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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente
dott. Rosa Selvarolo Giudice rel dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Con ricorso depositato in data 18-12-2024 la società ha chiesto al Tribunale di omologare Parte_1
l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i propri creditori ai sensi dell'art 57 CCII producendo la documentazione di cui all'art 39 commi 1 e 3 CCII.
Verificata la propria competenza, avendo la società sede in Firenze alla via Antonio del Pollaiolo 111 G/H/I ed acquisita la visura da cui risultava la data di pubblicazione dell'accordo sul Registro delle Imprese, il Tribunale, con decreto del 15-1-2025 ha fissato al 5-2-2025 l'udienza per l'eventuale omologazione dell'accordo.
All'udienza, riscontrata l'assenza di opposizioni, la società ha richiesto l'omologazione degli accordi.
***************************
Gli accordi di ristrutturazione raggiunti dalla società ricorrente con i propri creditori possono essere omologati ricorrendo tutti i presupposti richiesti dalla legge.
pagina 1 di 8 Il giudizio di omologazione, stante la natura dell'istituto e la lettera della legge, ha un oggetto circoscritto ed in qualche modo vincolato, atteso che deve inerire esclusivamente la regolarità della documentazione prodotta e delle percentuali raggiunte, l'autenticità dei consensi e, soprattutto, la verifica dei dati che supportino la previsione di pagamento integrale dei non aderenti, oltre che, chiaramente, la congruità economica dei numeri, ma sulla base di quanto asserito dalla società e attestato dall'esperto.
Il Tribunale non può apportare modifiche con riferimento ai termini e alle condizioni dell'accordo.
La società conformemente alla previsione di cui all'art 57 CCII, è un'impresa Parte_1 commerciale non minore che, allo stato, versa in stato di crisi.
La società, infatti, è stata costituita in data 12/10/1994 ed ha svolto da sempre, come, peraltro, emerge dall'oggetto sociale in visura, l'attività di commercio al dettaglio di cosmetici e articoli di profumeria fino a quando è stata sciolta e posta in liquidazione.
Non è un'impresa minore atteso che dai bilanci di esercizio dell'ultimo triennio emergono per gli anni 2021 2022 2023 rispettivamente ricavi lordi per € 1.002.855 € 724.609 € 675.571 attivo patr. per € 429.098 € 385.926 € 293.955
La crisi della società si è verificata a partire dal 2020, quando il settore del commercio al dettaglio della profumeria ha subito una forte contrazione dei consumi e ha visto un progressivo incremento della competitività, per effetto dell'ingresso nel settore di soggetti operanti con estese catene di punti vendita: questo ha determinato per la Pt_1
[...
come risulta dal bilancio chiuso al 31-12-2024, una perdita di esercizio di € 163.441 che, unitamente alle perdite portate a nuovo dagli esercizi precedenti, ha eroso l'intero capitale sociale e determinato un patrimonio netto negativo per € 100.498.
La perdita del capitale sociale e l'insostenibilità della gestione corrente, hanno determinato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art 2484 comma 1 n° 4 c.c. con delibera assembleare del 6.3.2024 ed hanno indotto il socio a mettere a disposizione in tempi brevi proprie risorse personali da Parte_2 destinare ai creditori sociali per una loro soddisfazione seppur percentuale.
Conformemente alla previsione di cui all'art 57 comma 2 che richiama, per la redazione del piano, all'art 56, la società ha puntualmente indicato le cause della crisi e successivamente le proprie attività e passività al momento della presentazione del piano.
L'attivo, senza la valorizzazione dei softwere, degli arredi e delle attrezzature del punto vendita del tutto ammortizzate si compone dei seguenti elementi:
pagina 2 di 8 - la partecipazione in ETHOS GROUP stimata dalla società € 4000 e rivalutata dall'esperto attestatore in € 9.480 a fronte dell'entità del bonifico ricevuto il 4-12-2024 in conseguenza della cessione delle quote;
- il FONDO INVESTIMENTI BIPIELLE valutato € 34.970,52, già liquidato ed accreditato in data
21-10-2024
- le alorizzate € 34.500 relativamente alle quali l'esperto ha attestato che Parte_3 sono state vendute tra ottobre e novembre 2024 per € 34.444,35;
- i Crediti al netto delle compensazioni con debiti sussistenti verso le stesse parti indicati dalla società in € 15.388,92 e che l'esperto ha indicato in € 17.990,53 per il riconoscimento di credito maggiore da parte di Ethos Group
- disponibilità liquide di € 54.351,42 ( di cui in cassa 2.351,06, presso B.ETRURIA sul C/C
75633.540,51- €32.489,51 presso CASSA RISPARMIO LUCCA sulC/C 10400119.510,85- €
19.510,85)
L'ammontare complessivo dell'attivo indicato dalla società nel suo piano ammonta ad € 143.210,86 mentre l'attestatore lo ha rideterminato in € 151.292,47.
Con riferimento al passivo la società ha individuato
- prededuzione per € 7.020 relativi al 75% dei compensi dei professionisti che l'hanno assistita per il piano;
- debiti verso i dipendenti per € 67.331,23
- debiti verso Erario per € 55.447,68 che vengono pagati interamente e non sono interessati dagli accordi;
- debiti chirografari verso le banche con garanzia del Fondo di garanzia per PMI per € 10.568,81: la società sta onorando il debito e residuano 19 rate per l'estinzione;
- debiti verso professionisti privilegiati per € 4.628
- debiti verso il locatore per € 6.660
- debiti chirografari verso i fornitori per € 186.937,62
Con riguardo ai valori estimativi la società ha precisato che: Parte
▪ per quanto concerne i creditori (pari a circa il 99%) che hanno trasmesso a la relativa dichiarazione di credito, sono stati assunti i valori ivi riportati;
▪ con riferimento ai creditori per i quali non è pervenuta alcuna dichiarazione di credito, sono stati assunti i valori contabili.
La società ha anche previsto un fondo rischi forfetario di € 24.000,00, di cui:
pagina 3 di 8 • € 14.000,00 a copertura dei costi correnti da sostenere fino al completamento della liquidazione e quindi relativi a personale dipendente (anche in relazione alle retribuzioni maturate e maturande dal
01/10/2024 fino alla cessazione dei rapporti), utenze, canoni di locazione, assistenza contabile e fiscale, comprensivi delle spese di contributo unificato per deposito del ricorso, nonché per le spese di deposito dei bilanci di esercizio;
• € 10.000,00 a copertura di rischi, oneri e ulteriori eventuali passività che dovessero sopravvenire: il fondo, pertanto, deve intendersi prudenzialmente finalizzato a conferire un ulteriore elemento di garanzia degli accordi di ristrutturazione sottoscritti con i creditori, nonché a dare adeguata copertura, oltre agli eventuali ulteriori oneri per interessi maturati e maturandi successivamente alla data di riferimento nei confronti dei creditori non aderenti.
A tale somma si aggiunge per l'integrazione del fondo l'importo di € 8081,61 riveniente dall'integrazione dell'attivo già disponibile individuato dall'attestatore.
Il passivo a questo punto risulta ammontare ad € 370.674,95 di cui € 7.020 da assumere in prededuzione,
€ 144.635,72 in privilegio ed
€ 186.937,62 in chirografo:
€ 32.081,61 per i fondi.
Coerentemente con la previsione di cui all'art 56 comma 2 lettere e) ed f) CCII la società ha proposto un piano di ristrutturazione del debito conveniente e di rapida esecuzione per tutte le classi di creditori interessate destinato a concludersi entro gli inizi dell'anno 2025 e caratterizzato da:
• il soddisfacimento integrale delle spese prededucibili;
• il soddisfacimento integrale, ma senza maturazione di interessi, dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. (dipendenti) e n. 2 c.c. (professionisti);
• il soddisfacimento integrale dei debiti bancari estranei all'accordo ed in relazione ai quali il piano di ammortamento in corso risulta ad oggi regolarmente rispettato;
• il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ex artt. 2752, 2753, 2754 c.c. (Erario, Enti
Locali, Enti Previdenziali) nei termini di legge, fatte salve le rateazioni e/o definizioni agevolate già concesse (e non decadute) o quelle ulteriori che saranno eventualmente concesse dall'Amministrazione
Finanziaria, se maggiormente favorevoli;
• il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2764 c.c. (locatore);
• il soddisfacimento dei creditori chirografari, nei termini concordati per gli aderenti e nei termini di legge per i non aderenti.
pagina 4 di 8 La società ha, altresì, prodotto le adesioni agli accordi espresse dai vari creditori che, conformemente a quanto previsto dall'art 56 comma 5 CCII, sono provate per iscritto, hanno data certa e individuano in modo puntuale i termini e i tempi di pagamento.
Infatti:
• per i creditori prededucibili è previsto il saldo integrale entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di omologazione degli accordi, senza maturazione di interessi;
• per i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., la cui adesione non è stata oggetto di autentica notarile ed è stata trasmessa via pec, è previsto il pagamento integrale ma dilazionato in due rate, la prima entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di omologazione degli accordi, senza maturazione di interessi ed il saldo integrale dei debiti per TFR entro il 31/3/2025;
• per i professionisti, la cui adesione è pervenuta via pec, senza autentica notarile, è previsto il saldo integrale entro il 31/3/2025, senza maturazione di interessi;
• per i creditori chirografari che hanno accettato di essere parzialmente soddisfatti per il 20% del loro credito secondo le tempistiche sopra indicate, la cui adesione non è stata oggetto di autentica notarile ma sono state inviate e ricevute via pec ( ad eccezione di un creditore polacco non munito di pec che ha aderito con posta ordinaria), è previsto il soddisfacimento in n. 2 rate di pari importo, alle seguenti scadenze: prima rata entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di omologazione degli accordi e seconda rata al 31/3/2025;
I creditori aderenti sono rappresentativi di crediti che ammontano a nominali € 265.421,915: rispetto al passivo complessivamente sussistente alla data del 30/9/2024, pari ad € 362.593,34, gli aderenti, rappresentano il 73% dei crediti.
La società ha, altresì, precisato che, anche non considerando nel computo degli aderenti la SI.ra _4
(parte correlata) per il proprio credito di € 21.322,76, la percentuale delle adesioni rispetto al totale
[...]
dei crediti corrisponderebbe al 72% e che, invece, non conteggiando nel computo del totale delle passività gli importi accantonati a titolo di fondi rischi ed oneri, la percentuale delle adesioni ascenderebbe al 78%7 (ovvero al 77% escludendo il credito della SI.ra . Parte_4
Tali percentuali sono state attestate dall'esperto, pertanto, può ritenersi integrato l'ulteriore presupposto oggettivo previsto dal primo comma dell'art. 57 CCII, ovvero che gli accordi devono essere conclusi “con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti”: , alla luce delle adesioni raccolte, è giunta alla Parte_1 Parte_1 stipula di accordi con i propri creditori in misura ben superiore alla soglia minima.
La residua parte dei creditori sono stati ripartiti dalla ricorrente in due categorie:
1) i creditori non aderenti per un credito complessivo pari ad € 494,94 già tutti pagati pagina 5 di 8 2) i creditori che non sono affatto interessati alla procedura dal momento che sono pagati regolarmente alle scadenze ovvero:
• NC BP (credito € 10.568,81) che è estraneo all'accordo e viene pagato secondo il piano di ammortamento che, allo stato, è regolarmente rispettato;
• gli Enti Previdenziali (credito € 658,00) e l'Erario e gli Enti Locali per crediti tributari (credito al
30/9/2024 pari ad € 54.789,68, ma ridotto a circa € 41.260,65 per effetto dei pagamenti effettuati nel mese di ottobre): anche questo è estraneo all'accordo e viene pagato secondo le rateazioni già concesse o quelle che eventualmente saranno chieste e accordate se favorevoli.
Fatte tali premesse per adempiere a questo piano di risanamento, sono necessari € 213.439,20 nei termini che seguono:
Fabbisogno creditori aderenti 116.267,77 €
Fabbisogno prededuzioni e creditori 72.676,49 € estranei
Fabbisogno creditori non aderenti 494,94 €
Fondi rischi e oneri 24.000,00 €
Totale fabbisogno Piano di 213.439,20 € ristrutturazione
A tale fabbisogno la società farà fronte mediante:
- la finanza esterna che è rappresentata da assegni circolari per il complessivo importo di Euro
72.000,00 depositati presso lo studio del Dott. in data 28/11/2024 dal signor Persona_1
legale rappresentante della società, condizionatamente all'omologazione Parte_2 degli accordi medesimi;
- i fondi liquidi già presenti che ammontano ad € 54.351,42 oltre € 9.480 bonificati a fronte della cessione della partecipazione nella Ethos Group srl, € 34.444,35 derivanti dalla liquidazione delle rimanenze di merci ed € 34.970,52 scaturiti dalla liquidazione del fondo investimenti Bipielle per complessivi € 133.246,29;
- i ricavi rinvenienti dalla liquidazione dell'attivo.
Dalla disamina degli importi indicati emerge che la società ha l'attuale disponibilità liquide di € 205.246,29 che è di poco inferiore al fabbisogno totale del piano di ristrutturazione, residuando ancora la riscossione dei crediti.
Appare, quindi, palese la veridicità delle dichiarazioni rese dall'esperto dottor il quale, conformemente Per_2 alle disposizioni di cui all'art 57 comma 3 CCII, ha attestato non solo “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”, ma anche “l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3”, ossia il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120
pagina 6 di 8 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti alla data dell'omologa ed entro 120 giorni dalla loro scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
I creditori estranei, infatti, sono stati integralmente pagati e, laddove si facciano rientrare i creditori estranei tra i non aderenti, appare chiaro che la società ha i fondi necessari e sufficienti per far fronte all'adempimento delle rate alle singole scadenze in ossequio alla previsione dell'art 57 comma 3 CCII.
Al riguardo deve osservarsi che al Tribunale non compete un esame di merito sulla attestazione, in specie ove facciano difetto osservazioni da parte dei creditori che richiedano un esame con riferimento a specifiche doglianze
– limitandosi il sindacato giudiziale alle verifica della completezza della relazione, che deve basarsi su analisi e valutazioni accurate e complete rispetto ai punti salienti dell'accordo e deve essere immune da vizi logici oltre che dotata di coerenza.
Il legislatore rimette in via esclusiva all'attestatore, dotato di competenza funzionale, la valutazione di carattere tecnico circa l'attuabilità dell'accordo (e la relativa responsabilità), e il giudizio del Tribunale si risolve in una verifica di legittimità e di fattibilità logica, che, nel caso di specie, appare agevole atteso che risulta dalle grandezze matematiche.
La società da ultimo ha anche evidenziato il maggior vantaggio che dalla procedura in oggetto ricavano i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e che si sostanzia nelle seguenti circostanze:
1) in sede di liquidazione giudiziale l'unico attivo riveniente dalla liquidazione ammonterebbe ad €
143.210,86: tali risorse, senza apporti esterni, non consentirebbero il soddisfacimento integrale del passivo, ammontante ad € 362.593,34 e non sarebbe sufficienti neppure al pagamento integrale dei creditori privilegiati (€ 144.635,72);
2) tutte le categorie dei creditori hanno la medesima utilità e convenienza economica, rappresentata dalla possibilità di completamento della vendita dei beni aziendali in modo più rapido e ad un prezzo superiore rispetto alla vendita nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale;
3) la procedura in oggetto eviterebbe l'aggravio dei costi tipici delle altre procedure concorsuali (i compensi del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale oppure quelli di un Curatore);
4) nessun'altra soluzione concorsuale pare in grado di assicurare il pagamento dei creditori nei tempi ridotti previsti dagli accordi di cui viene richiesta l'omologazione.
Sussistendone tutti i presupposti di legge gli accordi di ristrutturazione de quo possono essere omologati.
PQM
Il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 57 CCII
OMOLOGA
pagina 7 di 8 Parte Gli accordi di ristrutturazione del debito conclusi tra la società e i suoi creditori, depositati Parte_1 in cancelleria il 18-12-2024 e pubblicati sul Registro delle imprese di Firenze il 18-12-2024 .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze il giorno 5-2-2025, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Rosa
Selvarolo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il giudice rel
Dott.ssa Rosa Selvarolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente
dott. Rosa Selvarolo Giudice rel dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Con ricorso depositato in data 18-12-2024 la società ha chiesto al Tribunale di omologare Parte_1
l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i propri creditori ai sensi dell'art 57 CCII producendo la documentazione di cui all'art 39 commi 1 e 3 CCII.
Verificata la propria competenza, avendo la società sede in Firenze alla via Antonio del Pollaiolo 111 G/H/I ed acquisita la visura da cui risultava la data di pubblicazione dell'accordo sul Registro delle Imprese, il Tribunale, con decreto del 15-1-2025 ha fissato al 5-2-2025 l'udienza per l'eventuale omologazione dell'accordo.
All'udienza, riscontrata l'assenza di opposizioni, la società ha richiesto l'omologazione degli accordi.
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Gli accordi di ristrutturazione raggiunti dalla società ricorrente con i propri creditori possono essere omologati ricorrendo tutti i presupposti richiesti dalla legge.
pagina 1 di 8 Il giudizio di omologazione, stante la natura dell'istituto e la lettera della legge, ha un oggetto circoscritto ed in qualche modo vincolato, atteso che deve inerire esclusivamente la regolarità della documentazione prodotta e delle percentuali raggiunte, l'autenticità dei consensi e, soprattutto, la verifica dei dati che supportino la previsione di pagamento integrale dei non aderenti, oltre che, chiaramente, la congruità economica dei numeri, ma sulla base di quanto asserito dalla società e attestato dall'esperto.
Il Tribunale non può apportare modifiche con riferimento ai termini e alle condizioni dell'accordo.
La società conformemente alla previsione di cui all'art 57 CCII, è un'impresa Parte_1 commerciale non minore che, allo stato, versa in stato di crisi.
La società, infatti, è stata costituita in data 12/10/1994 ed ha svolto da sempre, come, peraltro, emerge dall'oggetto sociale in visura, l'attività di commercio al dettaglio di cosmetici e articoli di profumeria fino a quando è stata sciolta e posta in liquidazione.
Non è un'impresa minore atteso che dai bilanci di esercizio dell'ultimo triennio emergono per gli anni 2021 2022 2023 rispettivamente ricavi lordi per € 1.002.855 € 724.609 € 675.571 attivo patr. per € 429.098 € 385.926 € 293.955
La crisi della società si è verificata a partire dal 2020, quando il settore del commercio al dettaglio della profumeria ha subito una forte contrazione dei consumi e ha visto un progressivo incremento della competitività, per effetto dell'ingresso nel settore di soggetti operanti con estese catene di punti vendita: questo ha determinato per la Pt_1
[...
come risulta dal bilancio chiuso al 31-12-2024, una perdita di esercizio di € 163.441 che, unitamente alle perdite portate a nuovo dagli esercizi precedenti, ha eroso l'intero capitale sociale e determinato un patrimonio netto negativo per € 100.498.
La perdita del capitale sociale e l'insostenibilità della gestione corrente, hanno determinato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art 2484 comma 1 n° 4 c.c. con delibera assembleare del 6.3.2024 ed hanno indotto il socio a mettere a disposizione in tempi brevi proprie risorse personali da Parte_2 destinare ai creditori sociali per una loro soddisfazione seppur percentuale.
Conformemente alla previsione di cui all'art 57 comma 2 che richiama, per la redazione del piano, all'art 56, la società ha puntualmente indicato le cause della crisi e successivamente le proprie attività e passività al momento della presentazione del piano.
L'attivo, senza la valorizzazione dei softwere, degli arredi e delle attrezzature del punto vendita del tutto ammortizzate si compone dei seguenti elementi:
pagina 2 di 8 - la partecipazione in ETHOS GROUP stimata dalla società € 4000 e rivalutata dall'esperto attestatore in € 9.480 a fronte dell'entità del bonifico ricevuto il 4-12-2024 in conseguenza della cessione delle quote;
- il FONDO INVESTIMENTI BIPIELLE valutato € 34.970,52, già liquidato ed accreditato in data
21-10-2024
- le alorizzate € 34.500 relativamente alle quali l'esperto ha attestato che Parte_3 sono state vendute tra ottobre e novembre 2024 per € 34.444,35;
- i Crediti al netto delle compensazioni con debiti sussistenti verso le stesse parti indicati dalla società in € 15.388,92 e che l'esperto ha indicato in € 17.990,53 per il riconoscimento di credito maggiore da parte di Ethos Group
- disponibilità liquide di € 54.351,42 ( di cui in cassa 2.351,06, presso B.ETRURIA sul C/C
75633.540,51- €32.489,51 presso CASSA RISPARMIO LUCCA sulC/C 10400119.510,85- €
19.510,85)
L'ammontare complessivo dell'attivo indicato dalla società nel suo piano ammonta ad € 143.210,86 mentre l'attestatore lo ha rideterminato in € 151.292,47.
Con riferimento al passivo la società ha individuato
- prededuzione per € 7.020 relativi al 75% dei compensi dei professionisti che l'hanno assistita per il piano;
- debiti verso i dipendenti per € 67.331,23
- debiti verso Erario per € 55.447,68 che vengono pagati interamente e non sono interessati dagli accordi;
- debiti chirografari verso le banche con garanzia del Fondo di garanzia per PMI per € 10.568,81: la società sta onorando il debito e residuano 19 rate per l'estinzione;
- debiti verso professionisti privilegiati per € 4.628
- debiti verso il locatore per € 6.660
- debiti chirografari verso i fornitori per € 186.937,62
Con riguardo ai valori estimativi la società ha precisato che: Parte
▪ per quanto concerne i creditori (pari a circa il 99%) che hanno trasmesso a la relativa dichiarazione di credito, sono stati assunti i valori ivi riportati;
▪ con riferimento ai creditori per i quali non è pervenuta alcuna dichiarazione di credito, sono stati assunti i valori contabili.
La società ha anche previsto un fondo rischi forfetario di € 24.000,00, di cui:
pagina 3 di 8 • € 14.000,00 a copertura dei costi correnti da sostenere fino al completamento della liquidazione e quindi relativi a personale dipendente (anche in relazione alle retribuzioni maturate e maturande dal
01/10/2024 fino alla cessazione dei rapporti), utenze, canoni di locazione, assistenza contabile e fiscale, comprensivi delle spese di contributo unificato per deposito del ricorso, nonché per le spese di deposito dei bilanci di esercizio;
• € 10.000,00 a copertura di rischi, oneri e ulteriori eventuali passività che dovessero sopravvenire: il fondo, pertanto, deve intendersi prudenzialmente finalizzato a conferire un ulteriore elemento di garanzia degli accordi di ristrutturazione sottoscritti con i creditori, nonché a dare adeguata copertura, oltre agli eventuali ulteriori oneri per interessi maturati e maturandi successivamente alla data di riferimento nei confronti dei creditori non aderenti.
A tale somma si aggiunge per l'integrazione del fondo l'importo di € 8081,61 riveniente dall'integrazione dell'attivo già disponibile individuato dall'attestatore.
Il passivo a questo punto risulta ammontare ad € 370.674,95 di cui € 7.020 da assumere in prededuzione,
€ 144.635,72 in privilegio ed
€ 186.937,62 in chirografo:
€ 32.081,61 per i fondi.
Coerentemente con la previsione di cui all'art 56 comma 2 lettere e) ed f) CCII la società ha proposto un piano di ristrutturazione del debito conveniente e di rapida esecuzione per tutte le classi di creditori interessate destinato a concludersi entro gli inizi dell'anno 2025 e caratterizzato da:
• il soddisfacimento integrale delle spese prededucibili;
• il soddisfacimento integrale, ma senza maturazione di interessi, dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. (dipendenti) e n. 2 c.c. (professionisti);
• il soddisfacimento integrale dei debiti bancari estranei all'accordo ed in relazione ai quali il piano di ammortamento in corso risulta ad oggi regolarmente rispettato;
• il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ex artt. 2752, 2753, 2754 c.c. (Erario, Enti
Locali, Enti Previdenziali) nei termini di legge, fatte salve le rateazioni e/o definizioni agevolate già concesse (e non decadute) o quelle ulteriori che saranno eventualmente concesse dall'Amministrazione
Finanziaria, se maggiormente favorevoli;
• il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2764 c.c. (locatore);
• il soddisfacimento dei creditori chirografari, nei termini concordati per gli aderenti e nei termini di legge per i non aderenti.
pagina 4 di 8 La società ha, altresì, prodotto le adesioni agli accordi espresse dai vari creditori che, conformemente a quanto previsto dall'art 56 comma 5 CCII, sono provate per iscritto, hanno data certa e individuano in modo puntuale i termini e i tempi di pagamento.
Infatti:
• per i creditori prededucibili è previsto il saldo integrale entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di omologazione degli accordi, senza maturazione di interessi;
• per i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., la cui adesione non è stata oggetto di autentica notarile ed è stata trasmessa via pec, è previsto il pagamento integrale ma dilazionato in due rate, la prima entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di omologazione degli accordi, senza maturazione di interessi ed il saldo integrale dei debiti per TFR entro il 31/3/2025;
• per i professionisti, la cui adesione è pervenuta via pec, senza autentica notarile, è previsto il saldo integrale entro il 31/3/2025, senza maturazione di interessi;
• per i creditori chirografari che hanno accettato di essere parzialmente soddisfatti per il 20% del loro credito secondo le tempistiche sopra indicate, la cui adesione non è stata oggetto di autentica notarile ma sono state inviate e ricevute via pec ( ad eccezione di un creditore polacco non munito di pec che ha aderito con posta ordinaria), è previsto il soddisfacimento in n. 2 rate di pari importo, alle seguenti scadenze: prima rata entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di omologazione degli accordi e seconda rata al 31/3/2025;
I creditori aderenti sono rappresentativi di crediti che ammontano a nominali € 265.421,915: rispetto al passivo complessivamente sussistente alla data del 30/9/2024, pari ad € 362.593,34, gli aderenti, rappresentano il 73% dei crediti.
La società ha, altresì, precisato che, anche non considerando nel computo degli aderenti la SI.ra _4
(parte correlata) per il proprio credito di € 21.322,76, la percentuale delle adesioni rispetto al totale
[...]
dei crediti corrisponderebbe al 72% e che, invece, non conteggiando nel computo del totale delle passività gli importi accantonati a titolo di fondi rischi ed oneri, la percentuale delle adesioni ascenderebbe al 78%7 (ovvero al 77% escludendo il credito della SI.ra . Parte_4
Tali percentuali sono state attestate dall'esperto, pertanto, può ritenersi integrato l'ulteriore presupposto oggettivo previsto dal primo comma dell'art. 57 CCII, ovvero che gli accordi devono essere conclusi “con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti”: , alla luce delle adesioni raccolte, è giunta alla Parte_1 Parte_1 stipula di accordi con i propri creditori in misura ben superiore alla soglia minima.
La residua parte dei creditori sono stati ripartiti dalla ricorrente in due categorie:
1) i creditori non aderenti per un credito complessivo pari ad € 494,94 già tutti pagati pagina 5 di 8 2) i creditori che non sono affatto interessati alla procedura dal momento che sono pagati regolarmente alle scadenze ovvero:
• NC BP (credito € 10.568,81) che è estraneo all'accordo e viene pagato secondo il piano di ammortamento che, allo stato, è regolarmente rispettato;
• gli Enti Previdenziali (credito € 658,00) e l'Erario e gli Enti Locali per crediti tributari (credito al
30/9/2024 pari ad € 54.789,68, ma ridotto a circa € 41.260,65 per effetto dei pagamenti effettuati nel mese di ottobre): anche questo è estraneo all'accordo e viene pagato secondo le rateazioni già concesse o quelle che eventualmente saranno chieste e accordate se favorevoli.
Fatte tali premesse per adempiere a questo piano di risanamento, sono necessari € 213.439,20 nei termini che seguono:
Fabbisogno creditori aderenti 116.267,77 €
Fabbisogno prededuzioni e creditori 72.676,49 € estranei
Fabbisogno creditori non aderenti 494,94 €
Fondi rischi e oneri 24.000,00 €
Totale fabbisogno Piano di 213.439,20 € ristrutturazione
A tale fabbisogno la società farà fronte mediante:
- la finanza esterna che è rappresentata da assegni circolari per il complessivo importo di Euro
72.000,00 depositati presso lo studio del Dott. in data 28/11/2024 dal signor Persona_1
legale rappresentante della società, condizionatamente all'omologazione Parte_2 degli accordi medesimi;
- i fondi liquidi già presenti che ammontano ad € 54.351,42 oltre € 9.480 bonificati a fronte della cessione della partecipazione nella Ethos Group srl, € 34.444,35 derivanti dalla liquidazione delle rimanenze di merci ed € 34.970,52 scaturiti dalla liquidazione del fondo investimenti Bipielle per complessivi € 133.246,29;
- i ricavi rinvenienti dalla liquidazione dell'attivo.
Dalla disamina degli importi indicati emerge che la società ha l'attuale disponibilità liquide di € 205.246,29 che è di poco inferiore al fabbisogno totale del piano di ristrutturazione, residuando ancora la riscossione dei crediti.
Appare, quindi, palese la veridicità delle dichiarazioni rese dall'esperto dottor il quale, conformemente Per_2 alle disposizioni di cui all'art 57 comma 3 CCII, ha attestato non solo “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”, ma anche “l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3”, ossia il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120
pagina 6 di 8 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti alla data dell'omologa ed entro 120 giorni dalla loro scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
I creditori estranei, infatti, sono stati integralmente pagati e, laddove si facciano rientrare i creditori estranei tra i non aderenti, appare chiaro che la società ha i fondi necessari e sufficienti per far fronte all'adempimento delle rate alle singole scadenze in ossequio alla previsione dell'art 57 comma 3 CCII.
Al riguardo deve osservarsi che al Tribunale non compete un esame di merito sulla attestazione, in specie ove facciano difetto osservazioni da parte dei creditori che richiedano un esame con riferimento a specifiche doglianze
– limitandosi il sindacato giudiziale alle verifica della completezza della relazione, che deve basarsi su analisi e valutazioni accurate e complete rispetto ai punti salienti dell'accordo e deve essere immune da vizi logici oltre che dotata di coerenza.
Il legislatore rimette in via esclusiva all'attestatore, dotato di competenza funzionale, la valutazione di carattere tecnico circa l'attuabilità dell'accordo (e la relativa responsabilità), e il giudizio del Tribunale si risolve in una verifica di legittimità e di fattibilità logica, che, nel caso di specie, appare agevole atteso che risulta dalle grandezze matematiche.
La società da ultimo ha anche evidenziato il maggior vantaggio che dalla procedura in oggetto ricavano i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e che si sostanzia nelle seguenti circostanze:
1) in sede di liquidazione giudiziale l'unico attivo riveniente dalla liquidazione ammonterebbe ad €
143.210,86: tali risorse, senza apporti esterni, non consentirebbero il soddisfacimento integrale del passivo, ammontante ad € 362.593,34 e non sarebbe sufficienti neppure al pagamento integrale dei creditori privilegiati (€ 144.635,72);
2) tutte le categorie dei creditori hanno la medesima utilità e convenienza economica, rappresentata dalla possibilità di completamento della vendita dei beni aziendali in modo più rapido e ad un prezzo superiore rispetto alla vendita nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale;
3) la procedura in oggetto eviterebbe l'aggravio dei costi tipici delle altre procedure concorsuali (i compensi del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale oppure quelli di un Curatore);
4) nessun'altra soluzione concorsuale pare in grado di assicurare il pagamento dei creditori nei tempi ridotti previsti dagli accordi di cui viene richiesta l'omologazione.
Sussistendone tutti i presupposti di legge gli accordi di ristrutturazione de quo possono essere omologati.
PQM
Il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 57 CCII
OMOLOGA
pagina 7 di 8 Parte Gli accordi di ristrutturazione del debito conclusi tra la società e i suoi creditori, depositati Parte_1 in cancelleria il 18-12-2024 e pubblicati sul Registro delle imprese di Firenze il 18-12-2024 .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze il giorno 5-2-2025, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Rosa
Selvarolo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il giudice rel
Dott.ssa Rosa Selvarolo
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