Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2003, n. 11291
CASS
Sentenza 18 luglio 2003

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La responsabilità del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS per il caso di insolvenza del datore di lavoro, la quale si configura come una speciale forma di assicurazione sociale mediante accollo cumulativo "ex lege", deve essere contenuta, relativamente ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, come quelli riguardanti gli ultimi tre mesi di retribuzione, entro i limiti del massimale stabilito dal secondo comma dell'art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992 in misura pari al triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile.

Commentario1

  • 1TFR: chi lo paga in caso di trasferimento d’azienda?
    Francesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020

    Con la recentissima Ordinanza n. 1534 del 23/01/2020, la Corte di Cassazione, sez. VI civile, è intervenuta nuovamente in materia di Fondo di garanzia in presenza di una vicenda circolatoria del trattamento di fine rapporto. Con la decisione in commento, molto ben motivata e certamente più condivisibile, la Suprema Corte, contrariamente a precedenti orientamenti, ha stabilito che la mancata cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza del trasferimento d'azienda impedisce la liquidazione delle prestazioni richieste da parte del Fondo di garanzia. In pratica, sostiene che il fatto che un determinato credito del lavoratore sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2003, n. 11291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11291
Data del deposito : 18 luglio 2003

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