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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 18/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
ZACCARIA SARA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: indennità di malattia
1
Con ricorso depositato il 22/02/2023, parte ricorrente premesso di prestare attività lavorativa con la qualifica di operaio alle dipendenze della ha dedotto : - che in data 27.4.2022, a Controparte_2 seguito di un evento traumatico, comunicava lo stato di malattia al datore di lavoro, che veniva prolungato fino al 17.5.2022; - che in data
4.10.2022 gli contestava “l'inesatta e/o insufficiente indicazione del CP_3 recapito sulla certificazione di malattia in quanto in data 30.4.2022 il medico incaricato del controllo ha contestato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo riportato sulla certificazione di malattia”, negando, per tale ragione, la relativa indennità di malattia;
- che nei termini di legge proponeva ricorso amministrativo, il quale veniva respinto. Nello specifico ha dedotto che l'indirizzo indicato ai fini della reperibilità era corrispondente all'abitazione di residenza e che nessuna comunicazione era stata rinvenuta nella corrispondente cassetta postale, rappresentando, altresì, ai fini della propria reperibilità, che in data
18.1.2023 il medico aveva eseguito regolare visita medica presso la CP_3 medesima abitazione.
Tutto ciò premesso, parte istante ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto a beneficiare dell'indennità di malattia e per l'effetto annullare il provvedimento di disconoscimento operato dall'istituto.
Costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della domanda CP_3 perché infondata in fatto ed in diritto, adducendo che il ricorrente aveva omesso di segnalare il numero telefonico o di precisare il luogo mediante coordinate o una piantina.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che ai sensi dell'art. 2110 del codice civile “in caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità
2 nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità.”
Pertanto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, al lavoratore assente per malattia spetta il diritto di percepire comunque una retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. A seconda dei casi, tale retribuzione graverà interamente a carico del datore di lavoro o sarà a carico dell;
in CP_3 questa seconda ipotesi, in particolare, l'Istituto previdenziale eroga un'indennità che può essere eventualmente integrata dal datore di lavoro.
Nello specifico, l'art. 1 della legge n. 33 del 1980 recita “a decorrere dal 1.01.1980 per i lavoratori dipendenti … le indennità di malattia e di maternità.. sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione” individuando così nei datori di lavoro i soggetti obbligati ad adempiere l'obbligo di un terzo ( ) CP_3 tenuto successivamente al rimborso del datore di lavoro a norma del quinto comma dello stesso articolo 1 ed - in caso di inadempimento - il lavoratore ha diritto di pretendere direttamente dall la CP_3 corresponsione dell'indennità di malattia dovuta (Cass. 1251/91).
A tale riguardo, giova rammentare la circolare n. 183 /1998, la CP_3 quale fornisce indicazioni nel caso di omessa indicazione di indirizzo
“l'omessa indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia non comporta di per sè l'immediato disconoscimento del diritto alla prestazione. Infatti, come precisato con la citata circolare n. 182/1997,
l'inadempienza può non essere determinante ai fini della irreperibilità quando l'indirizzo del lavoratore è ricavabile dai dati in possesso dell'istituto (busta o altra documentazione inviata dall'assicurato), compresi quelli registrati nella procedura di gestione dei certificati o nella procedura "arca"; nel caso di indirizzo incompleto “la situazione di cui trattasi presenta delle connotazioni simili all'ipotesi di omissione, per cui alla irregolarità potrà essere ovviato, prima della predisposizione dell'eventuale controllo, procedendo all'integrazione dell'indirizzo indicato attraverso i dati in possesso dell'istituto. Se ciò non è consentito, qualora si ritenga possibile il reperimento nonostante le indicazioni parziali, i controlli possono essere disposti ugualmente. Nel caso, dovrà essere particolarmente raccomandato ai medici di controllo -come del resto è esplicitamente previsto nel relativo "disciplinare"- di adoperarsi affinchè nell'espletamento delle visite loro affidate non trascurino di svolgere tutte le iniziative (es. assunzione di informazioni sul posto, controlli telefonici) idonee al reperimento degli assicurati.”.
3 Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente emerge che quest'ultimo ha indicato correttamente il proprio indirizzo sulla certificazione di malattia indicata all' (Via CP_3
Eroi dello Spazio n. 29/c, in Pezze di Greco, frazione di Fasano).
Detta abitazione - come confermato dal teste, Testimone_1 residente alla medesima via, al numero civico successivo rispetto all'abitazione del ricorrente (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non avendo egli alcun interesse all'esito del presente giudizio) – si trova nel centro abitato ed è facilmente raggiungibile, recando all'esterno la cassetta della posta e sul citofono il nome dell'istante .
Vi è più che, come provato da parte ricorrente, lo stesso medico nel mese di Gennaio 2023 (cfr. all. 5 fascicolo ricorrente) ha CP_3 eseguito visita medica presso la medesima abitazione indicata sul certificato medico. Sicchè alcun inadempimento all'obbligo di cooperazione e diligenza può essere imputato al lavoratore, dovendosi, di converso, addebitare l'irreperibilità dello stesso ad una inadeguata attività di ricerca da parte del medico fiscale.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell al pagamento in favore del ricorrente CP_3 dell'indennità economica di malattia per i giorni dal 27/04/2022 al
17/05/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22/02/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento CP_3 dell'indennità di malattia riferita al periodo 27.4.2022-17.5.2022, oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_3
€ 1.300,00, oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 18/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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