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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3040 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza cartolare del
14.11.2024, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Alfredo Giannella, presso il cui studio in
Avellino, via Trinità n. 3, è elettivamente domiciliata;
Appellante principale
CONTRO
(P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IVA_2
rappresentata e difesa in giudizio, per TE mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Barone e Gaetano Ferretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Serino, via R. de
Feo n. 27/A;
Appellata/Appellante incidentale
E
( ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
) e C.F._2 Controparte_5
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._3 mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Sasso, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Dei Mille n. 49, presso e nello studio dell'avv. Luciano Cerulli;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Avellino n.
834/2018, pubblicata in data 2.5.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2014, , CP_3 CP_4
e evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di Controparte_5
Avellino, la onde sentir accertare e dichiarare che TE la morte delle piante giovani di nocciolo insistenti sui fondi riportati al foglio 3, p.lle 262 e 78, costituenti di fatto un predio unico, e l'ingiallimento delle foglie del noccioleto adulto insistente sul fondo riportato al foglio 3,
p.lla 265, meglio individuati e descritti in narrativa, sono stati determinati dalla errata miscela dei prodotti consigliata dalla società convenuta e, per l'effetto, condannare l' , al risarcimento dei danni Controparte_6 patiti dagli odierni attori, sotto il duplice profilo di quello emergente e da lucro cessante, nella misura di € 20.000,00, o in quella maggiore o minore somma che l'Autorità adita vorrà ritenere equa in Sua giustizia, anche con l'ausilio di un CTU, di cui fin d'ora si chiede la nomina.
A sostegno della pretesa azionata, gli istanti, premesso di essere proprietari dei fondi rustici tra loro contigui ubicati nel comune di
Avellino, riportati in catasto al foglio 3, p.lle 262, 78 e 265, assumevano di aver acquistato presso l' una TE miscela di prodotti fitofarmaci da utilizzare per l'operazione di irrorazione del nocciolo per la difesa dal maggiolino e che detta miscela si era rivelata tossica, tanto da comportare il disseccamento e la morte di numerose piante, come emerso dagli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio dott. , nominato in sede Persona_1 di ATP, da essi azionato con ricorso depositato in data 2.8.2012.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del
28.04.2014, l' negando ogni responsabilità TE nell'accaduto, al fine assumendo di essersi limitata a vendere i fitofarmaci richiesti e di non aver mai venduto il glifosato né la clorpirifos etile, riscontrati sulle piante a seguito delle analisi di laboratorio eseguite in sede di ATP e rivelatisi dannosi, bensì esclusivamente il AR ZE, prodotto assolutamente congruo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in garanzia la propria compagnia di , per essere manlevata in CP_7 Parte_1 caso di condanna.
Con comparsa depositata in data 4.2.2015, si costituiva in giudizio la terza chiamata , eccependo il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva per non essere la fattispecie descritta sussumibile nella copertura assicurativa.
Acquisita la documentazione in atti e disposta ulteriore CTU, la lite veniva definita con sentenza n. 834/2018, pubblicata in data 2.5.2018, con cui il tribunale di Avellino così statuiva: “in accoglimento della domanda, condanna al pagamento, nei confronti degli TE attori, della somma di € 10.471,00 oltre interessi legali a far data dalla messa in mora per le causali di cui in motivazione;
condanna
[...]
[...
[...] [...]
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250,00 per CP_8 esborsi ed € 13430,00 per compenso professionale oltre accessori se documentati e come per legge;
pone le spese di ATP e di CTU definitivamente a carico di dispone che TE CP_2 venga manlevato da in ordine ai precedenti capi
[...] Controparte_9 di condanna”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) in data 31.5.2018, proponeva appello Parte_1
contestando, con un unico motivo di gravame, “omessa o
[...] erronea valutazione e interpretazione delle norme del contratto assicurativo tra la società e le TE Parte_1
- Assenza di garanzia per la fattispecie di cui è causa”.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, di rigettare la domanda di garanzia formulata dalla
[...] nei confronti di , poiché non rientrante CP_2 Parte_1 la fattispecie tra quelle previste nel contratto assicurativo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 25.9.2018, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, TE infondato in fatto e in diritto, contestualmente spiegando appello incidentale onde sentir riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU, aveva accolto la domanda risarcitoria azionata dagli attori e conseguentemente condannato la al pagamento TE delle spese di lite, peraltro erroneamente liquidate nell'ammontare, superiore a quello liquidato per i danni di oltre il 50%.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda risarcitoria proposta da parte attrice in quanto carente di ogni fondamento, per la manifesta carenza di una sua responsabilità, mandando esente la comparente stessa dalla condanna alle spese e competenze del primo grado di giudizio e dal pagamento del costo della CTU e dell'ATP; gradatamente, nell'ipotesi del tutto improbabile del mancato accoglimento dell'appello incidentale, di dichiarare inammissibile o, in ogni caso rigettare l'avverso appello principale, confermando sul punto la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado, oltre iva, cpa e rimborso di spese generali, con attribuzione.
Disposta la notifica del gravame incidentale agli appellati , CP_3
e , essi si costituivano in giudizio, con CP_4 Controparte_5 comparsa depositata in data 13.2.2019, concludendo per il perentorio rigetto dell'appello incidentale proposto dalla come TE rappresentata, e, per l'effetto, per la conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 834/2018 pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata il
3 2.05.2018, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese e compensi del presente grado.
Disattesa (con provvedimento del 22.2.2019) l'istanza di inibitoria, all'udienza cartolare del 14.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. - Per motivi di priorità logico-giuridica, va innanzitutto esaminato l'appello incidentale tempestivamente spiegato da TE ora , che, con un unico articolato Controparte_1 motivo di gravame, deduce: “Estraneità di alla TE produzione causale dell'evento dedotto in lite. Inesistenza di una sua responsabilità. Nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione - Mancata e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie”.
Lamenta, in particolare, che il tribunale, nel richiamare acriticamente le lacunose ed erronee conclusioni del CTU, senza peraltro prestarvi espressa adesione, avrebbe accolto la domanda attorea di danni, pur non avendo espressamente statuito in termini di dannosità della miscela consigliata da limitandosi solamente a CP_2 riportare che "Rinviando per il dettaglio delle componenti molecolari alla
CTU, il consulente concludeva per la dannosità della miscela consigliata dall , di poi ritenendo accertato, con un vero e proprio CP_2 diktat, in carenza assoluta di motivazione, "per il principio probabilistico, il nesso di causalità tra la vendita di prodotti non adatti e il deperimento delle piante".
Deduce, dunque, che su tale punto la decisione va integralmente riformata perché viziata da nullità, per carenza e/o insufficiente motivazione stante anche la mancata e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie, non essendo dato verificare, alla stregua degli enunciati della sentenza impugnata, quali siano le premesse in fatto ed in diritto del "decisum", risultando enucleato - con affermazioni meramente assertive - il solo giudizio conclusivo.
Nel riproporre le medesime obiezioni formulate in prime cure, assume, in particolare, che, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza gravata, la produzione del danno arrecato alle piante di nocciolo era palesemente addebitabile al comportamento imprudente dei sig.ri , stante l'utilizzo, come riscontrato dai dati di CP_5 laboratorio, degli indicati prodotti del glifosato e del clorpirifos etile, sostanze “vietate” che avevano sicuramente causato la morte dei noccioli, di talché alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla società comparente, come chiaramente poteva desumersi da un corretto
4 scrutinio delle risultante istruttorie (CTP, CTU espletata nell'ATP), non operato dal tribunale.
Tutti i profili di censura sono infondati.
Giova, innanzitutto, riportare i passi contestati della pronuncia gravata, con cui il tribunale accoglieva la domanda di danni avanzata dagli attori, integralmente richiamando, e facendole dunque proprie, le motivate conclusioni rese dal CTU nominato nel giudizio di merito
(cfr. pagg. 11-16 e 19 dell'elaborato), dott. agr. , così Persona_2 specificamente argomentando: <veniva disposto atp e nel corso del presente giudizio altra consulenza agronoma per la verifica delle deduzioni attoree. risulta essere stata redatta in maniera esaustiva circostanziata fa riferimento a circostanze documentali ragione cui prova orale richiesta dalla parte convenuta tesa dimostrare non compatibili con le note di consegna possono ammesse.>In particolare, nel buono di consegna risulta che vendeva CP_2
AR ZE – insetticida ad ampio spettro;
Nu OW 28 – concime azotato a lenta cessione;
EX MZ 60 – polvere bagnabile. Sulla base delle schede consegnate, risulta che il AR ZE veniva consigliato in una dose di utilizzo di molto superiore - di ben 4 volte - a quella consigliata in catalogo;
risulta, altresì, che Nu OW 28 non è compatibile con EX MZ;
che EX
MZ appare non indicato per i trattamenti su nocciolo. Rinviando per il dettaglio delle componenti molecolari alla CTU, il consulente concludeva per la dannosità della miscela consigliata dall' CP_2
Ritenuto, inoltre, che le verifiche e le analisi di laboratorio non appaiono essere particolarmente attendibili dati i tempi intercorsi tra l'acquisto e le campionature inviate nei laboratori di Treviso e di Pomezia;
rilevato, comunque, che sono stati acquisiti i dati certi del buono di consegna e della morte di n. 140 piante di nocciole subito dopo, per il principio probabilistico,
Tribunale può ritenere accertato il nesso di causalità tra la vendita di prodotti non adatti e il deperimento delle piante.
In tale ottica, il consulente specificava, altresì, che all'interno delle analisi sono stati ritrovati dei residui di erbicidi che molto probabilmente sono stati utilizzati per il diserbo e per la spollonatura e che probabilmente per un effetto deriva sono stati ritrovati nella biomassa, precisandosi che all'interno dei certificati di analisi non viene fatta alcuna distinzione di tipologia di biomassa, quindi si può intendere al contempo radici, frutti, foglie, rami e quant'altro, risultando altresì difficile capire di quale biomassa si stia parlando;
ne deriva che l'ipotesi che i Signori abbiano potuto, per CP_5 sbaglio, utilizzare l'erbicida sulla chioma, appare molto forzata e senza alcuna certezza, anche perché i residui ritrovati sono estremamente ridotti, per far presumere tale operazione. Altro importante punto appare essere che i residui dei prodotti venduti e consigliati da non sono stati CP_2 ritrovati nelle analisi in quanto, si presume che i trattamenti siano stati effettuati nel mese di maggio 2012 mentre le analisi sui campioni sono state effettuate nel mese di novembre 2012: è, pertanto, intercorso un periodo di 6 mesi tra i trattamenti e le analisi. Se infatti vengono considerati i tempi di carenza e la persistenza di azione degli stessi si può constatare che: -
5 KA EO (Lambda -Cialotrina) insetticida ha un periodo di emivita non più lungo di 70 gg. La -C (principio attivo) dato che è un prodotto non sistemico è considerato non molto persistente né molto bioaccumulabile, pertanto essendo un prodotto di copertura viene perso per dilavamento;
- U- (concime fogliare) in questo caso l'efficacia del principio attivo è di 3-4 settimane e successivamente vi è perdita per dilavamento;
- EX Z6 (fungicida) ha una persistenza di azione di circa
10 gg essendo un prodotto di copertura (non entra nella massa legnosa) si deposita sulla lamina della foglia e successivamente si perde per dilavamento.
In riferimento alla stima dei danni, infine, si ritiene equo riconoscere agli attori un ristoro pari ad € 10.471,00 per i danni subiti dall'anno 2012 fino ad oggi […].
La domanda va, pertanto, accolta nei termini esposti.>>.
Deve premettersi che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, recentemente ribadito dalla Suprema Corte: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (così, in motivazione,
Cass. 12195/2024; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 33742/2022,
Cass. 1815/2015 e Cass. 14638/2004).
In alcun vizio di motivazione è dunque incorso il tribunale, che - data la specificità della materia, che richiedeva il possesso di particolari competenze tecniche - legittimamente fondava la propria decisione sulle motivate conclusioni del CTU, che a seguito dei sopralluoghi effettuati, previa attenta disamina della documentazione in atti e delle schede tecniche dei prodotti venduti, dopo aver valutato criticamente anche le risultanze della perizia a firma del dott. Persona_1
, nominato quale consulente d'ufficio in sede di ATP, e dei
[...] risultati delle analisi di laboratorio già effettuate (cfr. pagg.
8-10 e pagg. 12-16 dell'elaborato), forniva adeguata risposta a tutti i quesiti posti dal primo giudice, affermando, in particolare, che nella specie dose e miscela consigliata dall' risulta dannosa alla CP_2 coltura del nocciolo (pag. 12 dell'elaborato).
A ciò si aggiunga che il CTU prendeva specifica e motivata posizione su tutte le plurime obiezioni - coincidenti con quelle riproposte in appello - formulate dalla difesa della e dal suo TE consulente di parte p.a. (cfr. osservazioni dell'1.6.2017), Persona_3
6 ritenendole inidonee ad incidere sulle raggiunte conclusioni, perché prive di alcun supporto tecnico reale o di riferimenti riportati in letteratura, risultando per lo più fondate su mere considerazioni personali prive di riscontri tecnici ed oggettivi (cfr. pagg.
1-8 della
“Risposta alle osservazioni del ctp ). Persona_3
Nelle risposte rese, il CTU evidenziava, in particolare, che anche il perito d'ufficio nominato in sede di ATP, dott. agr. - dalle Persona_1 cui conclusioni si era in parte criticamente discostato indicandone la ragione -, con riguardo alla miscela di prodotti, aveva concluso dicendo che: “dosaggi ed applicazioni eccessive di prodotti non miscelabili tra loro ha creato una fitotossicità, con azione dannosa ed irreversibile sulle piante” (cfr. pag. 2), fermamente ribadendo che era rimasto indimostrato che la morte dei noccioli fosse dipesa da sostanze nocive
(glifosato e clorpirifos etile) adoperate dai (cfr. in particolare CP_5 pagg. 3-4).
Conclusioni fondate su convincenti argomentazioni, giustificate dalle indagini svolte dal CTU e dalle puntuali spiegazioni contenute nell'elaborato a sua firma, minimamente scalfite, sotto il profilo tecnico, dall'appellante che si limita a riproporre TE in tal sede (pagg. 12-13 dell'atto di gravame) gli stessi, identici rilievi critici formulati in prime cure, già motivatamente disattesi, come detto, dal consulente d'ufficio.
Fermo quanto precede, si osserva altresì che il tribunale, nel valorizzare le argomentazioni tecniche del CTU (che, come già si è detto, affermava senza incertezze che la dose e miscela consigliata dall' era dannosa alla coltura del nocciolo, precisando CP_2 come nella specie non fossero risolutive le analisi di laboratorio effettuate, a causa del tempo decorso dai trattamenti praticati), tenuto altresì conto dei prodotti consegnati (comprovati dai buoni di consegna in atti) e della (riscontrata) morte di n. 140 piante di nocciolo subito dopo (la consegna dei prodotti), legittimamente riteneva accertato il nesso di causalità tra la vendita di prodotti non adatti e il deperimento delle piante, in tal modo facendo corretta applicazione del richiamato principio probabilistico, che, com'è noto, rappresenta il fulcro del sistema della responsabilità civile, nel cui ambito il giudizio ben può fondarsi sulla scorta del criterio del "più probabile che non".
Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di illecito civile, la selezione dei pregiudizi risarcibili, di cui all'art. 1223 c.c., è improntata, al pari della causalità materiale (che avvince la condotta all'evento di danno), al principio di regolarità causale, alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze (anche indirette e mediate) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si pongano in una
7 correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso, con esclusione, quindi, di quelle del tutto atipiche” (Cass. 31546/2018; nello stesso senso, per l'applicazione del principio, cfr. Cass.
8114/2022, Cass. 25884/2022, Cass. 18584/2021 e Cass. 23197/2018).
Sulla scorta di quanto precede, restano superate tutte le obiezioni formulate al riguardo dall'appellante, rimaste in ogni caso indimostrate, con conseguente rigetto del gravame incidentale e conferma in parte qua della pronuncia impugnata.
Ogni ulteriore questione prospettata da resta TE assorbita.
II. - Va rigettato anche l'appello principale.
Con un unico motivo di gravame, (d'ora in poi, Parte_1 per brevità, contesta l'omessa o erronea valutazione e Pt_1 interpretazione delle norme del contratto assicurativo tra la società
e le - Assenza di garanzia per TE Parte_1 la fattispecie di cui è causa, lamentando, in particolare, l'omessa disamina della questione inerente la operatività o meno della garanzia assicurativa nel caso di specie, tempestivamente sollevata dalla convenuta/appellante, deducendo che, quantomeno, il giudice di prime cure ha (implicitamente) valutato e interpretato erroneamente le norme del contratto assicurativo.
Orbene, deve premettersi che effettivamente il tribunale, senza minimamente valutarla nel merito, accoglieva la domanda di manleva proposta dalla convenuta/chiamante nei confronti TE della terza chiamata quale automatica Parte_1 conseguenza dell'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli attori , così difatti motivando: < tale statuizione, fa CP_5 seguito la declaratoria di manleva della compagnia di assicurazioni debitamente convenuta in giudizio sia della parte relativa alla condanna che con riferimento alle spese di lite>>.
Tanto chiarito, osserva nondimeno la corte che il decisum va confermato, dovendo ritenersi nella specie sicuramente operante la garanzia assicurativa, per le considerazioni che ci si accinge a precisare e che vanno ad integrare in parte qua la sentenza gravata.
Deduce la compagnia appellante che il caso esaminato non rientra nella copertura assicurativa, poiché, da un lato, in relazione all'oggetto dell'attività, ovvero prodotti per la vitivinicoltura, non vi poteva essere garanzia in quanto nella fattispecie in esame si parla di prodotti diversi dalla vitivinicoltura in quanto trattasi di prodotti per la coltivazione delle nocciole; dall'altro, che la garanzia veniva prestata per i danni derivati “in relazione all'esercizio dell'attività commerciale indicata in polizza” e precisamente “dalle cose vendute, dai generi somministrati o smerciati per i casi di difettosa conservazione o errata consegna del prodotto”, laddove, al contrario,
8 nella specie, i danni lamentati dagli attori non erano riconducibili a vizi dei prodotti venduti, bensì all'errato utilizzo di essi, e precisamente, per come accertato dal CTU, alla errata miscelazione dei prodotti secondo le direttive o meglio i consigli impartiti dal venditore.
Consegue, a dire della l'inoperatività della garanzia Pt_1 assicurativa in quanto il contratto assicurativo è stipulato in relazione all'attività di vendita e giammai in relazione ad un'attività di consulenza che il venditore ha voluto offrire al suo acquirente e non prevista in garanzia.
L'assunto è infondato.
Come emerge dal contratto assicurativo allegato in atti (cfr. Sezione B)
Responsabilità civile – Art. 1 Oggetto dell'assicurazione), richiamato dalla stessa “La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato Pt_1 di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività commerciale indicata in polizza. […].
Sono compresi a titolo di esempio i danni derivanti: […];
3. dalle cose vendute, dai generi somministrati o smerciati (per i casi di difettosa conservazione o errata consegna del prodotto) durante il periodo di validità dell'assicurazione…”.
Sotto il Codice Attività 800/835, indicato nello stesso contratto assicurativo, si legge: “Prodotti ed articoli per l'agricoltura, la vivaistica,
l'enologia, giardinaggio: anticrittogamici ed antiparassitari, concimi e fertilizzanti e disinfestanti”, e nelle clausole speciali, sub I1002 - Precisazioni, si legge: “A maggior precisazione dell'attività esercitata si prende atto che l'attività assicurata è relativa ad un negozio di ferramenta con prodotti per la vitivinicoltura”. Orbene, l'interpretazione (restrittiva) della risulta in evidente Pt_1 contrasto con il tenore dell'accordo e con l'oggetto della copertura assicurativa, come indicato nel su ritrascritto art. 1, che, lungi dal far esclusivo riferimento ai prodotti per la vitivinicoltura ovvero ai soli danni derivanti dai vizi dei prodotti venduti, appare di ben più ampio respiro, facendo rientrare nella garanzia tutti i danni - ivi compresi, a mero titolo di esempio, quelli derivanti dalla cosa venduta - comunque occasionati da un fatto (non doloso) verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività commerciale indicata in polizza, che, nel caso concreto, identificata con il codice 800/835, abbracciava tutti i prodotti ed articoli per l'agricoltura, la vivaistica, l'enologia, giardinaggio: anticrittogamici ed antiparassitari, concimi e fertilizzanti e disinfestanti, dunque anche quelli oggetto di causa, risultando, peraltro, la precisazione sub I1002 finalizzata
9 esclusivamente a chiarire, a maggior tutela dell'assicurato, l'attività esercitata, e non già a limitare l'ambito della garanzia.
Premesso che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale” (Cass. 29288/2024; nello stesso senso, Cass.
31811/2024, Cass. 2173/2022 e Cass. 34795/2021), osserva in particolare la corte che, nella specie, tenuto conto del contenuto dell'accordo e dell'ampio oggetto dell'assicurazione, in relazione all'attività indicata in polizza, comprensiva di tutti i prodotti ed articoli indicati sotto il codice attività 800/835, non può seriamente dubitarsi che nella copertura assicurativa rientrassero tutti i danni direttamente o indirettamente cagionati dagli anzidetti prodotti, ivi compresi quelli conseguenti ad un'erronea consulenza fornita dall'assicurato (dunque riconducibili ad una sua condotta colposa), vieppiù insita e connessa all'attività di vendita, in considerazione della specificità degli articoli venduti, da utilizzare secondo dosaggi e combinazioni per lo più forniti dallo stesso venditore/assicurato.
Interpretazione che trova conforto nel consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga
a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (Cass. 23762/2022; nello stesso senso, ex multis, Cass. 20070/2017, Cass. 20305/2019 e, da ultimo,
Cass. 6523/2024). In sostanza, dunque, il fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività commerciale indicata in polizza, richiamato nell'art. 1 del contratto, è sinonimo di condotta colposa, di talché i fatti colposi dell'assicurato costituiscono l'oggetto dell'assicurazione e sono, quindi, sempre compresi nella copertura della polizza, in contrapposizione ai fatti dolosi, che ne restano invece esclusi (salva espressa pattuizione contraria).
Restano così superate tutte le obiezioni formulate da Parte_1
, con conseguente rigetto (anche) dell'appello principale e
[...] conferma della sentenza gravata.
10 III. – Quanto, infine, alla regolamentazione degli oneri di lite, nei rapporti tra l'appellante principale e l Parte_1 [...]
le spese del grado seguono la soccombenza della prima e si CP_2 liquidano, avuto riguardo alla natura dell'affare, alla semplicità delle questioni trattate ed all'attività concretamente espletata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, riconoscendo il compenso in base ai valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad
€ 26.000,00), con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Barone e
Gaetano Ferretti, dichiaratisi antistatari.
Nei rapporti con gli appellati , invece, le spese seguono la CP_5 soccombenza dell' con conseguente manleva da TE parte di , e si liquidano, avuto riguardo alla natura Parte_1 dell'affare, alle questioni trattate ed all'attività concretamente espletata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con i valori poco inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00), aumentando il compenso base di € 5.000,00 ad € 8.000,00 ex art. 4, comma 2, del citato DM.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater,
T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3040
R.G.A.C. per l'anno 2018, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Avellino n. 834/2018, pubblicata in data
2.5.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello incidentale e quello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
, già Controparte_1 [...]
delle spese del grado, che si liquidano in € CP_2
3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Barone e Gaetano Ferretti, dichiaratisi antistatari;
3. condanna , Controparte_1 già in persona del legale rappresentante TE pro tempore, al pagamento, in favore degli appellati , CP_3
11 e , delle spese del grado, che si CP_4 Controparte_5 liquidano in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
4. dispone che , Controparte_1 già venga manlevato da TE Parte_1
in ordine al precedente capo di condanna;
[...]
5. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 5.2.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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