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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1558/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO Pt_1
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), all'avv. COZZI PAOLA C.F._1
( ) e all'avv. SMALDONE SALVATORE C.F._2
( ) C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
CORSO BUENOS AIRES 52 presso lo studio dell'avv. BENNATO Pt_1
ROSALIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, accogliere
l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
3760/2023:
in via principale, dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 2019
0430147200000010171, accertare e dichiarare dovuta, da parte di , la CP_1
somma di € 53.809,96 e conseguentemente condannare il medesimo al pagamento di tale importo, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo d'indennità per occupazione abusiva dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Solari n. 40;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione emesso non possa essere confermato, accertare e dichiarare fondato il credito comunale, afferente all'occupazione abusiva dell'alloggio di proprietà comunale sito in
Via Solari n. 40, e condannare al paga-mento in favore del CP_1 Parte_1
della somma di € 53.809,96, ovvero della diversa somma che dovesse risultare
[...]
dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1224 c.c. dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
pagina 2 di 18 Per CP_1
In via principale: rigettare in toto l'appello proposto e confermare la sentenza n.
3760/23, emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 58883/2019; con vittoria di spese e competenza del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.7.2019 il emetteva una ingiunzione ai sensi dell'art. 2 Parte_1
R.D. 14.4.1910 n. 639, con la quale intimava a il pagamento di CP_1
complessivi euro 82.851,00, ritenuti dovuti per canoni di locazione/indennizzo occupazione senza titolo e oneri accessori per gli anni dal 2013 al 2016 compresi, in relazione all'occupazione dell'unità immobiliare sita in via Andrea Solari 40 Pt_1
(doc. 19 appellante e doc. 1 appellato).
Nell'ingiunzione veniva richiamata una comunicazione del 18.10.2017, con la quale al tempo gestore del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Parte_2
, aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 83.517,04 a Pt_1
titolo di canoni/indennità di occupazione e oneri accessori per il periodo sino al
31.12.2016, in relazione alla suddetta unità immobiliare di via Andrea Solari 40 (v. doc.
18 appellante).
L'ingiunzione veniva notificata a in data 29.10.2019. CP_1
Con citazione notificata in data 18.11.2019 evocava in giudizio, davanti al CP_1
Tribunale di Milano, il chiedendo, in sintesi, l'annullamento Parte_1
dell'ingiunzione per l'inesistenza del credito fatto valere.
L'attore deduceva, eccependo comunque la prescrizione del diritto azionato:
pagina 3 di 18 -di non aver occupato l'immobile indicato dal Comune, bensì altro immobile sito in via
Solari, comunque riconsegnato sin dal 2013, quando aveva trasferito altrove la propria residenza;
-di aver regolarmente pagato, per l'occupazione dell'immobile sino al 2013, i bollettini inviati dal Comune per indennità e oneri accessori.
Nel giudizio di opposizione così instaurato si costituiva il con Parte_1
comparsa depositata il 28.10.2020 e chiedeva il rigetto dell'opposizione, pur riducendo l'importo richiesto ad euro 53.809,96.
Il Comune convenuto deduceva che l'attore aveva occupato senza titolo l'immobile di via Solari 40 sin dal 1995 e che, nonostante l'intimazione al rilascio notificata nel 2003 e una denuncia-querela presentata nel maggio 2013, l'immobile era stato riconsegnato solo in data 8.8.2013.
La somma dovuta per l'occupazione abusiva, inizialmente calcolata nell'importo di euro
82.851,00 oggetto dell'ingiunzione fiscale opposta, doveva tuttavia essere ridotta, secondo la difesa in giudizio del ad euro 53.809,96, dovendosi detrarre gli Pt_1
importi relativi agli anni 2014/2016, successivi al rilascio dell'immobile e quindi non dovuti.
Il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 3760/23, con la quale accoglieva l'opposizione e revocava l'ingiunzione di pagamento, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, in estrema sintesi, riteneva illegittimo il ricorso del alla procedura Pt_1
di ingiunzione fiscale, avendo il credito azionato, per la parte relativa all'indennità di occupazione, natura risarcitoria;
per la parte relativa agli oneri accessori, il Tribunale riconosceva, invece, la legittimità del ricorso all'ingiunzione, ritenendo il credito di natura contrattuale, certo liquido ed esigibile, ma accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ingiunto, così testualmente motivando “va però applicato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa dell'opponente in ordine alla prescrizione pagina 4 di 18 biennale (Cass.n.3947 del 26 febbraio 2015)-si tratta di oneri riferiti all'anno 2013, per
i quali, dopo la nota del 7 ottobre 2013, non sussiste nel successivo biennio un CP_2
ulteriore atto interruttivo della prescrizione”.
Il primo giudice non riteneva, infine, di doversi pronunciare sulla sussistenza del credito in capo al non essendo stata proposta, in via subordinata, domanda Pt_1
riconvenzionale di condanna al pagamento.
La sentenza del Tribunale è stata appellata davanti a questa Corte dal Parte_1
sulla base di quattro motivi.
L'appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.2.2025, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di appello
1) Sull'erroneità della sentenza n. 3760/2023 in ordine all'interpretazione delle norme vigenti ed alla qualificazione dei fatti;
sulla natura della somma ingiunta dal Pt_1
Il appellante ritiene erronea la qualificazione del credito azionato come credito Pt_1
risarcitorio, ritenendo che abbia natura indennitaria e che tale indennità sia dovuta, per l'occupazione abusiva protrattasi dal 1995 all'8.8.2013, sulla base “delle vigenti disposizioni di legge (L.R. 16/2016; L.R. 27/2007; L.R. 27/2009), del Reg. Reg. n.
1/2004 e del Reg. Reg. n. 4/2017, nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n.
30/2009”.
La determinazione dell'importo dovuto sarebbe stata effettuata correttamente “sulla base dei predeterminati criteri di calcolo stabiliti dall'art. 2, lett. c), della Delibera di
Giunta Comunale n. 30/2009, che, recependo le prescrizioni contenute nei suddetti atti
pagina 5 di 18 normativi e regolamentari, prevede espressamente: “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza, la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di euro 250,00”.
2) Sull'erroneità della sentenza n. 3760/2023 in ordine all'interpretazione delle norme vigenti ed alla qualificazione dei fatti;
sulla legittimità della procedura di riscossione mediante ingiunzione ex r.d. 639/1910; sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito comunale;
sulla violazione degli artt.
2-3 r.d. 639/1910.; sulla violazione della l.r. 16/2016, della l.r. 27/2007 e della l.r. 27/2009; sulla violazione del regolamento regionale n. 1/2004 e del regolamento regionale n.
4/2017; sulla violazione della delibera di giunta comunale n. 30/2009
Il Comune, in sintesi, ritiene la sentenza erronea per non aver correttamente considerato i poteri che la normativa attribuisce al Comune nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Secondo le norme regionali sulla determinazione del canone (v. art. 31 L.R. 27/09), il canone locativo è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alle condizioni economiche dell'assegnatario e deve essere determinato in una percentuale del valore locativo, definito secondo criteri prestabiliti.
La normativa regionale individua in base al reddito quattro categorie di assegnatari e, secondo il Comune, agli occupanti abusivi dovrebbe essere applicato il canone più elevato, previsto per la quarta categoria, c.d. area della decadenza, per i nuclei con
ISEE-ERP superiore a 35.000,00 e/o per i nuclei familiari che non hanno più i requisiti di accesso all'ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).
pagina 6 di 18 La norma regionale (art. 31 cit. comma 5) demanda all'ente proprietario la determinazione del canone per la tale area, stabilendo che esso sia pari al valore locativo dell'immobile maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato.
Il Comune avrebbe emanato, in attuazione di tale normativa, la Delibera di Giunta n. 30 del 9.1.2009 con la quale ha previsto che per gli occupanti abusivi la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza.
Secondo il quindi, la determinazione dell'indennità in base a criteri fissati Pt_1
normativamente renderebbe il credito certo, liquido ed esigibile e consentirebbe il ricorso all'ingiunzione fiscale, che avrebbe, altresì, positive ricadute sulla deflazione del contenzioso.
Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, siano infondati.
Come è stato osservato in altra sentenza di questa Corte riguardante una vicenda analoga
(Corte d'Appello Milano n. 224/24), qui richiamata anche ai fini di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., “L'ingiunzione di pagamento notificata all'appellante […] è illegittima ed è stata, quindi, correttamente annullata, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 - del quale lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato - non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità (Cfr. Cass. n. 5658/1994 “Lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del pagina 7 di 18 precetto e derivando dal potere di auto-accertamento della P.A., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria”), posto che nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinative della misura dell'indennità da corrispondere.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del Parte_1
n. 2684/2009 reg. gen. e 30/2009 n. reg. [con cui, all'art. 2 lett. c, il Comune ha
[...]
stabilito che “per gli occupanti abusivi …. la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (statale o regionale) attribuisce al Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo;
indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, trattandosi del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile occupato senza diritto alcuno. La delibera della Giunta comunale n. 30 del 9.1.2009, posta a fondamento della quantificazione della domanda del è un atto di formazione e Pt_1
provenienza unilaterale, che non trova la sua fonte nella legislazione regionale richiamata: specificamente, l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti
LL.RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004, poiché non risulta che essa abbia attribuito ai Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva”. pagina 8 di 18 Può altresì aggiungersi, sempre al fine di escludere che la normativa richiamata attribuisca al il potere di autoliquidare l'indennità di occupazione, che, in base Pt_1
a tale normativa, l'occupante abusivo non è equiparabile all'assegnatario dell'alloggio che può essere collocato nell'area della c.d. decadenza, poiché quest'ultimo, pur trovandosi in una situazione sopravvenuta che riduce la possibilità di continuare a fruire dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimane pur sempre un occupante “legittimo” che corrisponde un canone maggiorato.
Deve, quindi, ritenersi corretta la decisione del Tribunale di annullamento dell'ingiunzione fiscale, non avendo il azionato un credito certo, liquido ed Pt_1
esigibile.
3) Sull'erroneità della sentenza n. 3760/2023 in ordine all'interpretazione delle norme vigenti ed alla natura della presente causa;
sul potere/dovere del giudice adito in ordine all'accertamento della pretesa creditoria del Controparte_3
censura la sentenza poiché, indipendentemente dalla proposizione di una
[...]
domanda subordinata riconvenzionale, il Tribunale avrebbe dovuto, pur dichiarando l'illegittimità dell'ingiunzione, accertare il credito del Pt_1
Sulla base di tale motivo, il chiede, quindi, in via subordinata la riforma della Pt_1
sentenza con la condanna dell'appellato al pagamento della somma indicata nelle conclusioni.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato.
L'annullamento dell'ingiunzione fiscale, emessa fuori dai casi in cui è consentito adottare tale provvedimento, non precludeva, infatti, l'accertamento giudiziale del credito che il intendeva far valere, accertamento al quale il giudice adito era Pt_1
tenuto, indipendentemente dalla formulazione di una domanda riconvenzionale da parte del Pt_1
pagina 9 di 18 La S.C. con interpretazione alla quale questa Corte ritiene di aderire (v. Cass. 29653/17, in motivazione), ha, infatti, osservato che “il thema decidendum di tale controversia
[opposizione ad ingiunzione fiscale n.d.e.] non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela […] ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.”.
L'accertamento del merito della pretesa creditoria dell'Amministrazione è, quindi, doveroso, indipendentemente dalla proposizione di una domanda riconvenzionale in tal senso [v. Cass. 2355/19, in motivazione “l'opponente, con l'introduzione del giudizio, invoca, con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione. In questo quadro, come è stato affermato (Cass. n. 3341 del 2009), l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia proposta, resta ferma, come nel caso di specie, la necessità che si proceda al mero accertamento del rapporto sostanziale, sicché la pronuncia che abbia accertato l'illegittimità formale dell'ingiunzione e ciò nondimeno abbia accertato la positiva esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di formare all'esito dell'impugnazione il giudicato di accertamento mero circa la pretesa sostanziale”].
Il motivo di appello è, pertanto, fondato nella parte in cui censura la sentenza per non essersi pronunciata sull'esistenza del credito, che questa Corte deve, perciò, verificare sulla base delle prove raccolte e delle difese delle parti.
Si può, comunque, sin d'ora rilevare, sulla scorta dei principi enunciati dalla S.C., che, anche ove nella presente sede venisse accertato un credito residuo nei confronti dell'appellato, la decisione di questa Corte dovrebbe limitarsi al mero accertamento pagina 10 di 18 mentre la sentenza del Tribunale non potrebbe essere riformata con la condanna al pagamento della somma accertata, non avendo il in primo grado formulato una Pt_1
tempestiva domanda di condanna ed essendo, pertanto, inammissibile la domanda di condanna, formulata per la prima volta in questo grado di appello, come eccepito dalla difesa dell'appellato.
4) Sull'erroneità della sentenza n. 3760/2023 in ordine all'interpretazione delle norme vigenti, alla valutazione dei fatti ed all'esame della documentazione prodotta in giudizio sull'attualità del credito comunale;
sul dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione
Il censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che Pt_1
sussista il credito anche con riferimento agli oneri accessori, ribadisce che la pretesa creditoria deve considerarsi fondata, essendo l'indennità dovuta per effetto della commissione del reato permanente di invasione di edifici e non essendo maturata l'eccepita prescrizione, né con riferimento all'indennità di occupazione, né, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, con riferimento agli oneri accessori, per i quali il termine prescrizionale non sarebbe biennale bensì quinquennale.
Il Comune deduce sul punto che il dies a quo coinciderebbe con la cessazione dell'occupazione e che, a partire da tale data, sarebbero stati inviati all'appellato plurimi atti interruttivi della prescrizione.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato, con le seguenti precisazioni.
Il credito risarcitorio per l'occupazione abusiva deve ritenersi sorto in capo al Pt_1
per effetto della condotta illecita di occupazione, protrattasi per più anni.
L'appellato in primo grado ha eccepito la prescrizione di tale credito, negando di aver ricevuto atti interruttivi. pagina 11 di 18 Il ha replicato richiamando una pluralità di raccomandate inviate dai soggetti ai Pt_1
quali era stata affidata la gestione del patrimonio immobiliare (Aler e MM S.p.A.).
Il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di prescrizione relativa all'indennità di occupazione, che è rimasta assorbita nella decisione di annullamento dell'ingiunzione e nell'omessa pronuncia sull'esistenza del credito.
L'accoglimento del precedente motivo di appello, relativo alla necessità di accertamento del credito, richiede, invece, che l'eccezione sia presa in esame.
In punto di diritto si può, preliminarmente osservare, richiamando ancora una volta la motivazione della sentenza di questa Corte n. 224/24, che (sottolineature di chi scrive)
“… ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c., il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso in cui il suddetto fatto sia considerato reato dalla legge, è pari a quello stabilito per il reato, qualora più lungo. L'invasione arbitraria di edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, vale a dire il fatto commesso dall'odierna appellata, integra il reato previsto dall'art. 633 c.p.
Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nella fattispecie in esame, è pari a 6 anni, ai sensi dell'art. 157 co. 1 c.p. Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, l'art. 2947 c.c. 3 c.c. richiama la disciplina penale solo per l'individuazione della ampiezza del termine di prescrizione, ma non anche per l'individuazione del giorno di inizio della sua decorrenza, che, pertanto, resta quello del giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di occupazione abusiva di immobile il diritto al risarcimento del danno matura - e può essere fatto valere - giorno per giorno”. Il principio è stato affermato dalla S.C. in generale in tema di illeciti permanenti (v. Cass. 19359/07 “In tema di illecito a carattere permanente, per cui i danni si determinano momento per momento, l'azione risarcitoria può essere fatta valere in ogni istante, con l'effetto che il termine di prescrizione del relativo diritto decorre "de die in diem", a mano a mano che i danni stessi si verificano”) e in modo specifico anche per l'occupazione abusiva di immobili altrui (v. Cass. 12647/06 “Poichè pagina 12 di 18 nel caso di illecito permanente derivante da detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà il danno si verifica momento per momento, in ogni istante sorge e può essere esercitato il diritto al risarcimento del danno, con l'effetto che il termine prescrizionale decorre giorno per giorno”).
In punto di fatto, dai documenti prodotti emerge quanto segue.
Anche se nell'ingiunzione opposta viene (erroneamente) indicata l'occupazione dovuta per il solo anno 2013 in euro 52.630,63 (v. doc. 18 appellante), tuttavia dal prospetto prodotto dal Comune sub doc. 21 si evince che l'indennità di occupazione complessivamente richiesta è stata calcolata distintamente (per importi compresi fra
7.408,18 e 7.873,60) per gli anni 2009/2010/2011/2012/2013 (oltre che per gli anni dal
2014 al 2016, poi decurtati, avendo il Comune preso atto che l'appellato ha riconsegnato l'immobile in data 8.8.2013).
Applicando le regole suindicate sul termine prescrizionale e sulla sua decorrenza, si deve, quindi, ritenere che l'indennità dovuta per l'anno 2009 si sarebbe prescritta nel
2015, se non fossero intervenuti atti interruttivi, e così di seguito per le indennità dovute per gli anni successivi.
Dal doc. 14 prodotto dal emerge, tuttavia, che, con raccomandata datata Pt_1
7.10.2013, ricevuta dall'odierno appellato l'11.10.2013, per conto del Comune, ha CP_2
richiesto il pagamento dell'importo di euro 52.891,20 per indennità dovute sino alla data del 7.10.2013.
La prescrizione, quindi, risulta interrotta sino alla data dell'11.10.2019 per le indennità maturate negli anni 2009 e seguenti.
Prima del decorso di tale termine il ha poi nuovamente richiesto il pagamento Pt_1
delle indennità scadute sino al 31.12.2016 (correggendo poi, in giudizio, come si è detto, data e importo) con una raccomandata datata 18.10.2017, inviata dal gestore del patrimonio immobiliare e recapitata alla residenza dell'odierno appellato per compiuta giacenza in data 25.1.2018 (v. doc. 18 . Pt_1
pagina 13 di 18 Lo stesso appellato (pur negando di aver ricevuto la suddetta raccomandata) ha infine riconosciuto di aver ricevuto in data 22.12.2016 una comunicazione relativa al debito per occupazione abusiva, datata 30.11.2016 (v. doc. 5 appellato, che fa riferimento al doc. 17 appellante).
Tenuto conto delle suddette richieste di pagamento, aventi effetto interruttivo, nessuna prescrizione è, quindi, maturata, per le indennità di occupazione relative agli anni dal
2009 al 2013, sino alla data di notifica dell'ingiunzione (29.10.2019).
Ai fini della determinazione del quantum, il credito del per l'occupazione Pt_1
abusiva deve essere determinato con liquidazione equitativa e, ad avviso della Corte, non può essere commisurato agli importi pretesi dal Pt_1
Come questa Corte ha già deciso in altri giudizi aventi oggetto analogo e come si desume dall'esame dei primi due motivi di appello, non risulta condivisibile il rilievo dell'equiparazione tra occupante abusivo e assegnatario collocato nell'area della c.d. decadenza e deve, pertanto, escludersi di poter commisurare l'indennità al 200% del valore locativo dell'immobile.
La liquidazione del risarcimento deve, tuttavia, essere idonea a ristorare la perdita subita dal che consiste nella perdita del canone che sarebbe stato percepito in base ad Pt_1
una regolare assegnazione.
Posto che la misura di tale canone sarebbe dipesa anche dal reddito dell'ipotetico assegnatario, che non è possibile prevedere, risulta ragionevole, al fine di liquidare equitativamente il risarcimento, ipotizzare un valore intermedio fra il minimo (36% del valore locativo) e il massimo (200% del valore locativo) previsti dalla normativa richiamata dal e, pertanto, il 100% del valore locativo. Pt_1
Nel caso di specie il valore locativo dell'immobile occupato è stato calcolato dal
(v. pag. 23 atto di appello), senza contestazioni sul punto da parte Pt_1
pagina 14 di 18 dell'appellato, in euro 3.630,57, che sarebbero, quindi, dovuti per ogni anno di occupazione abusiva.
L'appellato ha, tuttavia, eccepito di aver provveduto a versare nel corso degli anni somme varie che erano state richieste dai gestori del patrimonio comunale.
Al fine di verificare in che misura tali pagamenti abbiano ridotto il debito, si devono esaminare le ricevute di pagamento prodotte, con l'avvertenza che non potranno essere utilizzate quali prove di pagamento rilevanti le ricevute che rechino date anteriori al
2009 (v. doc. 9 appellato, riguardanti pagamenti del 2007), trattandosi, all'evidenza, di pagamenti che non possono riguardare le indennità dovute dal 2009 in poi.
Dal doc. 6 prodotto dall'appellato, che riguarda, invece, i versamenti effettuati negli anni per i quali viene richiesta l'indennità, non risulta alcun versamento effettuato nell'anno
2009, mentre risultano:
-14 versamenti effettuati nell'anno 2010 per complessivi euro 706,67
-12 versamenti effettuati nell'anno 2011 per complessivi euro 578,28
-12 versamenti effettuati nell'anno 2012 per complessivi euro 578,28
-2 versamenti effettuati nell'anno 2013 per complessivi euro 96,38.
Per il 2009 risulta, quindi, dovuto dall'appellato il suddetto importo di euro 3.630,57, mentre per gli anni successivi risultano ancora dovuti i suddetti minori importi:
-euro 2.923,90 per il 2010
-euro 3.052,29 per il 2011
-euro 3.052,29 per il 2012.
Per il 2013 il credito maturato in favore del sarebbe pari ad euro 2.117,83 (per Pt_1
sette mesi), arrotondato ad euro 2.130,00, avendo l'appellato riconsegnato l'immobile in data 8.8.2013.
Tenuto conto dei pagamenti effettuati nel 2013, il debito residuo è, quindi, pari ad euro
2.033,62.
pagina 15 di 18 Per le indennità di occupazione abusiva dal 2009 all'8.8.2013, deve essere, quindi, accertato e dichiarato un credito residuo del pari a complessivi euro 14.692,67 Pt_1
(somma già rivalutata alla data odierna) oltre interessi legali sulla somma devalutata al
2009 e via via rivalutata sino alla data odierna (v. Cass. 1712/95).
Per gli oneri accessori il come si è detto, contesta l'applicazione da parte del Pt_1
Tribunale del termine di prescrizione biennale, deducendo che dovrebbe trovare applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e ribadendo di aver interrotto la decorrenza del termine con le richieste inviate all'appellato.
Ritiene la Corte che tale parte della doglianza sia infondata.
Alla fattispecie deve, infatti, essere applicata la regola, richiamata dal Tribunale, della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori, posti (per legge o per contratto) a carico dei conduttori, con decorrenza dalla data di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori, regola che costituisce deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 cod. civ., ed è applicabile agli oneri accessori dovuti dal conduttore (v. Cass. 8609/06 e succ. conf.).
L'unico atto interruttivo della prescrizione relativo agli oneri accessori che il ha Pt_1
prodotto è la raccomandata ricevuta dall'appellato il 2.12.2016 (doc. 16), nella quale in modo specifico vengono indicati i costi degli oneri condominiali (mentre nelle altre raccomandate vi è solo la richiesta di importi cumulativi per oneri e indennità di occupazione, senza indicazioni specifiche per gli uni e le altre).
Tale atto si colloca in una data successiva allo spirare del termine di prescrizione e, pertanto, la decisione del Tribunale, di ritenere prescritto il credito al rimborso degli oneri accessori, risulta corretta.
L'appello, pertanto, deve essere parzialmente accolto con l'accertamento del credito risarcitorio del per l'occupazione abusiva dell'alloggio nel suindicato importo Pt_1
di euro 14.692,67 oltre interessi come sopra indicati. pagina 16 di 18 L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo del giudizio vede la soccombenza dell'odierno appellato, che rimane debitore del per l'occupazione abusiva, seppure per un importo inferiore Pt_1
a quello inizialmente calcolato dal circostanza che giustifica la liquidazione Pt_1
secondo lo scaglione della somma riconosciuta in luogo di quella domandata (v. Cass.
30999/23 “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n.
140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice
e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante…”) oltre che secondo i minimi di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, ferma la revoca dell'ingiunzione emessa, accerta il credito del per le Pt_1
causali di cui in motivazione in euro 14.692,67 oltre interessi come indicati in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per il primo CP_1
grado in euro 2.540,00 e per il secondo grado in euro 1.984,00, oltre, per entrambi i gradi, oneri accessori.
pagina 17 di 18 Così deciso in Milano il 12.2.2025
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1558/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO Pt_1
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), all'avv. COZZI PAOLA C.F._1
( ) e all'avv. SMALDONE SALVATORE C.F._2
( ) C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
CORSO BUENOS AIRES 52 presso lo studio dell'avv. BENNATO Pt_1
ROSALIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, accogliere
l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
3760/2023:
in via principale, dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 2019
0430147200000010171, accertare e dichiarare dovuta, da parte di , la CP_1
somma di € 53.809,96 e conseguentemente condannare il medesimo al pagamento di tale importo, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo d'indennità per occupazione abusiva dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Solari n. 40;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione emesso non possa essere confermato, accertare e dichiarare fondato il credito comunale, afferente all'occupazione abusiva dell'alloggio di proprietà comunale sito in
Via Solari n. 40, e condannare al paga-mento in favore del CP_1 Parte_1
della somma di € 53.809,96, ovvero della diversa somma che dovesse risultare
[...]
dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1224 c.c. dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
pagina 2 di 18 Per CP_1
In via principale: rigettare in toto l'appello proposto e confermare la sentenza n.
3760/23, emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 58883/2019; con vittoria di spese e competenza del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.7.2019 il emetteva una ingiunzione ai sensi dell'art. 2 Parte_1
R.D. 14.4.1910 n. 639, con la quale intimava a il pagamento di CP_1
complessivi euro 82.851,00, ritenuti dovuti per canoni di locazione/indennizzo occupazione senza titolo e oneri accessori per gli anni dal 2013 al 2016 compresi, in relazione all'occupazione dell'unità immobiliare sita in via Andrea Solari 40 Pt_1
(doc. 19 appellante e doc. 1 appellato).
Nell'ingiunzione veniva richiamata una comunicazione del 18.10.2017, con la quale al tempo gestore del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Parte_2
, aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 83.517,04 a Pt_1
titolo di canoni/indennità di occupazione e oneri accessori per il periodo sino al
31.12.2016, in relazione alla suddetta unità immobiliare di via Andrea Solari 40 (v. doc.
18 appellante).
L'ingiunzione veniva notificata a in data 29.10.2019. CP_1
Con citazione notificata in data 18.11.2019 evocava in giudizio, davanti al CP_1
Tribunale di Milano, il chiedendo, in sintesi, l'annullamento Parte_1
dell'ingiunzione per l'inesistenza del credito fatto valere.
L'attore deduceva, eccependo comunque la prescrizione del diritto azionato:
pagina 3 di 18 -di non aver occupato l'immobile indicato dal Comune, bensì altro immobile sito in via
Solari, comunque riconsegnato sin dal 2013, quando aveva trasferito altrove la propria residenza;
-di aver regolarmente pagato, per l'occupazione dell'immobile sino al 2013, i bollettini inviati dal Comune per indennità e oneri accessori.
Nel giudizio di opposizione così instaurato si costituiva il con Parte_1
comparsa depositata il 28.10.2020 e chiedeva il rigetto dell'opposizione, pur riducendo l'importo richiesto ad euro 53.809,96.
Il Comune convenuto deduceva che l'attore aveva occupato senza titolo l'immobile di via Solari 40 sin dal 1995 e che, nonostante l'intimazione al rilascio notificata nel 2003 e una denuncia-querela presentata nel maggio 2013, l'immobile era stato riconsegnato solo in data 8.8.2013.
La somma dovuta per l'occupazione abusiva, inizialmente calcolata nell'importo di euro
82.851,00 oggetto dell'ingiunzione fiscale opposta, doveva tuttavia essere ridotta, secondo la difesa in giudizio del ad euro 53.809,96, dovendosi detrarre gli Pt_1
importi relativi agli anni 2014/2016, successivi al rilascio dell'immobile e quindi non dovuti.
Il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 3760/23, con la quale accoglieva l'opposizione e revocava l'ingiunzione di pagamento, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, in estrema sintesi, riteneva illegittimo il ricorso del alla procedura Pt_1
di ingiunzione fiscale, avendo il credito azionato, per la parte relativa all'indennità di occupazione, natura risarcitoria;
per la parte relativa agli oneri accessori, il Tribunale riconosceva, invece, la legittimità del ricorso all'ingiunzione, ritenendo il credito di natura contrattuale, certo liquido ed esigibile, ma accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ingiunto, così testualmente motivando “va però applicato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa dell'opponente in ordine alla prescrizione pagina 4 di 18 biennale (Cass.n.3947 del 26 febbraio 2015)-si tratta di oneri riferiti all'anno 2013, per
i quali, dopo la nota del 7 ottobre 2013, non sussiste nel successivo biennio un CP_2
ulteriore atto interruttivo della prescrizione”.
Il primo giudice non riteneva, infine, di doversi pronunciare sulla sussistenza del credito in capo al non essendo stata proposta, in via subordinata, domanda Pt_1
riconvenzionale di condanna al pagamento.
La sentenza del Tribunale è stata appellata davanti a questa Corte dal Parte_1
sulla base di quattro motivi.
L'appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.2.2025, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di appello
1) Sull'erroneità della sentenza n. 3760/2023 in ordine all'interpretazione delle norme vigenti ed alla qualificazione dei fatti;
sulla natura della somma ingiunta dal Pt_1
Il appellante ritiene erronea la qualificazione del credito azionato come credito Pt_1
risarcitorio, ritenendo che abbia natura indennitaria e che tale indennità sia dovuta, per l'occupazione abusiva protrattasi dal 1995 all'8.8.2013, sulla base “delle vigenti disposizioni di legge (L.R. 16/2016; L.R. 27/2007; L.R. 27/2009), del Reg. Reg. n.
1/2004 e del Reg. Reg. n. 4/2017, nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n.
30/2009”.
La determinazione dell'importo dovuto sarebbe stata effettuata correttamente “sulla base dei predeterminati criteri di calcolo stabiliti dall'art. 2, lett. c), della Delibera di
Giunta Comunale n. 30/2009, che, recependo le prescrizioni contenute nei suddetti atti
pagina 5 di 18 normativi e regolamentari, prevede espressamente: “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza, la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di euro 250,00”.
2) Sull'erroneità della sentenza n. 3760/2023 in ordine all'interpretazione delle norme vigenti ed alla qualificazione dei fatti;
sulla legittimità della procedura di riscossione mediante ingiunzione ex r.d. 639/1910; sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito comunale;
sulla violazione degli artt.
2-3 r.d. 639/1910.; sulla violazione della l.r. 16/2016, della l.r. 27/2007 e della l.r. 27/2009; sulla violazione del regolamento regionale n. 1/2004 e del regolamento regionale n.
4/2017; sulla violazione della delibera di giunta comunale n. 30/2009
Il Comune, in sintesi, ritiene la sentenza erronea per non aver correttamente considerato i poteri che la normativa attribuisce al Comune nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Secondo le norme regionali sulla determinazione del canone (v. art. 31 L.R. 27/09), il canone locativo è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alle condizioni economiche dell'assegnatario e deve essere determinato in una percentuale del valore locativo, definito secondo criteri prestabiliti.
La normativa regionale individua in base al reddito quattro categorie di assegnatari e, secondo il Comune, agli occupanti abusivi dovrebbe essere applicato il canone più elevato, previsto per la quarta categoria, c.d. area della decadenza, per i nuclei con
ISEE-ERP superiore a 35.000,00 e/o per i nuclei familiari che non hanno più i requisiti di accesso all'ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).
pagina 6 di 18 La norma regionale (art. 31 cit. comma 5) demanda all'ente proprietario la determinazione del canone per la tale area, stabilendo che esso sia pari al valore locativo dell'immobile maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato.
Il Comune avrebbe emanato, in attuazione di tale normativa, la Delibera di Giunta n. 30 del 9.1.2009 con la quale ha previsto che per gli occupanti abusivi la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza.
Secondo il quindi, la determinazione dell'indennità in base a criteri fissati Pt_1
normativamente renderebbe il credito certo, liquido ed esigibile e consentirebbe il ricorso all'ingiunzione fiscale, che avrebbe, altresì, positive ricadute sulla deflazione del contenzioso.
Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, siano infondati.
Come è stato osservato in altra sentenza di questa Corte riguardante una vicenda analoga
(Corte d'Appello Milano n. 224/24), qui richiamata anche ai fini di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., “L'ingiunzione di pagamento notificata all'appellante […] è illegittima ed è stata, quindi, correttamente annullata, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 - del quale lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato - non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità (Cfr. Cass. n. 5658/1994 “Lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del pagina 7 di 18 precetto e derivando dal potere di auto-accertamento della P.A., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria”), posto che nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinative della misura dell'indennità da corrispondere.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del Parte_1
n. 2684/2009 reg. gen. e 30/2009 n. reg. [con cui, all'art. 2 lett. c, il Comune ha
[...]
stabilito che “per gli occupanti abusivi …. la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (statale o regionale) attribuisce al Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo;
indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, trattandosi del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile occupato senza diritto alcuno. La delibera della Giunta comunale n. 30 del 9.1.2009, posta a fondamento della quantificazione della domanda del è un atto di formazione e Pt_1
provenienza unilaterale, che non trova la sua fonte nella legislazione regionale richiamata: specificamente, l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti
LL.RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004, poiché non risulta che essa abbia attribuito ai Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva”. pagina 8 di 18 Può altresì aggiungersi, sempre al fine di escludere che la normativa richiamata attribuisca al il potere di autoliquidare l'indennità di occupazione, che, in base Pt_1
a tale normativa, l'occupante abusivo non è equiparabile all'assegnatario dell'alloggio che può essere collocato nell'area della c.d. decadenza, poiché quest'ultimo, pur trovandosi in una situazione sopravvenuta che riduce la possibilità di continuare a fruire dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimane pur sempre un occupante “legittimo” che corrisponde un canone maggiorato.
Deve, quindi, ritenersi corretta la decisione del Tribunale di annullamento dell'ingiunzione fiscale, non avendo il azionato un credito certo, liquido ed Pt_1
esigibile.
3) Sull'erroneità della sentenza n. 3760/2023 in ordine all'interpretazione delle norme vigenti ed alla natura della presente causa;
sul potere/dovere del giudice adito in ordine all'accertamento della pretesa creditoria del Controparte_3
censura la sentenza poiché, indipendentemente dalla proposizione di una
[...]
domanda subordinata riconvenzionale, il Tribunale avrebbe dovuto, pur dichiarando l'illegittimità dell'ingiunzione, accertare il credito del Pt_1
Sulla base di tale motivo, il chiede, quindi, in via subordinata la riforma della Pt_1
sentenza con la condanna dell'appellato al pagamento della somma indicata nelle conclusioni.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato.
L'annullamento dell'ingiunzione fiscale, emessa fuori dai casi in cui è consentito adottare tale provvedimento, non precludeva, infatti, l'accertamento giudiziale del credito che il intendeva far valere, accertamento al quale il giudice adito era Pt_1
tenuto, indipendentemente dalla formulazione di una domanda riconvenzionale da parte del Pt_1
pagina 9 di 18 La S.C. con interpretazione alla quale questa Corte ritiene di aderire (v. Cass. 29653/17, in motivazione), ha, infatti, osservato che “il thema decidendum di tale controversia
[opposizione ad ingiunzione fiscale n.d.e.] non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela […] ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.”.
L'accertamento del merito della pretesa creditoria dell'Amministrazione è, quindi, doveroso, indipendentemente dalla proposizione di una domanda riconvenzionale in tal senso [v. Cass. 2355/19, in motivazione “l'opponente, con l'introduzione del giudizio, invoca, con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione. In questo quadro, come è stato affermato (Cass. n. 3341 del 2009), l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia proposta, resta ferma, come nel caso di specie, la necessità che si proceda al mero accertamento del rapporto sostanziale, sicché la pronuncia che abbia accertato l'illegittimità formale dell'ingiunzione e ciò nondimeno abbia accertato la positiva esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di formare all'esito dell'impugnazione il giudicato di accertamento mero circa la pretesa sostanziale”].
Il motivo di appello è, pertanto, fondato nella parte in cui censura la sentenza per non essersi pronunciata sull'esistenza del credito, che questa Corte deve, perciò, verificare sulla base delle prove raccolte e delle difese delle parti.
Si può, comunque, sin d'ora rilevare, sulla scorta dei principi enunciati dalla S.C., che, anche ove nella presente sede venisse accertato un credito residuo nei confronti dell'appellato, la decisione di questa Corte dovrebbe limitarsi al mero accertamento pagina 10 di 18 mentre la sentenza del Tribunale non potrebbe essere riformata con la condanna al pagamento della somma accertata, non avendo il in primo grado formulato una Pt_1
tempestiva domanda di condanna ed essendo, pertanto, inammissibile la domanda di condanna, formulata per la prima volta in questo grado di appello, come eccepito dalla difesa dell'appellato.
4) Sull'erroneità della sentenza n. 3760/2023 in ordine all'interpretazione delle norme vigenti, alla valutazione dei fatti ed all'esame della documentazione prodotta in giudizio sull'attualità del credito comunale;
sul dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione
Il censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che Pt_1
sussista il credito anche con riferimento agli oneri accessori, ribadisce che la pretesa creditoria deve considerarsi fondata, essendo l'indennità dovuta per effetto della commissione del reato permanente di invasione di edifici e non essendo maturata l'eccepita prescrizione, né con riferimento all'indennità di occupazione, né, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, con riferimento agli oneri accessori, per i quali il termine prescrizionale non sarebbe biennale bensì quinquennale.
Il Comune deduce sul punto che il dies a quo coinciderebbe con la cessazione dell'occupazione e che, a partire da tale data, sarebbero stati inviati all'appellato plurimi atti interruttivi della prescrizione.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato, con le seguenti precisazioni.
Il credito risarcitorio per l'occupazione abusiva deve ritenersi sorto in capo al Pt_1
per effetto della condotta illecita di occupazione, protrattasi per più anni.
L'appellato in primo grado ha eccepito la prescrizione di tale credito, negando di aver ricevuto atti interruttivi. pagina 11 di 18 Il ha replicato richiamando una pluralità di raccomandate inviate dai soggetti ai Pt_1
quali era stata affidata la gestione del patrimonio immobiliare (Aler e MM S.p.A.).
Il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di prescrizione relativa all'indennità di occupazione, che è rimasta assorbita nella decisione di annullamento dell'ingiunzione e nell'omessa pronuncia sull'esistenza del credito.
L'accoglimento del precedente motivo di appello, relativo alla necessità di accertamento del credito, richiede, invece, che l'eccezione sia presa in esame.
In punto di diritto si può, preliminarmente osservare, richiamando ancora una volta la motivazione della sentenza di questa Corte n. 224/24, che (sottolineature di chi scrive)
“… ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c., il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso in cui il suddetto fatto sia considerato reato dalla legge, è pari a quello stabilito per il reato, qualora più lungo. L'invasione arbitraria di edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, vale a dire il fatto commesso dall'odierna appellata, integra il reato previsto dall'art. 633 c.p.
Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nella fattispecie in esame, è pari a 6 anni, ai sensi dell'art. 157 co. 1 c.p. Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, l'art. 2947 c.c. 3 c.c. richiama la disciplina penale solo per l'individuazione della ampiezza del termine di prescrizione, ma non anche per l'individuazione del giorno di inizio della sua decorrenza, che, pertanto, resta quello del giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di occupazione abusiva di immobile il diritto al risarcimento del danno matura - e può essere fatto valere - giorno per giorno”. Il principio è stato affermato dalla S.C. in generale in tema di illeciti permanenti (v. Cass. 19359/07 “In tema di illecito a carattere permanente, per cui i danni si determinano momento per momento, l'azione risarcitoria può essere fatta valere in ogni istante, con l'effetto che il termine di prescrizione del relativo diritto decorre "de die in diem", a mano a mano che i danni stessi si verificano”) e in modo specifico anche per l'occupazione abusiva di immobili altrui (v. Cass. 12647/06 “Poichè pagina 12 di 18 nel caso di illecito permanente derivante da detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà il danno si verifica momento per momento, in ogni istante sorge e può essere esercitato il diritto al risarcimento del danno, con l'effetto che il termine prescrizionale decorre giorno per giorno”).
In punto di fatto, dai documenti prodotti emerge quanto segue.
Anche se nell'ingiunzione opposta viene (erroneamente) indicata l'occupazione dovuta per il solo anno 2013 in euro 52.630,63 (v. doc. 18 appellante), tuttavia dal prospetto prodotto dal Comune sub doc. 21 si evince che l'indennità di occupazione complessivamente richiesta è stata calcolata distintamente (per importi compresi fra
7.408,18 e 7.873,60) per gli anni 2009/2010/2011/2012/2013 (oltre che per gli anni dal
2014 al 2016, poi decurtati, avendo il Comune preso atto che l'appellato ha riconsegnato l'immobile in data 8.8.2013).
Applicando le regole suindicate sul termine prescrizionale e sulla sua decorrenza, si deve, quindi, ritenere che l'indennità dovuta per l'anno 2009 si sarebbe prescritta nel
2015, se non fossero intervenuti atti interruttivi, e così di seguito per le indennità dovute per gli anni successivi.
Dal doc. 14 prodotto dal emerge, tuttavia, che, con raccomandata datata Pt_1
7.10.2013, ricevuta dall'odierno appellato l'11.10.2013, per conto del Comune, ha CP_2
richiesto il pagamento dell'importo di euro 52.891,20 per indennità dovute sino alla data del 7.10.2013.
La prescrizione, quindi, risulta interrotta sino alla data dell'11.10.2019 per le indennità maturate negli anni 2009 e seguenti.
Prima del decorso di tale termine il ha poi nuovamente richiesto il pagamento Pt_1
delle indennità scadute sino al 31.12.2016 (correggendo poi, in giudizio, come si è detto, data e importo) con una raccomandata datata 18.10.2017, inviata dal gestore del patrimonio immobiliare e recapitata alla residenza dell'odierno appellato per compiuta giacenza in data 25.1.2018 (v. doc. 18 . Pt_1
pagina 13 di 18 Lo stesso appellato (pur negando di aver ricevuto la suddetta raccomandata) ha infine riconosciuto di aver ricevuto in data 22.12.2016 una comunicazione relativa al debito per occupazione abusiva, datata 30.11.2016 (v. doc. 5 appellato, che fa riferimento al doc. 17 appellante).
Tenuto conto delle suddette richieste di pagamento, aventi effetto interruttivo, nessuna prescrizione è, quindi, maturata, per le indennità di occupazione relative agli anni dal
2009 al 2013, sino alla data di notifica dell'ingiunzione (29.10.2019).
Ai fini della determinazione del quantum, il credito del per l'occupazione Pt_1
abusiva deve essere determinato con liquidazione equitativa e, ad avviso della Corte, non può essere commisurato agli importi pretesi dal Pt_1
Come questa Corte ha già deciso in altri giudizi aventi oggetto analogo e come si desume dall'esame dei primi due motivi di appello, non risulta condivisibile il rilievo dell'equiparazione tra occupante abusivo e assegnatario collocato nell'area della c.d. decadenza e deve, pertanto, escludersi di poter commisurare l'indennità al 200% del valore locativo dell'immobile.
La liquidazione del risarcimento deve, tuttavia, essere idonea a ristorare la perdita subita dal che consiste nella perdita del canone che sarebbe stato percepito in base ad Pt_1
una regolare assegnazione.
Posto che la misura di tale canone sarebbe dipesa anche dal reddito dell'ipotetico assegnatario, che non è possibile prevedere, risulta ragionevole, al fine di liquidare equitativamente il risarcimento, ipotizzare un valore intermedio fra il minimo (36% del valore locativo) e il massimo (200% del valore locativo) previsti dalla normativa richiamata dal e, pertanto, il 100% del valore locativo. Pt_1
Nel caso di specie il valore locativo dell'immobile occupato è stato calcolato dal
(v. pag. 23 atto di appello), senza contestazioni sul punto da parte Pt_1
pagina 14 di 18 dell'appellato, in euro 3.630,57, che sarebbero, quindi, dovuti per ogni anno di occupazione abusiva.
L'appellato ha, tuttavia, eccepito di aver provveduto a versare nel corso degli anni somme varie che erano state richieste dai gestori del patrimonio comunale.
Al fine di verificare in che misura tali pagamenti abbiano ridotto il debito, si devono esaminare le ricevute di pagamento prodotte, con l'avvertenza che non potranno essere utilizzate quali prove di pagamento rilevanti le ricevute che rechino date anteriori al
2009 (v. doc. 9 appellato, riguardanti pagamenti del 2007), trattandosi, all'evidenza, di pagamenti che non possono riguardare le indennità dovute dal 2009 in poi.
Dal doc. 6 prodotto dall'appellato, che riguarda, invece, i versamenti effettuati negli anni per i quali viene richiesta l'indennità, non risulta alcun versamento effettuato nell'anno
2009, mentre risultano:
-14 versamenti effettuati nell'anno 2010 per complessivi euro 706,67
-12 versamenti effettuati nell'anno 2011 per complessivi euro 578,28
-12 versamenti effettuati nell'anno 2012 per complessivi euro 578,28
-2 versamenti effettuati nell'anno 2013 per complessivi euro 96,38.
Per il 2009 risulta, quindi, dovuto dall'appellato il suddetto importo di euro 3.630,57, mentre per gli anni successivi risultano ancora dovuti i suddetti minori importi:
-euro 2.923,90 per il 2010
-euro 3.052,29 per il 2011
-euro 3.052,29 per il 2012.
Per il 2013 il credito maturato in favore del sarebbe pari ad euro 2.117,83 (per Pt_1
sette mesi), arrotondato ad euro 2.130,00, avendo l'appellato riconsegnato l'immobile in data 8.8.2013.
Tenuto conto dei pagamenti effettuati nel 2013, il debito residuo è, quindi, pari ad euro
2.033,62.
pagina 15 di 18 Per le indennità di occupazione abusiva dal 2009 all'8.8.2013, deve essere, quindi, accertato e dichiarato un credito residuo del pari a complessivi euro 14.692,67 Pt_1
(somma già rivalutata alla data odierna) oltre interessi legali sulla somma devalutata al
2009 e via via rivalutata sino alla data odierna (v. Cass. 1712/95).
Per gli oneri accessori il come si è detto, contesta l'applicazione da parte del Pt_1
Tribunale del termine di prescrizione biennale, deducendo che dovrebbe trovare applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e ribadendo di aver interrotto la decorrenza del termine con le richieste inviate all'appellato.
Ritiene la Corte che tale parte della doglianza sia infondata.
Alla fattispecie deve, infatti, essere applicata la regola, richiamata dal Tribunale, della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori, posti (per legge o per contratto) a carico dei conduttori, con decorrenza dalla data di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori, regola che costituisce deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 cod. civ., ed è applicabile agli oneri accessori dovuti dal conduttore (v. Cass. 8609/06 e succ. conf.).
L'unico atto interruttivo della prescrizione relativo agli oneri accessori che il ha Pt_1
prodotto è la raccomandata ricevuta dall'appellato il 2.12.2016 (doc. 16), nella quale in modo specifico vengono indicati i costi degli oneri condominiali (mentre nelle altre raccomandate vi è solo la richiesta di importi cumulativi per oneri e indennità di occupazione, senza indicazioni specifiche per gli uni e le altre).
Tale atto si colloca in una data successiva allo spirare del termine di prescrizione e, pertanto, la decisione del Tribunale, di ritenere prescritto il credito al rimborso degli oneri accessori, risulta corretta.
L'appello, pertanto, deve essere parzialmente accolto con l'accertamento del credito risarcitorio del per l'occupazione abusiva dell'alloggio nel suindicato importo Pt_1
di euro 14.692,67 oltre interessi come sopra indicati. pagina 16 di 18 L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo del giudizio vede la soccombenza dell'odierno appellato, che rimane debitore del per l'occupazione abusiva, seppure per un importo inferiore Pt_1
a quello inizialmente calcolato dal circostanza che giustifica la liquidazione Pt_1
secondo lo scaglione della somma riconosciuta in luogo di quella domandata (v. Cass.
30999/23 “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n.
140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice
e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante…”) oltre che secondo i minimi di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, ferma la revoca dell'ingiunzione emessa, accerta il credito del per le Pt_1
causali di cui in motivazione in euro 14.692,67 oltre interessi come indicati in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per il primo CP_1
grado in euro 2.540,00 e per il secondo grado in euro 1.984,00, oltre, per entrambi i gradi, oneri accessori.
pagina 17 di 18 Così deciso in Milano il 12.2.2025
Il Presidente est.
Rossella Milone
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