Sentenza breve 22 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/03/2021, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2021
N. 00380/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Panarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione, del decreto del 28.09.2020, notificato in data 02.12.2020, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno temporaneo, ricerca lavoro Emersione 2020 n.-OMISSIS-del 22.06.2020, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile la domanda, dal medesimo presentata, tesa ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 per “ricerca lavoro-emersione 2020”.
Il suddetto provvedimento, nel quale si dà atto che lo straniero è risultato titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto il 22.1.2020, risulta sostanzialmente fondato sulla circostanza che il ricorrente è stato destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato dal Prefetto di-OMISSIS- in data 12.8.2015, causa ostativa all’emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10 del D.L. n. 34 del 2020, ragione per cui non si è provveduto alla comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Il ricorrente ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: 1) violazione degli artt. 10 bis e 21 octies della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda che, ove effettuata, avrebbe consentito al ricorrente di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti di legge; l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, richiamata nell’atto gravato, non si applicherebbe al provvedimento assunto in violazione dell’art. 10 bis; a fronte dell’asserita espulsione dal territorio nazionale non vi sarebbe alcuna segnalazione nel Sistema S.I.S.; 2) violazione dell’art. 103 del D.L. 34/2020, degli artt. 3, 4, 7 e 12, comma 5, del D.M. 27.5.2020 e degli artt. 1, 2 comma 1, e 21 octies della legge n. 241 del 1990, in quanto il ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo e, in relazione all’espulsione, non essendoci alcuna segnalazione nel Sistema S.I.S. non vi sarebbero nemmeno gli effetti conseguenti al decreto di espulsione; 3) violazione dell’art. 3 bis, comma 3, del D.L. n. 125/2020, come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 2/2021, in quanto il ricorrente, alla luce di tali disposizioni, avrebbe un titolo legittimante la sua presenza sul territorio nazionale con scadenza al 30.4.2021, per cui l’esecuzione del provvedimento impugnato – obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni –lederebbe la possibilità di usufruite della normativa richiamata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 24 febbraio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Pare opportuno ricordare che l’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 –come convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 - dispone al comma 10, per quanto qui rileva, che “ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ”.
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio dall’Amministrazione resistente risulta che il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di-OMISSIS- in data 12.8.2015 ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998, regolarmente notificato in pari data all’interessato, provvedimento di espulsione che, peraltro, non risulta essere stato contestato nelle competenti sedi.
Appare, dunque, confermato il motivo ostativo posto a base del decreto di inammissibilità della domanda presentata dal ricorrente (oggetto di contestazione in questa sede), la cui assunzione da parte del Questore di -OMISSIS- appare del tutto vincolata.
Alla luce di tali circostanze, non possono trovare accoglimento le censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso.
Invero, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda non determina l’invalidità del provvedimento, atteso che, come detto, la sua assunzione era atto dovuto da parte dell’Amministrazione resistente, giusta la chiara previsione di legge di cui al ricordato comma 10 dell’art. 103.
Sotto questo profilo, non è condivisibile il rilievo del ricorrente in ordine alla inapplicabilità dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10 bis della medesima legge, atteso che la modifica introdotta dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, è espressamente riferita al solo secondo periodo del secondo comma del suddetto art. 21 octies e non al primo periodo, a norma del quale “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Nemmeno condivisibile è la censura relativa alla mancanza di segnalazione nel Sistema S.I.S., atteso che tale circostanza potrebbe, se del caso, assumere rilievo in relazione all’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 10 dell’art. 103 –che dispone che non sono ammessi alle procedure di cui ai commi 1 e 2 coloro “ che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato ” - ma non in relazione alla lett. a), posta a base del provvedimento impugnato.
Pertanto, giusta quanto sopra precisato, è irrilevante la doglianza del ricorrente relativamente alla sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura di cui al menzionato art. 103 del D.L. n. 34/2020, stante l’intervenuta emissione del provvedimento di espulsione.
Infine, anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Invero, pur volendo prescindere dal rilievo che la censura si riferisce al momento dell’allontanamento dal territorio nazionale e non alla legittimità del decreto di inammissibilità della domanda presentata dal ricorrente, si osserva che il titolo per “richiesta asilo” – richiesta, peraltro, respinta con provvedimento della Commissione Territoriale di -OMISSIS- del 2.1.2020, che non risulta contestata – aveva validità fino al 22.1.2020, laddove il D.L. n. 125/2020 – il cui art. 3 bis, comma 3, invocato dalla ricorrente nella versione modificata dal D.L. n. 2/2021, dispone che “ I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto –legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data ” -, è stato adottato solo in data 7.10.2020.
La suddetta previsione, pertanto, non è invocabile dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.