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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/11/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA PARZIALE E NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1592/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Politi, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Scilletta, giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 14 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e - premesso di Parte_2 Parte_1 essere comproprietari, insieme a , dell'appartamento e del garage siti in San Giovanni Controparte_1
La Punta, via Donizetti n. 62, acquistati mediante mutuo ipotecario intestato al comune dante causa
, deceduto il 23 novembre 1988, e che le quote di comproprietà sono pari a ¼ Persona_1 complessivamente per i ricorrenti e ¾ per – hanno convenuto in giudizio Controparte_1 quest'ultima e il suo dante causa, nonché zio paterno degli attori, , dinanzi al Tribunale CP_2 di Catania, per ottenere lo scioglimento della comunione e la condanna dei convenuti al pagamento dei frutti.
I ricorrenti esponevano che, per successione legittima di (deceduto in Catania il 23 Persona_1 novembre 1988), (madre del defunto) nella quota di 6/12, Persona_2 CP_2
(fratello) nella quota di 3/12, e i ricorrenti, per rappresentazione del padre , fratello del Persona_3 de cuius, nella quota di 3/12, erano divenuti comproprietari del compendio immobiliare pervenuto al de cuius in forza di atto di assegnazione del 1986.
Successivamente, cedette a la nuda proprietà della sua quota con Persona_2 CP_2 due atti di compravendita del 1989. Infine, nel 2006, – divenuto pieno proprietario CP_2 della quota acquistata dalla madre – trasferì a , propria convivente more uxorio, che Controparte_1 già dal 2003 abitava e godeva dei beni insieme al la sua intera quota pari a 9/12 indivisi del CP_2 compendio.
Si sono costituiti congiuntamente e , eccependo preliminarmente CP_2 Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Hanno inoltre proposto domanda riconvenzionale per la restituzione pro quota dei costi sostenuti da per l'estinzione del mutuo fondiario gravante sugli CP_2 immobili, nonché per il rimborso degli oneri condominiali relativi a spese di conservazione e di adeguamento ai sensi della L. n. 46/90.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio ed accertata la non comoda divisibilità in natura dei beni, su richiesta congiunta dei difensori delle parti, all'udienza del 22 marzo 2017 il Tribunale ha ordinato, con ordinanza ex art. 788 c.p.c., la vendita senza incanto dei beni indivisibili ex art. 720 c.c., delegando le operazioni al notaio dott. . È stato disposto che, in caso di esito negativo Persona_4 di tre tentativi di vendita, il professionista rimettesse gli atti al giudice unitamente a una relazione dettagliata sull'attività svolta.
pagina 2 di 14 Con relazione datata 3 dicembre 2019, depositata il 20 gennaio 2022, il professionista delegato ha comunicato che i tre esperimenti di vendita dei due lotti erano risultati infruttuosi, rimettendo pertanto gli atti al giudice.
Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2696/2023, pubblicata il 22 giugno 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 4937/2015 R.G.), ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione, applicando in via analogica l'art. 164-bis disp. att. c.c. Ha rigettato le altre domande e ha ordinato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania -
Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione. Ha compensato le spese di lite e ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio e del professionista delegato a carico solidale delle parti.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data 11 dicembre
2023, e , formulando quattro motivi di gravame. Parte_2 Parte_1
Si sono costituiti in giudizio, con unica comparsa, e , deducendo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Hanno proposto altresì appello incidentale sulla base di un unico motivo di gravame, volto a ottenere, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di mutuo e delle spese di conservazione e adeguamento del bene ai sensi della l. 46/90.
In esito dell'udienza di discussione del 6 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Rileva preliminarmente la Corte che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati nella comparsa di risposta, l'atto di appello rispetta le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., nel testo sostituito dal
D.Lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis (essendo l'appello proposto con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. cit.). Gli appellanti hanno infatti indicato specificamente, nell'atto di citazione, le ragioni delle censure avverso la sentenza impugnata, come richiesto dalla norma, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, elaborata con riferimento al testo previgente ma valida anche per la versione novellata (cfr. Cass., S.U.,
n. 27199/2017).
pagina 3 di 14 2. - Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che i convenuti in primo grado non avrebbero mai dedotto né eccepito l'esistenza di un consenso o di un'acquiescenza da parte loro all'uso esclusivo e gratuito dell'intero immobile da parte degli stessi convenuti.
Essi deducono, al contrario, che gli odierni appellati avrebbero riconosciuto l'esistenza di un debito verso i comproprietari e da liquidarsi in misura Parte_1 Parte_2 proporzionale al canone locativo figurativo, quale indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni.
Richiamano, in particolare, la comparsa di costituzione e risposta dell'11 settembre 2015, nella quale i convenuti hanno contestato la richiesta di indennizzo, ritenendola sproporzionata e sostenendo che da tale somma andrebbero detratte le spese di conservazione del bene, cui i ricorrenti non avrebbero mai contribuito. Hanno inoltre chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per valutare l'immobile e stimare l'importo eventualmente dovuto ai ricorrenti in proporzione alle rispettive quote, tenendo conto degli oneri per l'estinzione del mutuo e delle spese di conservazione. Infine, hanno domandato che il CTU determinasse il valore di mercato dei canoni locativi dal 1998 al dicembre 2006 e, successivamente, dal gennaio 2007 fino alla proposizione della domanda e poi dall'aprile 2015 fino allo scioglimento della comunione.
Il motivo è infondato, atteso che non vi è stato alcun riconoscimento di debito da parte dei convenuti, odierni appellati. Invero, le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, in quanto atto di parte
(art. 125 c.p.c.), ma sottoscritto soltanto dal difensore e non dalla parte personalmente, non possono avere valore di confessione giudiziale spontanea a norma dell'art. 229 c.p.c., che richiede testualmente la firma della parte per l'esistenza dell'animus confitendi, ma soltanto fornire elementi indiziari su fatti favorevoli alla parte attrice. La volontà di riconoscere fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli alla controparte può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che sia munito di apposito mandato in tal senso, che si aggiunge alla procura alle liti (Cass. n. 4744/2005).
Inoltre, va evidenziato che le deduzioni contenute negli scritti difensivi degli appellati sono chiaramente intese a contestare, in via gradatamente subordinata, l'an e il quantum della pretesa, ritenuta in ogni caso “sproporzionata”, e non a riconoscere l'esistenza di fatti sfavorevoli o del debito.
pagina 4 di 14 Conferma di quanto sopra si ricava dalle conclusioni della comparsa di risposta in primo grado, ove i convenuti chiedevano il rigetto delle domande proposte da e e dalla Parte_2 Parte_1 comparsa di risposta con appello incidentale, ove si chiede di “rigettare la domanda di indennizzo per il godimento esclusivo, non avendo mai esternato opposizione al godimento esclusivo da parte del comproprietario, prestando acquiescenza all'altrui uso esclusivo”.
Tali affermazioni non costituiscono riconoscimento, ma piuttosto contestazione della fondatezza della domanda di indennizzo.
2.1. - Parimenti infondata è la censura, articolata nello stesso motivo, con cui gli appellanti principali contestano l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui non sarebbero state allegate circostanze concrete denotanti l'esternazione di una opposizione al godimento esclusivo dei beni dal
1998.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito. Non è riconoscibile alcuna indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce manifestazione del diritto di comproprietà.
La Corte di cassazione ha chiarito che, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso, occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. (Cass. n. 31105/2023; Cass. 15332/2023; Cass. n. 10264/2023;
Cass. n. 10264/2023; Cass. n. 29321/2021; Cass. n. 7019/2019; Cass. n. 30451/2018; Cass. n.
2423/2015).
Nel caso di specie, tale prova è insussistente. I comproprietari e Parte_2 [...]
non hanno mai formulato richiesta di utilizzo diretto dei beni comuni, oggetto di Parte_1 godimento esclusivo degli appellati. Né tale richiesta può desumersi dalle domande proposte in primo pagina 5 di 14 grado, ove si chiedeva la divisione del compendio immobiliare in comunione e la corresponsione dei frutti civili, senza alcuna istanza di rilascio degli immobili.
Sono altresì irrilevanti le raccomandate a.r. del 18.03.2011 e del 03.02.2015, prodotte in primo grado
(v. all. 10 e 11), con le quali si sollecitava lo scioglimento della comunione e il pagamento dei corrispettivi per il godimento delle quote, poiché da esse - la prima delle quali, peraltro, solo parzialmente leggibile - emerge semmai un generico disinteresse degli altri condividenti rispetto all'utilizzazione diretta dell'appartamento e del garage, non già l'esternazione di una concreta opposizione all'uso esclusivo da parte del comproprietario occupante.
Pertanto, il primo motivo di gravame va rigettato in quanto infondato in ogni sua parte, non potendo essere riconosciuta alcuna indennità per il godimento esclusivo derivante dalla semplice occupazione del bene da parte del comproprietario, ossia da parte di e, dal momento del suo atto di CP_2 acquisto, da parte di . Controparte_1
3. - Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la violazione degli artt. 1102, 832 e
820, comma 3, c.c., sostenendo che, una volta esclusa l'acquiescenza, sussisterebbe il loro diritto a ricevere l'indennizzo richiesto. Tuttavia, quanto sopra rilevato in ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante su chi reclama una indennità per il godimento esclusivo del bene comune da parte di altro comproprietario giustifica il rigetto anche di tale motivo.
4. - Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti principali contestano la dichiarazione di improcedibilità della domanda di divisione, ritenendola priva di fondamento normativo e in contrasto con il principio di tassatività delle ipotesi di improcedibilità. Sostengono che non esiste alcuna previsione normativa che consenta di dichiarare improcedibile una domanda di scioglimento della comunione, né è ammissibile il ricorso all'analogia, trattandosi di materie non omogenee ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle Preleggi.
A loro avviso, la decisione impugnata contrasterebbe con l'art. 1111, comma 1, c.c., che riconosce a ciascun partecipante il diritto di chiedere in ogni tempo lo scioglimento della comunione.
Sul piano processuale, lamentano la violazione degli artt. 569, 571 e 591 c.p.c., evidenziando che, in assenza di domande di assegnazione, il giudice avrebbe dovuto proseguire con ulteriori tentativi di vendita, applicando i ribassi previsti dalla legge. Richiamano la relazione del professionista delegato, che suggeriva di procedere con almeno altri due esperimenti di vendita. Rilevano che l'esperimento di pagina 6 di 14 un quarto tentativo di vendita, in tali situazioni, è prassi assolutamente normale.
Infine, censurano la decisione del Tribunale per aver comportato, di fatto, l'espropriazione dei diritti di comproprietà degli appellanti, premiando invece le condotte dilatorie e lesive dei convenuti, che si sono appropriati dell'intero compendio comune, escludendo gli altri condividenti da ogni utilità.
Il motivo, pur contenendo nella sua prima parte deduzioni non condivisibili, è nel complesso fondato.
Va preliminarmente osservato che la censura degli appellanti, secondo cui sarebbe inammissibile l'applicazione analogica dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. al giudizio di divisione, non può essere accolta. Essa si fonda su una lettura formalistica che non considera la ratio della norma, volta a evitare il proseguimento per un tempo indefinito, anche molto lungo, del processo esecutivo quando non sia più possibile conseguire un risultato utile per le pretese creditorie. Tale ratio risulta compatibile, pur nella diversità delle fattispecie, con la natura del giudizio di scioglimento della comunione.
È tuttavia corretto il rilievo degli appellanti circa la necessità di tenere conto delle differenze tra il procedimento di scioglimento della comunione e quello di esecuzione forzata, differenze che si riflettono anche sulle finalità perseguite dai rispettivi procedimenti.
Infatti, va rammentato che, quando la divisione deve avvenire mediante vendita, l'ordinanza del giudice ex art. 788 c.p.c., nella parte relativa alle modalità della vendita, richiama la disciplina dell'esecuzione forzata immobiliare (artt. 570 e ss. c.p.c.), ma tale richiamo riguarda esclusivamente le modalità esecutive, senza estendere alla divisione la funzione satisfattiva propria dell'espropriazione forzata. Nel giudizio di divisione la vendita avviene nell'interesse di tutti i comproprietari, per sostituire il bene indivisibile con il ricavato da ripartire secondo le quote. La differenza consiste nel fatto che, mentre nel processo esecutivo la vendita riguarda un bene appartenente all'esecutato e avviene contro la volontà di quest'ultimo, nel giudizio di divisione la vendita non si realizza a danno di qualcuno, ma nell'interesse di tutti i comproprietari. La finalità è quella di consentire lo scioglimento della comunione, sostituendo il bene indivisibile con il ricavato della vendita, da ripartire tra i condividenti secondo le rispettive quote (Cass. n. 10067/2020).
In tale contesto, l'art. 591, comma 2, c.p.c. consente al giudice, dopo tre tentativi di vendita andati deserti, di fissare un quarto esperimento con prezzo base ribassato fino a un quarto rispetto al precedente e, dopo il quarto tentativo infruttuoso, di ribassare il prezzo fino al limite della metà.
L'art. 164-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, prevede la pagina 7 di 14 chiusura anticipata della procedura esecutiva quando non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie, tenuto conto dei costi, delle probabilità di liquidazione e del presumibile valore di realizzo. Tale norma, sebbene riferita al processo esecutivo, può essere applicata analogicamente al procedimento di vendita nel giudizio di divisione, in quanto entrambi perseguono la finalità di convertire un bene in denaro. L'applicazione deve essere prudente e coordinata con la finalità propria della divisione, che è quella di sciogliere la comunione, evitando di frustrare il diritto dei condividenti sancito dall'art. 1111 c.c.
In tale ottica, costituisce orientamento condiviso da questo Ufficio giudiziario quello secondo cui, anche alla luce dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., pur dettato per il processo esecutivo, possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda di divisione qualora, sulla base di un apprezzamento di fatto, non appaia opportuno disporre nuovi tentativi di vendita con ulteriori ribassi, i quali determinerebbero un eccessivo e ingiustificato deprezzamento degli immobili, con conseguente svilimento del valore economico delle quote ideali di comproprietà spettanti alle parti sui beni.
Nel caso in esame, il prezzo base del terzo tentativo di vendita è stato fissato in € 93.697,32, a fronte di una stima complessiva del compendio immobiliare pari a € 161.337,00. Il notaio delegato, come previsto dall'ordinanza ex artt. 569 e 788 c.p.c., ha rimesso gli atti al giudice, suggerendo di procedere con almeno altri due esperimenti di vendita, applicando i ribassi di legge. Il Tribunale ha invece ritenuto non conveniente proseguire, motivando la propria scelta con riferimento all'infruttuosità dei precedenti tentativi e al disinteresse del mercato.
Tale valutazione non appare tuttavia sufficientemente motivata, né supportata da elementi concreti che giustifichino una pronuncia di improcedibilità della domanda di divisione. Non è stato adeguatamente considerato il parere del professionista delegato, che suggeriva la prosecuzione della procedura con ulteriori esperimenti di vendita, né gli elementi di fatto accertati dal CTU che avrebbero potuto giustificare la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Il CTU, nella relazione depositata il 15 febbraio 2017, ha descritto i beni oggetto di divisione (due unità immobiliari site in San Giovanni La Punta, via Donizetti n. 64) come in condizioni di conservazione normali, ossia di normale abitabilità. Il valore di mercato è stato stimato in € 1.100/mq, a fronte di un range oscillante da un minimo di 870,00 €/mq ad un massimo di 1300,00 €/mq. Nell'ambito di tale range individuato, il consulente ha ritenuto congruo attribuire al bene un valore collocato nella fascia medio-alta, in ragione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e della tipologia pagina 8 di 14 costruttiva, confermando che esso si trova in buono stato, ossia in condizioni normali e non vetuste.
Il garage, sebbene presentasse caratteristiche meno favorevoli, risultava comunque in condizioni normali.
Le fotografie allegate alla relazione del CTU confermano il buono stato di conservazione, smentendo la valutazione del Tribunale secondo cui i beni sarebbero inappetibili e non collocabili sul mercato se non a prezzi irrisori.
In tale situazione, ad avviso del Collegio, ulteriori tentativi di vendita, con ribassi progressivi o anche mantenendo il prezzo base dell'ultimo esperimento, avrebbero comportato un aggravio di tempi e costi, ma a fronte di una prognosi positiva circa la possibilità di realizzare l'effetto tipico del giudizio divisorio, ossia lo scioglimento della comunione mediante vendita e distribuzione del ricavato.
Si ritiene, pertanto, che il giudice di primo grado si sia discostato erroneamente dalla valutazione di opportunità espressa dal notaio delegato nella relazione depositata nel 2022.
Infatti, pur non potendosi accogliere la tesi degli appellanti circa l'automaticità della prosecuzione con ulteriori tentativi di vendita dopo il terzo esperimento andato deserto, deve essere condivisa la valutazione del professionista delegato, in assenza di univoci elementi di segno contrario. Ne consegue che, in accoglimento del motivo, va dichiarata la nullità del capo della sentenza con il quale il
Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di divisione, avendo erroneamente ravvisato un ostacolo processuale in realtà insussistente.
Pertanto, la causa, relativamente alla domanda di divisione, va rimessa sul ruolo, al fine di provvedere alla rinnovazione degli atti successivi e alla prosecuzione della procedura mediante ulteriori tentativi di vendita con progressivi ribassi nei limiti di legge, come da separata ordinanza.
5. - L'appello incidentale è solo parzialmente fondato. Esso ha ad oggetto la riproposizione nel presente grado delle distinte domande formulate in via riconvenzionale, volte a ottenere la condanna degli appellanti al pagamento, proporzionale alla loro quota di proprietà, delle spese sostenute per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile, nonché delle spese di conservazione e di adeguamento ai sensi della L. n. 46/90.
Il Tribunale ha rigettato tali domande, rilevando che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla loro ammissibilità, esse erano formulate in modo generico e prive di adeguato supporto probatorio.
pagina 9 di 14 Va, preliminarmente, osservato che le predette domande, essendo state proposte in primo grado nel rispetto delle preclusioni di rito, devono ritenersi ammissibili.
Nel merito, occorre distinguere tra le varie domande riconvenzionali.
5.1. - Quanto alla domanda di ripetizione dei ratei di mutuo versati, nell'appello incidentale si ribadisce che sull'immobile pervenuto alle parti per successione legittima di gravava un Persona_1 mutuo, estinto integralmente da , il quale ha corrisposto tutte le rate dal gennaio 1989 al CP_2 marzo 2009. Gli odierni appellanti, invece, hanno effettuato un unico versamento congiunto di € 619,75
(come da attestazioni di pagamento allegate).
Ebbene, è incontestato - ed anzi espressamente riconosciuto dagli appellanti principali nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - che ha effettivamente versato alla banca le somme CP_2 necessarie per l'integrale estinzione del mutuo che gravava sull'immobile e che l'originario unico proprietario, , non aveva finito di pagare al momento della morte. Persona_1
Trattandosi di debito ereditario che non entra in comunione ma si ripartisce automaticamente tra i coeredi, in quanto obbligazione già esistente in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione, deve evidenziarsi che sussiste titolo legale di rivalsa in capo al coerede , CP_2 fondato sull'art. 754 c.c., a mente del quale il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752 c.c., cioè quella proporzionale alle rispettive quote ereditarie.
Ciò detto sull'an, in ordine al quantum, il Collegio osserva che la domanda non poteva essere accolta integralmente, per carenza di prova dell'ammontare complessivo degli esborsi, fatta eccezione per i ratei di mutuo il cui pagamento è dimostrato documentalmente.
Dall'allegato n. 1 alla comparsa di risposta di primo grado (missiva del 09/01/2009 CP_3 indirizzata a ) risulta prova del pagamento di tre rate: € 400,00 in data 30 ottobre 2008, CP_2
€ 400,00 in data 28 novembre 2008 ed € 500,00 in data 31 dicembre 2008, per complessivi € 1.300,00, importo imputato ai rapporti di mutuo ipotecario stipulati con . Persona_1
La domanda doveva quindi essere accolta nei limiti delle quote proporzionali incombenti agli appellanti principali, pari a 1/8 ciascuno, ossia € 162,50 per ciascuno.
Non può invece tenersi conto della documentazione relativa al pagamento delle ulteriori rate di mutuo, depositata per la prima volta in appello e in formato cartaceo, in violazione dell'obbligo di deposito pagina 10 di 14 telematico previsto dalle vigenti disposizioni previsto dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c.). Trattandosi di prove documentali nuove, esse sono inammissibili in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cass. n. 26522/2017), la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a essa non imputabile – ipotesi che non ricorre nella specie.
5.2. - Va inoltre confermata la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese di conservazione e di adeguamento ex L. n. 46/1990.
L'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Restano esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile o per l'adempimento di obblighi fiscali (Cass. n. 5465/2022; Cass. n. 253/2013).
Nel caso di specie, dal raffronto tra la domanda e la documentazione allegata alla comparsa di risposta di primo grado si evince che le spese dedotte dalla parte appellante incidentale (rate condominiali ordinarie per il 2004 e per l'adeguamento ex L. n. 46/1990) attengono al godimento e non alla conservazione della cosa comune, sicché non danno luogo al preteso diritto al rimborso ex art. 1110
c.c.
È evidente che non si tratta di spese necessarie per la conservazione della cosa, ma soltanto per la sua migliore fruizione. Né, stante la generica formulazione e l'assenza di ulteriori elementi probatori, potrebbe pervenirsi a diverso approdo, neppure per la modesta spesa di € 69,00 x 2 relativa all'adeguamento ex L. n. 46/1990.
5.2.1. - Quanto agli esborsi asseritamente sostenuti per lavori condominiali di ristrutturazione della copertura, la decisione del Tribunale sfugge alle censure, atteso che la domanda è stata correttamente ritenuta generica e priva di prova. L'unico documento prodotto è un sollecito di pagamento dell'amministratore del condominio per € 2.676,00, datato 20/08/2007, con annotazione a penna
“pagato 21/5/2008”, priva di timbro o sottoscrizione, sicché nulla prova che l'esborso sia stato pagina 11 di 14 effettivamente sostenuto.
Ad abundantiam si osserva inoltre che non risultano allegazioni né prova circa la natura dei lavori, sicché non è dimostrato che la spesa fosse necessaria per la conservazione della cosa comune e non per la sua migliore fruizione.
Appare dunque corretta la decisione del primo giudice, fondata sul rilievo che la domanda fosse generica e comunque sprovvista di prova, tranne che per i ratei di mutuo il cui pagamento – come già rilevato – è attestato dalla missiva proveniente dalla banca creditrice.
6. - Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e della domanda riconvenzionale già proposta, in riforma della sentenza impugnata, e Parte_1 Parte_2 vanno condannati, proporzionalmente alle rispettive quote di 1/8, al pagamento, in favore di CP_2
(che è colui che secondo la stessa prospettazione degli appellanti ha corrisposto le somme e al
[...] quale era indirizzata la missiva della banca), della somma di € 162,50 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda.
Per il resto, l'appello incidentale deve essere rigettato, con la conseguente conferma delle statuizioni impugnate.
7. - Poiché la presente sentenza è definitiva ad eccezione del capo relativo alla domanda di scioglimento della comunione (in relazione al quale è stata dichiarata la nullità e disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita delegata con i ribassi di legge), occorre provvedere al regolamento delle spese processuali relative alla domanda sui frutti nonché alle domande riconvenzionali per il rimborso dei costi sostenuti per i ratei arretrati di mutuo e per il rimborso delle spese per la conservazione e l'adeguamento ex L. n. 46/1996.
Tenuto conto che è stata accolta solo in minima parte la domanda – tra quelle proposte in via riconvenzionale – volta a ottenere il rimborso delle spese per i ratei arretrati di mutuo anticipati da
, in gran parte rigettata, e considerato altresì il rigetto della domanda di ristoro dei frutti CP_2 per il godimento esclusivo dei beni comuni da parte degli appellati, si giustifica, relativamente a tali domande contrapposte, la conferma della statuizione impugnata di compensazione delle spese di primo grado, con il conseguente rigetto, in parte qua, della censura degli appellanti sul capo relativo alla compensazione delle spese. Del pari, per le stesse ragioni, deve farsi luogo alla compensazione integrale anche delle relative spese processuali del presente giudizio.
pagina 12 di 14 Ovviamente la regolamentazione delle spese processuali relative alla domanda di divisione, unitamente all'esame della censura sulle relative spese, è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte, nella causa iscritta al n. 1592/2023 R.G.,
non definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del terzo motivo di appello principale proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 2696/2023 del 22 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Parte_2
Catania nel procedimento iscritto al n. 4937/2015 R.G., dichiara la nullità del capo della sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione;
- per l'effetto, annulla il capo dipendente con cui è stato ordinato all'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione;
definitivamente pronunciando:
- rigetta il primo e il secondo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, conferma la statuizione contenuta nella sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda proposta da
[...]
e per il pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dei Parte_1 Parte_2 beni comuni da parte degli appellati;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, che nel resto rigetta, accoglie in parte la domanda riconvenzionale per il rimborso dei costi sostenuti per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà tra le parti e, per l'effetto, condanna e Parte_1 [...] al pagamento, in favore di della somma di € 162,50 ciascuno, oltre interessi Parte_2 CP_2 legali dalla domanda;
- conferma, per il resto, i capi della sentenza impugnata con i quali sono state rigettate le domande riconvenzionali;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio, relativamente alla domanda sui frutti e alle domande riconvenzionali, e conferma la compensazione delle spese di lite già disposta in primo grado, in relazione alle medesime domande, rigettando parzialmente il quarto motivo di appello principale.
pagina 13 di 14 Con separata ordinanza emessa in pari data, dà i provvedimenti opportuni per la prosecuzione delle operazioni di vendita da parte del professionista notaio già delegato.
Spese relative alla domanda di scioglimento della comunione al definitivo.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il 6 novembre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA PARZIALE E NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1592/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Politi, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Scilletta, giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 14 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e - premesso di Parte_2 Parte_1 essere comproprietari, insieme a , dell'appartamento e del garage siti in San Giovanni Controparte_1
La Punta, via Donizetti n. 62, acquistati mediante mutuo ipotecario intestato al comune dante causa
, deceduto il 23 novembre 1988, e che le quote di comproprietà sono pari a ¼ Persona_1 complessivamente per i ricorrenti e ¾ per – hanno convenuto in giudizio Controparte_1 quest'ultima e il suo dante causa, nonché zio paterno degli attori, , dinanzi al Tribunale CP_2 di Catania, per ottenere lo scioglimento della comunione e la condanna dei convenuti al pagamento dei frutti.
I ricorrenti esponevano che, per successione legittima di (deceduto in Catania il 23 Persona_1 novembre 1988), (madre del defunto) nella quota di 6/12, Persona_2 CP_2
(fratello) nella quota di 3/12, e i ricorrenti, per rappresentazione del padre , fratello del Persona_3 de cuius, nella quota di 3/12, erano divenuti comproprietari del compendio immobiliare pervenuto al de cuius in forza di atto di assegnazione del 1986.
Successivamente, cedette a la nuda proprietà della sua quota con Persona_2 CP_2 due atti di compravendita del 1989. Infine, nel 2006, – divenuto pieno proprietario CP_2 della quota acquistata dalla madre – trasferì a , propria convivente more uxorio, che Controparte_1 già dal 2003 abitava e godeva dei beni insieme al la sua intera quota pari a 9/12 indivisi del CP_2 compendio.
Si sono costituiti congiuntamente e , eccependo preliminarmente CP_2 Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Hanno inoltre proposto domanda riconvenzionale per la restituzione pro quota dei costi sostenuti da per l'estinzione del mutuo fondiario gravante sugli CP_2 immobili, nonché per il rimborso degli oneri condominiali relativi a spese di conservazione e di adeguamento ai sensi della L. n. 46/90.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio ed accertata la non comoda divisibilità in natura dei beni, su richiesta congiunta dei difensori delle parti, all'udienza del 22 marzo 2017 il Tribunale ha ordinato, con ordinanza ex art. 788 c.p.c., la vendita senza incanto dei beni indivisibili ex art. 720 c.c., delegando le operazioni al notaio dott. . È stato disposto che, in caso di esito negativo Persona_4 di tre tentativi di vendita, il professionista rimettesse gli atti al giudice unitamente a una relazione dettagliata sull'attività svolta.
pagina 2 di 14 Con relazione datata 3 dicembre 2019, depositata il 20 gennaio 2022, il professionista delegato ha comunicato che i tre esperimenti di vendita dei due lotti erano risultati infruttuosi, rimettendo pertanto gli atti al giudice.
Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2696/2023, pubblicata il 22 giugno 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 4937/2015 R.G.), ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione, applicando in via analogica l'art. 164-bis disp. att. c.c. Ha rigettato le altre domande e ha ordinato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania -
Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione. Ha compensato le spese di lite e ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio e del professionista delegato a carico solidale delle parti.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data 11 dicembre
2023, e , formulando quattro motivi di gravame. Parte_2 Parte_1
Si sono costituiti in giudizio, con unica comparsa, e , deducendo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Hanno proposto altresì appello incidentale sulla base di un unico motivo di gravame, volto a ottenere, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di mutuo e delle spese di conservazione e adeguamento del bene ai sensi della l. 46/90.
In esito dell'udienza di discussione del 6 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Rileva preliminarmente la Corte che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati nella comparsa di risposta, l'atto di appello rispetta le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., nel testo sostituito dal
D.Lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis (essendo l'appello proposto con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. cit.). Gli appellanti hanno infatti indicato specificamente, nell'atto di citazione, le ragioni delle censure avverso la sentenza impugnata, come richiesto dalla norma, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, elaborata con riferimento al testo previgente ma valida anche per la versione novellata (cfr. Cass., S.U.,
n. 27199/2017).
pagina 3 di 14 2. - Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che i convenuti in primo grado non avrebbero mai dedotto né eccepito l'esistenza di un consenso o di un'acquiescenza da parte loro all'uso esclusivo e gratuito dell'intero immobile da parte degli stessi convenuti.
Essi deducono, al contrario, che gli odierni appellati avrebbero riconosciuto l'esistenza di un debito verso i comproprietari e da liquidarsi in misura Parte_1 Parte_2 proporzionale al canone locativo figurativo, quale indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni.
Richiamano, in particolare, la comparsa di costituzione e risposta dell'11 settembre 2015, nella quale i convenuti hanno contestato la richiesta di indennizzo, ritenendola sproporzionata e sostenendo che da tale somma andrebbero detratte le spese di conservazione del bene, cui i ricorrenti non avrebbero mai contribuito. Hanno inoltre chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per valutare l'immobile e stimare l'importo eventualmente dovuto ai ricorrenti in proporzione alle rispettive quote, tenendo conto degli oneri per l'estinzione del mutuo e delle spese di conservazione. Infine, hanno domandato che il CTU determinasse il valore di mercato dei canoni locativi dal 1998 al dicembre 2006 e, successivamente, dal gennaio 2007 fino alla proposizione della domanda e poi dall'aprile 2015 fino allo scioglimento della comunione.
Il motivo è infondato, atteso che non vi è stato alcun riconoscimento di debito da parte dei convenuti, odierni appellati. Invero, le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, in quanto atto di parte
(art. 125 c.p.c.), ma sottoscritto soltanto dal difensore e non dalla parte personalmente, non possono avere valore di confessione giudiziale spontanea a norma dell'art. 229 c.p.c., che richiede testualmente la firma della parte per l'esistenza dell'animus confitendi, ma soltanto fornire elementi indiziari su fatti favorevoli alla parte attrice. La volontà di riconoscere fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli alla controparte può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che sia munito di apposito mandato in tal senso, che si aggiunge alla procura alle liti (Cass. n. 4744/2005).
Inoltre, va evidenziato che le deduzioni contenute negli scritti difensivi degli appellati sono chiaramente intese a contestare, in via gradatamente subordinata, l'an e il quantum della pretesa, ritenuta in ogni caso “sproporzionata”, e non a riconoscere l'esistenza di fatti sfavorevoli o del debito.
pagina 4 di 14 Conferma di quanto sopra si ricava dalle conclusioni della comparsa di risposta in primo grado, ove i convenuti chiedevano il rigetto delle domande proposte da e e dalla Parte_2 Parte_1 comparsa di risposta con appello incidentale, ove si chiede di “rigettare la domanda di indennizzo per il godimento esclusivo, non avendo mai esternato opposizione al godimento esclusivo da parte del comproprietario, prestando acquiescenza all'altrui uso esclusivo”.
Tali affermazioni non costituiscono riconoscimento, ma piuttosto contestazione della fondatezza della domanda di indennizzo.
2.1. - Parimenti infondata è la censura, articolata nello stesso motivo, con cui gli appellanti principali contestano l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui non sarebbero state allegate circostanze concrete denotanti l'esternazione di una opposizione al godimento esclusivo dei beni dal
1998.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito. Non è riconoscibile alcuna indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce manifestazione del diritto di comproprietà.
La Corte di cassazione ha chiarito che, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso, occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. (Cass. n. 31105/2023; Cass. 15332/2023; Cass. n. 10264/2023;
Cass. n. 10264/2023; Cass. n. 29321/2021; Cass. n. 7019/2019; Cass. n. 30451/2018; Cass. n.
2423/2015).
Nel caso di specie, tale prova è insussistente. I comproprietari e Parte_2 [...]
non hanno mai formulato richiesta di utilizzo diretto dei beni comuni, oggetto di Parte_1 godimento esclusivo degli appellati. Né tale richiesta può desumersi dalle domande proposte in primo pagina 5 di 14 grado, ove si chiedeva la divisione del compendio immobiliare in comunione e la corresponsione dei frutti civili, senza alcuna istanza di rilascio degli immobili.
Sono altresì irrilevanti le raccomandate a.r. del 18.03.2011 e del 03.02.2015, prodotte in primo grado
(v. all. 10 e 11), con le quali si sollecitava lo scioglimento della comunione e il pagamento dei corrispettivi per il godimento delle quote, poiché da esse - la prima delle quali, peraltro, solo parzialmente leggibile - emerge semmai un generico disinteresse degli altri condividenti rispetto all'utilizzazione diretta dell'appartamento e del garage, non già l'esternazione di una concreta opposizione all'uso esclusivo da parte del comproprietario occupante.
Pertanto, il primo motivo di gravame va rigettato in quanto infondato in ogni sua parte, non potendo essere riconosciuta alcuna indennità per il godimento esclusivo derivante dalla semplice occupazione del bene da parte del comproprietario, ossia da parte di e, dal momento del suo atto di CP_2 acquisto, da parte di . Controparte_1
3. - Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la violazione degli artt. 1102, 832 e
820, comma 3, c.c., sostenendo che, una volta esclusa l'acquiescenza, sussisterebbe il loro diritto a ricevere l'indennizzo richiesto. Tuttavia, quanto sopra rilevato in ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante su chi reclama una indennità per il godimento esclusivo del bene comune da parte di altro comproprietario giustifica il rigetto anche di tale motivo.
4. - Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti principali contestano la dichiarazione di improcedibilità della domanda di divisione, ritenendola priva di fondamento normativo e in contrasto con il principio di tassatività delle ipotesi di improcedibilità. Sostengono che non esiste alcuna previsione normativa che consenta di dichiarare improcedibile una domanda di scioglimento della comunione, né è ammissibile il ricorso all'analogia, trattandosi di materie non omogenee ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle Preleggi.
A loro avviso, la decisione impugnata contrasterebbe con l'art. 1111, comma 1, c.c., che riconosce a ciascun partecipante il diritto di chiedere in ogni tempo lo scioglimento della comunione.
Sul piano processuale, lamentano la violazione degli artt. 569, 571 e 591 c.p.c., evidenziando che, in assenza di domande di assegnazione, il giudice avrebbe dovuto proseguire con ulteriori tentativi di vendita, applicando i ribassi previsti dalla legge. Richiamano la relazione del professionista delegato, che suggeriva di procedere con almeno altri due esperimenti di vendita. Rilevano che l'esperimento di pagina 6 di 14 un quarto tentativo di vendita, in tali situazioni, è prassi assolutamente normale.
Infine, censurano la decisione del Tribunale per aver comportato, di fatto, l'espropriazione dei diritti di comproprietà degli appellanti, premiando invece le condotte dilatorie e lesive dei convenuti, che si sono appropriati dell'intero compendio comune, escludendo gli altri condividenti da ogni utilità.
Il motivo, pur contenendo nella sua prima parte deduzioni non condivisibili, è nel complesso fondato.
Va preliminarmente osservato che la censura degli appellanti, secondo cui sarebbe inammissibile l'applicazione analogica dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. al giudizio di divisione, non può essere accolta. Essa si fonda su una lettura formalistica che non considera la ratio della norma, volta a evitare il proseguimento per un tempo indefinito, anche molto lungo, del processo esecutivo quando non sia più possibile conseguire un risultato utile per le pretese creditorie. Tale ratio risulta compatibile, pur nella diversità delle fattispecie, con la natura del giudizio di scioglimento della comunione.
È tuttavia corretto il rilievo degli appellanti circa la necessità di tenere conto delle differenze tra il procedimento di scioglimento della comunione e quello di esecuzione forzata, differenze che si riflettono anche sulle finalità perseguite dai rispettivi procedimenti.
Infatti, va rammentato che, quando la divisione deve avvenire mediante vendita, l'ordinanza del giudice ex art. 788 c.p.c., nella parte relativa alle modalità della vendita, richiama la disciplina dell'esecuzione forzata immobiliare (artt. 570 e ss. c.p.c.), ma tale richiamo riguarda esclusivamente le modalità esecutive, senza estendere alla divisione la funzione satisfattiva propria dell'espropriazione forzata. Nel giudizio di divisione la vendita avviene nell'interesse di tutti i comproprietari, per sostituire il bene indivisibile con il ricavato da ripartire secondo le quote. La differenza consiste nel fatto che, mentre nel processo esecutivo la vendita riguarda un bene appartenente all'esecutato e avviene contro la volontà di quest'ultimo, nel giudizio di divisione la vendita non si realizza a danno di qualcuno, ma nell'interesse di tutti i comproprietari. La finalità è quella di consentire lo scioglimento della comunione, sostituendo il bene indivisibile con il ricavato della vendita, da ripartire tra i condividenti secondo le rispettive quote (Cass. n. 10067/2020).
In tale contesto, l'art. 591, comma 2, c.p.c. consente al giudice, dopo tre tentativi di vendita andati deserti, di fissare un quarto esperimento con prezzo base ribassato fino a un quarto rispetto al precedente e, dopo il quarto tentativo infruttuoso, di ribassare il prezzo fino al limite della metà.
L'art. 164-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, prevede la pagina 7 di 14 chiusura anticipata della procedura esecutiva quando non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie, tenuto conto dei costi, delle probabilità di liquidazione e del presumibile valore di realizzo. Tale norma, sebbene riferita al processo esecutivo, può essere applicata analogicamente al procedimento di vendita nel giudizio di divisione, in quanto entrambi perseguono la finalità di convertire un bene in denaro. L'applicazione deve essere prudente e coordinata con la finalità propria della divisione, che è quella di sciogliere la comunione, evitando di frustrare il diritto dei condividenti sancito dall'art. 1111 c.c.
In tale ottica, costituisce orientamento condiviso da questo Ufficio giudiziario quello secondo cui, anche alla luce dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., pur dettato per il processo esecutivo, possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda di divisione qualora, sulla base di un apprezzamento di fatto, non appaia opportuno disporre nuovi tentativi di vendita con ulteriori ribassi, i quali determinerebbero un eccessivo e ingiustificato deprezzamento degli immobili, con conseguente svilimento del valore economico delle quote ideali di comproprietà spettanti alle parti sui beni.
Nel caso in esame, il prezzo base del terzo tentativo di vendita è stato fissato in € 93.697,32, a fronte di una stima complessiva del compendio immobiliare pari a € 161.337,00. Il notaio delegato, come previsto dall'ordinanza ex artt. 569 e 788 c.p.c., ha rimesso gli atti al giudice, suggerendo di procedere con almeno altri due esperimenti di vendita, applicando i ribassi di legge. Il Tribunale ha invece ritenuto non conveniente proseguire, motivando la propria scelta con riferimento all'infruttuosità dei precedenti tentativi e al disinteresse del mercato.
Tale valutazione non appare tuttavia sufficientemente motivata, né supportata da elementi concreti che giustifichino una pronuncia di improcedibilità della domanda di divisione. Non è stato adeguatamente considerato il parere del professionista delegato, che suggeriva la prosecuzione della procedura con ulteriori esperimenti di vendita, né gli elementi di fatto accertati dal CTU che avrebbero potuto giustificare la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Il CTU, nella relazione depositata il 15 febbraio 2017, ha descritto i beni oggetto di divisione (due unità immobiliari site in San Giovanni La Punta, via Donizetti n. 64) come in condizioni di conservazione normali, ossia di normale abitabilità. Il valore di mercato è stato stimato in € 1.100/mq, a fronte di un range oscillante da un minimo di 870,00 €/mq ad un massimo di 1300,00 €/mq. Nell'ambito di tale range individuato, il consulente ha ritenuto congruo attribuire al bene un valore collocato nella fascia medio-alta, in ragione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e della tipologia pagina 8 di 14 costruttiva, confermando che esso si trova in buono stato, ossia in condizioni normali e non vetuste.
Il garage, sebbene presentasse caratteristiche meno favorevoli, risultava comunque in condizioni normali.
Le fotografie allegate alla relazione del CTU confermano il buono stato di conservazione, smentendo la valutazione del Tribunale secondo cui i beni sarebbero inappetibili e non collocabili sul mercato se non a prezzi irrisori.
In tale situazione, ad avviso del Collegio, ulteriori tentativi di vendita, con ribassi progressivi o anche mantenendo il prezzo base dell'ultimo esperimento, avrebbero comportato un aggravio di tempi e costi, ma a fronte di una prognosi positiva circa la possibilità di realizzare l'effetto tipico del giudizio divisorio, ossia lo scioglimento della comunione mediante vendita e distribuzione del ricavato.
Si ritiene, pertanto, che il giudice di primo grado si sia discostato erroneamente dalla valutazione di opportunità espressa dal notaio delegato nella relazione depositata nel 2022.
Infatti, pur non potendosi accogliere la tesi degli appellanti circa l'automaticità della prosecuzione con ulteriori tentativi di vendita dopo il terzo esperimento andato deserto, deve essere condivisa la valutazione del professionista delegato, in assenza di univoci elementi di segno contrario. Ne consegue che, in accoglimento del motivo, va dichiarata la nullità del capo della sentenza con il quale il
Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di divisione, avendo erroneamente ravvisato un ostacolo processuale in realtà insussistente.
Pertanto, la causa, relativamente alla domanda di divisione, va rimessa sul ruolo, al fine di provvedere alla rinnovazione degli atti successivi e alla prosecuzione della procedura mediante ulteriori tentativi di vendita con progressivi ribassi nei limiti di legge, come da separata ordinanza.
5. - L'appello incidentale è solo parzialmente fondato. Esso ha ad oggetto la riproposizione nel presente grado delle distinte domande formulate in via riconvenzionale, volte a ottenere la condanna degli appellanti al pagamento, proporzionale alla loro quota di proprietà, delle spese sostenute per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile, nonché delle spese di conservazione e di adeguamento ai sensi della L. n. 46/90.
Il Tribunale ha rigettato tali domande, rilevando che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla loro ammissibilità, esse erano formulate in modo generico e prive di adeguato supporto probatorio.
pagina 9 di 14 Va, preliminarmente, osservato che le predette domande, essendo state proposte in primo grado nel rispetto delle preclusioni di rito, devono ritenersi ammissibili.
Nel merito, occorre distinguere tra le varie domande riconvenzionali.
5.1. - Quanto alla domanda di ripetizione dei ratei di mutuo versati, nell'appello incidentale si ribadisce che sull'immobile pervenuto alle parti per successione legittima di gravava un Persona_1 mutuo, estinto integralmente da , il quale ha corrisposto tutte le rate dal gennaio 1989 al CP_2 marzo 2009. Gli odierni appellanti, invece, hanno effettuato un unico versamento congiunto di € 619,75
(come da attestazioni di pagamento allegate).
Ebbene, è incontestato - ed anzi espressamente riconosciuto dagli appellanti principali nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - che ha effettivamente versato alla banca le somme CP_2 necessarie per l'integrale estinzione del mutuo che gravava sull'immobile e che l'originario unico proprietario, , non aveva finito di pagare al momento della morte. Persona_1
Trattandosi di debito ereditario che non entra in comunione ma si ripartisce automaticamente tra i coeredi, in quanto obbligazione già esistente in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione, deve evidenziarsi che sussiste titolo legale di rivalsa in capo al coerede , CP_2 fondato sull'art. 754 c.c., a mente del quale il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752 c.c., cioè quella proporzionale alle rispettive quote ereditarie.
Ciò detto sull'an, in ordine al quantum, il Collegio osserva che la domanda non poteva essere accolta integralmente, per carenza di prova dell'ammontare complessivo degli esborsi, fatta eccezione per i ratei di mutuo il cui pagamento è dimostrato documentalmente.
Dall'allegato n. 1 alla comparsa di risposta di primo grado (missiva del 09/01/2009 CP_3 indirizzata a ) risulta prova del pagamento di tre rate: € 400,00 in data 30 ottobre 2008, CP_2
€ 400,00 in data 28 novembre 2008 ed € 500,00 in data 31 dicembre 2008, per complessivi € 1.300,00, importo imputato ai rapporti di mutuo ipotecario stipulati con . Persona_1
La domanda doveva quindi essere accolta nei limiti delle quote proporzionali incombenti agli appellanti principali, pari a 1/8 ciascuno, ossia € 162,50 per ciascuno.
Non può invece tenersi conto della documentazione relativa al pagamento delle ulteriori rate di mutuo, depositata per la prima volta in appello e in formato cartaceo, in violazione dell'obbligo di deposito pagina 10 di 14 telematico previsto dalle vigenti disposizioni previsto dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c.). Trattandosi di prove documentali nuove, esse sono inammissibili in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cass. n. 26522/2017), la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a essa non imputabile – ipotesi che non ricorre nella specie.
5.2. - Va inoltre confermata la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese di conservazione e di adeguamento ex L. n. 46/1990.
L'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Restano esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile o per l'adempimento di obblighi fiscali (Cass. n. 5465/2022; Cass. n. 253/2013).
Nel caso di specie, dal raffronto tra la domanda e la documentazione allegata alla comparsa di risposta di primo grado si evince che le spese dedotte dalla parte appellante incidentale (rate condominiali ordinarie per il 2004 e per l'adeguamento ex L. n. 46/1990) attengono al godimento e non alla conservazione della cosa comune, sicché non danno luogo al preteso diritto al rimborso ex art. 1110
c.c.
È evidente che non si tratta di spese necessarie per la conservazione della cosa, ma soltanto per la sua migliore fruizione. Né, stante la generica formulazione e l'assenza di ulteriori elementi probatori, potrebbe pervenirsi a diverso approdo, neppure per la modesta spesa di € 69,00 x 2 relativa all'adeguamento ex L. n. 46/1990.
5.2.1. - Quanto agli esborsi asseritamente sostenuti per lavori condominiali di ristrutturazione della copertura, la decisione del Tribunale sfugge alle censure, atteso che la domanda è stata correttamente ritenuta generica e priva di prova. L'unico documento prodotto è un sollecito di pagamento dell'amministratore del condominio per € 2.676,00, datato 20/08/2007, con annotazione a penna
“pagato 21/5/2008”, priva di timbro o sottoscrizione, sicché nulla prova che l'esborso sia stato pagina 11 di 14 effettivamente sostenuto.
Ad abundantiam si osserva inoltre che non risultano allegazioni né prova circa la natura dei lavori, sicché non è dimostrato che la spesa fosse necessaria per la conservazione della cosa comune e non per la sua migliore fruizione.
Appare dunque corretta la decisione del primo giudice, fondata sul rilievo che la domanda fosse generica e comunque sprovvista di prova, tranne che per i ratei di mutuo il cui pagamento – come già rilevato – è attestato dalla missiva proveniente dalla banca creditrice.
6. - Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e della domanda riconvenzionale già proposta, in riforma della sentenza impugnata, e Parte_1 Parte_2 vanno condannati, proporzionalmente alle rispettive quote di 1/8, al pagamento, in favore di CP_2
(che è colui che secondo la stessa prospettazione degli appellanti ha corrisposto le somme e al
[...] quale era indirizzata la missiva della banca), della somma di € 162,50 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda.
Per il resto, l'appello incidentale deve essere rigettato, con la conseguente conferma delle statuizioni impugnate.
7. - Poiché la presente sentenza è definitiva ad eccezione del capo relativo alla domanda di scioglimento della comunione (in relazione al quale è stata dichiarata la nullità e disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita delegata con i ribassi di legge), occorre provvedere al regolamento delle spese processuali relative alla domanda sui frutti nonché alle domande riconvenzionali per il rimborso dei costi sostenuti per i ratei arretrati di mutuo e per il rimborso delle spese per la conservazione e l'adeguamento ex L. n. 46/1996.
Tenuto conto che è stata accolta solo in minima parte la domanda – tra quelle proposte in via riconvenzionale – volta a ottenere il rimborso delle spese per i ratei arretrati di mutuo anticipati da
, in gran parte rigettata, e considerato altresì il rigetto della domanda di ristoro dei frutti CP_2 per il godimento esclusivo dei beni comuni da parte degli appellati, si giustifica, relativamente a tali domande contrapposte, la conferma della statuizione impugnata di compensazione delle spese di primo grado, con il conseguente rigetto, in parte qua, della censura degli appellanti sul capo relativo alla compensazione delle spese. Del pari, per le stesse ragioni, deve farsi luogo alla compensazione integrale anche delle relative spese processuali del presente giudizio.
pagina 12 di 14 Ovviamente la regolamentazione delle spese processuali relative alla domanda di divisione, unitamente all'esame della censura sulle relative spese, è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte, nella causa iscritta al n. 1592/2023 R.G.,
non definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del terzo motivo di appello principale proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 2696/2023 del 22 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Parte_2
Catania nel procedimento iscritto al n. 4937/2015 R.G., dichiara la nullità del capo della sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione;
- per l'effetto, annulla il capo dipendente con cui è stato ordinato all'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione;
definitivamente pronunciando:
- rigetta il primo e il secondo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, conferma la statuizione contenuta nella sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda proposta da
[...]
e per il pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dei Parte_1 Parte_2 beni comuni da parte degli appellati;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, che nel resto rigetta, accoglie in parte la domanda riconvenzionale per il rimborso dei costi sostenuti per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà tra le parti e, per l'effetto, condanna e Parte_1 [...] al pagamento, in favore di della somma di € 162,50 ciascuno, oltre interessi Parte_2 CP_2 legali dalla domanda;
- conferma, per il resto, i capi della sentenza impugnata con i quali sono state rigettate le domande riconvenzionali;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio, relativamente alla domanda sui frutti e alle domande riconvenzionali, e conferma la compensazione delle spese di lite già disposta in primo grado, in relazione alle medesime domande, rigettando parzialmente il quarto motivo di appello principale.
pagina 13 di 14 Con separata ordinanza emessa in pari data, dà i provvedimenti opportuni per la prosecuzione delle operazioni di vendita da parte del professionista notaio già delegato.
Spese relative alla domanda di scioglimento della comunione al definitivo.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il 6 novembre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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