Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 775 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, in persona del Parte_1 irtù di procura in calce al ricorso in appello, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via F. Acri n. 65, presso lo studio dell'avv. Luca Cirella appellante
E
, con l'avv. Anna Torchia, che la rappresenta e Controparte_1
in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellato/appellante incidentale nonché
(p.iva - in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello dall'Avv. Maria Maddalena Giungato, presso il cui studio, sito in Cosenza, via Medaglie d'Oro n. 37, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:<<… Voglia, in riforma del sopra specificato capo della sentenza N. 95/2023 – R.G. n. 987/2018 depositata in data 2.2.2023 e non notificata, pienamente accogliendo le sopra esposte considerazioni, fermo il resto: - dichiarare interamente dovuta la contribuzione e le sanzioni relative alle annualità 2012 e 2013 e condannare la professionista al pagamento alla somma
1
-in ogni caso dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 576/80 il rimborso può concernere solo i contributi soggettivi che nella fattispecie ammontano ad € 5.140,00 e non anche i contributi integrativi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio…>>; per :<<… Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_1 cont e l'appello proposto per tutti i motivi sopra indicati e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla dott.ssa CP_1
, a parziale riforma della stessa, accertare, ritenere e dic
[...] dovute le somme richieste dalla Parte_1
, a titolo di contributi r
[...] prescrizione quinquennale per le motivazioni sopra indicate, accertare e dichiarare per effetto dello sgravio operato dalla Parte_1
, cessata la materia del co
[...] relativamente agli anni 2012 e 2013, e per l'effetto condannare l'appellante al rimborso delle somme versate in eccedenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori come per legge del doppio grado di giudizio…>>; per : <<… Si conclude chiedendo che la Corte Controparte_3
d'Appello adita voglia estromettere dal giudizio o, comunque, dichiarare la sua carenza di legittimazione a parteciparvi, col favore delle spese del grado, da porre a carico solidale delle controparti o di chi di giustizia e con liquidazione a favore della costituita procuratrice Avv. Maria Maddalena Giungato che se ne dichiara antistataria ex art. 93 c.p.c…>>.
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 L'avv. , iscritta presso l'Ordine degli avvocati di Catanzaro ed alla CP_1
Cassa o al 16.12.2013, ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 030 2017 00123808 80 000, con cui si richiede il pagamento della somma di euro 10.932,14, per contributi previdenziali relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, deducendo vizi formali del procedimento esattivo, nonché la inesigibilità della pretesa contributiva per effetto della prescrizione del credito relativo all'anno 2011 e della mancanza del requisito della continuità professionale relativamente agli anni 2012 e 2013.
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con e Parte_1 Controparte_2
, “1) accoglie parzialmen r
[...]
dovute le somme richieste dalla Parte_1
, a titolo di contributi rel
[...] relative sanzioni;
-dichiara esistente ed esigibile il credito previdenziale richiesto
2 dalla , con le relative sanzioni, per l'anno 2011; 2) compensa tra le parti le Pt_1 spese ”.
§3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
3 disciplina prevista dall'art. 19 della legge n. 576/1980, sicché, dalla entrata in vigore della legge n. 247/2012 (02.07.2013), il termine di prescrizione dei contributi professionali dovuti dagli avvocati alla forense è tornato Pt_1 decennale. Con riguardo alla disciplina intertemporale dei rapporti giuridici sorti e non esauriti nel corso dell'avvicendamento delle menzionate discipline legislative, la Corte di Cassazione ha precisato che la nuova disciplina di cui all'art. 66 della legge n. 247 del 2012, in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Civ. Sez. Lav., 18.03.2013, n. 6729). Per stabilire se anche al caso di specie si applichi il termine di prescrizione decennale, è necessario verificare se, alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012 (02.07.2013), era già maturata la prescrizione quinquennale prevista in base al previgente regime di cui alla L. n. 335/1995. E' pacifico che il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 19 L. n. 576/1980, dalla data di trasmissione alla della dichiarazione di cui agli artt. Pt_1
17 e 23, ossia della comunicazione c nualmente, il professionista deve effettuare circa il proprio reddito Irpef ed il volume di affari Iva, relativi all'anno precedente, al fine della liquidazione dei contributi dovuti (la Cassazione ha precisato che, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi – Cass. Civ. Sez. Lav., 04.03.2014, n.4981 – per cui, anche con riguardo alla disciplina prevista dalla L. n. 335/1995, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di invio della dichiarazione dei propri redditi e del volume d'affari, c.d. mod. 5). Nella specie, per i contributi ed i relativi accessori dovuti per l'anno 2011, la comunicazione reddituale è stata inviata alla , mediante il relativo modello 5 Pt_1
(cfr. doc. 6 fascicolo , in da 09.2012, sicché, alla data del Parte_1
02.02.2013, non era ancora maturata la prescrizione quinquennale: pertanto, essendosi sovrapposto, per le ragioni suindicate, il più ampio termine di prescrizione decennale, ne risulta che, alla data di notifica della cartella esattoriale, eseguita il 13.04.2018, il credito previdenziale in questione non era prescritto. L'accoglimento parziale dell'opposizione ed i mutamenti normativi e giurisprudenziali intervenuti in materia inducono a compensate tra le parti le spese di lite>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dalla , con atto depositato il 28 luglio 2023, Pt_1 nonché dall'Avv. , con impugnazione incidentale contenuta nella CP_1 memoria deposita no 2024. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 15/18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
4 In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale, in quanto, per come espressamente ammesso dalla difesa dell'Avv. CP_1 nelle note autorizzate, la notifica non è stata effettuata, né può esser il chiesto termine per notifica, essendo possibile solo la rinnovazione dell'eventuale notifica tardiva, ma non di quella del tutto omessa, come nel caso di specie: <nei giudizi soggetti al rito del lavoro l incidentale pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge improcedibile non stato affatto notificato alla controparte senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale separatamente stessa parte e dichiarato inammissibile perch tardivamente depositato>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024); <<nel rito del lavoro l incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all contumace ammissibile e non pu essere dichiarato improcedibile dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione vertendosi in di inesistenza stessa neppure nel caso cui abbia richiesto giudiziario notifica una volta spirato comma c.p.c.>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023).
§6 Passando alla disamina dell'appello principale, che riguarda il capo di motivazione che ha escluso, con riferimento agli anni 2012 e 2013, la sussistenza del requisito della continuità professionale quale presupposto per l'obbligo contributivo sotteso, secondo la , “…Tale ricostruzione è del tutto Pt_1 erronea ed illegittima poiché, in particol pone in contrasto con l'art. 9 comma 8 del Regolamento di Cassa Forense (cfr. allegati comparsa primo grado emanato in attuazione dell'art. 21 della Legge n. 247 del 31.12.2012; cfr. allegato comparsa primo grado) di riforma del sistema previdenziale. Va infatti sottolineato che la legge di riforma del sistema previdenziale ha stabilito un principio cardine che ha rivoluzionato il precedente impianto normativo stabilendo che 'L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPORTA L'AUTOMATICA ISCRIZIONE A CASSA FORENSE” con ogni conseguenza sul piano della contribuzione dovuta: ovvero che l'iscrizione all'Albo professionale fa scattare e comporta, per ciò solo, l'obbligo contributivo….a partire dall'entrata in vigore del regolamento menzionato (l'art. 9 comma 8 del Regolamento di (cfr. allegato n. 3) Parte_1 emanato in attuazione dell'art. 21 della Legge n. 247 del 31.12.2012 (cfr. allegato n. 4) di riforma del sistema previdenziale) la NON PUO' PIU' dichiarare Pt_1 inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 ancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche…”.
§6.1 La censura è fondata. Orbene, a mente dell'articolo 21 legge 247/2012 (entrato in vigore il 2.2.2013): <<
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
Parte_1
5 9. La , con proprio regolamento, Parte_1 deter re della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo>>.
§6.2 È pacifico tra le parti che nel ruolo 2017 risultano iscritti i contributi minimi soggettivi, modulare e integrativo, nonché i contributi di maternità, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorati di sanzioni e interessi, per complessivi € 10.932,14 (doc. 3). Conviene richiamare, a tal proposito, le deduzioni della
, sul punto, contenute nella memoria di costituzione di primo grado: << per Pt_1 ni 2011, 2012 e 2013, la professionista avrebbe dovuto corrispondere i contributi minimi soggettivi, modulare (ove previsto) e integrativi, oltre ai contributi di maternità, nella misura stabilita dalle delibere del Consiglio di Amministrazione della (n. 331/2010 e 485/2010 per i contributi minimi e di Pt_1 maternità 2011, n. 28 e 887/2011 per i contributi minimi e di maternità 2012, art. 2 Regolamento dei contributi per il soggettivo minimo 2013, n. 333/2012 integrativo minimo 2013, 515/2012 maternità 2013). Per completezza espositiva si producono i c.d. Modelli 5 inviati dalla Professionista in relazione agli anni de quibus (doc. 5).-E poiché la professionista non ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, allorquando ha provveduto ad avvisare Parte_1 dell'avvenuta la ca ha richiesto la corresponsione con la maggiorazione di sanzioni e interessi, giusta comunicazione (cfr. doc. 4) del 12.6.2014 ricevuta il 19.6.2014. Successivamente, verificato il mancato versamento, provvedeva all'iscrizione nel ruolo 2014, non Parte_1 mancando di pensazione con il contributo soggettivo minimo per l'anno 2009, pari ad € 1.310,00, rimborsato ex art. 22 L. 576/80 stante l'inefficacia ai fini pensionistici della summenzionata annualità per come espressamente e tempestivamente comunicato alla Professionista (doc. 6). Gli importi dovuti per i suddetti anni sono partitamente e analiticamente indicati nella contestata cartella esattoriale nonché nell'elenco ruoli e nelle specificazioni relative agli anni di riferimento (cfr. doc. 3). Tutto per l'importo complessivo di € 10.932,14.>>
§6.3 In definitiva, in virtù dell'iscrizione all'albo apposito dell'Avv. in CP_1 quegli anni (e non c'è contestazione sul punto), ella è senz'altro te re i contributi minimi anche se non ha raggiunto i parametri reddituali.
§7 In conclusione, la sentenza va riformata, con conseguente integrale rigetto del ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese del doppi no la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, anche nei confronti di Controparte_2
, carente di legittimazione passiva, per c
[...]
virtù del contenuto della sentenza di primo grado avendo il
6 Tribunale accolto l'eccezione di inammissibilità quanto ai vizi formali, statuizione sulla quale, invero, si è formato il giudicato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 28 Parte_1
, con Controparte_1 memoria depositata il 19 giugno 2024, avverso la le di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 95/23, resa in data 2 febbraio 2023, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello incidentale;
2. accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta integralmente il ricorso proposto da;
Controparte_1
3. condanna alla rifusione delle spese del doppio Controparte_1 grado di lite, che l ciascuna controparte, in euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc quanto ad Controparte_2
;
[...]
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 19 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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