Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2725/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai NOi Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e rispettivamente Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. ROSSETTO BARBARA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Per_1 prevalentemente presso la madre. La figlia starà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 16 del sabato al lunedì mattina allorquando costui la accompagnerà a scuola, tutti i pomeriggi sino alle ore 19 durante la settimana in cui il sig. termina il proprio Pt_2 turno lavorativo alle ore 14, tutte le mattine, nella settimana in cui il sig. inizia il Pt_2 proprio turno lavorativo alle ore 14, allorquando costui accompagnerà la figlia a scuola;
una settimana durante le vacanze di Natale, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e di pasquetta, ad anni alterni con la madre;
le altre festività alternate tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31.5 di ogni anno;
ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la destinazione in caso di viaggi fuori dal Veneto con la figlia minore;
2. Il NO verserà alla SI , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia , la somma di 350,00= euro mensili, entro il giorno quindici di ogni mese Per_1
il sig. rimborserà alla moglie la quota del 50% delle spese straordinarie per Pt_2 la figlia come da elenco di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
3. La SI continuerà a rimborsare la rata di finanziamento Parte_1 contratto per l'acquisto della vettura Lancia IL targata FJ023GL, finanziamento intestato al NO , sino all'estinzione dello stesso;
Pt_2
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già integralmente regolato i loro rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto previsto al punto precedente;
5. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
6. Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi [lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio] alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 01.07.2024 i ricorrenti esponevano di aver in data
12/08/2017 contratto matrimonio con rito civile a Eraclea, atto tracsritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 12, parte I, anno 2017; che dalla loro unione era nata il [...] la minore;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi Per_1 ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione le cui condizioni venivano omologate con decreto del 18..02.2022 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 12.11.2022, fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. Il Giudice, con decreto del 23.07.2024, accoglieva la richiesta e, depositate le note il 24.10.2024, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e della conferma delle condizioni rassegnate nel ricorso, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dal procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 18.02.2022 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/08/2017 con rito civile da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte I, n. 12, dell'anno 2017) del Comune di Eraclea.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Per_1 prevalentemente presso la madre. La figlia starà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 16 del sabato al lunedì mattina allorquando costui la accompagnerà a scuola, tutti i pomeriggi sino alle ore 19 durante la settimana in cui il sig. termina il proprio Pt_2 turno lavorativo alle ore 14, tutte le mattine, nella settimana in cui il sig. inizia il Pt_2 proprio turno lavorativo alle ore 14, allorquando costui accompagnerà la figlia a scuola;
una settimana durante le vacanze di Natale, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e di pasquetta, ad anni alterni con la madre;
le altre festività alternate tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31.5 di ogni anno;
ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la destinazione in caso di viaggi fuori dal Veneto con la figlia minore;
2. Il NO verserà alla SI , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia , la somma di 350,00= euro mensili, entro il giorno quindici di ogni mese Per_1 mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da luglio 2025; gli assegni familiari o assegno unico verranno percepiti al 50% da entrambi i genitori;
il sig. rimborserà alla moglie la quota del 50% delle spese straordinarie per Pt_2 la figlia come da elenco di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
3. La SI continuerà a rimborsare la rata di finanziamento Parte_1 contratto per l'acquisto della vettura Lancia IL targata FJ023GL, finanziamento intestato al NO , sino all'estinzione dello stesso;
Pt_2
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già integralmente regolato i loro rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto previsto al punto precedente;
5. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 20/12/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero