Sentenza 18 luglio 2003
Massime • 1
La responsabilità del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS per il caso di insolvenza del datore di lavoro, la quale si configura come una speciale forma di assicurazione sociale mediante accollo cumulativo "ex lege", deve essere contenuta, relativamente ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, come quelli riguardanti gli ultimi tre mesi di retribuzione, entro i limiti del massimale stabilito dal secondo comma dell'art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992 in misura pari al triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile.
Commentario • 1
- 1. TFR: chi lo paga in caso di trasferimento d’azienda?Francesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020
Con la recentissima Ordinanza n. 1534 del 23/01/2020, la Corte di Cassazione, sez. VI civile, è intervenuta nuovamente in materia di Fondo di garanzia in presenza di una vicenda circolatoria del trattamento di fine rapporto. Con la decisione in commento, molto ben motivata e certamente più condivisibile, la Suprema Corte, contrariamente a precedenti orientamenti, ha stabilito che la mancata cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza del trasferimento d'azienda impedisce la liquidazione delle prestazioni richieste da parte del Fondo di garanzia. In pratica, sostiene che il fatto che un determinato credito del lavoratore sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2003, n. 11291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11291 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. DE LAUCA Michele - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MASSIDDA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO SIGNORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 171/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 03/03/00 - R.G.N. 1104/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato PINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 3 marzo 2000, decidendo sulla domanda proposta da OS RO, già dipendente della società Presolana s.p.a., dichiarata fallita, domanda volta ad ottenere dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale gestore del Fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, il pagamento di spettanze retributive connesse al pregresso rapporto di lavoro, in riforma della impugnata decisione pretorile, ha condannato l'INPS a pagare alla ricorrente le retribuzioni inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (dal 29 gennaio 1993 al 29 aprile 1993) nonché i relativi ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità siccome ammessi allo stato passivo esecutivo del fallimento, con interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal 25 ottobre 1995 alla esecutività dello stato passivo e con i soli interessi legali dal 24 giugno 1996 al saldo. Argomentando in ordine ai due motivi di appello, il Tribunale ha ritenuto nella specie rispettato il periodo di dodici mesi di cui all'art. 2, primo comma, del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 80 e non decorso il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2, quinto comma, del medesimo D.L.vo.
L'INPS ha proposto ricorso per Cassazione avverso questa sentenza, formulando un unico articolato motivo.
L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi secondo, quarto e quinto, del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 80, dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nonché dell'art. 96 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e vizio di motivazione (ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Lamenta che il Tribunale ha disposto che il pagamento dovesse essere eseguito nella stessa misura risultante dall'importo ammesso al passivo senza così applicare la disposizione speciale (del secondo comma del citato art. 2), che ne limitava la misura (ad una somma non superiore a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali). Deduce che lo stesso giudice ha omesso, violando il quarto comma del medesimo art. 2, di considerare che il pagamento dovuto dal Fondo non era cumulabile con le prestazioni ivi espressamente indicate;
che è pure incorso in violazione del quinto comma del detto art. 2, secondo cui interessi e rivalutazione sono dovuti dalla presentazione della domanda, avvenuta il 24 giugno 1996, oltre che dell'art. 22, comma 36, sopra citato che ha esteso ai crediti di lavoro la incumulabilità tra interessi e rivalutazione.
Il ricorrente Istituto censura la decisione impugnata per avere ritenuto obbligato esso INPS nella stessa misura, comprensiva degli accessori, quale risultante dallo stato passivo esecutivo e definitivo. Sostiene che, invece, le preclusioni in ordine allo stato passivo definitivo esauriscono il loro effetto nel solo ambito del procedimento fallimentare e che quindi l'obbligazione del Fondo di garanzia non può essere considerata come obbligazione del fallimento, ostandovi le disposizioni poste dalla legge n. 297 del 1982 e dal D.L.vo n. 80 del 1992. Ribadisce che le obbligazioni che fanno capo al Fondo sono distinte e separate da quelle del fallimento verso il lavoratore, pur traendo la stessa origine dal pregresso rapporto di lavoro, e che pertanto l'INPS, nella veste di autonomo solutore garante ex lege, ha il diritto di opporre, entro il limite oggettivo del pagamento costituito dallo stato passivo esecutivo, tutte le ragioni valide per non consentire pagamenti indebiti.
2.- Il ricorso è fondato nei limiti di quanto qui di seguito indicato.
Va premesso, in termini generali, che, al pari della direttiva comunitaria (CEE del Consiglio n. 80/ 897 del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) - che intendono attuare (anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 2 febbraio 1989, in causa 22/87, Commissione CE e. Repubblica italiana, pronunciata in procedura d'infrazione ex art. 169 Trattato CEE) -, le disposizioni del nostro ordinamento nella stessa materia (art. 2 della legge n. 297 del 1982, decreto legislativo n. 80 del 1992, attuativo della delega di cui all'art. 48 della legge n. 428 del 1990, legge comunitaria per il 1990)
perseguono lo scopo (ratio) di garantire al lavoratore il pagamento di crediti di lavoro non soddisfatti per insolvenza del datore di lavoro.
In funzione della ratio prospettata, il Fondo di garanzia (istituto presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) "si sostituisce" al datore di lavoro - inadempiente per insolvenza, appunto - nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei "crediti di lavoro, (......), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure" concorsuali elencate contestualmente (art. 1, comma 2), da intendersi riferita, tuttavia, alla "data della domanda diretta all'apertura" della stessa procedura.
Infatti risulta interpretata in tal senso - dalla Corte di giustizia delle comunità europee (sentenza 10 luglio 1997, nelle cause riunite n. 94/95 e 95/95, Bonifaci ed altri e. INPS), in sede di rinvio pregiudiziale (ex. art. 177 Trattato CEE) - la nozione corrispondente di "insorgenza dell'insolvenza del datore di lavoro" (di cui agli art. 3, n. 2 e 4, n. 2, della direttiva), in considerazione della circostanza che la decisione di apertura - indispensabile, tuttavia, per l'operatività della garanzia - potrebbe intervenire molto tempo dopo la domanda relativa, frustrando, così, la stessa funzione sociale della direttiva. L'interpretazione prospettata - in quanto proviene, appunto, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - è immediatamente applicabile nel nostro ordinamento interno (vedi, per tutte, Corte cost. n. 113 del 1985 e successive conformi) e, come tale, vincola il giudice nazionale e gli impone - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3841/2002, 11658, 38/2001, 9485, 1105, 23/2000, 14468, 4817/99) - la disapplicazione delle norme dell'ordinamento interno incompatibili con il diritto comunitario, ancorché ne fosse stata dichiarata - come nella specie (vedi Corte cost. n. 240 del 1996) - la legittimità costituzionale. Ne risulta un accollo cumulativo ex lege - secondo la configurazione prospettata dalla giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13988/02 ed altre rese alla stessa udienza delle sezioni unite;
n. 5658, 2877/01, 10968/95) - in forza del quale il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume - in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) - la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.
L'obbligazione rimasta insoddisfatta, tuttavia, viene assunta dal Fondo di garanzia fino a concorrenza del massimale (pari al triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile vedi, per tutte, Cass. N. 5979 del 1999), così come stabilito dal nostro ordinamento (comma 2^ dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) con riferimento ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, in coerenza con la stessa direttiva comunitaria (art. 4, n. 3, e 11:
vedi, per tutte, Corte giust. 16 luglio 1998, in causa n. 235/95) e senza frustarne, peraltro, la funzione sociale, ove ne risulti la tutela effettiva, sia pure parziale, del credito reale del lavoratore rimasto insoddisfatto per insolvenza del datore di lavoro.
Coerentemente, la procedura per l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia (di cui ai commi 2 e seguenti della legge n. 297 del 1982, espressamente richiamati dal comma 3 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) si articola nella insinuazione dello stesso credito di lavoro e degli accessori relativi, nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro - reso esecutivo o, comunque, divenuto "definitivo" (a seguito della sentenza di rigetto delle opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) - e nella successiva presentazione al Fondo - una volta che sia inutilmente trascorso, tuttavia, il previsto termine dilatorio - della domanda di pagamento.
Si tratta della sequenza di atti, che risultano tutti indefettibili per assicurare evidenti esigenze di tutela sia dei creditori che del debitore, e, in questo ambito, dello stesso INPS, quale gestore del Fondo, e, come tale, obbligato a sostituirsi al debitore principale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3340/2000) e, perciò, legittimato - in quanto, all'evidenza, interessato a proporre reclamo al Tribunale fallimentare contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26, 1 comma, legge fallimentare: vedi, per tutte, Cass. n. 9046 del 1994). Agevole risulta, quindi, la conclusione che pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente (vedi, per tutte, Cass. sez. un., n. 13988/02 ed altre rese alla stessa udienza, cit., in motivazione) - il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume, tuttavia, la "medesima obbligazione" che risulti "definitivamente" accertata a carico del datore di lavoro insolvente, nel fallimento (od in altra procedura concorsuale) che lo riguardi.
Tale conclusione, infatti, non solo risulta coerente, da un lato, con la procedura per l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia (di cui ai commi 2 e seguenti della legge n. 297 del 1982, espressamente richiamati dal comma 3 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) e, dall'altro, con la prospettata configurazione, nella dedotta fattispecie, di un accollo cumulativo ex lege - che pone a carico del Fondo accollante la "medesima" obbligazione del datore di lavoro accollato - ma risulta, altresì, funzionale allo scopo di garantire al lavoratore il pagamento proprio di quei crediti di lavoro rimasti insoddisfatti per l'insolvenza del datore di lavoro.
Al riguardo giova ribadire il principio pure affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del d.l.vo 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412" (Cass. Sez. Un. 3 ottobre 2002 n. 14220). 3.- Alla luce dei principi di diritto sin qui enunciati, la sentenza impugnata non merita censure nella parte in cui pone a carico dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, crediti di lavoro e relativi accessori, quali risultano definitivamente accertati - siccome ammessi allo stato passivo esecutivo - a carico del datore di lavoro insolvente (Presolana s.p.a.), al quale il Fondo è obbligato a "sostituirsi".
La stessa sentenza impugnata, emerita le censure del ricorrente, laddove non limita la condanna del Fondo di garanzia al pagamento di quanto dovuto, per sorte capitale, fino a concorrenza del massimale, quale risulta stabilito (comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) - in misura pari al triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile - con riferimento, appunto, ai crediti di lavoro diversi (come nella specie) da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.
Vanno, invece, rigettate - perché inammissibili o, comunque, infondate - le altre censure del ricorrente, che investono da un lato la non cumulabilità (ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) di quanto dovuto dal Fondo
con retribuzioni e prestazioni, elencate contestualmente, giacché non ne risulta la specifica indicazione ne', comunque, la percezione da parte dei lavoratori;
e, dall'altro, la decorrenza di rivalutazione monetaria ed interessi, in quanto - oltre quelli che risultano ammessi allo stato passivo - gli interessi ulteriori, imposti dalla sentenza impugnata, decorrono soltanto dalla data (24 giugno 1996) di presentazione al Fondo della domanda di pagamento (ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.). 4.- Il ricorso, pertanto, è fondato, per quanto di ragione, e, come tale, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta.
Tuttavia la causa può essere decisa nel merito (art. 384, 1 comma, c.p.c.) - senza che siano all'uopo necessari accertamenti di fatto ulteriori - ponendo a carico dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento di quanto dovuto per sorte capitale fino a concorrenza del massimale, pari al triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile (ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.).
Quanto al regolamento delle spese dell'intero processo, al quale deve provvedere questa Corte, va ribadita la statuizione della sentenza d'appello, quanto alle spese di primo e di secondo grado, mentre vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la impugnata sentenza in relazione alla censura accolta;
decidendo nel merito, condanna l'INPS al pagamento della sorte capitale, in favore dell'attuale resistente, entro il limite massimale di cui all'art. 2 comma secondo del D.L.vo n. 80 del 1992; conferma nel resto la sentenza d'appello anche nella statuizione sulle spese;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2003