternandole con la madre ogni anno e alternando altresì il giorno di Natale e il Capodanno per ciascun genitore;
il padre potrà tenere con sé il figlio per tre giorni durante le vacanze pasquali, facendo in modo che il figlio trascorra un anno il giorno di Pasqua con la madre e quello successivo con il padre;
il padre potrà trascorrere le ferie estive con tenendolo con sé anche per due settimane non consecutive, Per_1 concordando il periodo con la madre entro il 30 del mese di maggio di ogni anno;
in caso di contrasti sulla individuazione del detto periodo di spettanza del padre, negli anni pari prevarrà la scelta della madre, mentre negli anni dispari quella del padre.
4) Con decorrenza dalla uscita di casa del IG. lo stesso concorrerà al mantenimento del figlio CP_1 minore versando alla madre, , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 280,00, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale1. La madre IG.ra percepirà per intero l'AUU. Parte_1
5) Spese della fase di divorzio interamente compensate fra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni per la fase di divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il giorno 11 dicembre 2024, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato presso l'Ambasciata moldava in Padova il
14 aprile 2022 fra , nata in [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 nato in [...] il [...], alle condizioni sopra trascritte, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
Così deciso in Ferrara, nella camera di conIGlio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1477/2024 promosso da:
(Cod. Fisc. ), nata in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Ferrara, Via Vincenzo Barlaam n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Lipari (Cod. Fisc.
, PEC: del Foro di Milano, con studio a C.F._2 Email_1
Milano, Via Benvenuto Cellini n. 1, giusta procura in atti e con dichiarazione di volere ricevere l'avviso di cancelleria di cui all'art. 133 c.p.c. ed eventuali altre comunicazioni di cancelleria al numero di telefax oppure all'indirizzo posta elettronica sopra indicati
RICORRENTE
Nei confronti di
(Cod. Fisc. ) nato in [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_3
a Ferrara (FE), Via Vincenzo Barlaam n. 23, rappresentato ed elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Alessandro Misiani, del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Viale Cavour n. 50, pec:
, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale e contestuale divorzio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: all'udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo di trattenere la causa in decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal marito con assunzione delle statuizioni accessorie relative alla prole. Controparte_1
si costituiva senza opporsi alla domanda di separazione e domandando a sua volta Controparte_1
l'adozione di decisione sulla prole.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 il giudice delegato alla trattazione esperiva il tentativo di conciliazione e all'esito le parti si accordavano sulle condizioni della separazione.
La separazione fra i coniugi è stata pronunciata alle condizioni dai medesimi concordate con sentenza n. 1243/2024 dell'11 dicembre 2024.
Alla successiva udienza del 10 settembre 2025, fissata in prosecuzione del procedimento unitario stante la domanda di divorzio avanzata ai sensi dell'art. 437 bis 49 c.p.c. le parti sono personalmente comparse dando atto che dalla pronuncia della separazione tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno quindi congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori ed avrà collocazione prevalente presso la Per_1 madre. La responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata da entrambi i genitori, separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verranno prese di comune accordo, avuto riguardo al preminente interesse del medesimo. I genitori dovranno collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami IGnificativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la casa familiare sita a Ferrara, Via Vincenzo Barlaam n. 23 è assegnata alla IG.ra , unitamente ai relativi arredi, con onere a suo carico delle spese per Parte_1 utenze domestiche ed ordinarie.
3) Il padre potrà vedere e stare col figlio durante il week end, a settimane alterne con la madre, con pernottamento, da sabato mattina alla domenica allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre in orario compatibile con la cena;
il padre potrà, inoltre, tenere con sé in figlio due pomeriggi a settimana per un tempo non inferiore a 2 ore, da individuare in base ai turni di lavoro. Il padre potrà tenere con sé pagina 2 di 4 il figlio una settimana durante le vacanze natalizie dal 24 dicembre sino 31 gennaio, alternandole con la madre ogni anno e alternando altresì il giorno di Natale e il Capodanno per ciascun genitore;
il padre potrà tenere con sé il figlio per tre giorni durante le vacanze pasquali, facendo in modo che il figlio trascorra un anno il giorno di Pasqua con la madre e quello successivo con il padre;
il padre potrà trascorrere le ferie estive con tenendolo con sé anche per due settimane non consecutive, Per_1 concordando il periodo con la madre entro il 30 del mese di maggio di ogni anno;
in caso di contrasti sulla individuazione del detto periodo di spettanza del padre, negli anni pari prevarrà la scelta della madre, mentre negli anni dispari quella del padre.
4) Con decorrenza dalla uscita di casa del IG. lo stesso concorrerà al mantenimento del figlio CP_1 minore versando alla madre, , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 280,00, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale1. La madre IG.ra percepirà per intero l'AUU. Parte_1
5) Spese della fase di divorzio interamente compensate fra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni per la fase di divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il giorno 11 dicembre 2024, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato presso l'Ambasciata moldava in Padova il
14 aprile 2022 fra , nata in [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 nato in [...] il [...], alle condizioni sopra trascritte, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
Così deciso in Ferrara, nella camera di conIGlio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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