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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 521/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Antonietta Naso Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.6.2025 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n 640\2024 emessa dal
Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, in data 17.05.2024,
a istanza di
Controparte_1
c.f. con sede in Roma,Via E.Q. Visconti n°8, in persona del
[...] P.IVA_1
suo Presidente e legale rappres.p.t., Avv.Valter Militi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minniti ( comunicazioni di cancelleria e\o le notifiche al n°di fax
0965713009 e\o all'indirizzo PEC Email_1
– APPELLANTE –
contro
Controparte_2
– APPELLATA non comparsa –
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso del 25.01.2024 l'avv. chiedeva, l'annullamento Controparte_2
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2023 00001509
000, in relazione alla sottesa cartella di pagamento n° 094 2014 0031371718 000, inerente a contributi minimi e di maternità per gli anni 2011 e 2012, nonché il contributo modulare obbligatorio dell'anno 2012, dovuti a per CP_1
l'importo totale di € 7.404,92.
La ricorrente contestava la nullità e l' illegittimità dell'atto impugnato, stante la mancata notifica degli atti prodromici ed essendo maturata la prescrizione dei crediti pretesi, ai sensi dell'art.3 comma 9 e 10, della legge n.335\95 e dell'art.66 della legge n.247\12.
Resistendo la , il Tribunale di Controparte_1
Palmi, così provvedeva :
1) dichiara prescritto il credito di Parte_1
portato dalla cartella di pagamento oggetto di causa, annulla in parte de qua
[...]
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
2) condanna la resistente alle refusione delle spese di lite, in favore di CP
, che, liquida in €.1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spere, oltre accessori
[...]
di legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Avverso la sentenza ha proposto appello la , che non ha depositato nel termine CP_1
fissato con decreto ritualmente comunicato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per la prima udienza del 17.6.2025, né dimostrato di avere notificato il gravame alla controparte .
Va pertanto dichiarato improcedibile il gravame.
A partire da Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 20604 del 2008 si è statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte, Cass.lav. n. 1721 del
23.1.2009; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass.
13 maggio 2010, n. 11600; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 7 giugno 2018, n. 14839).
Nella stessa ottica è stato altresì precisato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (vedi spec.: Cass. n. 20613 del 2013, Cass. n. 19191 del 2016 e Cass. n.
14839, tutte citate sopra)..
L'appello va pertanto dichiarato improcedibile;
nulla per le spese, stante la mancata comparizione della parte appellata, che non ha avuto comunicazione del gravame.
Viene dato atto che è stata emessa pronuncia che comporta l'obbligo di pagamento di ulteriori importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da Controparte_1
contro . e avverso la sentenza n 640\2024 emessa
[...] Controparte_2
dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, in data 17.05.2024, così provvede:
1.Dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite.
2. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello
Camera di consiglio del 18.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Antonietta Naso Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.6.2025 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n 640\2024 emessa dal
Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, in data 17.05.2024,
a istanza di
Controparte_1
c.f. con sede in Roma,Via E.Q. Visconti n°8, in persona del
[...] P.IVA_1
suo Presidente e legale rappres.p.t., Avv.Valter Militi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minniti ( comunicazioni di cancelleria e\o le notifiche al n°di fax
0965713009 e\o all'indirizzo PEC Email_1
– APPELLANTE –
contro
Controparte_2
– APPELLATA non comparsa –
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso del 25.01.2024 l'avv. chiedeva, l'annullamento Controparte_2
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2023 00001509
000, in relazione alla sottesa cartella di pagamento n° 094 2014 0031371718 000, inerente a contributi minimi e di maternità per gli anni 2011 e 2012, nonché il contributo modulare obbligatorio dell'anno 2012, dovuti a per CP_1
l'importo totale di € 7.404,92.
La ricorrente contestava la nullità e l' illegittimità dell'atto impugnato, stante la mancata notifica degli atti prodromici ed essendo maturata la prescrizione dei crediti pretesi, ai sensi dell'art.3 comma 9 e 10, della legge n.335\95 e dell'art.66 della legge n.247\12.
Resistendo la , il Tribunale di Controparte_1
Palmi, così provvedeva :
1) dichiara prescritto il credito di Parte_1
portato dalla cartella di pagamento oggetto di causa, annulla in parte de qua
[...]
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
2) condanna la resistente alle refusione delle spese di lite, in favore di CP
, che, liquida in €.1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spere, oltre accessori
[...]
di legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Avverso la sentenza ha proposto appello la , che non ha depositato nel termine CP_1
fissato con decreto ritualmente comunicato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per la prima udienza del 17.6.2025, né dimostrato di avere notificato il gravame alla controparte .
Va pertanto dichiarato improcedibile il gravame.
A partire da Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 20604 del 2008 si è statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte, Cass.lav. n. 1721 del
23.1.2009; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass.
13 maggio 2010, n. 11600; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 7 giugno 2018, n. 14839).
Nella stessa ottica è stato altresì precisato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (vedi spec.: Cass. n. 20613 del 2013, Cass. n. 19191 del 2016 e Cass. n.
14839, tutte citate sopra)..
L'appello va pertanto dichiarato improcedibile;
nulla per le spese, stante la mancata comparizione della parte appellata, che non ha avuto comunicazione del gravame.
Viene dato atto che è stata emessa pronuncia che comporta l'obbligo di pagamento di ulteriori importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da Controparte_1
contro . e avverso la sentenza n 640\2024 emessa
[...] Controparte_2
dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, in data 17.05.2024, così provvede:
1.Dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite.
2. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello
Camera di consiglio del 18.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti)