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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3793 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
nei confronti di
, nato a [...] il [...], CF , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Senis che li rappresenta e difende per procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
Pag. 1 a 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito: dichiarare lo scioglimento del
matrimonio contratto in Cagliari in data 19/06/2010, atto iscritto al n. 92, parte I, anno 2010,
dando disposizione all'ufficiale di stato civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle
seguenti condizioni
1) La Sig.ra vivrà presso la residenza in Cagliari Piazza dell'Orsa Maggiore Parte_1
n.
4. Il Sig. vivrà presso la casa dei genitori in Decimo Via Eleonora d'Arborea Parte_2
n. 24. I coniugi saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti di
residenza e/o domicilio.
2) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver diritto ad assegno
di mantenimento;
3) La LI resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
insieme la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior
interesse tra cui quelle inerenti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo
religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e
svago, le attività sportive e ricreative. Tali decisioni verranno assunte tenendo conto dei
bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della bambina. Per le decisioni di
ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità
genitoriale. Ciascun genitore si impegna affinché la bambina mantenga rapporti significativi
con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) La LI , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, incontrerà Per_1
il padre secondo i seguenti tempi e modalità:
a) A fine settimana alternati, dalle ore 15,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica
compatibilmente con le esigenze lavorative;
b) un pomeriggio di giornata infrasettimanale da concordarsi avuto riguardo agli impegni di
Pag. 2 a 12 lavoro, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze lavorative;
c) Ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre, dalle ore 9,00/10,00 del 24 dicembre alle ore
19,30/20,00 del 25 dicembre, oppure il 31 dicembre e il 1° gennaio, dalle ore 9,00/10,00 del 31
dicembre alle ore 19,30/20,00 del 1 gennaio;
d) Ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9,00/10,00 con rientro
21,00;
e) Nel periodo delle vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascuno dei genitori 2
settimane, anche non consecutive, da stabilire con congruo anticipo e da comunicare all'altro
genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
f) Per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5) A titolo di contributo per il mantenimento della LI il padre si impegna a corrispondere
alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 400,00, somma
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello
di emanazione della sentenza di divorzio;
6) Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente
concordate e documentate, genitori si impegnano reciprocamente a rimborsare il 50% delle
stesse. I coniugi richiamano espressamente le Linee Guida per la regolamentazione delle
modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense il 14 luglio 2017, documento che si allega al presente accordo perché ne
faccia parte integrante e al quale i genitori dichiarano di voler fare riferimento per la
regolamentazione dei loro reciproci rapporti.
7) propone di acquistare il 50% dell'immobile acquistato in costanza di Parte_1
matrimonio di cui in premessa sito in Cagliari Piazza dell'Orsa Maggiore n. 4 di proprietà di
che accetta di vendere alle seguenti condizioni: Parte_2
La signora si accollerà la parte residua del mutuo fondiario acceso presso il Banco di Pt_1
Pag. 3 a 12 Sardegna sull'immobile di cui in premessa accollandosi tutte le spese ancora in essere e
manlevando a tal fine il sig. che verrà liberato da ogni peso o garanzia relativa al Pt_2
predetto mutuo;
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di essersi sposati in data 19/06/2010 in Cagliari, che dall'unione è nata la LI
(Cagliari, 7/11/2010), di essersi separati consensualmente con sentenza del Persona_2
Tribunale di Cagliari del 12/10/2023, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 12/06/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore,
assistite dal proprio difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile e la relativa planimetria (all.
21 e 20 alle note del 22/05/2025), l'atto di provenienza (all. 8 al ricorso introduttivo), la dichiarazione di conformità urbanistica (all. 16 alle note del 22/05/2025), la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Cagliari il 22 aprile 2021 ai nn. 12291/1672 a garanzia di un mutuo di euro 210.000,00
– capitale garantito euro 420.000,00 della durata di 25 anni concesso dal Controparte_1
ai sig.ri e con atto a rogito Notaio in
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_3
data 21 aprile 2021, Rep. 3900/2970, registrato a Cagliari il 22 aprile 2021 al n. 8360 e della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari (all. 14 alle note del
22/05/2025).
Pag. 4 a 12 La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto (all. 18 alle note del 22/05/2025);
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- la costruzione del fabbricato è stata realizzata all'interno di immobile maggiore a seguito di licenza di costruzione Prot. 9063 del 01/08/1967 Reg. 435/534 e successivamente sono state rilasciate e presentate:
1. Approvazione di progetto in data 16/03/90, prot. 3243, con cui il è CP_2
stato autorizzato a realizzare due accessi in via dei Cigni 4;
2. in data 08/03/2021 avente codice univoco SUAPE Pt_3
n. 1684086/2021 avente come CodiceFiscale_3
oggetto Pratica in mancata comunicazione per diversa distribuzione degli spazi interni;
3. in data 30/04/2021 avente codice univoco SUAPE Pt_3
con numero protocollo CodiceFiscale_4
129287 del 3/5/2021 sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato minime ridefinizioni degli spazi interni e la messa a norma degli impianti idrico sanitario, elettrico e distribuzione del gas;
Pag. 5 a 12 - che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
7/02/1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico (all. 16 al ricorso introduttivo);
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della
Pag. 6 a 12 Corte Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno a provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più
coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e devono essere recepite le condizioni dalle stesse concordate.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
Pag. 7 a 12 La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAGLIARI il 19/06/2010 tra
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
19/02/1970, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 92, parte I);
2. dà atto che vivrà presso la residenza in Cagliari Piazza dell'Orsa Maggiore Parte_1
n. 4 e vivrà presso la casa dei genitori in Decimo Via Eleonora d'Arborea n. 24. Parte_2
Le parti saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti di residenza e/o domicilio;
3. affida la LI (Cagliari, 07/11/2010) ad entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse, tra cui quelle inerenti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative. Tali decisioni verranno assunte tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della bambina. Per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità
genitoriale. Ciascun genitore si impegna affinché la bambina mantenga rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. dispone che la LI salvo diverso accordo tra i genitori, incontrerà il padre con le Per_1
seguenti modalità:
Pag. 8 a 12 a) a fine settimana alternati, dalle ore 15,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica compatibilmente con le esigenze lavorative;
b) un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi avuto riguardo agli impegni di lavoro,
dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze lavorative;
c) ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre, dalle ore 9,00/10,00 del 24 dicembre alle ore
19,30/20,00 del 25 dicembre, oppure il 31 dicembre e il 1 gennaio, dalle ore 9,00/10,00
del 31 dicembre alle ore 19,30/20,00 del 1 gennaio;
d) ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9,00/10,00 con rientro 21,00;
e) nel periodo delle vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascuno dei genitori 2
settimane, anche non consecutive, da stabilire con congruo anticipo e da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
f) per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. dispone che versi in favore di , la somma mensile di euro 400,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della LI, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione della sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della LI, previamente concordate e documentate. Le
parti richiamano espressamente le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Consiglio Nazionale
Forense il 14 luglio 2017, documento che si allega al presente accordo perché ne faccia parte integrante e al quale i genitori dichiarano di voler fare riferimento per la regolamentazione dei loro reciproci rapporti;
6. dà atto che trasferisce in favore di , che accetta, la piena e Parte_2 Parte_1
perfetta proprietà della quota ideale pari al 50% dell'immobile sito in Cagliari Piazza dell'Orsa
Pag. 9 a 12 Maggiore n. 4, e precisamente appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terzo, int.
6, del maggior fabbricato sito in Cagliari alla Piazza dell'Orsa Maggiore 4, composto da soggiorno, cucina, tre camere, due bagni di cui uno con antibagno, disimpegno, ripostiglio e due balconi, confinante con detta piazza, con la via dei Cigni, con il vano scale e con proprietà
o aventi causa, salvo altri, distinto in catasto alla Sez. A, F 26, Mapp. 303, Sub 14, Zona Per_4
1, Cat. A/2, Classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 147 mq,.
L'immobile, di proprietà di e proviene da atto di compravendita Parte_1 Parte_2
a rogito dr. già Notaio in Cagliari, in data 21 aprile 2021, repertorio n. Persona_3
3899/2969, registrato a Cagliari il 22 aprile 2021 al n. 8358 ed ivi trascritto in data 22 aprile
2021 al n. 12289/9177 ed è stato realizzato all'interno di immobile maggiore a seguito di licenza di costruzione Prot. 9063 del 01/08/1967 Reg. 435/534 e successivamente sono state rilasciate e presentate:
- Approvazione di progetto in data 16/03/90, prot. 3243, con cui il è stato CP_2
autorizzato a realizzare due accessi in via dei Cigni 4;
- in data 08/03/2021 avente codice univoco SUAPE Pt_3 CodiceFiscale_5
06032021-1113.282050 n. 1684086/2021 avente come oggetto Pratica in mancata comunicazione per diversa distribuzione degli spazi interni;
- in data 30/04/2021 avente codice univoco SUAPE Pt_3 CodiceFiscale_2
16042021-1206.300201 con numero protocollo 129287 del 3/5/2021 sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato minime ridefinizioni degli spazi interni e la messa a norma degli impianti idrico sanitario,
elettrico e distribuzione del gas.
quale intestatario del suddetto immobile, dichiara ai sensi dell'art. 29, comma 1- Parte_2
bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo e che al momento attuale risulta
Pag. 10 a 12 essere libera e disponibile, esente da vincoli, pesi, gravami anche di natura fiscale, oneri,
trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, ipoteche, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a
Cagliari il 22 aprile 2021 ai nn. 12291/1672 a garanzia di un mutuo di euro 210.000,00 –
capitale garantito euro 420.000,00 della durata di 25 anni concesso dal Controparte_1
ai sig.ri e con atto a rogito Notaio in data
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_3
21 aprile 2021, Rep. 3900/2970, registrato a Cagliari il 22 aprile 2021 al n. 8360 e della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le eventuali spese, imposte e tasse che dovessero, comunque, derivare dall'alienazione convenuta, saranno a carico delle parti.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
7. dà atto che le parti esonerano espressamente il Cancelliere dall'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto e si impegnano a provvedervi a propria cura e spese;
8. dà atto che si accolla tutte le spese ancora in essere in relazione al predetto Parte_1
immobile e la parte residua del mutuo fondiario che le parti hanno contratto in data 21/04/2021
con il , disciplinato dalla normativa sul credito fondiario e sul credito Controparte_1
per € 210.000,00 (duecentodiecimila/00 euro) iscritto a Cagliari il 22/04/2021 registro generale
Pag. 11 a 12 n.12291 presentazione n.144 del 22/04/2021, Notaio manlevando Persona_3 Pt_2
[...]
9. dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
10. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 24/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Giorgio Latti
Pag. 12 a 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3793 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
nei confronti di
, nato a [...] il [...], CF , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Senis che li rappresenta e difende per procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
Pag. 1 a 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito: dichiarare lo scioglimento del
matrimonio contratto in Cagliari in data 19/06/2010, atto iscritto al n. 92, parte I, anno 2010,
dando disposizione all'ufficiale di stato civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle
seguenti condizioni
1) La Sig.ra vivrà presso la residenza in Cagliari Piazza dell'Orsa Maggiore Parte_1
n.
4. Il Sig. vivrà presso la casa dei genitori in Decimo Via Eleonora d'Arborea Parte_2
n. 24. I coniugi saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti di
residenza e/o domicilio.
2) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver diritto ad assegno
di mantenimento;
3) La LI resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
insieme la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior
interesse tra cui quelle inerenti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo
religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e
svago, le attività sportive e ricreative. Tali decisioni verranno assunte tenendo conto dei
bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della bambina. Per le decisioni di
ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità
genitoriale. Ciascun genitore si impegna affinché la bambina mantenga rapporti significativi
con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) La LI , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, incontrerà Per_1
il padre secondo i seguenti tempi e modalità:
a) A fine settimana alternati, dalle ore 15,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica
compatibilmente con le esigenze lavorative;
b) un pomeriggio di giornata infrasettimanale da concordarsi avuto riguardo agli impegni di
Pag. 2 a 12 lavoro, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze lavorative;
c) Ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre, dalle ore 9,00/10,00 del 24 dicembre alle ore
19,30/20,00 del 25 dicembre, oppure il 31 dicembre e il 1° gennaio, dalle ore 9,00/10,00 del 31
dicembre alle ore 19,30/20,00 del 1 gennaio;
d) Ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9,00/10,00 con rientro
21,00;
e) Nel periodo delle vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascuno dei genitori 2
settimane, anche non consecutive, da stabilire con congruo anticipo e da comunicare all'altro
genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
f) Per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5) A titolo di contributo per il mantenimento della LI il padre si impegna a corrispondere
alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 400,00, somma
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello
di emanazione della sentenza di divorzio;
6) Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente
concordate e documentate, genitori si impegnano reciprocamente a rimborsare il 50% delle
stesse. I coniugi richiamano espressamente le Linee Guida per la regolamentazione delle
modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense il 14 luglio 2017, documento che si allega al presente accordo perché ne
faccia parte integrante e al quale i genitori dichiarano di voler fare riferimento per la
regolamentazione dei loro reciproci rapporti.
7) propone di acquistare il 50% dell'immobile acquistato in costanza di Parte_1
matrimonio di cui in premessa sito in Cagliari Piazza dell'Orsa Maggiore n. 4 di proprietà di
che accetta di vendere alle seguenti condizioni: Parte_2
La signora si accollerà la parte residua del mutuo fondiario acceso presso il Banco di Pt_1
Pag. 3 a 12 Sardegna sull'immobile di cui in premessa accollandosi tutte le spese ancora in essere e
manlevando a tal fine il sig. che verrà liberato da ogni peso o garanzia relativa al Pt_2
predetto mutuo;
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di essersi sposati in data 19/06/2010 in Cagliari, che dall'unione è nata la LI
(Cagliari, 7/11/2010), di essersi separati consensualmente con sentenza del Persona_2
Tribunale di Cagliari del 12/10/2023, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 12/06/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore,
assistite dal proprio difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile e la relativa planimetria (all.
21 e 20 alle note del 22/05/2025), l'atto di provenienza (all. 8 al ricorso introduttivo), la dichiarazione di conformità urbanistica (all. 16 alle note del 22/05/2025), la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Cagliari il 22 aprile 2021 ai nn. 12291/1672 a garanzia di un mutuo di euro 210.000,00
– capitale garantito euro 420.000,00 della durata di 25 anni concesso dal Controparte_1
ai sig.ri e con atto a rogito Notaio in
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_3
data 21 aprile 2021, Rep. 3900/2970, registrato a Cagliari il 22 aprile 2021 al n. 8360 e della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari (all. 14 alle note del
22/05/2025).
Pag. 4 a 12 La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto (all. 18 alle note del 22/05/2025);
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- la costruzione del fabbricato è stata realizzata all'interno di immobile maggiore a seguito di licenza di costruzione Prot. 9063 del 01/08/1967 Reg. 435/534 e successivamente sono state rilasciate e presentate:
1. Approvazione di progetto in data 16/03/90, prot. 3243, con cui il è CP_2
stato autorizzato a realizzare due accessi in via dei Cigni 4;
2. in data 08/03/2021 avente codice univoco SUAPE Pt_3
n. 1684086/2021 avente come CodiceFiscale_3
oggetto Pratica in mancata comunicazione per diversa distribuzione degli spazi interni;
3. in data 30/04/2021 avente codice univoco SUAPE Pt_3
con numero protocollo CodiceFiscale_4
129287 del 3/5/2021 sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato minime ridefinizioni degli spazi interni e la messa a norma degli impianti idrico sanitario, elettrico e distribuzione del gas;
Pag. 5 a 12 - che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
7/02/1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico (all. 16 al ricorso introduttivo);
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della
Pag. 6 a 12 Corte Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno a provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più
coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e devono essere recepite le condizioni dalle stesse concordate.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
Pag. 7 a 12 La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAGLIARI il 19/06/2010 tra
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
19/02/1970, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 92, parte I);
2. dà atto che vivrà presso la residenza in Cagliari Piazza dell'Orsa Maggiore Parte_1
n. 4 e vivrà presso la casa dei genitori in Decimo Via Eleonora d'Arborea n. 24. Parte_2
Le parti saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti di residenza e/o domicilio;
3. affida la LI (Cagliari, 07/11/2010) ad entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse, tra cui quelle inerenti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative. Tali decisioni verranno assunte tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della bambina. Per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità
genitoriale. Ciascun genitore si impegna affinché la bambina mantenga rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. dispone che la LI salvo diverso accordo tra i genitori, incontrerà il padre con le Per_1
seguenti modalità:
Pag. 8 a 12 a) a fine settimana alternati, dalle ore 15,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica compatibilmente con le esigenze lavorative;
b) un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi avuto riguardo agli impegni di lavoro,
dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze lavorative;
c) ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre, dalle ore 9,00/10,00 del 24 dicembre alle ore
19,30/20,00 del 25 dicembre, oppure il 31 dicembre e il 1 gennaio, dalle ore 9,00/10,00
del 31 dicembre alle ore 19,30/20,00 del 1 gennaio;
d) ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9,00/10,00 con rientro 21,00;
e) nel periodo delle vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascuno dei genitori 2
settimane, anche non consecutive, da stabilire con congruo anticipo e da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
f) per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. dispone che versi in favore di , la somma mensile di euro 400,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della LI, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione della sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della LI, previamente concordate e documentate. Le
parti richiamano espressamente le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Consiglio Nazionale
Forense il 14 luglio 2017, documento che si allega al presente accordo perché ne faccia parte integrante e al quale i genitori dichiarano di voler fare riferimento per la regolamentazione dei loro reciproci rapporti;
6. dà atto che trasferisce in favore di , che accetta, la piena e Parte_2 Parte_1
perfetta proprietà della quota ideale pari al 50% dell'immobile sito in Cagliari Piazza dell'Orsa
Pag. 9 a 12 Maggiore n. 4, e precisamente appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terzo, int.
6, del maggior fabbricato sito in Cagliari alla Piazza dell'Orsa Maggiore 4, composto da soggiorno, cucina, tre camere, due bagni di cui uno con antibagno, disimpegno, ripostiglio e due balconi, confinante con detta piazza, con la via dei Cigni, con il vano scale e con proprietà
o aventi causa, salvo altri, distinto in catasto alla Sez. A, F 26, Mapp. 303, Sub 14, Zona Per_4
1, Cat. A/2, Classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 147 mq,.
L'immobile, di proprietà di e proviene da atto di compravendita Parte_1 Parte_2
a rogito dr. già Notaio in Cagliari, in data 21 aprile 2021, repertorio n. Persona_3
3899/2969, registrato a Cagliari il 22 aprile 2021 al n. 8358 ed ivi trascritto in data 22 aprile
2021 al n. 12289/9177 ed è stato realizzato all'interno di immobile maggiore a seguito di licenza di costruzione Prot. 9063 del 01/08/1967 Reg. 435/534 e successivamente sono state rilasciate e presentate:
- Approvazione di progetto in data 16/03/90, prot. 3243, con cui il è stato CP_2
autorizzato a realizzare due accessi in via dei Cigni 4;
- in data 08/03/2021 avente codice univoco SUAPE Pt_3 CodiceFiscale_5
06032021-1113.282050 n. 1684086/2021 avente come oggetto Pratica in mancata comunicazione per diversa distribuzione degli spazi interni;
- in data 30/04/2021 avente codice univoco SUAPE Pt_3 CodiceFiscale_2
16042021-1206.300201 con numero protocollo 129287 del 3/5/2021 sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato minime ridefinizioni degli spazi interni e la messa a norma degli impianti idrico sanitario,
elettrico e distribuzione del gas.
quale intestatario del suddetto immobile, dichiara ai sensi dell'art. 29, comma 1- Parte_2
bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo e che al momento attuale risulta
Pag. 10 a 12 essere libera e disponibile, esente da vincoli, pesi, gravami anche di natura fiscale, oneri,
trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, ipoteche, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a
Cagliari il 22 aprile 2021 ai nn. 12291/1672 a garanzia di un mutuo di euro 210.000,00 –
capitale garantito euro 420.000,00 della durata di 25 anni concesso dal Controparte_1
ai sig.ri e con atto a rogito Notaio in data
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_3
21 aprile 2021, Rep. 3900/2970, registrato a Cagliari il 22 aprile 2021 al n. 8360 e della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le eventuali spese, imposte e tasse che dovessero, comunque, derivare dall'alienazione convenuta, saranno a carico delle parti.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
7. dà atto che le parti esonerano espressamente il Cancelliere dall'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto e si impegnano a provvedervi a propria cura e spese;
8. dà atto che si accolla tutte le spese ancora in essere in relazione al predetto Parte_1
immobile e la parte residua del mutuo fondiario che le parti hanno contratto in data 21/04/2021
con il , disciplinato dalla normativa sul credito fondiario e sul credito Controparte_1
per € 210.000,00 (duecentodiecimila/00 euro) iscritto a Cagliari il 22/04/2021 registro generale
Pag. 11 a 12 n.12291 presentazione n.144 del 22/04/2021, Notaio manlevando Persona_3 Pt_2
[...]
9. dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
10. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 24/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Giorgio Latti
Pag. 12 a 12