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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati:
Dott. Diego Rosario Pinto PRESIDENTE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. Dott. Nicola Saracino CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5551 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
19.07.2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
T R A
(p.iva – c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2
(c.f. ), con sede in Roma, Via P. R. Piccio n. 55, C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Amiconi (c.f. – C.F._2
fax 06.37351931) e Marzia Amiconi (c.f. Email_1
– ) ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 88, presso il loro studio -
PEC in virtù di procura speciale rilasciata in Email_1
calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, in persona del Vice Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, SI.ra , autorizzata a costituirsi in Controparte_2
giudizio con delibera di Giunta n. 90 del 18.09.2019, rappresentato e difeso –
r.g. n. 1 giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta – dall'Avv. Federica Celi ( ), presso il cui studio è altresì C.F._4
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 22 (ai sensi e per gli effettoi dell'art. 170 c. IV c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n. 0680692158, oppure tramite p.e.c. all'indirizzo:
) Email_3
APPELLATO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - Appello
avverso la sentenza n. 170/2018 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data
24.01.2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.07.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Velletri, pronunciando sulla domanda come in atti proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così
provvedeva:
- Rigetta la domanda di accertamento;
- Condanna la parte attrice alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.250,00 oltre accessori di legge, ponendo a carico in via definitiva le spese di ctu, come già
liquidate in corso di causa.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
r.g. n. 2 il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 170 /2018 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione 1 Civile, Giudice Dott. Colognesi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6/15, depositata in cancelleria in data 24.1.18, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, ogni avversa domanda disattesa e respinta:1) accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni e qualunque presupposto
e, conseguentemente, la non debenza, in relazione all'avviso del CP_1
, contenente richiesta di pagamento (di euro 1.193,81) di canone
[...] CP_1
per occupazione spazi e aree pubbliche, relativo all'anno 2014, recante data 25 marzo 2014 e avente prot. 8340, inviato alla con Parte_1
contestuale addebito anche delle spese di spedizione;
2) conseguentemente, condannare il medesimo , in persona del sindaco in Controparte_1
carica, al pagamento di tutte le spese e gli oneri del giudizio, oltre iva e cpa, come per legge”;
e quindi disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva il per chiedere di rigettare l'appello Controparte_1
proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 19. 07. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha proposto un unico articolato motivo di gravame.
In particolare, la società appellante ha rilevato come sia preliminare, rispetto all'imposizione del pagamento dei canoni per beni demaniali o indisponibili, accertare la proprietà dell'area o dimostrare l'uso pubblico del bene stesso;
e che tale onere della prova gravi su colui che assume di essere r.g. n. 3 titolare del diritto ed intenda farlo valere senza che tale funzione possa essere assolta dall'iscrizione in Catasto, non avendo tale registro funzione certificativa della natura del bene.
Ha sostenuto, quindi, l'appellante che dalla CTU svolta nel corso del giudizio è emerso che: “Catastalmente la porzione di strada interessata dal box
e dal traliccio non possiede numero di particella in quanto allibrata sotto la partita speciale delle strade pubbliche con indicazione sulla mappa catastale di impianto come “Sacra Antica Strada Consolare Via Numilis” e che “Dalle visure ipotecarie, dalle ricerche effettuate presso gli archivi notarili, dalle comunicazione con i vari Enti e dalla documentazione prodotta dal Comune di
non sono emersi titoli di proprietà riguardanti detta strada”. CP_1
E che, all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, dovrebbe considerarsi provato che: la zona non è di proprietà del Comune CP_1
che l'area non è inclusa nel tessuto viario del Comune che non CP_1
sono sussistenti, con riferimento ad essa, i requisiti dell'uso pubblico e del godimento da parte della collettività.
Sarebbe anche stato provato che il non era mai intervenuto nel CP_1
ciclo manutentivo, non aveva mai stanziato alcun contributo di manutenzione per interesse pubblico e non aveva posto installazioni, sopra o sotto il tracciato, ovvero infrastrutture di servizio, e quindi dovrebbe ritenersi provato che l'area in oggetto non appartenga al essendo tra l'altro Controparte_1
pacifico che le strade sono, per regola, attribuite al demanio statale e non a quello comunale (o provinciale) salvo diversa esplicita (e scritta) assegnazione.
Il motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.
Questa Corte rileva che sulla base degli elementi probatori in atti deve affermarsi che difetti la prova della proprietà dell'area di cui si discute nel presente giudizio in capo al ed in relazione alla quale Controparte_1
era stato preteso il COSAP.
Invero, come emerge dalla CTU svolta dal Geom. Persona_1
r.g. n. 4 nonché da precedenti pronunce di questa Corte (v. sent. n. 784/2024 del 5 febbraio 2024), risulta accertato che i box e il traliccio ricadono su strada pubblica e che la strada “da accurate ricerche e dalla documentazione in atti” non risulta essere di proprietà Comunale.
Deve rilevarsi al riguardo che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo (v. Cass. sent. n.
22862/2010).
Non essendo stata fornita la prova della proprietà dell'area in questione in capo al deve quindi essere dichiarata l'inesistenza di Controparte_1
ogni e qualunque presupposto circa la debenza, da parte della società appellante, in relazione all'avviso del , della richiesta di pagamento CP_1 CP_1
(di 1.193,81 euro) per il canone per occupazione spazi e aree pubbliche, relativo all'anno 2014, recante data 25 marzo 2014 ed avente prot. 8340, inviato alla
, con contestuale addebito delle spese di spedizione. Parte_1
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi fondato e deve essere accolto;
e l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura della causa e dell'attività professionale prestata.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 170/ 2018 emessa dal Tribunale di Velletri, pubblicata in data
24/01/2018, così provvede:
r.g. n. 5 A) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata dichiara l'insussistenza del presupposto in ordine alla richiesta di pagamento della somma di € 1.193,81 di cui all'avviso di accertamento, relativo all'anno 2014, recante data 25 marzo 2014 ed avente n. prot. 8340, inviato alla con contestuale Parte_1
addebito delle spese di spedizione, con causale di canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2014 di un immobile in via
Autostrada Monte Cavo, 1;
B) Condanna il al rimborso in favore della Controparte_1
l. delle spese processuali del doppio grado di Controparte_3
giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado in complessivi € 2.550, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi, quelli fiscali, se dovuti, e quanto al presente giudizio in complessivi € 1.923, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi, quelli fiscali, se dovuti, ed al rimborso del CU;
C) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
[...]
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6