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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/10/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. Giovanni NAPPI Giudice Dr. Massimo CANOSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 294/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Torino Di Sangro il 21.09.1968 – CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Daniela Arrizza C.F._1
E
n. a Rocca San Giovanni il 19.09.1972 – CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Daniela Arrizza C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 19.06.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE - rilevato che le parti all'udienza del 7.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 19.06.2025, del seguente preciso tenore:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora familiare ubicata nel Comune di Fossacesia in via Belvedere n. 23 di proprietà della Sig.ra continuerà ad essere abitata da quest'ultima, il CP_1
Sig. ha già trasferito la residenza a Torino di Sangro prelevando tutti gli Pt_1 effetti personali;
3. le parti si impegnano ad onorare il pagamento del finanziamento contratto con la società Agos, Codice contratto: 74730986, intestato formalmente al Sig. Pt_1 con scadenza al 15.12.34 con una rata mensile di euro 300,00 e, nello specifico la sig.ra verserà la somma mensile di euro 150.00 al sig. fino CP_1 Pt_1 alla scadenza dell'ultima rata;
4. nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, poiché entrambi economicamente indipendenti (o comunque in grado di produrre reddito sufficiente al loro sostentamento);
5. i coniugi dichiarano altresì di non vantare l'una nei confronti dell'altra alcun diritto e/o pretesa e/o credito di carattere economico e comunque di qualsiasi altro genere e natura;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate nel ricorso congiunto del 06.06.2025, depositato il 19.06.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino di Sangro (Anno 2023 n. 27 - Parte II Serie C). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 9.10.2025
Il Presidente
EL Di IR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. Giovanni NAPPI Giudice Dr. Massimo CANOSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 294/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Torino Di Sangro il 21.09.1968 – CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Daniela Arrizza C.F._1
E
n. a Rocca San Giovanni il 19.09.1972 – CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Daniela Arrizza C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 19.06.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE - rilevato che le parti all'udienza del 7.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 19.06.2025, del seguente preciso tenore:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora familiare ubicata nel Comune di Fossacesia in via Belvedere n. 23 di proprietà della Sig.ra continuerà ad essere abitata da quest'ultima, il CP_1
Sig. ha già trasferito la residenza a Torino di Sangro prelevando tutti gli Pt_1 effetti personali;
3. le parti si impegnano ad onorare il pagamento del finanziamento contratto con la società Agos, Codice contratto: 74730986, intestato formalmente al Sig. Pt_1 con scadenza al 15.12.34 con una rata mensile di euro 300,00 e, nello specifico la sig.ra verserà la somma mensile di euro 150.00 al sig. fino CP_1 Pt_1 alla scadenza dell'ultima rata;
4. nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, poiché entrambi economicamente indipendenti (o comunque in grado di produrre reddito sufficiente al loro sostentamento);
5. i coniugi dichiarano altresì di non vantare l'una nei confronti dell'altra alcun diritto e/o pretesa e/o credito di carattere economico e comunque di qualsiasi altro genere e natura;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate nel ricorso congiunto del 06.06.2025, depositato il 19.06.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino di Sangro (Anno 2023 n. 27 - Parte II Serie C). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 9.10.2025
Il Presidente
EL Di IR