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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/09/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 17/09/2025, ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 327/2024 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Stefania Cirio Parte_1
ricorrente c o n t r o
, titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, per mandato in Parte_2 atti, dall'Avv. Elena Ferrero resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , con ricorso depositato in data 29 marzo 2024, deduceva: Parte_1
- di aver prestato attività presso , titolare dell'omonima ditta individuale, dal 3 Parte_2
febbraio 2017 al 30 aprile 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansione di cameriera, part-time 5° livello;
- di aver seguito, nell'espletamento dell'attività lavorativa, gli ordini e le direttive impartitele dalla resistente;
- di aver rispettato il seguente orario di lavoro: dalle 19,00 alle 24,00 dal martedì al giovedì e dalle 19,00 all'1,00 dal venerdì alla domenica;
- che l'orario di lavoro aveva, poi, subito variazioni;
- che, a decorrere dal 6 febbraio 2020, il contratto di lavoro era stato trasformato da intermittente a part-time, con l'orario seguente: martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 19,00 alle
24,00 e la domenica dalle 11,30 alle 16,30;
1 - che, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'8 aprile 2020, il locale era rimasto chiuso in ragione del lockdown da Covid 19 e i dipendenti erano stati messi in cassa integrazione;
- di aver rispettato, nell'arco temporale compreso tra il 9 aprile 2020 e il 22 giugno 2020, con la riapertura del ristorante per servizio d'asporto e consegne a domicilio, l'orario dalle 17,30 alle 22,30;
- che dal 23 giugno 2020 al 26 ottobre 2020 il ristorante era stato riaperto con servizio ai tavoli;
- di aver, successivamente, osservato, durante il 2° periodo di lockdown, con soli servizio d'asporto e consegne a domicilio, l'orario dalle 17,30 alle 22,30;
- che dal 1° al 31 maggio 2021, allorché alle consegne a domicilio serali si era aggiunto il servizio ai tavoli, a pranzo, la domenica, essa ricorrente aveva rispettato l'orario dalle 12,00 alle 16,00/17,00;
- che dal 1° giugno 2021, dopo la riapertura del ristorante con servizio ai tavoli essa ricorrente aveva prestato attività lavorativa dalle 19,00 alle 24,00/1,00;
- di aver osservato, in seguito, dal 13 ottobre 2021, il seguente orario: mercoledì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 24,00, venerdì e sabato dalle 19,00 all'1,00, la domenica dalle 12,00 alle
16,00 e dalle 19,00 alle 23,00;
- che dal giugno 2022, dal martedì al venerdì, l'orario serale andava dalle 19,00 alle 24,00, mentre il sabato e la domenica dalle 19,00 all'1,00;
- che dal 17 ottobre 2022 l'orario era il seguente: da mercoledì a sabato dalle 19,00 all'1,00 e la domenica dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,00;
- che, a far data dal 17 ottobre 2022, l'orario indicato in bacheca non coincideva con quello effettivo, risultando 18,00/24,00;
- che, in data 16 marzo 2023, la datrice di lavoro aveva chiesto ad essa ricorrente di firmare il cambio orario retrodatato all'ottobre 2022;
- di essersi rifiutata di procedere alla sottoscrizione;
- di aver svolto mansioni di cameriera, servizio ai tavoli, impiattamento dolci, lavaggio piatti e bicchieri, prenotazioni telefoniche, pulizia dei locali in corso e a fine serata, attività di cassa;
- che il rapporto di lavoro si era interrotto in data 30 aprile 2023 a seguito della cessione dell'Azienda alla società VI.NI. s.n.c., con passaggio della ricorrente, senza soluzione di continuità;
- di aver goduto, alle dipendenze della resistente, di pochissimi giorni di ferie effettive;
- che, in caso di svolgimento di più ore di quelle indicate in busta paga, l'eccesso non figurava come straordinario, ma rientrava in banca ore (poi pagate fuori busta o come lavoro ordinario in giorni d'assenza);
2 - che, se il giorno di ferragosto cadeva di lunedì, giorno di chiusura, esso era indicato in busta paga come un giorno ordinario, senza maggiorazioni;
- che le ferie erano imposte dal datore di lavoro;
- che in busta paga figuravano meno ore di quelle lavorate;
- che essa ricorrente è, pertanto, creditrice nei confronti della resistente di €13.259,82, a titolo di straordinario diurno, ferie non godute, festività non godute, rol non goduta;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, la debitrice non aveva provveduto al saldo di quanto dovuto.
Quanto sopra dedotto, assumeva, quindi, le seguenti conclusioni:
“Adversis Reiectis,
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo pieno in applicazione del C.C.N.L. Pubblici Esercizi con qualifica di cameriera 5 livello e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
- Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma lorda di € 13.259,82, o verior somma dimostrata in corso di causa, a titolo di straordinario diurno, ferie non godute, fest non godute, rol non goduta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
- Dichiarare tenuta e condannare la , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_2 corrente in (14053) Canelli, reg. Sant'Antonion. 9 (Cod. Fisc. ), al C.F._1
pagamento in favore della sig.ra , della somma lorda di 13.259,82, o verior Parte_1
somma dimostrata in corso di causa, a titolo di straordinario diurno, ferie non godute, fest non godute, rol non goduta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo.
Spese come per legge”.
Resisteva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2024, , Parte_2 titolare dell'omonima ditta individuale, contestando quanto ex adverso dedotto.
Eccepiva che la ricorrente era stata assunta, in data 03/02/2017, dapprima con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, con prestazione di attività lavorativa a chiamata del datore.
Contestava, quindi, che avesse osservato l'orario indicato in ricorso (dalle 19,00 Parte_1 alle 24,00 dal martedì al giovedì e dalle 19,00 all'1,00 dal venerdì alla domenica), eccependo che la stessa aveva inizialmente prestato attività per circa 40 ore mensili, come da buste paga in atti.
3 Eccepiva che, dipoi, in data 06/02/2020, il contratto era stato trasformato in contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, con orario di lavoro, dal martedì al giovedì e il sabato, dalle
19 alle 00, e, la domenica, dalle ore 12,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,00, e clausola elastica e di flessibilità.
Soggiungeva, che, a far data dal 13/10/2021, a seguito di variazione di orario, la ricorrente avrebbe dovuto prestare attività il mercoledì e il giovedì dalle 19,00 a mezzanotte, il venerdì e il sabato dalle 19,00 all'1,00, la domenica dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,00.
Eccepiva ancora che, per la natura dell'attività esercitata, gli orari e il tipo di lavoro potevano variare a seconda degli eventi e delle stagioni e che, negli ultimi anni, erano stati influenzati dalla legislazione emergenziale legata all'epidemia da Covid 19.
Contestava, pertanto, che la ricorrente, dal 9 aprile 2020 al 22 giugno 2020, avesse prestato attività dalle 17,30 alle 22,30, dal momento che l'orario di uscita, nel periodo Covid, era variabile in ragione della contrazione dell'attività lavorativa.
Precisava che il lavoro supplementare, in periodi di “alta stagione”, era stato prestato dalla ricorrente nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL e regolarmente retribuito, con le dovute maggiorazioni, come da buste paga in atti.
Eccepiva, quindi, che gli orari di lavoro osservati da coincidevano con quelli di Parte_1
cui alle buste paga, sottoscritte e non contestate dalla stessa.
Replicava di aver dato riscontro al sollecito in atti con comunicazione del 27/11/2023.
Sempre con riferimento alle ore lavorate, contestava i conteggi ex adverso prodotti e, in particolare, il fatto che la ricorrente, a partire da maggio 2020, avesse svolto al mese 18 ore di straordinario, circostanza in contraddizione non solo con gli orari effettivamente svolti dalla ricorrente, ma anche con gli orari di apertura del locale.
Rimarcava come la prestazione di 18 ore di lavoro straordinario al mese risultasse, tra l'altro, incompatibile con la chiusura per ferie dell'esercizio dal 5/10/2020 al 18/10/2020, dal
27/09/2021 al 12/10/2021, dal 10/01/2022 al 25/01/2022 e ancora con la chiusura del locale dal
5/10/2022 al 20/10/2022.
Evidenziava ancora che, dal 03/02/2017 al 31/01/2020, tra le parti, era intercorso non un rapporto di lavoro part time 80 %, ma un rapporto di lavoro intermittente con orario atipico discontinuo, con prestazione da parte della ricorrente di 449 ore annue di lavoro nel 2017, 267 ore di lavoro annue nel 2018, 290 ore di lavoro annue nel 2019 e 41 ore di lavoro nel gennaio
2020.
4 Eccepiva come le ore di ferie, festività e permessi fossero state in parte godute dalla ricorrente e in parte alla stessa retribuite durante il periodo di servizio e come il residuo fosse stato erogato con l'ultimo cedolino paga di aprile 2023 per un totale complessivo di € 6.631,73.
Rimarcava che le ferie godute dalla ricorrente non erano state, comunque, correttamente scalate nei conteggi prodotti ex adverso.
Eccepiva, inoltre, che a marzo 2023 la ricorrente aveva percepito 21,50 ore di festività non godute, come da buste paga in atti.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO respingere tutte le domande avanzate dalla Sig.ra per essere le stesse infondate Parte_1
in fatto ed in diritto, mandando assolta la sig.ra da qualsiasi pretesa avversa. Parte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
II) La ricorrente ha domandato condannarsi al pagamento di € 13.259,82 per Parte_2
differenze retributive in ragione di straordinario diurno, ferie non godute, festività non godute, rol non godute.
II-a) In punto straordinario, giova premettere che ha prestato servizio per Parte_1 Pt_2
dapprima in forza di contratto a chiamata, dal 3 febbraio 2017 al 5 febbraio 2020 (cfr.
[...]
doc. 1 di parte ricorrente e 2 di parte resistente), dipoi in virtù di contratto di lavoro part-time,
a far data dal 6 febbraio 2020 (doc. 4 di parte ricorrente e 12 di parte resistente), con successiva variazione di orario a decorrere dal 13 ottobre 2021 (doc. 13 di parte resistente).
Alla qualificazione del contratto siglato in data 3 febbraio 2017 quale contratto a chiamata non ostano le dichiarazioni del testimone [rectius ], dipendente TI Tes_2 di dalla fine del 2017 a settembre 2020, (“all'inizio mi hanno fatto un contratto Parte_2
intermittente a chiamata, ma in realtà facevo tutti i fine settimana e la era presente tutti Pt_1
i sabati e le domeniche”), atteso che (come da doc. 1 di parte ricorrente e 2 di Parte_1
parte resistente) avrebbe dovuto prestare servizio “indicativamente nei giorni di venerdì, sabato domenica e festività”.
Quanto all'orario di lavoro, dal tenore letterale del contratto (cfr. ancora doc. 1 di parte ricorrente e 2 di parte resistente) emerge che “La durata della prestazione oggetto delle singole chiamate al lavoro, nonché la relativa collocazione temporale [sarebbero state] comunicate dal Datore di lavoro contestualmente alla chiamata”.
Ciò posto, v'è, ora, da osservare che non ha né allegato né fornito prova rigorosa: Parte_1
5 (i) della durata e della collocazione temporale della prestazione comunicatale da Pt_2
in occasione delle singole chiamate;
[...]
(ii) delle ore di straordinario eccedenti l'orario di lavoro preventivato dal datore in occasione delle singole chiamate.
Ne segue, pertanto, che la domanda avanzata dalla ricorrente in punto straordinario diurno per il periodo 3 febbraio 2017 – 5 febbraio 2020 non può trovare accoglimento.
Ma, quand'anche si qualificasse il contratto in data 3 febbraio 2017 come un contratto di lavoro part-time o a tempo pieno, si perverrebbe alla medesima conclusione, non avendo, comunque, la ricorrente assolto all'onere di allegare e fornire prova rigorosa dell'ordinario orario di lavoro effettivamente osservato e delle ore di straordinario svolte.
Del pari, va rigettata la domanda in punto straordinario diurno relativa al periodo 6 febbraio
2020 (data di trasformazione del contratto di lavoro da intermittente a part-time) – 8 marzo
2020 (periodo pre-Covid).
In merito, si rileva che, a far data dal 6 febbraio 2020, la ricorrente era tenuta ad osservare un orario di 25 ore settimanali, “così ripartite: martedì mercoledì giovedì e sabato dalle ore 19 alle ore 00 e domenica dalle ore 11,30 alle ore
16,30 per tutte le settimane di tutti i mesi dell'anno”, con clausola elastica e flessibile (cfr. doc.
4 di parte ricorrente e 12 di parte resistente).
Dalle deposizioni delle testimoni [rectius ], dipendente di TI Tes_2
dalla fine del 2017 a settembre 2020, e , alle dipendenze della Parte_2 Testimone_3
resistente dal 5 dicembre 2019 sino a giugno 2021, non si ricavano elementi significativi in ordine alla prestazione di lavoro straordinario nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato nel periodo compreso tra il 6 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020: l'orario di lavoro riferito dai testi
è pressoché coincidente con quello contrattualmente stabilito (dalle ore 19 alle ore 00).
Sul punto, la teste [rectius ] ha dichiarato: “Io lavoravo solo TI Tes_2 durante i fine settimana, il sabato e la domenica, salvo d'estate, periodo in cui lavoravo anche nel corso della settimana.
[…]
Nei fine settimana il locale seguiva quale orario dalle 19,00 a dopo la mezzanotte, comunque
a seconda del flusso di clientela.
Durante l'estate gli orari, anche infrasettimanali erano simili.
Per il resto dell'anno posso riferire solo per il sabato e la domenica.
La ricorrente, quando è stata assunta, poiché frequentava l'Università, seguiva un orario simile al mio. Poi, quando ha lasciato l'Università, lavorava anche durante la settimana.
6 […]
Adr: all'inizio mi hanno fatto un contratto intermittente a chiamata, ma in realtà facevo tutti i fine settimana e la era presente tutti i sabati e le domeniche. Pt_1
[…]
Anche la seguiva il mio stesso orario”. Pt_1
La teste ha affermato: “Nel primo periodo eravamo più camerieri e quindi Testimone_3
andavo a lavorare meno giorni alla settimana.
Poi c'è stato un periodo in cui siamo rimaste io e la ricorrente e quindi lavoravo più di frequente e comunque lavoravo sempre nel corso del week end.
L'orario andava dalle 19 fino verso quantomeno la mezzanotte, questo almeno nel week end.
Nel corso dell'estate il lavoro finiva anche dopo”.
Non si ritiene, comunque, che, per il periodo 6 febbraio 2020 – 8 marzo 2020, le deposizioni anzidette possano riferirsi, quanto alla prestazione di attività lavorativa dalle ore 19 alle ore 00, anche alla domenica, attese le dichiarazioni della teste [rectius TI
], secondo cui “C'è stato un brevissimo periodo di un mese, poco prima del covid, Tes_2 in cui il locale era aperto la domenica a mezzogiorno, ma chiudeva la domenica sera”.
Né la ricorrente ha allegato e fornito prova specifica delle giornate e delle ore in cui avrebbe svolto lavoro supplementare, rispetto all'orario contrattualmente stabilito, e ulteriore lavoro straordinario.
Ugualmente deve rigettarsi la domanda in punto straordinario diurno con riferimento al periodo
9 marzo 2020 – 31 maggio 2021, non essendo emersa prova circa il concreto orario seguito dalla ricorrente.
La teste [rectius ] si è limitata, infatti, ad affermare “Nel TI Tes_2
periodo del covid il locale ha chiuso per un mese nel corso del marzo 2020, poi ad aprile abbiamo iniziato a fare dell'asporto e poi a seconda delle restrizioni governative capitava che venissero i clienti a ritirare le vivande.
Per l'estate del 2020 le cose si sono più o meno normalizzate.
Poi io a fine settembre ho smesso di lavorare e quindi non so riferire altro”.
Analogamente la teste ha dichiarato “Durante il lockdown, io per un periodo Testimone_3
sono stata a casa.
Nel periodo in cui si facevano solo gli asporti, so che la ricorrente andava per preparare gli asporti.
Anche io, qualche volta, la sera ho lavorato nel periodo degli asporti e ricordo che la ricorrente era presente”.
7 Né può trovare accoglimento la pretesa avanzata dalla ricorrente in punto straordinario per il periodo 1 giugno 2021 – 12 ottobre 2021.
Dalle deposizioni anzidette, infatti, non è emersa la prestazione di lavoro straordinario rispetto all'orario allegato da . Parte_1
La ricorrente, stando alle dichiarazioni sopra riportate, avrebbe, infatti, prestato servizio, specialmente nel week end, dalle 19 sino a mezzanotte, senza discrepanze rispetto all'orario dalla stessa indicato in ricorso (dalle ore 19,00 alle ore 24,00/01,00).
E nemmeno la ricorrente ha allegato di aver svolto ore di lavoro supplementare, rispetto alle quali le ulteriori costituirebbero straordinario.
Deve rigettarsi, poi, anche la richiesta di condanna al pagamento dello straordinario diurno per il periodo decorrente dal 13 ottobre 2021.
A seguito di variazione di orario (cfr. doc. 13 di parte resistente), la ricorrente avrebbe dovuto osservare un orario di 30 ore settimanali, “nei giorni di mercoledì – giovedì dalle ore 19:00 alle ore 00:00 – venerdì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 01:00 – la domenica dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00”, con clausola elastica e flessibile.
Nondimeno, dall'esame delle deposizioni testimoniali non è emersa prova rigorosa delle singole giornate in cui la ricorrente avrebbe prestato ore di lavoro straordinario.
La teste dipendente della resistente dal 4 agosto 2022 al 3 marzo 2023, sul Testimone_4 punto, dichiara “Io lavoravo dalle 17,00 fino alle 22,30.
Io lavoravo dal martedì al sabato incluso.
Ricordo la ricorrente.
Anche lei faceva la cameriera.
La ricorrente arrivava al lavoro alle 19,00 e andava via dopo di me, per cui non so dire fino a che ora si fermasse.
Le volte in cui mi portava a casa la titolare aspettavo la chiusura del locale, che era tra le
23,30 e la mezzanotte e mezza.
La ricorrente lavorava tutti i giorni escluso il lunedì.
Durante l'inverno il locale è chiuso anche il martedì.
Venerdì e sabato si finisce intorno a mezzanotte e mezza, gli altri giorni, soprattutto d'inverno, si finiva prima”.
Così la teste ha visto la ricorrente fermarsi sino alla chiusura del locale, tra le 23,30 Tes_4
e la mezzanotte e mezza, solo alcune volte, per il resto non ha saputo riferire in ordine all'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
8 E neanche in questo caso ha allegato, oltre all'orario contrattualmente pattuito, il Parte_1
numero di ore di eventuale lavoro supplementare, rispetto al quale le ore ulteriori sono da considerarsi straordinario.
Da respingersi, inoltre, sono le pretese in tema di retribuzione del lavoro notturno e supplementare, in quanto avanzate dalla ricorrente solo con le note conclusive del 5 settembre
2025.
Il rito del lavoro è caratterizzato, infatti, da un rigido sistema di preclusioni, che investe domande ed eccezioni, richieste di prove e documenti, imponendo al ricorrente di allegare specificamente i fatti posti a fondamento della propria pretesa, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione e rassegnare le relative conclusioni con l'atto introduttivo del giudizio.
II-b) Ciò posto, deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna della convenuta al pagamento di ferie, festività e rol non godute, atteso che la ricorrente non ha specificamente allegato, con il ricorso introduttivo, l'esatto ammontare delle ferie spettanti e, quindi, di quelle non godute, né ha specificamente allegato sin dal ricorso introduttivo le giornate di festività non godute e nemmeno ha tempestivamente allegato l'esatto ammontare delle rol spettanti e, conseguentemente, di quelle non fruite, oltre ad aver esposto tardivamente, anche questa volta solo con le note del 5 settembre 2025, le doglianze in tema di errata indicazione da parte del datore di lavoro della percentuale di part-time volta a incidere su ferie, festività e rol.
II-c) Invero, le allegazioni di cui alle note conclusive del 5 settembre 2025 non possono invocarsi, a sostegno della domanda avanzata da , né in punto lavoro notturno e Parte_1
supplementare né in punto ferie, festività e rol non godute, atteso che, nel rito del lavoro, il ricorrente è chiamato ad assolvere, sin dal ricorso introduttivo, prima ancora che all'onere probatorio, all'onere deduttivo, con la conseguenza che, quanto a quest'ultimo profilo, è preclusa al ricorrente la deduzione, nell'ulteriore corso del giudizio, di circostanze non allegate nell'atto introduttivo, che, in quanto tali, non potranno essere tenute in considerazione ai fini della decisione.
II-d) Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso proposto da deve essere rigettato. Parte_1
III) La posizione delle parti giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
9 Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17/09/2025
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 17/09/2025, ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 327/2024 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Stefania Cirio Parte_1
ricorrente c o n t r o
, titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, per mandato in Parte_2 atti, dall'Avv. Elena Ferrero resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , con ricorso depositato in data 29 marzo 2024, deduceva: Parte_1
- di aver prestato attività presso , titolare dell'omonima ditta individuale, dal 3 Parte_2
febbraio 2017 al 30 aprile 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansione di cameriera, part-time 5° livello;
- di aver seguito, nell'espletamento dell'attività lavorativa, gli ordini e le direttive impartitele dalla resistente;
- di aver rispettato il seguente orario di lavoro: dalle 19,00 alle 24,00 dal martedì al giovedì e dalle 19,00 all'1,00 dal venerdì alla domenica;
- che l'orario di lavoro aveva, poi, subito variazioni;
- che, a decorrere dal 6 febbraio 2020, il contratto di lavoro era stato trasformato da intermittente a part-time, con l'orario seguente: martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 19,00 alle
24,00 e la domenica dalle 11,30 alle 16,30;
1 - che, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'8 aprile 2020, il locale era rimasto chiuso in ragione del lockdown da Covid 19 e i dipendenti erano stati messi in cassa integrazione;
- di aver rispettato, nell'arco temporale compreso tra il 9 aprile 2020 e il 22 giugno 2020, con la riapertura del ristorante per servizio d'asporto e consegne a domicilio, l'orario dalle 17,30 alle 22,30;
- che dal 23 giugno 2020 al 26 ottobre 2020 il ristorante era stato riaperto con servizio ai tavoli;
- di aver, successivamente, osservato, durante il 2° periodo di lockdown, con soli servizio d'asporto e consegne a domicilio, l'orario dalle 17,30 alle 22,30;
- che dal 1° al 31 maggio 2021, allorché alle consegne a domicilio serali si era aggiunto il servizio ai tavoli, a pranzo, la domenica, essa ricorrente aveva rispettato l'orario dalle 12,00 alle 16,00/17,00;
- che dal 1° giugno 2021, dopo la riapertura del ristorante con servizio ai tavoli essa ricorrente aveva prestato attività lavorativa dalle 19,00 alle 24,00/1,00;
- di aver osservato, in seguito, dal 13 ottobre 2021, il seguente orario: mercoledì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 24,00, venerdì e sabato dalle 19,00 all'1,00, la domenica dalle 12,00 alle
16,00 e dalle 19,00 alle 23,00;
- che dal giugno 2022, dal martedì al venerdì, l'orario serale andava dalle 19,00 alle 24,00, mentre il sabato e la domenica dalle 19,00 all'1,00;
- che dal 17 ottobre 2022 l'orario era il seguente: da mercoledì a sabato dalle 19,00 all'1,00 e la domenica dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,00;
- che, a far data dal 17 ottobre 2022, l'orario indicato in bacheca non coincideva con quello effettivo, risultando 18,00/24,00;
- che, in data 16 marzo 2023, la datrice di lavoro aveva chiesto ad essa ricorrente di firmare il cambio orario retrodatato all'ottobre 2022;
- di essersi rifiutata di procedere alla sottoscrizione;
- di aver svolto mansioni di cameriera, servizio ai tavoli, impiattamento dolci, lavaggio piatti e bicchieri, prenotazioni telefoniche, pulizia dei locali in corso e a fine serata, attività di cassa;
- che il rapporto di lavoro si era interrotto in data 30 aprile 2023 a seguito della cessione dell'Azienda alla società VI.NI. s.n.c., con passaggio della ricorrente, senza soluzione di continuità;
- di aver goduto, alle dipendenze della resistente, di pochissimi giorni di ferie effettive;
- che, in caso di svolgimento di più ore di quelle indicate in busta paga, l'eccesso non figurava come straordinario, ma rientrava in banca ore (poi pagate fuori busta o come lavoro ordinario in giorni d'assenza);
2 - che, se il giorno di ferragosto cadeva di lunedì, giorno di chiusura, esso era indicato in busta paga come un giorno ordinario, senza maggiorazioni;
- che le ferie erano imposte dal datore di lavoro;
- che in busta paga figuravano meno ore di quelle lavorate;
- che essa ricorrente è, pertanto, creditrice nei confronti della resistente di €13.259,82, a titolo di straordinario diurno, ferie non godute, festività non godute, rol non goduta;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, la debitrice non aveva provveduto al saldo di quanto dovuto.
Quanto sopra dedotto, assumeva, quindi, le seguenti conclusioni:
“Adversis Reiectis,
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo pieno in applicazione del C.C.N.L. Pubblici Esercizi con qualifica di cameriera 5 livello e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
- Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma lorda di € 13.259,82, o verior somma dimostrata in corso di causa, a titolo di straordinario diurno, ferie non godute, fest non godute, rol non goduta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
- Dichiarare tenuta e condannare la , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_2 corrente in (14053) Canelli, reg. Sant'Antonion. 9 (Cod. Fisc. ), al C.F._1
pagamento in favore della sig.ra , della somma lorda di 13.259,82, o verior Parte_1
somma dimostrata in corso di causa, a titolo di straordinario diurno, ferie non godute, fest non godute, rol non goduta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo.
Spese come per legge”.
Resisteva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2024, , Parte_2 titolare dell'omonima ditta individuale, contestando quanto ex adverso dedotto.
Eccepiva che la ricorrente era stata assunta, in data 03/02/2017, dapprima con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, con prestazione di attività lavorativa a chiamata del datore.
Contestava, quindi, che avesse osservato l'orario indicato in ricorso (dalle 19,00 Parte_1 alle 24,00 dal martedì al giovedì e dalle 19,00 all'1,00 dal venerdì alla domenica), eccependo che la stessa aveva inizialmente prestato attività per circa 40 ore mensili, come da buste paga in atti.
3 Eccepiva che, dipoi, in data 06/02/2020, il contratto era stato trasformato in contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, con orario di lavoro, dal martedì al giovedì e il sabato, dalle
19 alle 00, e, la domenica, dalle ore 12,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,00, e clausola elastica e di flessibilità.
Soggiungeva, che, a far data dal 13/10/2021, a seguito di variazione di orario, la ricorrente avrebbe dovuto prestare attività il mercoledì e il giovedì dalle 19,00 a mezzanotte, il venerdì e il sabato dalle 19,00 all'1,00, la domenica dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,00.
Eccepiva ancora che, per la natura dell'attività esercitata, gli orari e il tipo di lavoro potevano variare a seconda degli eventi e delle stagioni e che, negli ultimi anni, erano stati influenzati dalla legislazione emergenziale legata all'epidemia da Covid 19.
Contestava, pertanto, che la ricorrente, dal 9 aprile 2020 al 22 giugno 2020, avesse prestato attività dalle 17,30 alle 22,30, dal momento che l'orario di uscita, nel periodo Covid, era variabile in ragione della contrazione dell'attività lavorativa.
Precisava che il lavoro supplementare, in periodi di “alta stagione”, era stato prestato dalla ricorrente nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL e regolarmente retribuito, con le dovute maggiorazioni, come da buste paga in atti.
Eccepiva, quindi, che gli orari di lavoro osservati da coincidevano con quelli di Parte_1
cui alle buste paga, sottoscritte e non contestate dalla stessa.
Replicava di aver dato riscontro al sollecito in atti con comunicazione del 27/11/2023.
Sempre con riferimento alle ore lavorate, contestava i conteggi ex adverso prodotti e, in particolare, il fatto che la ricorrente, a partire da maggio 2020, avesse svolto al mese 18 ore di straordinario, circostanza in contraddizione non solo con gli orari effettivamente svolti dalla ricorrente, ma anche con gli orari di apertura del locale.
Rimarcava come la prestazione di 18 ore di lavoro straordinario al mese risultasse, tra l'altro, incompatibile con la chiusura per ferie dell'esercizio dal 5/10/2020 al 18/10/2020, dal
27/09/2021 al 12/10/2021, dal 10/01/2022 al 25/01/2022 e ancora con la chiusura del locale dal
5/10/2022 al 20/10/2022.
Evidenziava ancora che, dal 03/02/2017 al 31/01/2020, tra le parti, era intercorso non un rapporto di lavoro part time 80 %, ma un rapporto di lavoro intermittente con orario atipico discontinuo, con prestazione da parte della ricorrente di 449 ore annue di lavoro nel 2017, 267 ore di lavoro annue nel 2018, 290 ore di lavoro annue nel 2019 e 41 ore di lavoro nel gennaio
2020.
4 Eccepiva come le ore di ferie, festività e permessi fossero state in parte godute dalla ricorrente e in parte alla stessa retribuite durante il periodo di servizio e come il residuo fosse stato erogato con l'ultimo cedolino paga di aprile 2023 per un totale complessivo di € 6.631,73.
Rimarcava che le ferie godute dalla ricorrente non erano state, comunque, correttamente scalate nei conteggi prodotti ex adverso.
Eccepiva, inoltre, che a marzo 2023 la ricorrente aveva percepito 21,50 ore di festività non godute, come da buste paga in atti.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO respingere tutte le domande avanzate dalla Sig.ra per essere le stesse infondate Parte_1
in fatto ed in diritto, mandando assolta la sig.ra da qualsiasi pretesa avversa. Parte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
II) La ricorrente ha domandato condannarsi al pagamento di € 13.259,82 per Parte_2
differenze retributive in ragione di straordinario diurno, ferie non godute, festività non godute, rol non godute.
II-a) In punto straordinario, giova premettere che ha prestato servizio per Parte_1 Pt_2
dapprima in forza di contratto a chiamata, dal 3 febbraio 2017 al 5 febbraio 2020 (cfr.
[...]
doc. 1 di parte ricorrente e 2 di parte resistente), dipoi in virtù di contratto di lavoro part-time,
a far data dal 6 febbraio 2020 (doc. 4 di parte ricorrente e 12 di parte resistente), con successiva variazione di orario a decorrere dal 13 ottobre 2021 (doc. 13 di parte resistente).
Alla qualificazione del contratto siglato in data 3 febbraio 2017 quale contratto a chiamata non ostano le dichiarazioni del testimone [rectius ], dipendente TI Tes_2 di dalla fine del 2017 a settembre 2020, (“all'inizio mi hanno fatto un contratto Parte_2
intermittente a chiamata, ma in realtà facevo tutti i fine settimana e la era presente tutti Pt_1
i sabati e le domeniche”), atteso che (come da doc. 1 di parte ricorrente e 2 di Parte_1
parte resistente) avrebbe dovuto prestare servizio “indicativamente nei giorni di venerdì, sabato domenica e festività”.
Quanto all'orario di lavoro, dal tenore letterale del contratto (cfr. ancora doc. 1 di parte ricorrente e 2 di parte resistente) emerge che “La durata della prestazione oggetto delle singole chiamate al lavoro, nonché la relativa collocazione temporale [sarebbero state] comunicate dal Datore di lavoro contestualmente alla chiamata”.
Ciò posto, v'è, ora, da osservare che non ha né allegato né fornito prova rigorosa: Parte_1
5 (i) della durata e della collocazione temporale della prestazione comunicatale da Pt_2
in occasione delle singole chiamate;
[...]
(ii) delle ore di straordinario eccedenti l'orario di lavoro preventivato dal datore in occasione delle singole chiamate.
Ne segue, pertanto, che la domanda avanzata dalla ricorrente in punto straordinario diurno per il periodo 3 febbraio 2017 – 5 febbraio 2020 non può trovare accoglimento.
Ma, quand'anche si qualificasse il contratto in data 3 febbraio 2017 come un contratto di lavoro part-time o a tempo pieno, si perverrebbe alla medesima conclusione, non avendo, comunque, la ricorrente assolto all'onere di allegare e fornire prova rigorosa dell'ordinario orario di lavoro effettivamente osservato e delle ore di straordinario svolte.
Del pari, va rigettata la domanda in punto straordinario diurno relativa al periodo 6 febbraio
2020 (data di trasformazione del contratto di lavoro da intermittente a part-time) – 8 marzo
2020 (periodo pre-Covid).
In merito, si rileva che, a far data dal 6 febbraio 2020, la ricorrente era tenuta ad osservare un orario di 25 ore settimanali, “così ripartite: martedì mercoledì giovedì e sabato dalle ore 19 alle ore 00 e domenica dalle ore 11,30 alle ore
16,30 per tutte le settimane di tutti i mesi dell'anno”, con clausola elastica e flessibile (cfr. doc.
4 di parte ricorrente e 12 di parte resistente).
Dalle deposizioni delle testimoni [rectius ], dipendente di TI Tes_2
dalla fine del 2017 a settembre 2020, e , alle dipendenze della Parte_2 Testimone_3
resistente dal 5 dicembre 2019 sino a giugno 2021, non si ricavano elementi significativi in ordine alla prestazione di lavoro straordinario nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato nel periodo compreso tra il 6 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020: l'orario di lavoro riferito dai testi
è pressoché coincidente con quello contrattualmente stabilito (dalle ore 19 alle ore 00).
Sul punto, la teste [rectius ] ha dichiarato: “Io lavoravo solo TI Tes_2 durante i fine settimana, il sabato e la domenica, salvo d'estate, periodo in cui lavoravo anche nel corso della settimana.
[…]
Nei fine settimana il locale seguiva quale orario dalle 19,00 a dopo la mezzanotte, comunque
a seconda del flusso di clientela.
Durante l'estate gli orari, anche infrasettimanali erano simili.
Per il resto dell'anno posso riferire solo per il sabato e la domenica.
La ricorrente, quando è stata assunta, poiché frequentava l'Università, seguiva un orario simile al mio. Poi, quando ha lasciato l'Università, lavorava anche durante la settimana.
6 […]
Adr: all'inizio mi hanno fatto un contratto intermittente a chiamata, ma in realtà facevo tutti i fine settimana e la era presente tutti i sabati e le domeniche. Pt_1
[…]
Anche la seguiva il mio stesso orario”. Pt_1
La teste ha affermato: “Nel primo periodo eravamo più camerieri e quindi Testimone_3
andavo a lavorare meno giorni alla settimana.
Poi c'è stato un periodo in cui siamo rimaste io e la ricorrente e quindi lavoravo più di frequente e comunque lavoravo sempre nel corso del week end.
L'orario andava dalle 19 fino verso quantomeno la mezzanotte, questo almeno nel week end.
Nel corso dell'estate il lavoro finiva anche dopo”.
Non si ritiene, comunque, che, per il periodo 6 febbraio 2020 – 8 marzo 2020, le deposizioni anzidette possano riferirsi, quanto alla prestazione di attività lavorativa dalle ore 19 alle ore 00, anche alla domenica, attese le dichiarazioni della teste [rectius TI
], secondo cui “C'è stato un brevissimo periodo di un mese, poco prima del covid, Tes_2 in cui il locale era aperto la domenica a mezzogiorno, ma chiudeva la domenica sera”.
Né la ricorrente ha allegato e fornito prova specifica delle giornate e delle ore in cui avrebbe svolto lavoro supplementare, rispetto all'orario contrattualmente stabilito, e ulteriore lavoro straordinario.
Ugualmente deve rigettarsi la domanda in punto straordinario diurno con riferimento al periodo
9 marzo 2020 – 31 maggio 2021, non essendo emersa prova circa il concreto orario seguito dalla ricorrente.
La teste [rectius ] si è limitata, infatti, ad affermare “Nel TI Tes_2
periodo del covid il locale ha chiuso per un mese nel corso del marzo 2020, poi ad aprile abbiamo iniziato a fare dell'asporto e poi a seconda delle restrizioni governative capitava che venissero i clienti a ritirare le vivande.
Per l'estate del 2020 le cose si sono più o meno normalizzate.
Poi io a fine settembre ho smesso di lavorare e quindi non so riferire altro”.
Analogamente la teste ha dichiarato “Durante il lockdown, io per un periodo Testimone_3
sono stata a casa.
Nel periodo in cui si facevano solo gli asporti, so che la ricorrente andava per preparare gli asporti.
Anche io, qualche volta, la sera ho lavorato nel periodo degli asporti e ricordo che la ricorrente era presente”.
7 Né può trovare accoglimento la pretesa avanzata dalla ricorrente in punto straordinario per il periodo 1 giugno 2021 – 12 ottobre 2021.
Dalle deposizioni anzidette, infatti, non è emersa la prestazione di lavoro straordinario rispetto all'orario allegato da . Parte_1
La ricorrente, stando alle dichiarazioni sopra riportate, avrebbe, infatti, prestato servizio, specialmente nel week end, dalle 19 sino a mezzanotte, senza discrepanze rispetto all'orario dalla stessa indicato in ricorso (dalle ore 19,00 alle ore 24,00/01,00).
E nemmeno la ricorrente ha allegato di aver svolto ore di lavoro supplementare, rispetto alle quali le ulteriori costituirebbero straordinario.
Deve rigettarsi, poi, anche la richiesta di condanna al pagamento dello straordinario diurno per il periodo decorrente dal 13 ottobre 2021.
A seguito di variazione di orario (cfr. doc. 13 di parte resistente), la ricorrente avrebbe dovuto osservare un orario di 30 ore settimanali, “nei giorni di mercoledì – giovedì dalle ore 19:00 alle ore 00:00 – venerdì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 01:00 – la domenica dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00”, con clausola elastica e flessibile.
Nondimeno, dall'esame delle deposizioni testimoniali non è emersa prova rigorosa delle singole giornate in cui la ricorrente avrebbe prestato ore di lavoro straordinario.
La teste dipendente della resistente dal 4 agosto 2022 al 3 marzo 2023, sul Testimone_4 punto, dichiara “Io lavoravo dalle 17,00 fino alle 22,30.
Io lavoravo dal martedì al sabato incluso.
Ricordo la ricorrente.
Anche lei faceva la cameriera.
La ricorrente arrivava al lavoro alle 19,00 e andava via dopo di me, per cui non so dire fino a che ora si fermasse.
Le volte in cui mi portava a casa la titolare aspettavo la chiusura del locale, che era tra le
23,30 e la mezzanotte e mezza.
La ricorrente lavorava tutti i giorni escluso il lunedì.
Durante l'inverno il locale è chiuso anche il martedì.
Venerdì e sabato si finisce intorno a mezzanotte e mezza, gli altri giorni, soprattutto d'inverno, si finiva prima”.
Così la teste ha visto la ricorrente fermarsi sino alla chiusura del locale, tra le 23,30 Tes_4
e la mezzanotte e mezza, solo alcune volte, per il resto non ha saputo riferire in ordine all'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
8 E neanche in questo caso ha allegato, oltre all'orario contrattualmente pattuito, il Parte_1
numero di ore di eventuale lavoro supplementare, rispetto al quale le ore ulteriori sono da considerarsi straordinario.
Da respingersi, inoltre, sono le pretese in tema di retribuzione del lavoro notturno e supplementare, in quanto avanzate dalla ricorrente solo con le note conclusive del 5 settembre
2025.
Il rito del lavoro è caratterizzato, infatti, da un rigido sistema di preclusioni, che investe domande ed eccezioni, richieste di prove e documenti, imponendo al ricorrente di allegare specificamente i fatti posti a fondamento della propria pretesa, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione e rassegnare le relative conclusioni con l'atto introduttivo del giudizio.
II-b) Ciò posto, deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna della convenuta al pagamento di ferie, festività e rol non godute, atteso che la ricorrente non ha specificamente allegato, con il ricorso introduttivo, l'esatto ammontare delle ferie spettanti e, quindi, di quelle non godute, né ha specificamente allegato sin dal ricorso introduttivo le giornate di festività non godute e nemmeno ha tempestivamente allegato l'esatto ammontare delle rol spettanti e, conseguentemente, di quelle non fruite, oltre ad aver esposto tardivamente, anche questa volta solo con le note del 5 settembre 2025, le doglianze in tema di errata indicazione da parte del datore di lavoro della percentuale di part-time volta a incidere su ferie, festività e rol.
II-c) Invero, le allegazioni di cui alle note conclusive del 5 settembre 2025 non possono invocarsi, a sostegno della domanda avanzata da , né in punto lavoro notturno e Parte_1
supplementare né in punto ferie, festività e rol non godute, atteso che, nel rito del lavoro, il ricorrente è chiamato ad assolvere, sin dal ricorso introduttivo, prima ancora che all'onere probatorio, all'onere deduttivo, con la conseguenza che, quanto a quest'ultimo profilo, è preclusa al ricorrente la deduzione, nell'ulteriore corso del giudizio, di circostanze non allegate nell'atto introduttivo, che, in quanto tali, non potranno essere tenute in considerazione ai fini della decisione.
II-d) Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso proposto da deve essere rigettato. Parte_1
III) La posizione delle parti giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
9 Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17/09/2025
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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