TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IV.
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/07/2025 da nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , cittadina italiana, CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Nicholas Cassiani Ingoni
e nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. , cittadino italiano, CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Nicholas Cassiani Ingoni i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomazzo (CO) in data 03.03.2012, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
atto n. 3 parte 1, anno 2012, del Registro degli Atti di Matrimonio
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 22.10.2019
omologato con decreto del 22.11.2019
e provvedimento del PM del 26.11.2019
con i seguenti FIGLI MINORI NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/07/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Regime di affido condiviso del figlio minore, la cui residenza permarrà presso il luogo di residenza
della madre sig.ra Parte_1
2. Il sig. potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Parte_2 Pt_3
sera alla domenica sera;
3. Durante la settimana i genitori potranno concordare di volta in volta i momenti in cui il figlio
trascorrerà tempo con il sig. compatibilmente con le esigenze del minore e dei genitori;
Parte_2
4. Il minore trascorrerà le festività (segnatamente: la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, Pt_3
Epifania, 31 dicembre e 01 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre
e 8 dicembre) ad anni alterni con i genitori;
inoltre il minore trascorrerà quindici giorni, Pt_3
anche non consecutivi, con ognuno dei genitori in occasione delle vacanze estive, precisando che i
periodi feriali dovranno essere concordati tra i genitori con anticipo di almeno un mese;
5. Viene fatta salva la possibilità per i genitori di individuare diversi accordi, nel rispetto del diritto del
minore di frequentare entrambi, in virtù dei reciproci impegni lavorativi;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Parte_2 Pt_1
, l'importo mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da Pt_3
versare entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 60% delle spese
straordinarie (spese mediche e dentistiche, spese scolastiche, spese extrascolastiche quali – in via non
esaustiva – grest estivi e sport) da versare entro dieci giorni dalla esibizione dei documenti
giustificativi di spesa: le somme verranno corrisposte sino a quando il minore non avrà Pt_3
raggiunto la propria indipendenza economica o comunque sino a quando non si troverà nelle concrete
condizioni di raggiungere un'autonomia economica;
7. La sig.ra ichiara di nulla avere a che pretendere dal sig. a titolo di mantenimento;
Pt_1 Parte_2
La sig.ra d il sig. dichiarano di avere definito con reciproca soddisfazione ogni ulteriore Pt_1 Parte_2
rapporto di carattere patrimoniale tra i medesimi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
Le parti hanno dichiarato di esonerarsi dalla produzione della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
3 anni, della copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi con rito civile in Lomazzo (CO) in data 03.03.2012, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
atto n. 3 parte 1, anno 2012, del Registro degli Atti di Matrimonio
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barabra Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IV.
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/07/2025 da nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , cittadina italiana, CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Nicholas Cassiani Ingoni
e nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. , cittadino italiano, CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Nicholas Cassiani Ingoni i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomazzo (CO) in data 03.03.2012, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
atto n. 3 parte 1, anno 2012, del Registro degli Atti di Matrimonio
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 22.10.2019
omologato con decreto del 22.11.2019
e provvedimento del PM del 26.11.2019
con i seguenti FIGLI MINORI NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/07/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Regime di affido condiviso del figlio minore, la cui residenza permarrà presso il luogo di residenza
della madre sig.ra Parte_1
2. Il sig. potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Parte_2 Pt_3
sera alla domenica sera;
3. Durante la settimana i genitori potranno concordare di volta in volta i momenti in cui il figlio
trascorrerà tempo con il sig. compatibilmente con le esigenze del minore e dei genitori;
Parte_2
4. Il minore trascorrerà le festività (segnatamente: la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, Pt_3
Epifania, 31 dicembre e 01 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre
e 8 dicembre) ad anni alterni con i genitori;
inoltre il minore trascorrerà quindici giorni, Pt_3
anche non consecutivi, con ognuno dei genitori in occasione delle vacanze estive, precisando che i
periodi feriali dovranno essere concordati tra i genitori con anticipo di almeno un mese;
5. Viene fatta salva la possibilità per i genitori di individuare diversi accordi, nel rispetto del diritto del
minore di frequentare entrambi, in virtù dei reciproci impegni lavorativi;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Parte_2 Pt_1
, l'importo mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da Pt_3
versare entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 60% delle spese
straordinarie (spese mediche e dentistiche, spese scolastiche, spese extrascolastiche quali – in via non
esaustiva – grest estivi e sport) da versare entro dieci giorni dalla esibizione dei documenti
giustificativi di spesa: le somme verranno corrisposte sino a quando il minore non avrà Pt_3
raggiunto la propria indipendenza economica o comunque sino a quando non si troverà nelle concrete
condizioni di raggiungere un'autonomia economica;
7. La sig.ra ichiara di nulla avere a che pretendere dal sig. a titolo di mantenimento;
Pt_1 Parte_2
La sig.ra d il sig. dichiarano di avere definito con reciproca soddisfazione ogni ulteriore Pt_1 Parte_2
rapporto di carattere patrimoniale tra i medesimi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
Le parti hanno dichiarato di esonerarsi dalla produzione della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
3 anni, della copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi con rito civile in Lomazzo (CO) in data 03.03.2012, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
atto n. 3 parte 1, anno 2012, del Registro degli Atti di Matrimonio
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barabra Cao