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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2505/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 29 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, assistita, rappresentata e difesa, giusta procura ex lege, dagli avv.ti Pt_1 Parte_2 Stefania Lazzati e Marco Mancuso ed elettivamente domiciliata presso gli avvocati e nel loro studio in Milano alla Via Curtatone n. 6; RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con facoltà tra loro Controparte_1 disgiunte, dagli avv.ti Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia, Carlo Bozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Martucci in Firenze, alla Via Pasquale Villari n. 39, in virtù di mandato conferito con atto unito telematicamente in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.11.2022 e ritualmente notificato, Parte_3
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie, la società per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito: “In via principale - previo accertamento della nullità dei contratti/rapporto di stage/tirocinio e/o del termine apposto al contratto stipulato in data 30/8/2020 e/o della proroga comunicata con missiva del 13/7/2021 accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77 per 13 mensilità e per l'effetto: - condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32 comma 5 L n. 183/2010 pari a 12 mensilità o comunque tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 2.300,75 ( 2123,77 x 13 / 12) In via subordinata - previa dichiarazione della violazione dell'accordo per le ragioni meglio in narrativa, dichiarare e accertare ai sensi dell'art. 2932 cc l'obbligo di di assumere il ricorrente con CP_1 contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione di e Parte_4 [...] e per l'effetto dichiarare costituito inter partes un rapporto di lavoro di subordinato a CP_2 tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione di e Parte_4 [...] con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 CP_2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77
pagina 1 di 2 per 13 mensilità. In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle competenze onorari e spese oltre accessori di legge secondo il Dm in vigore;
”.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto. Con Parte_3 vittoria di spese, competenze e onorari.
3. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e della prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 29 aprile 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Le parti hanno dedotto e documentato, versando in atti copia del verbale sottoscritto, di aver conciliato la presente controversia in data 17 aprile 2025 innanzi alla Commissione Nazionale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro della Federazione Italiana delle BCC, ex artt. 410, 411 c.p.c. e 2113, co. 4 c.c.
5. Essendo la conciliazione intervenuta in sede stragiudiziale, deve dichiararsi con sentenza l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolazione delle spese di lite del presente giudizio, si recepisce l'accordo delle parti di cui al predetto verbale di conciliazione (punto 7).
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti, nella misura in cui queste non hanno trovato regolazione nell'accordo indicato in parte motiva.
Firenze, 29 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 29 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, assistita, rappresentata e difesa, giusta procura ex lege, dagli avv.ti Pt_1 Parte_2 Stefania Lazzati e Marco Mancuso ed elettivamente domiciliata presso gli avvocati e nel loro studio in Milano alla Via Curtatone n. 6; RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con facoltà tra loro Controparte_1 disgiunte, dagli avv.ti Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia, Carlo Bozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Martucci in Firenze, alla Via Pasquale Villari n. 39, in virtù di mandato conferito con atto unito telematicamente in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.11.2022 e ritualmente notificato, Parte_3
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie, la società per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito: “In via principale - previo accertamento della nullità dei contratti/rapporto di stage/tirocinio e/o del termine apposto al contratto stipulato in data 30/8/2020 e/o della proroga comunicata con missiva del 13/7/2021 accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77 per 13 mensilità e per l'effetto: - condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32 comma 5 L n. 183/2010 pari a 12 mensilità o comunque tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 2.300,75 ( 2123,77 x 13 / 12) In via subordinata - previa dichiarazione della violazione dell'accordo per le ragioni meglio in narrativa, dichiarare e accertare ai sensi dell'art. 2932 cc l'obbligo di di assumere il ricorrente con CP_1 contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione di e Parte_4 [...] e per l'effetto dichiarare costituito inter partes un rapporto di lavoro di subordinato a CP_2 tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione di e Parte_4 [...] con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 CP_2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77
pagina 1 di 2 per 13 mensilità. In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle competenze onorari e spese oltre accessori di legge secondo il Dm in vigore;
”.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto. Con Parte_3 vittoria di spese, competenze e onorari.
3. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e della prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 29 aprile 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Le parti hanno dedotto e documentato, versando in atti copia del verbale sottoscritto, di aver conciliato la presente controversia in data 17 aprile 2025 innanzi alla Commissione Nazionale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro della Federazione Italiana delle BCC, ex artt. 410, 411 c.p.c. e 2113, co. 4 c.c.
5. Essendo la conciliazione intervenuta in sede stragiudiziale, deve dichiararsi con sentenza l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolazione delle spese di lite del presente giudizio, si recepisce l'accordo delle parti di cui al predetto verbale di conciliazione (punto 7).
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti, nella misura in cui queste non hanno trovato regolazione nell'accordo indicato in parte motiva.
Firenze, 29 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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