Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2346/2024
EPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente
Consigliere D.ssa Alessandra Guerrieri
Consigliere Relatore Dott. Vincenzo Savoia
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2346/2024, promossa da
,rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 (c.f. C.F. 1
Cristina Farri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
CP_1 (c.f. C.F._2 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Noferi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti,
APPELLATA con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/04/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: ““Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, voglia accogliere il ricorso, e in riforma della appellata sentenza, voglia disporre :
1-assegnare l'assegno unico versato dall per il minore.CP alla madre CP_1 per l'intero come Persona 1
richiesto dalle parti, affinché il 50% della somma venga detratto, fino ad esaurimento, dalla somma che Pt_1 deve alla CP_1 a titolo di arretrati di mantenimento per _1 2- annullare la statuizione relativa alla dichiarazione del debito di Persona_1 essendo inammissibile in tale sede una dichiarazione accertativa di un debito (peraltro riconosciuto dallo stesso debitore) derivante da una pronuncia definitiva del medesimo Tribunale di
Arezzo, che costituisce il titolo esecutivo per il recupero della somma, mantenendo il riferimento al debito solo ai fini del punto uno;
3- in via istruttoria ordinare alla la CP_1
produzione della documentazione afferente la percezione dell'assegno unico dalla data del deposito del ricorso, ed in difetto ordinare la produzione dei documenti necessari
4- ferma nel resto la sentenza su affidamento mantenimento mensile e calendario del diritto di visita.
L'appellante non richiede la sospensiva della impugnata sentenza non potendo la CP_1 gire per il recupero della somma di € 6520,00 sulla base di questa, avendo la somma il suo titolo esecutivo definitivo sulla base del quale la CP_1 potrebbe agire, e pagando già il Pt_1
,
in aggiunta al mantenimento di € 300,00 mensili, le differenze tra il versato ed il dovuto dalla data del deposito del ricorso alla data di pubblicazione della sentenza. Sulle spese legali parte appellante si rimette a giustizia, ritendo che le stesse debbano essere quantomeno compensate nella metà, vista la delicatezza delle questioni trattate relative al mantenimento del minore".
-per parte appellata: “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, Nel rito
Rigettare l'appello proposto in punto di compensazione del 50% dell'importo dell'assegno unico percepito dalla madre, con gli arretrati di mantenimento del figlio minore _1 dovuti dal Sig. Pt_1 perché domanda nuova e, dunque, inammissibile. Nel merito - Rigettare
l'appello proposto in punto di compensazione del 50% dell'importo dell'assegno unico percepito dalla madre, con gli arretrati di mantenimento del figlio minore _1 dovuti dal
Sig. Pt_1 perché giustamente il Giudice di prime cure nulla poteva disporre in ordine a tale compensazione. In via di appello incidentale - Condannare, in parziale riforma della sentenza n. 879/2024 pubblicata il 24/10/2024 nel procedimento n. R.G. 2594/2023, nella parte in cui limitatamente al quantum viene rigettata la domanda di modifica dell'assegno mensile di mantenimento, il Sig. Persona_1 al pagamento dell'importo di € 400,00 quale contributo mensile dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio minore _1 importo rivalutabile annualmente Istat, da versare entro il giorno 15 di ciascun mese di riferimento. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado".
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 879/2024 decideva, in merito al ricorso presentato da per la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento posto CP_1
- già regolamentato dal Tribunale intestato in data a carico di Parte_2
nato il [...], nonché del in favore del minore 18.06.2018- Persona_2
diritto di visita padre-figlio, come di seguito:
"- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto,
- pone a carico del resistente ed in favore del figlio _1 un assegno Parte_2
di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, salvo l'urgenza, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale;
- l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
[...];
è debitore per la somma di € 6.520,00,
- accerta e dichiara che Parte_2
CP_1 a titolo di arretrati dovuti e non rivalutata ISTAT, nei confronti della ricorrente
Persona_1versati per il mantenimento del figlio minore
- spese di lite integralmente compensate".
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione il Tribunale di Arezzo rispetto alla richiesta avanzata dalla ricorrente di modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente ed in favore del figlio _1 di anni 11, con aumento della somma a
400,00 euro mensili in luogo dei 250,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico del padre, così motivava: la CP_1 lamentava la difficoltà nel mantenere il figlio, soprattutto a seguito del trasferimento del Persona_1 in Spagna nel 2017, poiché lo stesso avrebbe adempiuto, nel tempo, solo parzialmente al versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio. La stessa ricorrente rilevava che nell'anno 2018 il padre versava il mantenimento unicamente per i mesi di aprile e settembre 2018, lasciando scoperti i mesi da giugno a dicembre 2018 (totale di 7 mesi); rispetto agli anni successivi così riportava nei propri scritti difensivi:
"Nel 2019 non è stato versato nessun importo. Quindi i mesi di inadempimento sono arrivati a 19. Nel 2020 sono stati fatti 7 accrediti che in base sempre all'imputazione ai mesi più in arretrato, sono andati a coprire tutto il 2018. Per cui a fine 2020 i mesi di arretrato risultavano 12 del 2019 e 12 del 2020, ovvero 24 per un importo totale di € 6.000,00. Nel
2021 sono state versate 12 mensilità, che pertanto, hanno coperto tutto l'anno 2019. Nel
2022 sono state versate 12 mensilità, che pertanto, hanno coperto tutto l'anno 2020. Nel
2023 sono state versate, ad oggi, 7 mensilità che vanno imputate ai primi 7 mesi del 2021".
Pertanto, la ricorrente chiedeva il riconoscimento a suo favore della somma di € 6.520,00,
rivalutata secondo gli indici ISTAT, quali arretrati non versati dal resistente e relativi al versamento dell'assegno di mantenimento in favore di _1
Sul punto, parte resistente rappresentava “un'impossibilità assoluta dell'adempimento" per gran parte del 2018, confermando di aver effettuato i pagamenti solo per il mese di aprile e settembre;
che per tutto il 2019, anno in cui rientrava in Italia, a causa della profonda crisi in cui versava la propria società, non produceva redditi;
mentre per gli anni
2021,2022,2023 venivano corrisposte tutte le mensilità.
Il primo giudicante assumeva che, in tema di obbligazioni, l'onere della prova dell'estinzione per pagamento o altra causa estintiva grava sul debitore. Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione alimentare nei confronti del figlio minore e pertanto insita allo status di genitore, la medesima non poteva trovare estinzione, ex art 1256 c.c., in ragione di una situazione di crisi economica giacché al più poteva consentire, allo stesso _1
[...] di agire per ottenere una riduzione dell'importo mensile. Inoltre, difettava parimenti la prova del pagamento in relazione alle mensilità non versate indicate dalla parte ricorrente, la quale aveva proceduto, come consentito dall'art. 1193 c.c., all'imputazione dei pagamenti effettuati dal resistente negli anni 2021, 2022 e 2023 alle pregresse mensilità non versate.
Rispetto alla questione del quantum dell'assegno di mantenimento, il Giudice di prime cure rilevava un incremento dei redditi del Persona_1 rispetto al 2018 ovvero all'epoca dell'emissione del provvedimento per il quale veniva richiesta la modifica dalla CP_1
Infatti, dal CUD relativo al periodo di imposta del 2020, il resistente dichiarava un reddito da lavoro pari ad € 2.068,76, mentre per il periodo di imposta 2021 veniva dichiarato un reddito pari ad € 27.889,06; per il 2022 importo pari ad € 38.235,96 e per il 2023 di €
38.103,73.
Quanto alla situazione economica della CP_1 dagli atti emergeva che la stessa, nel periodo di imposta 2020, aveva percepito un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad €
19.847,85, nel periodo di imposta 2021, dichiarava un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 22.950,08. Nel periodo di imposta 2022 importo pari ad € 21.823,75
e, infine, per il periodo di imposta 2023 pari ad € 24.711,13.
Pertanto, il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la richiesta avanzata dalla
CP_1 stabilendo un contributo al mantenimento per euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, nonché, stante l'accordo delle parti, la percezione dell'assegno unico integralmente da parte della madre, quale genitore prevalentemente collocatario del minore;
riconosceva l'importo di 6.520,00 euro quale somma da versare in favore della CP_1 a titolo di arretrati per il mantenimento di _1 e non corrisposti a suo tempo dal padre. Nulla, invece, poteva essere disposto quanto alle modalità di versamento di tali arretrati, in forma rateale ovvero con compensazione, così come prospettate dalle parti nei rispettivi atti, poiché da considerarsi quali proposte conciliative sulle quali, non essendovi stato accordo, il primo giudicante nulla poteva statuire.
Parte_2II. Proponeva appello, ai sensi dell'art 473 bis 30 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sotto il duplice profilo, ovvero per aver omesso il Tribunale di Arezzo di rispondere alle domande promosse sia dal ricorrente che dal resistente nonché per aver operato ultra petitum e fuori petitum: i. il primo giudicante errava nel pronunciarsi sulla debenza della somma a titolo di arretrati pretesa dalla CP_1 in quanto sul punto vi era già una statuizione derivante da un ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss c.p.c. avente cronologico 2551/2018 del 18.06.2018: parte appellante rilevava che, come emerso nelle more del giudizio di primo grado, la CP_1 non aveva mai eseguito il suddetto provvedimento mediante notifica del medesimo al
Pt_1 con pedissequo atto di precetto ed iniziato poi, in difetto di pagamento,
l'esecuzione; avanzava, invece, in maniera del tutto errata la richiesta di accertamento del suo credito con il ricorso depositato il 30.10.2023 ed avente ad oggetto la modifica delle condizioni di esercizio della potestà genitoriale.
ii. il Giudice di primo grado poteva prendere posizione sugli arretrati soltanto, come richiesto da parte ricorrente e confermato poi dal resistente, per assegnare l'Assegno Unico di spettanza del minore _1 alla madre per l'intero, detraendo il 50% dell'assegno dagli arretrati fino ad esaurimento, e successivamente ordinare la divisione del medesimo al
50%. Inoltre, parte appellante rilevava di come l'assegnazione, nelle modalità previste dal provvedimento impugnato, era avvenuta senza alcuna motivazione in tal senso, così come nulla veniva disposto sulla compensazione.
A sostegno di quanto eccepito, il Persona_1 richiamava pagina 6 della sentenza nella parte in cui il Tribunale di primo grado nel riportare il passo della memoria 473 bis 17 n.
2 di questa difesa ovvero "vi è pieno accordo a che la CP_1 prenda l'assegno unico", ometteva il continuo "ma deve documentare quanto è la cifra". Inoltre, parte appellante eccepiva che tale consenso veniva dato quale unica modalità per compensare tali arretrati, stante l'impossibilità di provvedervi altrimenti.
iii. parte appellata, di seguito, rilevava di come controparte mancava di depositare documentazione dell'assegno unico percepito, asserendo di essere impossibilitata a farlo poiché nella cifra stanziata risultava compreso anche l'importo relativo all'altra figlia avuta da precedente relazione, asserendo altresì che l'CP_2 interpellata non era stata in grado di fornire la documentazione in oggetto. Inoltre, Persona_1 doleva di come tale istanza, reiterata dallo stesso nelle conclusioni istruttorie, non era stata considerata dal primo giudicante né nelle more di giudizio e né in sede di sentenza, omettendo anche su tale punto la motivazione. La difesa di parte appellante, pertanto, assumeva che le dichiarazioni riportate dalla CP_1 oltre a non corrispondere alla realtà, erano da ritenersi mendaci quantomeno sul punto che l'CP_2 non poteva quantificare la somma percepita dall'appellata per il figlio _1
contestava in fatto ed in diritto CP_1III. Con comparsa di costituzione e di risposta quanto eccepito nell'atto d'appello, per i seguenti motivi: i. in punto di accertamento del debito per arretrati di mantenimento, la CP_1 rilevava che controparte non aveva corrisposto per ben 24 mesi l'assegno mensile in favore del figlio
Per 1 lo stesso Persona_1 aveva ammesso pacificamente tale circostanza. Sul punto il Giudice di primo grado aveva provveduto a dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione di tale somma.
ii. quanto alla seconda doglianza, la CP_1 rilevava che nella prima memoria difensiva di costituzione del 21.12.2023 controparte non aveva preso posizione e non aveva eccepito alcunché circa la domanda dell'odierna appellata dell'attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre, tanto che nella successiva memoria ex art 473 bis 17 n.2 c.p.c. esprimeva il pieno accordo, e giammai opposizione, affinché fosse la madre a percepire l'intero assegno unico. Al successivo punto 6) della memoria in questione il _1 proponeva, senza formulare domanda, una compensazione tra l'importo del 50% dell'assegno che concorda di “lasciare” alla CP_1 con gli arretrati di mantenimento dovuti dal medesimo e relativi alla mancata corresponsione di ben 24 mesi di contributo al mantenimento del figlio _1 specificando, tuttavia, che questa “non è questione che può decidere il Tribunale"; tale disponibilità veniva riconfermata nelle successive memorie, senza mai riportare sul punto le conclusioni, come asseriva controparte ovvero che tale consenso era strumentale alla compensazione degli arretrati. Pertanto, secondo la scrivente difesa, il Giudice di primo grado correttamente aveva fatto proprie le richieste delle parti, pronunciandosi come da dispositivo.
iii. Parte appellata proponeva a sua volta appello incidentale laddove la sentenza impugnata aveva accolto parzialmente la modifica dell'assegno di mantenimento del figlio
Per 1 determinando tale contributo nella misura di 300,00 euro mensili anziché 400,00
euro mensili come domandato. La CP_1 sul punto, insisteva sull'accoglimento della richiesta poiché riteneva errata tale determinazione per non aver il Giudice di primo grado considerato tutte le circostanze evidenziate nelle more del giudizio di primo grado.
Rilevava infatti che il padre prende con sé il figlio un pomeriggio ogni 15 gg. con il pernottamento ed un fine settimana alternato con la madre. Nell'arco di un mese, quindi due pomeriggi e 4 giorni;
ciò comporta che la madre si trova a dover affrontare completamente tutte le spese quotidiane inerenti _1 e pertanto, la differenza di 113,00 euro (287,00 a 400,00) permetterebbe alla stessa di far fronte alle numerose e sempre più dispendiose esigenze del minore con maggiore tranquillità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello così proposto non può trovare accoglimento nei termini di seguito motivati: I. Persona_1 lamentava, quale primo dei motivi di gravame, l'errata statuizione del
Tribunale di Arezzo in punto di accertamento sulla debenza della somma a titolo di arretrati pretesa da controparte poiché già contenuto nella statuizione derivante da ricorso congiunto ex art 337 bis e ss c.p.c. e avente numero cronologico 2551/2018; inoltre, lamentava l'omessa pronuncia da parte del primo giudicante in termini di compensazione dell'anzidetto debito con detrazione del 50% dell'Assegno Unico Universale degli arretrati fino ad esaurimento e da versarsi in favore della CP_1 così come da accordo tra le parti.
I suddetti motivi di censura possono essere trattati congiuntamente: l'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado in ordine alla debenza della somma di euro 6.500,00 non è da considerarsi contenuto nel ricorso del 2018, poiché in esso si statuiva semplicemente l'obbligazione di mantenimento mensile;
non vi è pertanto violazione del principio del ne bis in idem, ma solo l'accertamento del debito fino a quel momento maturato. Né vi sono altri motivi di censura: d'altra parte non vi è neppure censura sull'importo che quindi può intendersi non contestato.
Posto ciò, l'Assegno Unico non può costituire oggetto di pattuizione in compensazione attesa la diversa natura dei crediti: l'uno, relativo agli arretrati in punto di contributo al mantenimento del figlio e sussistente tra le parti;
l'altro, ovvero l'Assegno Unico Universale, quale prestazione sociale. In aggiunta, sul punto, non può essere trascurata la funzione della suddetta prestazione diretta al sostentamento delle spese relative al mantenimento, salute e istruzione della prole;
un eventuale suo utilizzo diverso e contrario alla sua finalità può integrare fattispecie di reato quale appropriazione indebita ex art 646 c.p. (Cass. sent.
n. 24140/2023).
Pertanto, certamente non si prospettavano margini di “omologa" dell'eventuale accordo tra i coniugi affinché la CP_1 percepisse la metà di spettanza di parte appellante per compensare il debito.
Infine, con il terzo motivo di gravame, Persona_1 lamentava la mancata comunicazione da parte della CP_1 sul quantum dell'Assegno Unico: tale doglianza non è di agevole comprensione posto che l'importo è stato da controparte dichiarato a verbale dell'udienza del 18.04.2025 e pari alla somma di 180,00 euro mensili;
inoltre, nessuna censura è stata mossa dal Persona_1 in ordine alla decisione, assunta dal primo giudicante, circa la corresponsione integrale della somma in favore della CP_1 ed in ogni caso giustificata per il collocamento assolutamente prevalente del figlio _1 presso la madre giacché "il giudice di merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi di genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo" (Cass. civ., Sez I, Ord., n.4672/2025).
II. Parimenti, l'appello incidentale promosso dalla CP_1 deve essere rigettato.
Questa Corte osserva che la doglianza mossa da parte appellata, in punto di aumento del contributo al mantenimento del minore e posto a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili non trova fondamento: il primo giudicante, nel disporre la cifra di 300,00 euro mensili ha operato una corretta valutazione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, rilevando un incremento dei redditi del Persona_1 rispetto all'epoca in cui
è stato emesso provvedimento n. 2551/2018 e con il quale venne stabilita la cifra mensile di euro 250,00. Si rileva inoltre di come l'Assegno Unico viene percepito integralmente dalla
CP_1 quale genitore prevalentemente collocatario.
III. Alla luce di ciò, stante il rigetto delle domande formulate in via principale dal _1
[...] e in via incidentale dalla CP_1 attesa la prevalente soccombenza di parte appellante, le spese legali si compensano per la metà; la restante metà, liquidata secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai vigenti criteri tabellari per i procedimenti di contenzioso ordinario (complessità bassa), con esclusione per l'odierno grado di giudizio delle fasi introduttiva e istruttoria, dimidiata la fase decisionale, sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello come in atti proposto da Parte_1 onché RIGETTA
CP_1 e per effetto CONFERMA la l'appello incidentale come in atti proposto da sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Arezzo;
- compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio;
- per la restante metà condanna Parte_1 lla refusione delle spese di lite in favore della CP_1 così liquidate, in € 1300,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge per il presente grado di giudizio;
Raddoppio del C.U. a carico di entrambe le parti
Si comunichi.
Firenze, 05 giugno 2025
La Presidente Rel.
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.